5. Condizioni di luogo
1 Nei limiti delle condizioni d’applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi all’estero.
1bis Le persone di cui all’articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all’estero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall’articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.1
1ter Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:
1quater Le persone che hanno commesso all’estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall’articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza. 3
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19504 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
4 Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
1 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 2003 (RU 2004 2691; FF 2003 671). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
2 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
3 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
4 RS 0.101
BGE | Regeste | Schlagwörter |
97 IV 111 | Art. 86 Ziff. 1 Abs. 2 MStG, Art. 273 Abs. 2 und 3 StGB; Verletzung militärischer Geheimnisse und wirtschaftlicher Nachrichtendienst. 1. Begriff des militärischen Geheimnisses; Geheimhaltung mit Rücksicht auf die Landesverteidigung. Bedeutung des Geheimhaltungswillens (Erw. 2). 2. Verletzung militärischer Geheimnisse durch Preisgabe der Fabrikationsunterlagen für das Mirage-Triebwerk an einen fremden Staat (Erw. 3). 3. Verhältnis zwischen Art. 86 MStG einerseits und Art. 106 MStG, Art. 274 und 301 StGB anderseits (Erw. 4). 4. Wirtschaftlicher Nachrichtendienst durch Verrat von Fabrikationsunterlagen, die nicht bloss aus militärischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen geheimgehalten werden. Schwerer Fall (Erw. 5). | Militärische; Frauenknecht; Geheimnis; Triebwerk; Lizenz; Geheim; Alfred; Geheimhaltung; Staat; Herstellung; Militärischen; Triebwerke; Firma; Israel; Geheimnisse; Israelische; Tatsache; Flugzeug; Staate; Schweiz; Nachrichtendienst; Israelischen; Agenten; Lizenzunterlagen; Sulzer; Interesse; Eidgenossenschaft; Landesverteidigung |