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Giudizio Kantonsgericht (VD - HC/2020/179)


Canton:VD
Numero del caso:HC/2020/179
Istanza:Kantonsgericht
Dipartimento:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/179 vom 06.03.2020 (VD)
Data:06.03.2020
Forza della legge:-
Sintesi:Il Tribunale cantonale ha annullato la decisione di un giudice di pace che aveva ordinato L'esecuzione forzata di una sentenza contro un debitore. Il debitore, pur riconoscendo la sentenza, aveva giustificato l'esecuzione affermando di non avere la somma dovuta. Il Tribunale cantonale ha stabilito che l'esecuzione deve essere sospesa per il momento fino a quando il debitore non avrà stabilito la sua situazione finanziaria. Il Tribunale ha fissato al debitore un termine di due mesi per dichiarare la sua situazione finanziaria. Trascorso questo termine, il Tribunale cantonale deciderà se l'esecuzione forzata può essere ripresa. Riepilogo Più Dettagliato: Il debitore A. O., Con sentenza del 24 febbraio 2020 di un giudice di pace, era stato condannato al Pagamento Di CHF 10.000 al creditore M.________. A. O. aveva riconosciuto la sentenza, ma aveva giustificato l'esecuzione con il fatto che non aveva la somma dovuta. Il giudice di pace aveva comunque ordinato la preclusione. A. O. ha quindi presentato ricorso al Tribunale cantonale. Il Tribunale cantonale ha approvato il ricorso e annullato la decisione del Giudice di pace. Il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione deve essere sospesa per il momento fino a quando A. O. non avrà stabilito la sua situazione finanziaria. Il Tribunale A. O. ha fissato un termine di due mesi per dichiarare la sua situazione finanziaria. Trascorso questo termine, il Tribunale cantonale deciderà se l'esecuzione forzata può essere ripresa. Spiegazioni: Il Tribunale cantonale ha approvato il ricorso di A. O. perché ritiene che l'esecuzione forzata debba essere sospesa per il momento. Il tribunale lo ha motivato con il fatto che A. O. non ha ancora dimostrato di non essere in grado di raccogliere la somma dovuta. Il Tribunale A. O. ha fissato un termine di due mesi per dichiarare la sua situazione finanziaria. Dopo questo periodo, Il tribunale deciderà se la preclusione può essere ripresa.
Stato di diritto:Art. 21 SchKG;Art. 309 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 341 ZPO;Art. 97 BGG;
Riferimento BGE:-
Commento:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Art. 319 ZPO, 2017
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

VSi prega di notare che non vi è alcuna pretesa di attualità/accuratezza/formato e/o completezza e che pertanto è esclusa qualsiasi garanzia. È possibile ordinare o prendere decisioni originali in base al tribunale competente.

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