| Sintesi: | Il 20 Maggio 2020 la sezione penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha rettificato la sentenza del 16 aprile 2020 nel caso PE19. 014492-DBT in modo che le spese del procedimento siano imputate al ricorrente R.________.
La decisione iniziale secondo cui le spese spettavano allo stato era errata, poiché R.________ ha avviato il procedimento con il suo intervento non autorizzato nell'indagine penale.
La sezione penale, con ordinanza del 20 Maggio 2020, ha anche fissato al 20 luglio 2020 il termine per la presentazione del ricorso contro la sentenza rettificata.
Riepilogo Più Dettagliato:
Il 20 Maggio 2020 la sezione penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha rettificato la sentenza del 16 aprile 2020 nel caso PE19. 014492-DBT in modo che le spese del procedimento siano imputate al ricorrente R.________.
La decisione iniziale secondo cui le spese spettavano allo stato era errata, poiché R.________ ha avviato il procedimento con il suo intervento non autorizzato nell'indagine penale.
R.__ _ _ _ _ _ _ Il 30 novembre 2019 aveva chiesto alla Procura di istituire un procuratore indipendente. Lo ha giustificato, tra l'altro, affermando che il procuratore B._____ era imparentato con D._____, già segretario del Dipartimento di F._____, nonché membro del Consiglio di Amministrazione e supplente del Presidente di E.____.
L'accusa ha rifiutato di riassegnare L'indagine penale. L'E._ _ _ _ _ non è coinvolto Nell'indagine penale e quindi non è stato influenzato.
R.__ _ _ _ _ _ _ ha quindi presentato ricorso al Tribunale cantonale, che ha respinto il ricorso.
Nella sua decisione del 20 Maggio 2020, la sezione penale del Tribunale cantonale ha ora stabilito che la decisione iniziale è errata. Il costo della procedura deve essere imposto al richiedente ricorso R.________.
La sezione penale ha inoltre fissato nella sua decisione il termine per la presentazione della denuncia contro la sentenza rettificata al 20 luglio 2020. |