| Sintesi: | La querelante, una madre di due figli di 50 anni, ha ripetutamente avuto diritto all'indennità di disoccupazione dal 2015.
La cassa di compensazione ha rifiutato il diritto a prestazioni complementari in quanto la ricorrente era in grado di svolgere Un'attività lucrativa.
La querelante, d'altra parte, ha intentato una causa, sostenendo che non era in grado di trovare un lavoro a tempo pieno a causa della sua malattia mentale.
Il Tribunale federale ha approvato il ricorso della ricorrente e ha imposto alla cassa di compensazione di concederle prestazioni complementari.
La cassa di compensazione deve versare retroattivamente alla ricorrente prestazioni complementari a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Riepilogo Più Dettagliato:
Dal 2015 la ricorrente ha più volte avuto diritto all'indennità di disoccupazione. La cassa di compensazione ha rifiutato il diritto a prestazioni complementari in quanto la ricorrente era in grado di svolgere Un'attività lucrativa. La querelante, d'altra parte, ha intentato una causa, sostenendo che non era in grado di trovare un lavoro a tempo pieno a causa della sua malattia mentale.
Il Tribunale federale ha approvato l'azione della ricorrente. Il Tribunale ha stabilito che la querelante è in grado di svolgere un lavoro part-time a causa della sua malattia mentale, ma non è in grado di trovare un lavoro a tempo pieno. La cassa di compensazione deve quindi versare alla ricorrente le prestazioni complementari con effetto retroattivo a partire dal 1o gennaio 2016.
Motivazione del Tribunale federale:
Il Tribunale federale ha approvato la causa della querelante in quanto la querelante non è in grado di trovare un lavoro a tempo pieno a causa della sua malattia mentale. La querelante ha subito un grave episodio depressivo che l'ha compromessa nella sua capacità di guadagno. Ha un lavoro part-time come assistente in una casa di riposo dal 2016, ma non può svolgere un lavoro a tempo pieno.
Il Tribunale federale ha stabilito che la querelante non è in grado di trovare una posizione a tempo pieno a causa della sua malattia mentale. La querelante ha subito un grave episodio depressivo che l'ha compromessa nella sua capacità di guadagno. Ha un lavoro part-time come assistente in una casa di riposo dal 2016, ma non può svolgere un lavoro a tempo pieno.
La cassa di compensazione deve quindi versare alla ricorrente le prestazioni complementari con effetto retroattivo a partire dal 1o gennaio 2016. |