Der Beschuldigte wird freigesprochen von den Anschuldigungen der Verleumdung und der versuchten Nötigung. Die Zivilansprüche der Privatklägerinnen werden auf den Zivilweg verwiesen. Die Kosten des Vorverfahrens und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens werden auf die Gerichtskasse genommen. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr beträgt CHF 3'000.-. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden je zu einem Fünftel den Privatklägerinnen 1 und 2 auferlegt und im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. Der Beschuldigte erhält eine Prozessentschädigung von CHF 24'000.- aus der Gerichtskasse. Eine Genugtuung wird dem Beschuldigten nicht zugesprochen.
Urteilsdetails des Kantongerichts KSK-18-61
| Kanton: | GR |
| Fallnummer: | KSK-18-61 |
| Instanz: | Kantonsgericht Graubünden |
| Abteilung: | - |
| Datum: | 09.01.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | l'omissione della presunta portata |
| Schlagwörter : | Tribunale; Opposizione; Moesa; Istanza; Esigibilità; Staehelin; Camera; Daniel; Grigioni; Nella; Secondo; Afheldt; Zurigo; Escusso; Esistenza; Escutente; Presidente; Keller; CONVENZIONE; MANDATO; VENDERE; Inoltre; Ufficio; Regione; Protestate; Autorità; Applicazione; Ordinanza; Zivilprozessordnung; Basler |
| Rechtsnorm: | - |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, Art. 82 SchKG KG, 2010 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Kantongerichts KSK-18-61
Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni
Decisione del 9 gennaio 2019
N. d'incarto
KSK 18 61
Istanza
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Pedrotti, Presidente
Brunner e Michael Dürst
Richter, Attuaria
Parti
X.___
reclamante
contro
Y.___
resistente
patrocinato dall'avv. Cristina Keller, Studio legale e notarile
Fabrizio Keller e Partner SA,
San Roc, 6537 Grono
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione
Atto impugnato
decisione 25 settembre 2018 del Tribunale regionale Moesa,
comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.18.180)
Comunicazione
14 maggio 2019
1 / 11
Ritenuto in fatto:
A.
Il 29 ottobre 2016 X.___ ed Y.___ hanno sottoscritto un accordo de-
nominato "CONVENZIONE DI PAGAMENTO E MANDATO A VENDERE". Ai sen-
si della cifra 1 di detto accordo, Y.___ ha riconosciuto un debito nei confronti di
X.___ di CHF 14'350.00. Inoltre, nella cifra 2, le parti hanno convenuto quanto
segue: "La somma di cui sopra sarà versata al signor X.___ con il ricavato della
vendita degli immobili di proprietà del signor Y.___, al momento della stipula
dell'atto notarile [ ]" (act. TRM.1.1). Posto come nel dicembre 2016 Y.___ ha
versato a X.___ un acconto di CHF 500.00 (act. TRM.1.2) il debito riconosciuto
ammonta oggi a CHF 13'850.00.
B.
Con precetto esecutivo emesso il 15 marzo 2018 dall'Ufficio esecuzioni e
fallimenti Regione Moesa (esecuzione n. ___), X.___ ha escusso Y.___
per un importo di CHF 13'850.00 oltre a interessi del 5 % dal 29 ottobre 2016, fa-
cendo valere quale titolo di credito "Atto di riconocimento [sic!] del 29.10.2016"
(act. TRM.1.3).
C.
Y.___ avendo interposto in data 7 maggio 2018 opposizione avverso det-
to precetto esecutivo (act. TRM.1.3), con istanza 22 maggio 2018 (data del timbro
postale: 23 maggio 2018) X.___ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Tribunale
regionale Moesa formulando il seguente petito (act. TRM.1.):
1.
L'istanza datata 22 maggio 2018 del Signor X.___ è integralmente
accolta.
È pertanto rigettata in via provvisoria l'opposizione in data 09.05.2018
del signor Y.___ al precetto esecutivo N° ___ dell'Ufficio Esecu-
zione e fallimenti di Regione Moesa, Centro Regionale dei Servizi, Ro-
veredo GR
2.
Protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili.
Nella motivazione dell'istanza X.___ ha fatto valere che, con la convenzione
29 ottobre 2016, Y.___ ha riconosciuto un debito di CHF 14'350.00 nei suoi
confronti, e ciò incondizionatamente e senza eccezione alcuna, esclusi spese
bancarie ed accessori. Dopo la sottoscrizione della suddetta convenzione,
Y.___ gli avrebbe versato un importo di CHF 500.00. Ne conseguirebbe un de-
bito residuo di CHF 13'850.00. Con lettera 27 aprile 2017 egli avrebbe sollecitato
Y.___ a pagare il saldo restante. Nella stessa lettera, egli avrebbe peraltro in-
formato Y.___ che gli immobili di cui alla convenzione di pagamento e mandato
a vendere 29 ottobre 2016 sarebbero tutti ipotecati e quindi invendibili
(act. TRM.1; act. TRM.1.1; act. TRM.1.2).
2 / 11
D.
Mediante osservazioni scritte 2 luglio 2018 Y.___ ha preteso la reiezione
dell'istanza, protestando tasse, spese e ripetibili (act. TRM.2; act. TRM.3;
act. TRM.4; act. TRM.5), facendo in particolare valere che la vendita degli immobili
costituisce una condizione per l'esigibilità del debito. Giacché tale vendita non sa-
rebbe avvenuta, il credito non sarebbe esigibile. Le affermazioni di X.___ con-
cernenti l'invendibilità degli immobili sarebbero ininfluenti ai fini di un giudizio
sommario di rigetto dell'opposizione. Sottoscrivendo la convenzione X.___
avrebbe accettato che il pagamento dell'intera somma sarebbe avvenuto al mo-
mento della stipula dell'atto notarile di vendita degli immobili. Detta stipula non es-
sendo tuttora avvenuta, il credito non sarebbe esigibile (act. TRM.5).
E.
Con decisione 25 settembre 2018 (act. TRM.6; act. B.2), comunicata lo
stesso giorno, il giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha deciso quanto
segue:
1.
L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di CHF 350.-, già anticipata dall'istante, è posta a
suo carico. L'istante verserà al convenuto CHF 500.a titolo di
ripetibili.
3.
(Mezzi di impugnazione)
4.
(Notificazione)
Il giudice di prime cure ha ritenuto che alla cifra 1 della convenzione 29 ottobre
2016 Y.___ ha riconosciuto essere debitore nei confronti di X.___, incondi-
zionatamente e senza eccezione alcuna, della somma posta in esecuzione (dedot-
to un acconto di CHF 500.00), mentre alla cifra 2 le parti hanno precisato che l'im-
porto dovuto sarebbe stato pagato "con il ricavato della vendita degli immobili del
convenuto". Secondo il giudice di prime cure, l'aggiunta di cui alla cifra 2 non costi-
tuisce una semplice modalità di pagamento, bensì un termine o una condizione di
esigibilità del credito. In effetti le parti non avrebbero solamente convenuto che la
somma sarebbe dovuta essere pagata con il ricavato della vendita degli immobili,
ma avrebbero pure specificato che il pagamento sarebbe dovuto intervenire "al
momento della stipula dell'atto notarile". L'atto notarile non essendo ancora stato
stipulato, il credito in discussione non sarebbe esigibile (act. B.2, p. 3).
F.
Contro detta decisione X.___ (in seguito: reclamante) è insorto al Tribu-
nale cantonale dei Grigioni con reclamo 1° ottobre 2018 formulando il seguente
petito (act. A.1):
1.
Il reclamo del 1 ottobre 2018 del Signor X.___ è integralmente ac-
colto.
3 / 11
La sentenza del Tribunale Regionale Moesa di cui all'inc.
no 335.18.180 è annullata e confermata l'istanza di rigetto provvisorio
della opposizione.
È pertanto rigettata in via provvisoria l'opposizione in data 09.05.2018
del signor Y.___ al precetto esecutivo N° ___ dell'Ufficio Esecu-
zione e fallimenti di Regione Moesa, Centro Regionale dei Servizi, Ro-
veredo (GR)
2.
Protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili.
Il reclamante sostiene che il giudice di prime cure non ha tenuto conto dello scritto
27 aprile 2017, ciò in particolare riguardo al debito rimanente di CHF 13'850.00 e
all'invendibilità degli immobili. Il giudice di prime cure avrebbe pertanto erronea-
mente omesso di prendere in considerazione la portata giuridica di tale scritto. Il
reclamante afferma inoltre, per la prima volta, che nei confronti di Y.___ (in se-
guito: resistente) è stato dichiarato il fallimento in Italia. Dato che il resistente sa-
rebbe già stato a conoscenza della procedura di fallimento al momento della sot-
toscrizione della convenzione 29 ottobre 2016, quest'ultima sarebbe nulla e priva
di ogni e qualsiasi effetto legale. Il resistente, al fine di eludere il pagamento,
avrebbe dichiarato il falso (act. A.1).
G.
Con decreto 2 ottobre 2018 il Presidente della Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha fissato al reclamante un ter-
mine scadente il 15 ottobre 2018 per versare un anticipo spese di CHF 300.00
(act. D.1). Mediante altro decreto di stessa data ha invitato il resistente a presenta-
re la risposta al reclamo. Il Presidente ha altresì chiesto all'autorità precedente di
trasmettere gli atti al Tribunale cantonale (act. D.2). Il Tribunale regionale Moesa
ha poi trasmesso gli atti il 3 ottobre 2018 (act. D.3).
H.
Nella risposta al reclamo 19 ottobre 2018 il resistente ha presentato il se-
guente petito (act. A.2):
1.
Per quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
2.
Protestate spese, tasse e ripetibili.
Secondo il resistente, il reclamante ha omesso di indicare quale sarebbe esatta-
mente l'errore assertivamente commesso dal giudice di prime cure riguardo allo
scritto 27 aprile 2017 e le conseguenze che ne deriverebbero. In realtà lo scritto
27 aprile 2017, redatto dallo stesso reclamante, costituirebbe semplice allegazione
di parte e quindi senza valore probatorio. Lo stesso varrebbe per la ricevuta alle-
gata al reclamo (act. B.3). Inoltre, per quanto concerne la ricevuta e la conferma di
consegna chiavi 16 maggio 2018 (act. B.4), si tratterebbe di nuovi mezzi di prova
inammissibili. In sintesi, il reclamante non avrebbe indicato in quali punti della de-
cisione impugnata il giudice di prime cure avrebbe accertato manifestamente in
4 / 11
modo errato i fatti e/o avrebbe applicato la legge in modo errato. Di conseguenza il
reclamo sarebbe manifestamente infondato e irricevibile. Quantomeno, ammesso
che sia ricevibile, il reclamo dovrebbe essere respinto. Per il resto, il resistente ha
riproposto e confermato le sue conclusioni già esposte in prima istanza (act. A.2).
I.
Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini
del giudizio - nelle considerazioni di merito che seguono.
Considerando in diritto:
1.
La decisione impugnata emanata in materia di rigetto dell'opposizione - è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al va-
lore litigioso. Nel Cantone dei Grigioni il reclamo, scritto e motivato, deve essere
proposto al Tribunale cantonale entro dieci giorni dalla notificazione della decisio-
ne impugnata motivata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in unione con l'art. 7 cpv. 1 della
Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno
2010 [LACPC; CSC 320.100]). Competente in seno al Tribunale cantonale è la
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organiz-
zazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale
cantonale, OOTC; CSC 173.100]).
L'atto impugnativo del reclamante, datato 1° ottobre 2018, avverso la decisione
25 settembre 2018 del giudice unico del Tribunale regionale Moesa, comunicata
motivata lo stesso giorno, è qui ritenuto tempestivo. Il reclamante avendo versato
tempestivamente l'anticipo spese richiesto, si può di principio, sempreché sia suf-
ficientemente motivato, entrare nel merito del suo reclamo.
2.
Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto
nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il motivo di
reclamo "applicazione errata del diritto" comprende sia il diritto scritto che quello
non scritto nonché l'inadeguatezza. L'autorità di reclamo esamina le rispettive
censure con piena cognizione. Per quanto concerne invece la fattispecie accertata
dall'istanza inferiore, vige una cognizione limitata. La fattispecie, infatti, viene
esaminata dal Tribunale cantonale solo sotto l'aspetto di un accertamento manife-
stamente inesatto e quindi arbitrario dei fatti (cfr. fra i molti Dieter Freibur-
ghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kom-
mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2016, n. 5 ad
art. 320 CPC). Fintanto che un apprezzamento inesatto dei fatti si basa su un'erra-
ta applicazione del diritto, tuttavia, trattasi di errata applicazione del diritto ex
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art. 320 lett. a CPC, la quale può essere esaminata con piena cognizione dall'i-
stanza di reclamo (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5 ad
art. 320 CPC). La procedura di reclamo prevede l'onere di censura. Nel suo atto
impugnativo la parte reclamante deve dunque esporre nel dettaglio in che misura
la decisione impugnata è viziata e quali motivi di reclamo vengono invocati (Dieter
Freiburghaus/Susanne Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 321 CPC). Ciò che resta in-
censurato non viene esaminato dall'autorità di reclamo.
3.1.
Giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse
né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi
di prova. Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vige perciò
un divieto assoluto di nova. A differenza dell'appello, il reclamo non ha infatti lo
scopo di proseguire la procedura di prima istanza. Determinante è quindi la mate-
ria processuale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata
(cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 seg. ad art. 326 CPC). Il divieto di nova fa
quindi stato non solo in procedure soggette al principio attitatorio bensì anche in
quelle governate dalla massima inquisitoria. Sono invece ammesse nuove consi-
derazioni giuridiche (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC; Do-
minik Gasser/Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
2a ed., Zurigo 2014, n. 1 ad art. 326 CPC).
3.2.
Il reclamante propone in sede di reclamo come mezzi di prova, tra l'altro,
una ricevuta di CHF 500.00 (act. B.3) ed una conferma di consegna chiavi, datata
16 maggio 2018 (act. B.4). Ambedue i documenti prodotti con il reclamo costitui-
scono nuovi mezzi di prova; sono quindi inammissibili e da estromettere dall'incar-
to. Per lo stesso motivo, non è possibile tenere conto delle nuove affermazioni del
reclamante in merito alla dichiarazione di fallimento nei confronti del resistente
(cfr. act. A.1, p. 2; consid. F.). A tal riguardo occorre rilevare che se come so-
stiene il reclamante la convenzione 29 ottobre 2016 fosse nulla e quindi priva di
ogni e qualsiasi effetto legale (act. A.1, p. 2; consid. F.), egli non disporrebbe di
alcun riconoscimento di debito e quindi di un titolo di rigetto dell'opposizione
(cfr. consid. 4.1.).
Come già menzionato (consid. H.), il resistente fa valere che il reclamante nella
sua comparsa scritta non si confronta con la motivazione della decisione impugna-
ta, motivo per cui la sua censura concernente l'omissione della presunta portata
giuridica dello scritto 27 aprile 2017 si rivelerebbe inammissibile siccome insuffi-
cientemente motivata. Come sarà esposto qui di seguito, l'argomentazione del
reclamante non è pertinente ed il reclamo non merita in ogni caso accoglimento. In
6 / 11
queste circostanze, la questione circa la ricevibilità di suddetta censura del recla-
mante può essere lasciata aperta.
4.1.
Giusta l'art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito con-
statato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di
debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo
non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal
creditore la sua natura formale e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 con-
sid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecuti-
vo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 con-
sid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuova-
mente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 con-
sid. 3.2).
La nozione di riconoscimento di debito non è definita dalla legge. Costituisce un
riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrit-
tura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua
volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né
condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esi-
gibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rinvii). Il riconoscimento di debito può es-
sere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino
gli elementi necessari. La somma posta in esecuzione deve essere determinabile
già al momento della firma del riconoscimento di debito. L'opposizione può essere
rigettata in via provvisoria solo se l'escutente prova (e non solo rende verosimile:
sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.3 con
rinvii) che l'escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in
esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall'escutente (Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin
[edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza del
Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.1 e 4.2), fermo re-
stando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al
giudice ordinario (DTF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2; sentenze della
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello della Repubblica e Can-
tone Ticino [in seguito: CEF] 14.2014.116 del 3 novembre 2014 consid. 4.4 e
7 / 11
14.2015.23 del 28 maggio 2015 consid. 7.1; André Panchaud/Marcel Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 2 § 6).
4.2.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconosci-
mento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel
precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (Daniel Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF).
4.3.
Secondo giurisprudenza e dottrina all'escutente incombe l'onere non solo di
produrre un titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma
pure di dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione pri-
ma dell'inoltro dell'esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del
24 settembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del
14 agosto 2002 consid. 5.3; Daniel Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82 LEF
con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenze della CEF
14.2015.65 dell'11 agosto 2015 consid. 5 e 14.2015.222 del 21 marzo 2016 con-
sid. 6).
4.4.
Come già indicato, nella procedura di rigetto dell'opposizione occorre sola-
mente decidere, se per l'importo escusso sussiste un titolo che possa eliminare
l'effetto sospensivo dell'opposizione. Non va invece apprezzata l'entità materiale
del credito (cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 9a ed., Berna 2013, n. 22 § 19; DTF 135 III 315 consid. 2.3).
5.
Nel caso di specie, il reclamante fonda la sua istanza di rigetto dell'opposi-
zione sulla convenzione 29 ottobre 2016. La dichiarazione di riconoscimento di
debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare
alla scadenza al creditore una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara,
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione (Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss., Zurigo 2000, p. 328; André Panchaud/Marcel
Caprez, op. cit., n. 7 § 1). Il documento "CONVENZIONE DI PAGAMENTO E
MANDATO A VENDERE" indica il reclamante come parte creditrice ed il resistente
come parte debitrice (act. TRM.1.1). La cifra 1, prima frase, ha il seguente tenore:
"Il signor Y.___ riconosce al signor X.___ la somma complessiva pari a
Fr. 14'350.- (quattordicimilatrecentocinquanta) incondizionatamente e senza ecce-
zione alcuna." La convenzione è altresì firmata da entrambe le parti. Inoltre, non è
contestato che il debito (dedotto l'acconto di CHF 500.00) non è stato ancora rim-
borsato. In via di principio, la convenzione 29 ottobre 2016 potrebbe costituire va-
lido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF (cfr. consid. 4.1.). Tuttavia, le parti
8 / 11
hanno pattuito un termine fisso per il pagamento. In concreto, la convenzione in
questione stabilisce che la somma menzionata alla cifra 1 deve essere versata al
reclamante con il ricavato della vendita degli immobili di proprietà del resistente, al
momento della stipula dell'atto notarile (act. TRM.1.1).
6.
Il credito deve essere esigibile già al momento dell'invio della domanda d'e-
secuzione e non solo al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto (Daniel Staehe-
lin, op. cit., n. 77 e segg. ad art. 82 LEF con rinvii).
Esigibilità significa che il creditore in un determinato momento può pretendere la
prestazione (Urs Leu, in: Honsell/Vogt/Wiegand [edit.], Basler Kommentar, Obliga-
tionenrecht I, 6a ed., Basilea 2015, n. 4 e segg. ad art. 75 CO). Secondo l'art. 75
CO può essere preteso ed eseguito immediatamente l'adempimento di un'obbliga-
zione, per la quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura
del rapporto giuridico. Le parti hanno concordato espressamente l'esigibilità del
credito nella convenzione 29 ottobre 2016, cosicché non vi è spazione per l'appli-
cazione dell'art. 75 CO, di natura dispositiva. L'esigibilità deve perciò essere valu-
tata sulla base della convenzione conclusa tra le parti.
7.
Il rigetto dell'opposizione come si è visto può essere concesso unica-
mente qualora la pretesa posta in esecuzione sia esigibile (cfr. consid. 4.1. e 4.3.;
Daniel Staehelin, op. cit., n. 21 e 77 e segg. ad art. 82 LEF; André Pan-
chaud/Marcel Caprez, op. cit., n. 1 e 8 § 1). L'onore della prova dell'esigibilità del
credito incombe al creditore escutente, ovvero al reclamante (cfr. consid. 4.3.).
Giacché, nel caso concreto, l'esigibilità del credito è fissata al verificarsi di un
evento specifico (vale a dire al momento della stipulazione dell'atto notarile relativo
alla vendita degli immobili), spetta al reclamante provare che tale presupposto si è
realizzato.
Il reclamante non ha mai fatto valere che la vendita degli immobili di proprietà del
resistente era già avvenuta al momento dell'avvio della procedura esecutiva. Il
reclamante, contrariamente al suo onere, non ha quindi né preteso né tantomeno
provato l'esigibilità del suo vantato credito al momento dell'avvio dell'esecuzione
nei confronti del resistente. Quo all'asserita invendibilità degli immobili, per quanto
possa essere rilevante in casu, il reclamante si è limitato a mere allegazioni. Nulla
si può così rimproverare al giudice di prime cure; la "CONVENZIONE DI PAGA-
MENTO E MANDATO A VENDERE" 29 ottobre 2016 non costituisce infatti valido
titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione.
9 / 11
8.
Va infine ricordato che la decisione di rigetto provvisorio esplica solo effetti
di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (cfr. sopra
consid. 4.4.; DTF 136 III 583 consid. 2.3; 135 III 315 consid. 2.3; Kurt
Amonn/Fridolin Walther, op. cit., n. 22 § 19). La decisione del giudice del rigetto,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice or-
dinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 528 consid. 3.2).
9.
In definitiva, stante l'inesigibilità del credito vantato dal reclamante nei con-
fronti del resistente, la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione qui impu-
gnata deve essere integralmente confermata e il reclamo respinto a pieno titolo.
10.1. Visti l'esito della procedura di reclamo e il valore litigioso di CHF 13'850.00,
le spese processuali sono fissate in base agli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza
sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) in CHF 300.00 e poste a
carico del reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
10.2. Il reclamante va inoltre condannato a rifondere al resistente un'adeguata
indennità per spese ripetibili. L'avv. Cristina Keller non ha presentato una nota
d'onorario; l'indennità a titolo di ripetibili (spese ed IVA incluse) viene quindi stabili-
ta d'ufficio (art. 105 cpv. 2 CPC; art. 96 CPC in unione con l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordi-
nanza sull'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]). Nella fattispecie, posto
come vi è stato un solo scambio di scritti e la patrocinatrice del resistente ha pre-
sentato una breve riposta (di quattro pagine), tutto ben ponderato, un'indennità di
CHF 500.00 a titolo di ripetibili risulta adeguata alle circostanze del caso.
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La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
Le spese della procedura di reclamo di CHF 300.00 sono poste a carico di
X.___ e sono prelevate dall'anticipo di CHF 300.00 da lui prestato.
3.
X.___ è condannato a rifondere ad Y.___ un'indennità di CHF 500.00
a titolo di ripetibili.
4.
Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00
può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74
cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di im-
portanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia co-
stituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio
legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto en-
tro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel mo-
do prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli
ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg.,
72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.
5.
Comunicazione a:
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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