Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RH.2024.12, RP.2024.20 |
Datum: | 26.08.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Apos;estradizione; Tribunale; Corte; Romania; Apos;art; Svizzera; Stato; Stillitano; Apos;arresto; Apos;esecuzione; Apos;UFG; Apos;assistenza; Stefano; Decisione; Apos;avv; Schengen; Apos;auto; Consiglio; Nella; AIMP;; Milano; Stati; Italia; CEEstr; Apos;autorità; Lapos;art; Apos;ufficio; énal |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2024.79, RP.2024.21
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: RR.2024.79 Procedura secondaria: RP.2024.21 |
Sentenza del 26 agosto 2024 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | A., attualmente in detenzione estradizionale rappresentato dall'avv. Stefano Stillitano, Ricorrente | |
contro | ||
Ufficio federale di giustizia Settore Estradizioni, Controparte | ||
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA) |
Fatti:
A. Con segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) del 29 maggio 2023, le autorità rumene hanno richiesto l'arresto ai fini di estradizione di A. cittadino rumeno, per l'esecuzione di una pena privativa della libertà di 1 anno e 4 mesi per furto d'auto e guida senza licenza di condurre (v. act. 3.1).
B. Il 10 maggio 2024, A., a seguito di un controllo su suolo ticinese, è stato posto in arresto provvisorio ai fini di estradizione sulla base di un'ordinanza di arresto provvisorio emesso dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) lo stesso giorno (v. act. 3.2). Interrogato l'indomani dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità rumene, opponendosi tuttavia a un'estradizione in via semplificata (v. act. 3.4).
C. Il 23 maggio 2024, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l'annullamento con pedissequa sua scarcerazione, gravame che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto con sentenza RH.2024.6 del 20 giugno 2024.
D. Nel frattempo, con scritto del 3 giugno 2024, il Ministero della giustizia rumeno ha trasmesso alle autorità elvetiche una domanda formale di estradizione di A. (v. act. 4.16).
E. Con decisione del 1° luglio 2024, l'UFG ha concesso alla Romania l'estradizione di A. per i fatti oggetto della domanda di estradizione (v. act. 1.2).
F. Con ricorso del 25 luglio 2024, A. è insorto avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, chiedendo, in sostanza, che la stessa sia riformata e che la richiesta di estradizione in esame sia respinta in quanto irricevibile, con conseguente sua scarcerazione immediata. Egli ha parimenti postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1).
G. Mediante osservazioni del 7 agosto 2024, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 4).
H. Con replica del 20 agosto 2024, trasmessa all'UFG per conoscenza (v. act. 7), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12), nonché dal Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 2010, entrato in vigore il 1° novembre 2016 per la Svizzera e il 1° gennaio 2018 per la Romania (RS 0.353.13). Il Quarto Protocollo, per contro, è stato solo firmato da quest'ultima, ma non ratificato, per cui, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata (v. act. 1.2, pag. 3), esso non è in concreto applicabile. Di rilievo è inoltre il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; GU 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; testo consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen [www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.4]), in relazione con la decisione 2010/365/UE del Consiglio del 29 giugno 2010 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 del 1° luglio 2010, pag. 17-20).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente contesta la domanda di estradizione rumena, nella misura in cui la Corte di Appello di Milano, Sezione V penale, con sentenza del 19 settembre 2023, basandosi sulla normativa europea concernente la consegna tra Stati membri, avrebbe deciso di eseguire in Italia la decisione estera. L'esecuzione del mandato d'arresto rumeno costituirebbe una violazione del principio ne bis in idem, oltre che della normativa comunitaria parimenti vincolante per la Romania. Anche se tale normativa non si applicherebbe alla Svizzera, questa non potrebbe ignorare la violazione in parola, come non ignorabile sarebbe la summenzionata sentenza italiana, cresciuta in giudicato e in fase di esecuzione in Italia al momento dell'arresto in Svizzera. A suo dire, non vi sarebbe del resto nessuna parte della condanna rumena ancora eseguibile. Ma anche se si volesse sostenere che una parte della sentenza rumena (4 mesi) potrebbe ancora essere eseguita in Romania, la pena effettiva da scontare non raggiungerebbe la soglia di cui all'art. 2 CEEstr, considerato il carcere già sofferto in Svizzera. Un'estradizione risulterebbe in ogni caso sproporzionata per rapporto alla sua situazione personale.
2.1 Giusta l'art. 4 n. 6 della Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (in seguito: Decisione quadro), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo se questo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto intero.
L'art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) prevede che quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.
Secondo l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita (v. più ampiamente van Bockel, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law, 2010, pag. 19 segg., 31 e segg., 64 e segg., 205 e segg.).
L'art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP prevede che la domanda è irricevibile se la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio.
2.2 Nella sentenza RH.2024.6, con cui è stata confermata la detenzione estradizionale del ricorrente, questa Corte, nell'analisi finalizzata a determinare se l'estradizione fosse manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, ha affermato che in concreto, con sentenza del 19 settembre 2023, la Corte d'appello di Milano ha rifiutato la consegna del reclamante “all'autorità Giudiziaria della Repubblica di Romania in forza del mandato d'arresto europeo emesso in data 16.5.2023 dall'Autorità Giudiziaria della Romania – Judecatoria Arad limitatamente al reato di furto, commesso ad Arad City (Romania) il 7/8.07.2018” disponendo “che il predetto sconti in Italia la pena di anni 1 (uno) di reclusione inflitta con la sentenza n. 367/2023 del Tribunale di Arad, causa n. 8091/55/2022, in combinato disposto con la pronuncia del Tribunale di Arad, n.1098 emessa il 30.06.2020 dal Tribunale di Arad nel fascicolo n. 14869/55/2019, delle quali dispone a tal fine il riconoscimento, rigettando relativamente al reato di guida senza patente per difetto di doppia punibilità”. L'autorità giudiziaria italiana ha emesso tale sentenza in applicazione della summenzionata Decisione quadro e dell'art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (v. più ampiamente Moreillon/von Wurstemberger, Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne, 2a ediz. 2023, pag. 245 e seg., nonché Zanetti, Il mandato di arresto europeo e la giurisprudenza italiana, 2009, pag. 74 e segg.). Alla luce di quanto precede, già in sede di ricorso contro la detenzione, si è posto il quesito di sapere se la rogatoria e il mandato d'arresto rumeno concernente il reclamante fossero ancora d'attualità (v. Bot, Le mandat d'arrêt européen, 2009, pag. 375 e segg.; Cimamonti, European Arrest Warrant in Practice and Ne Bis In Idem, in Keijzer/van Sliedregt, The European Arrest Warrant in Practice, 2009, pag. 11 e segg.). In data 13 maggio 2024, l'UFG ha dunque giustamente interpellato le autorità rumene al fine di sapere se queste, preso atto della suddetta sentenza italiana, erano ancora interessate all'estradizione del reclamante. Con risposta del 14 maggio seguente, B. (Legal adviser with statute of magistrate / Ministry of Justice of Romania; Directorate for International Law and Judicial Cooperation / Division for International Cooperation in Criminal Matters) ha informato le autorità svizzere che “our office has not received, yet, a decision from the Romanian court regarding the initiation of the extradition procedure and I spoke with a representative of the court, she assured me that we will receive a decision tomorrow morning. I hope that the person will be kept in arrest until then, since we are still within the 18 days provided by the Convention”. In quell'occasione, pur omettendo di rispondere al quesito di cui sopra, le autorità rumene hanno confermato l'interesse a domandare l'estradizione, per cui questa Corte ha concluso che perlomeno per il reato di guida senza patente non risulta che la sentenza italiana di condanna abbia assorbito quella rumena (v. act. 3.5, allegato A, pag. 3, dove viene indicata una pena residuale di 4 mesi di detenzione), motivo per cui alla luce dell'art. 2 n. 1 seconda frase CEEstr non si poteva a quello stadio della procedura ritenere che l'intera condanna rumena fosse ineseguibile sotto il profilo del ne bis in idem (consid. 3.2).
Orbene, la procedura estradizionale e gli allegati inoltrati dalle parti hanno permesso di confermare quanto considerato nella causa RH.2024.6, ossia che alla luce della sentenza del 19 settembre 2023 emessa dalla Corte d'appello di Milano in applicazione della summenzionata Decisione quadro e dell'art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69, la sentenza rumena alla base della domanda di estradizione risulta ineseguibile per quanto riguarda il reato di furto aggravato, sfociato in una pena di un anno di reclusione (v. act. 1.4, pag. 3; act. 16a, pag. 1 e seg.). Contrariamente a quanto sostenuto dall'UFG, la Svizzera, nell'analisi del principio ne bis in idem, che per una parte della dottrina farebbe addirittura parte dell'ordre public (v. Fiolka, Commentario basilese, 2015, n. 4 ad art. 5 AIMP) e che è comunque vincolante sia per la Svizzera sia per la Romania alla luce dell'art. 54 CAS, non può di certo ignorare una sentenza di un tribunale italiano emessa in virtù di un ordinamento (quello europeo) che rientra a pieno titolo nel “diritto dello Stato del giudizio” (quello rumeno) ex art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP. Il fatto che il nostro Paese non sia sottoposto alla predetta Decisione quadro non esime il giudice dell'assistenza dall'obbligo di vigilare che l'estradizione non sia concessa per una sanzione eseguita o ineseguibile secondo il diritto estero, ciò che è qui palese in virtù del diritto europeo. Optare per una diversa soluzione significherebbe ammettere la contemporanea esistenza, all'interno di uno stesso ordinamento (v. più ampiamente Mitsilegas, EU Criminal Law, 2a ediz. 2022, pag. 87 e seg., 91 e segg., 150 e segg. e Pradel/Corstens/Vermeulen, Droit pénal européen, 3a ediz. 2009, pag. 457 e segg.; sulla costruzione del cosiddetto spazio di libertà, sicurezza e giustizia v. anche Pigliacelli/Ponticiello, Profili di diritto penale e processuale europeo, 2010, pag. 55 e segg.), di due sentenze che si contraddicono a vicenda in maniera insostenibile sul piano dello stato di diritto, oltre che dell'equità e della logica, ed è indubbio, sulla base delle normative e dei principi sopra esposti, che per quanto riguarda il furto la sentenza italiana abbia sostituito quella rumena. In questi casi, il tradizionale riserbo del giudice dell'assistenza nell'affrontare questioni di diritto estero (v. i riferimenti giurisprudenziali in Fiolka, ibidem, n. 15), non può essere invocato. L'ipotesi della scissione della pena è del resto ventilata dall'UFG stesso nelle proprie osservazioni del 7 agosto 2024 “qualora le autorità rumene comunichino una decisione in tal senso” (act. 4 pag. 4), ma non si vede perché di fronte ad una situazione giuridica così chiara e a delle criticità già evidenziate da questa Corte nella sentenza RH.2024.6, l'UFG stesso non abbia assunto con le autorità rumene un ruolo proattivo, proponendo direttamente la scissione fra la condanna per furto (non eseguibile) e quella per guida senza patente. La domanda di estradizione va infatti pacificamente accolta per quanto concerne il reato di guida senza patente, considerata dalle autorità italiane, in virtù del loro diritto interno, una contravvenzione (v. act. 1.4, pag. 3), e non inglobata quindi nella sentenza italiana. L'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr prevede che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, per cui la doppia punibilità è data. Ammontando la pena legata alla guida senza patente a 4 mesi (v. act. 1.4, pag. 3), l'art. 2 n. 1 CEEstr risulta ossequiato. Che l'estradando abbia già trascorso diverse settimane in detenzione estradizionale in Svizzera nulla muta a tale conclusione. La pena in questione permetterà del resto al ricorrente, che si trova in detenzione estradizionale dal 10 maggio 2024, di rientrare a breve in Italia per l'esecuzione della pena di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano del 19 settembre 2023 o della misura alternativa che potrebbe essere stata decisa nel frattempo (v. ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo del 13 novembre 2023 emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, Ufficio Esecuzioni Penali, allegato al ricorso) o di altre misure in atto (v. act. 1.5), per cui l'estradizione non inciderà in maniera sproporzionata sulla sua situazione personale.
3. L'estradando sostiene che le condizioni detentive in Romania sarebbero contrarie ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ciò che sarebbe testimoniato anche da un articolo di stampa prodotto nonché dal contenuto di una trasmissione televisiva italiana a cui egli rinvia. Le garanzie diplomatiche sottoscritte dalle autorità rumene non permetterebbero del resto di ovviare a tale situazione.
3.1
3.1.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 dell'11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
3.1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).
3.2 Questa Corte si è espressa di recente più volte sulla Romania e sulle condizioni carcerarie, inserendo tale Paese nella seconda categoria (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.187 del 27 febbraio 2024 consid. 5; RR.2023.180 del 27 dicembre 2023 consid. 5; RR.2023.142 del 4 ottobre 2023 consid. 6; RR.2023.148 del 26 ottobre 2023 consid. 4; RR.2020.191 del 19 novembre 2020 consid. 7). L'esigenza di condizionare le estradizioni a tale Paese all'ottenimento di garanzie diplomatiche, la cui efficacia è stata recentemente confermata dal Tribunale federale (v. DTF 148 I 127 consid. 4), è emersa dall'analisi effettuata da questa Corte nell'ambito della procedura sfociata nella sentenza RR.2019.222 del 9 ottobre 2019, approccio avallato indirettamente dall'Alta Corte, la quale non è entrata in materia sul gravame interposto contro detta sentenza (v. sentenza del Tribunale federale1C_560/2019 del 1° novembre 2019; v. anche sentenze 1C_11/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 3; 1C_149/2024 del 14 marzo 2024 consid. 1.2; 1C_592/2023 dell'8 novembre 2023 consid. 2). Visto quanto precede, questa Corte non può che confermare la propria giurisprudenza e ribadire che l'estradizione alla Romania risulta possibile in presenza di garanzie diplomatiche finalizzate a contrastare o minimizzare il pericolo di maltrattamenti proibiti, garanzie che sono state fornite anche nella presente procedura (v. act. 4.16). L'articolo di stampa prodotto dall'estradando nonché il rinvio ad una trasmissione televisiva italiana, in cui vengono criticate le condizioni carcerarie in Romania, non permettono di giungere ad una conclusione diversa. La censura in questo ambito va dunque respinta.
4. In definitiva, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'estradizione è concessa unicamente per l'esecuzione della pena residuale di 4 mesi legata alla guida senza patente.
5. Il ricorrente postula la sua immediata scarcerazione.
5.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione provvisoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del Tribunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).
5.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; Heimgartner, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).
5.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
5.4 Nel caso in esame, già solo poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estradizione dell'insorgente può essere concessa, seppur limitatamente al reato di guida senza patente, la richiesta accessoria di scarcerazione deve essere respinta. Va da sé che la detenzione estradizionale non potrà in ogni caso superare i 4 mesi.
6. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Stillitano (v. RP.2024.21).
6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita deriva anche dall'art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell'11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale 'allargato' suo e della sua famiglia, valutati tenendo in considerazione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
L'esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l'istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l'autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d'ufficio le allegazioni dell'istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
6.2 Questa Corte ha già potuto stabilire, nell'ambito della procedura RH.2024.6 riguardante la detenzione estradizionale, la precaria situazione finanziaria dell'estradando (v. sentenza RH.2024.6 del 20 giugno 2024 consid. 7.2). Tale conclusione rimane valida anche per la presente procedura. Constatato che il presente gravame presentava evidenti probabilità di successo, fatto peraltro dimostrato anche dal suo esito, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita va accolta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore, avv. Stefano Stillitano.
6.3 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. Nella fattispecie, l'avv. Stillitano, con note d'onorario del 25 luglio e 20 agosto 2024 (v. act. 1.7 e 6), ha postulato il versamento di fr. 2'860.– (IVA esclusa) a titolo di ripetibili (fr. 2'600.– quale onorario + fr. 260.– a titolo di spese). Tale richiesta va accolta, precisato che all'importo in questione occorre aggiungere l'IVA (7.7%) di fr. 220.20. La Cassa del Tribunale verserà quindi direttamente al difensore d'ufficio avv. Stefano Stillitano l'importo di fr. 3'080.20. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente, tenuto conto della parziale soccombenza, dovrà rimborsare fr. 500.– alla Confederazione (art. 65 cpv. 4 PA).
7. Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). Nella fattispecie, il ricorrente è parzialmente soccombente; tuttavia, non disponendo egli dei mezzi finanziari necessari e non apparendo l'impugnativa priva di probabilità di successo, nella presente procedura non si prelevano spese.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'estradizione alla Romania è concessa unicamente per l'esecuzione della pena di 4 mesi riguardante la guida senza patente.
2. La richiesta accessoria di scarcerazione è respinta.
3. Non vengono prelevate spese.
4. L'avv. Stefano Stillitano è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la presente procedura.
5. All'avv. Stefano Stillitano è concessa una retribuzione di fr. 3'080.20 (IVA compresa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale importo al difensore d'ufficio. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente dovrà rimborsare fr. 500.– alla Confederazione.
Bellinzona, 26 agosto 2024
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Stillitano
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Ulteriore ricorso
- 1C_516/2024 Stralcio
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