Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | BH.2024.6B, BP.2024.38B |
Datum: | 13.05.2024 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Apos;interrogato; Apos;interrogatorio; Apos;assistenza; Apos;estero; Ufficio; Apos;ambito; Lugano; AIMP;; Corte; Procura; Apos;esecuzione; Apos;UDSC; Apos;art; OAIMP; Apos;obbligo; Svizzera; Antifrode; Apos;UFG; OAIMP;; Commentario; Apos;utilità; Stato; Apos;IVA; Apos;ultimo; Vicepresidente; Cancelliere |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2024.17
| Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: RR.2024.17 |
Sentenza del 13 maggio 2024 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Vicepresidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Lorenzo Rapelli | |
Parti | A., rappresentato dall'avv. Pascal Delprete Ricorrente | |
contro | ||
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Controparte | ||
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) |
Fatti:
A. Il 17 marzo 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor's Office; in seguito: EPPO), Ufficio di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 20 marzo 2023, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dall'autorità rogante avrebbero rivelato l'esistenza, nel biennio 2021-2022, di una rilevante frode carosello concernente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali informatici. Questa avrebbe coinvolto diverse società italiane ed estere perlopiù controllate dalle persone indagate, permettendo loro di ottenere un illecito profitto costituito dall'imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse degli Stati interessati (v. act. 1.6, pag. 2 e segg.).
Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere, tra l'altro, all'interrogatorio, quale persona informata sui fatti, di A. amministratore unico di B. SA, a Lugano, società che avrebbe intrattenuto rapporti con alcuni indagati (v. ibidem, pag. 14).
B. Mediante decisione del 5 aprile 2023, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), al quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall'autorità europea, dando l'incarico alla Sezione Antifrode doganale Sud di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste (v. act. 1.1, pag. 3 e segg.).
C. In data 26 aprile 2023, l'Antifrode doganale ha proceduto all'interrogatorio di A., verbalizzato nelle dovute forme (v. act. 1.14). Interpellato all'uopo, il predetto non ha acconsentito alla trasmissione all'estero del verbale d'interrogatorio (v. ibidem, pag. 7).
D. Con decisione di chiusura del 30 gennaio 2024, l'UDSC ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione cartacea e informatica sequestrata presso B. SA e del suddetto verbale d'interrogatorio (v. act. 1.1).
E. Il 1° marzo 2024, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in sostanza che la stessa venga annullata, la domanda di assistenza respinta e il verbale d'interrogatorio non trasmesso all'autorità rogante (v. act. 1, pag. 15 e seg.).
F. Con risposta del 19 marzo 2024, l'UDSC ha chiesto di respingere il ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con osservazioni del 20 marzo 2024, l'UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 8).
G. Con replica del 18 aprile 2024, trasmessa all'UDSC e all'UFG per conoscenza (v. act. 12), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Procura europea e la Confederazione Svizzera sono retti dall'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 Ordinanza sulla cooperazione con la Procura europea [RS 351.13], richiamato l'art. 1 cpv. 3ter AIMP).
1.3 Salvo diversa disposizione dell'AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).
1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6
1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei citati disposti trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2020 180; sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.81 del 28 febbraio 2023 consid. 3), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
1.6.2 In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione del suo verbale d'interrogatorio rogatoriale del 26 aprile 2023, la legittimazione è pacifica. Essa non è per contro data per la documentazione cartacea e informatica oggetto della decisione impugnata. In questi termini, occorre quindi entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorrente ritiene violati “il principio dell'utilità potenziale e della proporzionalità, nonché il divieto della fishing-expedition, nella misura in cui, nel suo interrogatorio vi sono dichiarazioni non pertinenti con i fatti oggetto di indagine in Italia, in quanto non rilevanti per la presunta frode carosello dell'IVA” (act. 1, pag. 11). Avendo poi l'UDSC già escluso nel corso della procedura rogatoriale la trasmissione della documentazione cartacea e informatica relativa a C. SA / D. Srl raccolta nell'ambito della perquisizione della sede di B. SA, quanto dichiarato a proposito di detta società nell'ambito del suo interrogatorio risulterebbe ugualmente inutile per il procedimento estero: trasmettere tali informazioni sarebbe contraddittorio e disattenderebbe il principio della buona fede. Egli aggiunge che la consegna del verbale d'interrogatorio gli causerebbe un pregiudizio, “ritenuto come verrebbero trasmesse informazioni che riguardano l'attività professionale del ricorrente, nonché l'attività di B. SA e di G. GmbH, soggette quindi all'obbligo di discrezione (art. 398 cpv. 2 CO) ed al segreto commerciale (art. 162 CP)” (act. 1, pag. 12).
2.1
2.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
2.1.2 Per consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte e chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). L'autorità d'esecuzione deve interpretare la richiesta secondo il senso che le può essere ragionevolmente attribuito. A tale proposito, nulla si oppone ad un'interpretazione estesa della richiesta, a condizione che tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda siano adempiuti. Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP).
2.1.3 In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
2.2
2.2.1 Nella sua domanda di assistenza, l'autorità estera ha chiaramente illustrato il collegamento tra l'inchiesta e B. SA, di cui il ricorrente è amministratore unico. Secondo quanto riportato in rogatoria “nel corso delle indagini è emerso che F. e la sua compagna G. hanno certamente la disponibilità di un appartamento a Lugano e che F. si avvale delle prestazioni della società fiduciaria ticinese B. SA. Inoltre, una delle società utilizzate per realizzare la frode all'IVA è la società elvetica H. A.G., operante nel mercato UE con rappresentanze fiscali in Olanda e Repubblica Ceca. Quanto emerso dalle indagini è stato confermato in sede d'interrogatorio dal sig. F.” (act. 1.6, pag. 12). Ricordato come quest'ultimo sembra avere rivestito il ruolo di promotore, capo e organizzatore del sodalizio criminale oggetto delle indagini estere (v. act. 1.6, pag. 9), l'autorità rogante, per quanto concerne le prestazioni rese da B. SA, riporta le seguenti dichiarazioni dello stesso F: “il sig. I. fa business nel settore informatico con la società J. SA che ha sede in Lussemburgo; acquisto anche da questa società; faccio alla società J. SA una fattura di consulenza mensile di 8 mila euro tramite la società elvetica E. AG; non figuro come beneficiano economico di questa società; la società E. AG mi bonifìca circa 5 mila franchi al mese su conto a me intestato presso la banca K. di Lugano; io figuro quale dipendente della E. AG; E. AG svolge servizi di marketing per la J. SA; ho detto una cosa errata, io vengo pagato in realtà non dalla E. AG ma da altra società fiduciaria, la B, AG della quale figuro dipendente; la società è dello stesso commercialista svizzero, il dr. A. Confermo che A. ha lo studio in Lugano viottolo U. A. prima lavorava per l'ufficio delle imposte. Era un tassatore capo. Lui ha ufficio sia a Lugano, sia a Zug. La E. AG è costituita presso il cantone di Zug. Io sono amministratore anche di altra società elvetica, la L. AG, sempre domiciliata in Zug. La società controlla l'omonima società italiana che possiede delle proprietà immobiliari in Sicilia che sono affittate. Il vero proprietario è I. e io sono amministratore su sua richiesta, per fargli un favore. Socio e benefìciario economico è I. Amministratore della società L. Italiana è tale M. Io ero già cliente del dr. A. e ho detto io a I. di venire lì” (ibidem, pag. 13). L'autorità rogante ha aggiunto che l'indagato I., associato a delinquere con F., è un altro cliente di B. SA (v. ibidem).
2.2.2 Ne discende che, già solo per questi motivi, il verbale d'interrogatorio del ricorrente, amministratore unico di B. SA e persona espressamente menzionata nella rogatoria, presenta senz'altro un'utilità potenziale per il procedimento estero.
2.2.3 Quanto alla censurata mancata pertinenza di parte delle domande poste nell'ambito dell'interrogatorio, occorre osservare come il ricorrente sia stato sentito per via rogatoriale in qualità di persona informata sui fatti, senza l'obbligo quindi di rispondere alle domande senza ch'egli abbia espresso la volontà di essere assistito da un legale (v. act. 1.14, pag. 2 e seg.). Il fatto, poi, che, alla richiesta dell'interrogante di chi gli avesse presentato F., egli abbia dichiarato che “mi è stato presentato da un mio cliente ticinese del quale non voglio rivelare l'identità in quanto ritengo che non abbia a nulla a che vedere con il presente procedimento” (act. 1.14, pag. 4) dimostra che l'interrogato ha ben compreso i suoi diritti e che quanto affermato, a contrario, sia stato da lui considerato connesso con i fatti oggetto d'indagine all'estero. Inoltre, avendo la Procura europea indicato C. SA quale entità direttamente coinvolta nella vicenda in esame – nella società sarebbero confluiti proventi della frode carosello all'IVA (v. act. 1.11) –, l'agire dell'UDSC non presta il fianco a critiche, ciò indipendentemente dal fatto ch'esso possa aver escluso in un primo momento la trasmissione di informazioni relative a tale società. Esigenze di discrezione delle persone toccate dalle misure rogatoriali non possono peraltro prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.48 dell'8 agosto 2023 consid. 2.2; RR.2017.4 del 5 maggio 2017 consid. 3.4). Il diritto alla riservatezza del ricorrente non prevale manifestamente sugli interessi del procedimento penale, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista.
2.3
2.3.1 La rivelazione di segreti commerciali non costituisce un impedimento assoluto all'esecuzione di misure rogatoriali e alla concessione di assistenza giudiziaria (v. art. 248 cpv. 1 CPP in relazione con art. 9 AIMP; sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.137 del 10 novembre 2022 consid. 3.4.1; Keller, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 23 e seg. ad art. 248 CPP; v. anche Gstöhl, Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2008, pag. 318). In caso di obbligo di testimoniare e di edizione, prevale di regola l'obbligo d'informare, dato che il segreto commerciale non costituisce un motivo per non deporre o per opporsi ad un ordine di edizione (v. Gstöhl, op. cit., pag. 80). Per opporsi validamente ad una richiesta estera è necessario in tal senso rendere verosimile il motivo per cui il segreto in questione dovrebbe prevalere sulle esigenze del procedimento penale (v. Glutz, Commentario basilese, 2015, n. 8 ad art. 9 AIMP).
2.3.2 Nel ricorso non vengono per nulla spiegate e sostanziate le ragioni per cui, nel caso concreto, la protezione degli interessi commerciali del ricorrente o di terzi prevarrebbe sugli interessi istruttori delle autorità di perseguimento penale estere, i quali sono di regola preponderanti; ragioni che neppure gli atti dell'incarto permettono del resto di evidenziare. Le affermazioni del ricorrente in tale ambito, prive di qualsiasi riferimento a situazioni specifiche, puntuali e concrete, non permettono dunque di rifiutare l'assistenza a causa dell'invocata tutela del segreto commerciale. Sarà l'autorità rogante ad adottare eventuali misure supplementari in tal senso, qualora nel procedimento all'estero dovessero essere presentate richieste simili, e non vi è nessuna ragione per ritenere che esse non verrebbero dovutamente prese in esame a salvaguardia dei legittimi interessi delle parti.
2.4 Per il resto, spetterà al giudice estero del merito valutare il contenuto del verbale litigioso per constatare se in concreto emerge una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale all'estero e la testimonianza rilasciata dal ricorrente. In definitiva, la trasmissione del verbale di quest'ultimo rispetta il principio della proporzionalità e la rogatoria non costituisce di certo una fishing expedition.
3. In conclusione, il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità e la decisione impugnata confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 4'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 15 maggio 2024
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Vicepresidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Delprete
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Ulteriore ricorso
- 1C_324/2024 Non entrata nel merito
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