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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BG.2022.46 vom 06.02.2023

Hier finden Sie das Urteil BG.2022.46 vom 06.02.2023 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids BG.2022.46

Il Tribunale penale federale ha respinto il ricorso del reclamante a causa di un pericolo di fuga che non è stato sufficientemente dimostrato. La Corte dei reclami penali ha confermato la detenzione estradizionale e ha stabilito che la tassa di giustizia dovrebbe essere pagata dal reclamante.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

BG.2022.46

Datum:

06.02.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;estradizione; Svizzera; CEEstr; Corte; Apos;art; Apos;ordine; Convenzione; Repubblica; Apos;arresto; Apos;estradando; Parte; Apos;adozione; Apos;Unione; Ufficio; Apos;assistenza; AIMP;; CEEstr;; Schengen; CELEX; Gazzetta; “Raccolta; Apos;autorità; Italia; énal; Ascoli; Piceno; Apos;UFG

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

RH.2023.3

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RH.2023.3

Sentenza del 6 febbraio 2023

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Roy Garré, Presidente,

Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione

rappresentato dall'avv. Alexander Kunz,

Reclamante

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

            Fatti:

A. Il 29 giugno 2022, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia ha spiccato un ordine di carcerazione nei confronti di A. nell'ambito del procedimento SIEP n. 112/2020, finalizzato all'esecuzione di una pena residua complessiva di 5 anni e 11 mesi di reclusione a seguito delle seguenti condanne penali a suo carico: sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1° luglio 2002, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2010, per calunnia (pena di un anno e sei mesi di reclusione); sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 29 aprile 2011, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2016, per lesione personale (pena di 8 mesi di reclusione); sentenza della Corte d'appello di Ancona del 1 dicembre 2016, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2019, per insolvenza fraudolenta (pena di 3 mesi di reclusione); sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 27 aprile 2016, divenuta irrevocabile l'8 luglio 2020, per bancarotta fraudolenta (pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione) (v. act. 3.1).

B. Con domanda del 30 novembre 2022, il Ministero della Giustizia italiano, basandosi sull'ordine di esecuzione di cui sopra, ha richiesto all'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l'arresto e l'estradizione di A. (v. 3.1a).

C. Il 22 dicembre 2022, l'UFG ha dato mandato al Ministero pubblico del Canton Soletta di procedere all'arresto del predetto sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emesso il medesimo giorno (v. act. 3.4 e 3.5) ed eseguito il 9 gennaio 2023 (v. act. 3.7). Interrogato lo stesso giorno dalla Polizia cantonale solettese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia a un'estradizione in via semplificata (v. act. 3.6).

D. Il 19 gennaio 2023, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l'annullamento con pedissequa sua scarcerazione. In via subordinata, egli chiede la sua scarcerazione e l'adozione di misure sostitutive, segnatamente il versamento di una cauzione con l'obbligo di annunciarsi settimanalmente alle autorità oppure l'applicazione del braccialetto elettronico (v. act. 1, pag. 2).

E. Mediante osservazioni del 26 gennaio 2023, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (v. act. 3). Con scritto del 2 febbraio 2023, il reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 4).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

            Diritto:

1.      

1.1     Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2     In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

1.3     L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (Convenzione sull'estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l'art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all'assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull'estradizione UE).

1.4     Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2.

2.1     Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; Heimgartner, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2     La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, informando senza indugio l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; Moreillon, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3.       Il reclamante contesta l'esistenza del pericolo di fuga. Contrariamente a quanto asserito nell'atto impugnato, egli non si sarebbe sottratto all'arresto, avendo avuto conoscenza dell'ordine di arresto solo il 9 gennaio 2023, giorno del suo fermo. Titolare di un permesso di dimora, egli vivrebbe in Svizzera da più di dieci anni. Inoltre, egli avrebbe già vissuto, dal 1985 al 1996, con la sua ex moglie e coi suoi figli in Svizzera, nella regione di Thun. La sua ex compagna e la loro figlia, nata nel 2014, vivrebbero anche in Svizzera. La sua attuale partner vivrebbe anch'essa in Svizzera. I legami con il nostro territorio non sarebbero solo affettivi ma anche economici, visto egli sarebbe titolare di una ditta di costruzioni dal 2012, nonché di un ristorante a Gerlafingen, attività che sarebbero messe in difficoltà da una sua eventuale estradizione. L'insorgente sostiene inoltre di essere vittima di una forma tumorale non guaribile e di necessitare di cure in Svizzera. Al momento non necessiterebbe di trattamenti, ma la situazione potrebbe mutare in ogni momento. Egli dovrebbe comunque sottoporsi regolarmente a controlli clinici e di laboratorio, per sorvegliare la malattia. Il pericolo di fuga sarebbe quindi inesistente anche a causa del suo precario stato di salute, volendo egli essere curato in Svizzera.

3.1     Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

          La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c).

3.2     In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano, ha 54 anni e risiede in Svizzera da svariati anni, dove vive con la sua compagna, esercitando un'attività imprenditoriale che, a dire del reclamante, è condizionata da numerosi obblighi da rispettare, tra i quali la restituzione di crediti Covid per fr. 120'000.– (v. act. 1, pag. 4). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 consid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; Zimmermann, op. cit., n. 348 pag. 379) e l'importante pena residua di 5 anni e 11 mesi ancora da scontare, basata su sentenze italiane cresciute in giudicato, i motivi addotti non sono sufficienti per negare il pericolo di fuga. Nonostante la sua situazione personale e professionale, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, dove deve scontare una pena relativamente lunga, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia, come del resto ha più volte fatto dopo le numerose sentenze di condanna in Italia. Per quanto riguarda poi la sua malattia, nella misura in cui essa potrebbe essere curata in maniera adeguata anche in altri Paesi, non costituisce un valido motivo di attenuazione del pericolo di fuga. Egli del resto non sostiene, né vi sono elementi in tal senso agli atti, di non essere carcerabile a causa delle sue condizioni di salute (v. TPF 2020 143 consid. 5.4.1 e riferimenti). Le censure in questo ambito vanno pertanto disattese.

4.       In alternativa alla detenzione, il reclamante propone l'adozione di misure sostitutive quale l'annuncio settimanale presso l'autorità o il braccialetto elettronico, unitamente al pagamento di una cauzione.

          Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, ritenuta in particolare la consistente pena di 5 anni e 11 mesi ancora da scontare (v. supra consid. 3.2), le misure in questione non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati). Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, mancando dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003 consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010 consid. 4.3). In concreto, il reclamante ha offerto una cauzione di fr. 60'000.– (v. act. 4, pag. 2). Per dimostrare di essere in grado di fornire tale importo, egli ha prodotto due documenti intitolati “Movimenti di conto” concernenti due relazioni bancarie presso la banca B., una intestata al reclamante (v. act. 4.2) e l'altra alla società C. AG (v. act. 4.3), spiegando inoltre la provenienza del denaro offerto (v. act. 4, pag. 2), malgrado i diversi impegni finanziari da lui evocati in sede di reclamo (v. act. 1, pag. 4). I documenti in questione non sono tuttavia sufficienti per inquadrare i redditi e il patrimonio del reclamante nel loro complesso. Egli non ha infatti prodotto nessuna documentazione riguardante la situazione finanziaria e fiscale sua, della sua ditta e del suo ristorante. In assenza delle necessarie indicazioni che possano permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale complessiva del reclamante, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.

5.       Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

6.       In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

7.       Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 6 febbraio 2023

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente:                                                                Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Alexander Kunz

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

 

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