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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2023.35 vom 24.05.2023

Hier finden Sie das Urteil BB.2023.35 vom 24.05.2023 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2023.35

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha deciso di accogliere l'istanza presentata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP-TI) per il perseguimento e il giudizio dei reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sottostanti alla competenza federale in virtù degli art. 23 e 24 CPP. La Corte ha ritenuto che l'attività svolta da A., un imputato ticinese, potrebbe costituire una violazione dell'art. 33 cpv. 1 LMB, secondo il quale chiunque, intenzionalmente, partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di tale traffico è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La Corte ha anche ritenuto che l'attività di A. potrebbe costituire anche atti di riciclaggio di denaro, in quanto ha trasportato denaro attraverso l'Europa per l'acquisto di armi a sostegno dello Stato ucraino nella guerra con la Russia. La Corte ha accettato l'istanza del MP-TI e ha stabilito che il Ministero pubblico della Confederazione è l'autorità competente per il perseguimento dei reati di cui all'incarto INC.2023.2839. Inoltre, la Corte ha ritenuto che non si prelevano spese giudiziarie a carico del MP-TI e che non sono stati presentati rimedi giuridici ordinari per contro questa sentenza.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2023.35

Datum:

24.05.2023

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;imputato; Apos;art; Corte; Confederazione; Ministero; Tribunal; MP-TI; Tribunale; Europa; Apos;acquisto; Apos;Europa; Apos;auto; Cantone; Polizia; Apos;autorità; Kipfer; Ticino; Commentario; Galliani/Marcellini; Sulla; Bouverat; Apos;organizzazione; Apos;estero; Apos;attività; Stato; Italia; Ucraina; Apos;incarto; Presidente

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

BG.2023.18

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BG.2023.18

Decisione del 24 maggio 2023 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Roy Garré, Presidente,

Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Cantone Ticino, Ministero pubblico,

Richiedente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Opponente

Oggetto

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

Fatti:

A. Nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A. per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP), il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), con scritto dell'11 aprile 2023, informava il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che “nel pomeriggio di domenica 09.04.2023 le Guardie di Confine hanno fermato A., con oltre 170'000 Euro in contanti, diretto verso l'Italia. Sulla base delle sue dichiarazioni di Polizia e dinnanzi alla sottoscritta, si prospettano i reati menzionati in ingresso. In data odierna ho richiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi la carcerazione preventiva dell'imputato. Ritenuto che il procedimento penale in oggetto è sottoposto alla giurisdizione federale, trattandosi di reato previsto dagli art. 23 e 24 CPP, le trasmetto in allegato il nostro intero incarto, affinché possa procedere con i suoi incombenti” (act. 1.4). Con scritto del 12 aprile 2023, il MPC ha rifiutato l'assunzione del procedimento in questione, sostenendo, sulla base degli atti trasmessigli, di non intravvedere l'esistenza di sospetti di reati federali (v. act. 1.6).

B. Il 13 aprile 2023, il MP-TI ha riproposto la sua richiesta al Procuratore generale del MPC, aggiungendo che la competenza federale sarebbe stata data anche in virtù della legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51). Con scritto del 26 aprile 2023, il MPC, non ritenendo adempiute le condizioni per una competenza federale, ha ribadito il proprio rifiuto ad assumere il procedimento ticinese (v. act. 1.12).

C. Mediante istanza di fissazione del foro del 26 aprile 2023, il MP-TI, visti i reati ipotizzati a carico di A. di cui agli art. 260quinquies e 33 LMB nonché il principio di celerità, chiede a questa Corte “l'assegnazione del procedimento penale in oggetto all'autorità federale, in quanto vi sono fondate motivazioni che si impongono imperativamente e che giustificano, a non averne dubbio, la competenza per il perseguimento penale dell'imputato presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Ne discende pertanto che la presente istanza venga accolta e gli atti assegnati all'autorità di perseguimento penale della Confederazione (MPC), per competenza” (act. 1, pag. 4 e seg.).

D. Con lettera dell'8 maggio 2023, trasmessa al MP-TI per conoscenza (v. act. 3), il MPC ha confermato il suo rifiuto (v. act. 2).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 2 ad art. 28 CPP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura applicabile, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabili gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (Kipfer, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; Bouverat, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 28 CPP; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP).

1.2 Le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo il diritto cantonale (v. art. 14 cpv. 2 CPP; Schweri/Bänziger, op. cit., n. 564; Galliani/Marcellini, op. cit., n. 5 ad art. 40 CPP). Visto l'art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL TI 177.100), il procuratore pubblico titolare del procedimento è abilitato ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pregresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un membro del MPC abilitato a prendere posizione in questioni di competenza ratione materiae (v. art. 5 cpv. 2 regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione [RS 173.712.22] richiamato l'art. 39 cpv. 2 CPP). Inoltrata il 26 aprile 2023, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 24 aprile 2023, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.

2.

2.1 L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a procedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere investita e condurre un procedimento penale. La competenza ratione materiae, ratione loci, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere verificato d'ufficio e ad ogni stadio della procedura (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed. 2005, pag. 178 e seg. n. 4 e n. 13 e segg.; Kipfer, op. cit., n. 5 ad intro art. 22 – 28 CPP). La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli art. 22-28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza cantonale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli art. 23 e 24 CPP.

2.2 I reati che sottostanno alla giurisdizione federale in generale sono elencati all'art. 23 cpv. 1 CPP. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali (art. 23 cpv. 2 CPP). Fra queste vi è l'art. 33 cpv. 1 LMB (v. art. 40 cpv. 1 LMB; Ryser/Wyss, Die Exportkontrolle im Fokus der Strafbehörde, Eine aktuelle Auslegeordnung, in AJP/PJA 3/2023, pag. 340). Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP anche i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'art. 260ter CP, sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più Cantoni senza che il centro dell'attività penalmente rilevante possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). La norma riprende sostanzialmente l'art. 337 vCP (rispettivamente l'art. 340bis vCP), di modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'istituzione di nuove competenze della Confederazione ha quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere transcantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 24 CPP). La nozione di reato commesso prevalentemente all'estero (pour une part préponderante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; Bouverat, op. cit., n. 5 ad art. 24 CPP; Galliani/Marcellini, op. cit., n. 3 ad art. 24 CPP).

2.3 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell'8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (v. DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; Moser/Schlapbach, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (Guidon/Bänziger, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (Moser/ Schlapbach, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (Galliani/Marcellini, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

2.4 Nel caso concreto, il MP-TI afferma in sostanza che “per quanto attiene ai fatti imputati si ha che l'imputato è stato arrestato in possesso di oltre Euro 170'000; denaro solo in minima parte contaminato dalla cocaina. In occasione del suo arresto, in polizia e dinanzi al Magistrato, A. ha dichiarato di far parte di un gruppo di volontari, indipendenti dallo Stato ucraino che si è organizzato per raccogliere in Europa il denaro necessario per l'acquisto di materiale da guerra da destinarsi alla propria Nazione. Egli ha precisato che negli ultimi 4 mesi ha recuperato in giro per l'Europa un importo complessivo di oltre 3 Mio di Euro, tramite viaggi settimanali, due dei quali, quello del 6 aprile scorso e l'ultimo del 9 aprile scorso, quando è stato arrestato, passando attraverso la Svizzera. A suo dire, il gruppo di cui fa parte, trattasi di più persone che si sono organizzate, ognuno con un compito specifico, e il suo era quello di recuperare e consegnare il denaro a chi di dovere, prendendo disposizioni unicamente dal figlio, pure lui facente parte del medesimo gruppo” (act. 1, pag. 2). L'autorità inquirente ticinese sostiene che i comportamenti appena descritti sarebbero sussumibili ai reati di cui agli art. 260quinquies CP e 33 LMB, di competenza federale in virtù degli art. 24 CPP risp. 40 LMB.

2.5 Il MPC, da parte sua, sostiene che la competenza federale non sarebbe data. Per quanto attiene ai reati previsti dalle summenzionate disposizioni, la richiesta ticinese “troverebbe esclusivo fondamento nelle dichiarazioni rese dall'imputato, considerazioni che lo stesso GPC ha già definito possibili storie di comodo per tentare di tirarsi fuori dagli stupefacenti” (act. 2, pag. 2). Esso ribadisce “l'assenza di qualsivoglia riscontro concreto od elemento di prova convergente, idoneo a porle direttamente o perlomeno indirettamente in relazione” con le ipotesi formulate dal MP-TI, “oltre alle sole dichiarazioni dell'imputato che non possono essere considerate sufficienti per giustificare una competenza federale. Sulla portata di tali dichiarazioni, si ribadisce infine che dai primi accertamenti sommari di polizia effettuati sul cellulare in uso all'imputato, è stato possibile confermare il ruolo di trasportatore di denaro dell'imputato, del coinvolgimento del di lui figlio, ma che non si discute di altro, come concluso dalla Polizia cantonale” (ibidem). Respinta anche l'ipotesi di un'eventuale competenza federale in relazione a potenziali reati di riciclaggio di denaro, il MPC conclude che “gli elementi fattuali che si appalesano di rilevanza penale consolidata, ruotano attorno al reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (LStup), di esclusiva competenza cantonale” (ibidem).

2.6 Il rapporto di arresto provvisorio del 10 aprile 2023 redatto dalla Polizia cantonale ticinese indica che “in data odierna 09 aprile 2023, alle ore 15:30, al valico autostradale di Chiasso-Brogeda, veniva fermato dal Corpo delle guardie di confine (CGCF) l'imputato A. alla guida del veicolo VW D Passat, di colore grigio e con targhe lituane (LT) 1, mentre tentava dì uscire dal territorio elvetico verso l'Italia. Dopo i controlli eseguiti dal Corpo delle guardie di confine venivano rinvenuti, all'interno di uno zaino appoggiato sul sedile passeggero, un totale di EUR 172'475, in mazzette imballate sottovuoto e principalmente in banconote da EUR 50.-“ (act. 1.1, pag. 3). Secondo il rapporto in questione, A. ha dichiarato “di aver ricevuto il denaro in Belgio, da un certo B., e che lo avrebbe dovuto consegnare in tre nazioni diverse: una parte in Italia, una parte in Romania e una parte in Grecia. Al momento del fermo era diretto a Milano per incontrare la persona che avrebbe ritirato una parte dei soldi, non sa di preciso chi ma sarebbe poi stato contattato dalla persona sul suo cellulare. La destinazione trovata sul navigatore del suo cellulare, una stazione di benzina ENI vicino a Trezzo sull'Adda, situata su un incrocio tra via Z. e la SP2, è il luogo dove l'imputato ha dichiarato di alloggiare. Si trovava in Svizzera in quanto voleva visitare e passare del tempo a Lugano in attesa della chiamata per la consegna […]. Il denaro sarebbe stato utilizzato per acquistare materiale per la guerra in Ucraina che l'Europa non fornisce. Tra questo materiale vi sono anche armi come fucili Beretta, oltre che visori notturni e mezzi che trasformano droni civili in droni militari […]. Vi sono diversi gruppi di volontari ucraini che trasportano denaro attraverso l'Europa con lo stesso scopo. Ci sono gruppi specializzati all'acquisto di armi, altri all'acquisto di visori, A. invece fa parte di un gruppo specializzato all'acquisto dei droni e alla loro trasformazione. Il suo compito è però unicamente il trasporto del denaro contante attraverso l'Europa. Dichiara che ogni nazione europea ha circa 10-15 volontari ucraini che si occupano del trasporto del denaro, per svariati motivi a dipendenza del gruppo a cui fanno parte, ma sempre per l'acquisto di materiale che serve urgentemente per essere utilizzato per la guerra in Ucraina […] All'interno dell'Ucraina vi sono molti volontari che trasportano denaro per l'acquisto di materiale che serve alla guerra, lui è uno dei volontari che esce dalle frontiere ucraine ad effettuare i trasporti attraverso l'Europa perché, come ex poliziotto, ha degli accordi con i doganieri ucraini che lo fanno passare dalla frontiera” (ibidem). Il rapporto di arresto indica infine che A. ha effettuato “questi viaggi da ormai 4 mesi e circa una volta alla settimana. Finora, si può quindi quantificare che abbia trasportato attraverso l'Europa un totale di circa EUR 3'200'000.-; questo calcolato in base a circa EUR 200'000.- trasportati settimanalmente per 4 mesi (EUR 200'000.- x 4 settimane x 4 mesi = EUR 3'200'000.-)” (ibidem). A. ha confermato e ulteriormente descritto dinanzi al MP-TI, fornendo altri dettagli, la propria attività di trasporto di denaro destinato all'acquisto di armi a sostegno dello Stato ucraino nella guerra con la Russia (v. act. 1.2). Dell'attività di trasporto di denaro la Polizia cantonale ha trovato riscontro nei messaggi contenuti nel cellulare utilizzato dall'imputato (v. act. 1.8).

2.7 Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene che l'attività svolta da A. potrebbe costituire anzitutto una violazione dell'art. 33 cpv. 1 lett. f LMB, secondo il quale chiunque, intenzionalmente, partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (in questo ambito cfr. Ryser/Wyss, op. cit., pag. 342 e segg.). Contrariamente a quanto ritenuto dal MPC, di fronte alla dettagliata deposizione dell'imputato, non da ultimo suffragata da riscontri di polizia, in applicazione del principio in dubio pro duriore (v. supra consid. 2.3), vi sono sufficienti elementi per rendere in primis necessario l'approfondimento di questa ipotesi di reato. Dato che il perseguimento e il giudizio di tale infrazione soggiacciono alla giurisdizione penale federale (v. art. 40 cpv. 1 LMB), è a giusto titolo che il MP-TI ha chiesto al MPC di assumere il procedimento INC.2023.2839, tanto più che i fatti contestati ad A. potrebbero costituire anche atti di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP e, visto il contesto internazionale in cui si snoderebbero, l'attivazione della giurisdizione federale si rivela opportuna anche in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. a CPP e nella logica di un più efficiente perseguimento penale di simili reati (v. supra consid. 2.2 in fine). Gli elementi evocati per ipotizzare violazioni della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) sono per contro deboli e la stessa parziale contaminazione del denaro rafforzerebbe semmai il sospetto di riciclaggio di denaro (v. sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 3), atteso che non risulta siano state trovate tracce di sostanze stupefacenti né sulla persona dell'imputato né nell'auto utilizzata da quest'ultimo né su altri oggetti in suo possesso. La stessa Polizia cantonale ha del resto precisato che da una prima analisi dei messaggi contenuti nel telefono dell'imputato “non è emersa alcuna correlazione con eventuali traffici di stupefacenti” (act. 1.8). In ogni caso, per ragioni di economia processuale e di unità della procedura (art. 29 cpv. 1 CPP), è opportuno che sia il MPC ad acclarare anche questi aspetti della vicenda.

3. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere accolta. Le autorità federali sono le sole competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all'incarto INC.2023.2839/LAM.

4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il Ministero pubblico della Confederazione è l'autorità competente per il perseguimento dei reati di cui all'incarto INC.2023.2839.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 24 maggio 2023

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente:                                                              Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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