Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2021.58, RR.2021.59 |
Datum: | 17.06.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Filter; Tribunal; Tribunale; Entscheide; Apos;autorità; MP-TI; Apos;art; Apos;assistenza; BStGer; Urteile; Italia; Amtlichen; Sammlung; Svizzera; Corte; Accordo; Apos;esecuzione; Stato; -svizzero; Apos;ambito; Apos;estero; Convenzione; Apos;esistenza; Apos;Italia; AIMP;; Apos;Accordo; Zimmermann |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2021.58, RR.2021.59
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal |
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| Numero dell'incarto: RR.2021.58 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen-59
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| Sentenza del 17 giugno 2021 Corte dei reclami penali |
| Composizione |
| Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
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| Parti |
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1. A. , 2. B., entrambi rappresentati dall'avv. Marco Bertoli,
Ricorrenti
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| contro |
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Ministero pubblico del Cantone Ticino ,
Controparte
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| Oggetto |
| Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova ( art. 74 AIMP) |
Fatti:
A. Il 29 luglio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di C. e A. per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000), “perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo quale firmatario della dichiarazione della D. srl, il secondo quale destinatario delle restituzioni del denaro, al fine di evadere le imposte sui redditi, nonché al fine di consentire a terzi (E. e concorrenti) di commettere i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio attraverso la movimentazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalla operazioni di false fatturazioni, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicavano nelle dichiarazioni fiscali delle predetta società elementi passivi fittizi […]. Fatto commesso per consentire la esecuzione dei reati di intestazione fittizia dei beni e riciclaggio, nonché funzionali ad assicurare agli autori del reato presupposto il profitto del reato, grazie alla “monetizzazione” e restituzione per contanti delle somme pagate apparentemente a titolo di remunerazione delle prestazioni indicate nelle fatture fittizie. Operazioni realizzate secondo le modalità di seguito indicate: contabilizzazione delle fatture emesse dalle società estere ed utilizzo delle medesime in dichiarazione come costo fiscalmente deducibile, laddove il costo non corrispondeva ad alcuna prestazione; pagamento delle società estere, con accredito del controvalore pattuito su conti di istituti di credito localizzati all'estero e riferibili alle società emittenti; restituzione del corrispettivo pagato, frattanto trasferito estero su estero per disperderne le tracce ed occultarne la provenienza, in Italia per contanti; corresponsione a favore delle società interposte che realizzavano le operazioni di riciclaggio di una fee in proporzione agli importi corrisposti e successivamente restituiti. Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di realizzare i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio. Reato commesso in Velletri e Milano il 23.12.2013” (atto 1, pag. 1 e seg., incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con la sua rogatoria, l'autorità estera chiede l'acquisizione della documentazione riguardante le relazioni bancarie 1 e 2 (v. ibidem, pag. 9).
B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 13 agosto 2020, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando alla banca F. l'identificazione delle relazioni di cui sopra nonché il sequestro della relativa documentazione (v. atto 2 incarto MP-TI).
C. Con scritto del 19 agosto 2020, la banca F. ha inoltrato al MP-TI la documentazione concernente le relazioni n. 1 intestata a B. e n. 2 intestata ad A. (v. atto 3 incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura del 17 marzo 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1).
E. Il 19 aprile 2021, A. e B. hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postulando l'annullamento della stessa nonché la reiezione della rogatoria (v. act. 1, pag. 7).
F. Con scritto del 10 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, ribadendo il contenuto delle sue decisioni di entrata in materia e di chiusura, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni del 12 maggio 2021, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi ai ricorrenti per conoscenza (v. act. 9).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti ( art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 ( RS 0.311.56), in particolare l'art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1; 142 IV 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; 140 IV 123 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2; 137 IV 33 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2.2; 136 IV 82 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 145 IV 294 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1; 135 IV 212 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3; 123 II 595 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria ( art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. Dangubic/Keshelava, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura parziale del 17 marzo 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolari entrambi di una relazione oggetto della decisione impugnata, i ricorrenti sono legittimanti a ricorrere ognuno per il proprio conto (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.2.1; 130 II 162 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.1; 128 II 211 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3; TPF 2007 79 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.6 pag. 82).
2. I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MP-TI non avrebbe messo a loro disposizione la domanda di assistenza che avrebbe preceduto l'attuale richiesta del 29 luglio 2020, la quale sarebbe una sua integrazione. Essi sostengono che le affermazioni effettuate dall'autorità d'esecuzione, secondo le quali la somma globale finale di circa EUR 520'000.– sarebbe stata accreditata sul conto personale di A. e che quest'ultimo avrebbe omesso di dichiarare fiscalmente il provento, sarebbero prive di qualsiasi riscontro e incomprensibili. A loro avviso, tale incomprensione deriverebbe dal fatto che informazioni note al MP-TI non sarebbero agli atti.
2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP ( Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale ( DTF 126 I 19 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata (v. Weiss/Casanova, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen e 1C_526/2008 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3; TPF 2007 57 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen; Zimmermann, op. cit., n. 472).
2.2 In concreto, si rileva che la domanda di assistenza del 29 luglio 2020, che l'autorità rogante ha effettivamente qualificato come “integrazione” (v. atto 1, pag. 1, incarto MP-TI), descrive in maniera chiara i fatti oggetto del procedimento estero. Oltre ad aver formalizzato l'accusa rivolta ad A. concernente il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. supra Fatti lett. A), l'autorità rogante ha spiegato il meccanismo criminale messo in atto da E. e altri, precisando che E., che avrebbe riconosciuto gli addebiti, sarebbe già stato condannato dal Tribunale di Milano a una pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione (v. atto 1, pag. 2 e seg., incarto MP-TI). L'autorità richiedente ha in particolare ricostruito e spiegato come un importo complessivo di EUR 580'000.– uscito da D. S.r.l., società cliente di E. coinvolta nei fatti sotto inchiesta all'estero, sarebbe ritornato, dopo una serie di passaggi dettagliatamente illustrati in rogatoria e al netto di una commissione, sul conto n. 3 presso la banca G., intestato ad A., per un importo totale di EUR 522'000.– (v. atto 1, pag. 4 e seg. e 8). In altre parole, con le modalità precisamente descritte dalle autorità italiane, A. sarebbe rientrato in possesso, a seguito di bonifici eseguiti da H. SA negli anni 2013 e 2014, di un importo pari a EUR 521'550.– (al netto di commissioni bancarie per complessivi EUR 450.–), confermando il modus operandi di E. (v. ibidem). Per quanto riguarda l'ipotesi di omessa dichiarazione formulata dal MP-TI, essa è verosimilmente da ricondurre all'affermazione dell'autorità rogante, secondo la quale “le predette somme di denaro, restituite in contanti ad A., a fronte dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, costituiscono “prodotto” del reato di riciclaggio e, fiscalmente, provento illecito da sottoporre a tassazione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della L. 537/1993” (atto 1, pag. 9, incarto MP-TI). Ciò non è comunque determinante, visto che la rogatoria indica in maniera inequivocabile che il procedimento a carico di A. è in ogni caso condotto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. atto 1, pag. 1, incarto MP-TI).
In definitiva, la domanda di assistenza (integrazione) del 29 luglio 2020, ossequiosa delle esigenze formali di cui agli art. 14 CEAG e 28 AIMP, nonché la decisione impugnata, la cui motivazione è conforme al contenuto della suddetta domanda, hanno permesso ai ricorrenti di ben comprendere l'oggetto delle indagini in Italia e di contestare con cognizione di causa la trasmissione della documentazione litigiosa. Visto quanto precede e che l'incarto del MP-TI non contiene (e non è necessario che contenga) altre (precedenti) rogatorie oltre il suddetto scritto del 29 luglio 2020, tutte le censure in questo ambito vanno respinte.
3. I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui le relazioni litigiose nulla avrebbero a che vedere con i reati oggetto d'indagine all'estero.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero ( DTF 139 II 404 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7.2.2; 136 IV 82 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.1/4.4; 130 II 193 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.3; 129 II 462 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.3; 122 II 367 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2c; TPF 2017 66 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti ( DTF 136 IV 82 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini ( DTF 132 II 81 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso ( DTF 139 II 404 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 136 IV 82 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.1; 122 II 134 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7b; 121 II 241 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.5; 124 II 180 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3c inedito; 121 II 241 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L'autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari ( DTF 136 IV 82 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.1; 121 II 241 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 134 II 318 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 6.4; 126 II 258 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 9c; 122 II 367 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2c; 121 II 241 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3a e b; TPF 2010 73 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare fatti già emersi durante l'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).
3.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione concernente la relazione bancaria di A. è certamente data, già solo per il fatto ch'egli stesso è indagato nel procedimento estero. L'autorità rogante ha del resto già identificato operazioni sospette avvenute su conti di sua pertinenza (v. atto 1, pag. 4 e seg., incarto MP-TI). La natura del reato contestatogli rende potenzialmente utile tutta la documentazione della relazione di sua pertinenza oggetto della decisione impugnata, ciò per verificare se su tale relazione sono confluiti valori provento di frode fiscale. Per quanto attiene a B., compagna di A., l'autorità rogante, pur non fornendo informazioni più precise relative a eventuali movimentazioni sospette, ha individuato, sulla base della documentazione bancaria già a sua disposizione in Italia, una relazione con IBAN 1, rivelatasi essere un conto intestato alla predetta presso la banca F. Ora, constatata la vicinanza della stessa all'imputato A. nonché il suo possibile coinvolgimento nella vicenda oggetto d'inchiesta – si pensi già solo a un eventuale ruolo di prestanome –, l'autorità richiedente deve avere la possibilità di verificare autonomamente se il conto in questione è stato in qualche modo utilizzato per farvi confluire denaro legato alla già citata frode fiscale. In quest'ottica, un'utilità potenziale della relativa documentazione bancaria è certamente data.
Spetterà comunque al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dai ricorrenti nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.
4. Asserendo che A. non sarebbe indagato in Italia per riciclaggio o autoriciclaggio, gli insorgenti sostengono che il principio della doppia punibilità non sarebbe rispettato. Essendo il crimine a monte di natura penal-tributaria, il reato di riciclaggio non potrebbe essergli contestato.
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso al l'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste ( DTF 124 II 184 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b/bb; 112 Ib 576 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica ( DTF 124 II 184 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii; TPF 2020 30 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.2).
L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto al l'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali ( DTF 125 II 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP ( DTF 126 IV 165 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2a; TPF 2015 110 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l'esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia ( DTF 139 II 404 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 9.4; 137 IV 25 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti ( DTF 118 Ib 111 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale ( DTF 125 II 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5b; 118 Ib 111 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate ( TPF 2007 150 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da Zimmermann, op. cit., pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l'art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l'art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di rilievo (v. Kocher, Commentario basilese , 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; Unseld, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen dell'11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
4.2 Nella fattispecie, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all'utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale (v. supra Fatti lett. A e consid. 2.2), i fatti contestati agli indagati possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in documenti ( art. 251 CP) e truffa in materia fiscale ( art. 14 cpv. 2 DPA). Con la sua rogatoria lo Stato richiedente ha sostanziato l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale e la condizione della doppia punibilità è certamente data. Non spetta per contro al giudice dell'assistenza esaminare la punibilità secondo il diritto estero, fatti salvi casi d'abuso qui palesemente esclusi e nemmeno ipotizzati nel ricorso (v. più ampiamente Moreillon, Commentaire romand, 2004, Introduction générale, n. 591).
5. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 21 giugno 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Marco Bertoli
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione ( art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune ( art. 84 cpv. 2 LTF).
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