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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2021.109, RR.2021.110 vom 05.08.2021

Hier finden Sie das Urteil RR.2021.109, RR.2021.110 vom 05.08.2021 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2021.109, RR.2021.110


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2021.109, RR.2021.110

Datum:

05.08.2021

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Filter; Tribunal; Tribunale; MP-TI; Apos;autorità; Urteile; Apos;art; Apos;assistenza; ESTABLISHMENT; Apos;esecuzione; Lapos;; Entscheide; Svizzera; Liechtenstein; Apos;altro; Apos;esame; Corte; Apos;ambito; Apos;obbligo; Principato; AIMP;; Convenzione; Secondo; Amtlichen; Sammlung; Apos;estero; BStGer

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

RR.2021.109, RR.2021.110

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2021.109 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen-110

Procedura secondaria:

Sentenza del 5 agosto 2021

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Roy Garré, Presidente,

Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,

Cancelliere Paride Destefani

Parti

1.   A. SA,

2.   B. ESTABLISHMENT

entrambe rappresentate dall'avv. Filippo Ferrari e dal MLaw Nicola Orelli,

Ricorrenti

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Liechtenstein

Consegna di mezzi di prova ( art. 74 AIMP)


Fatti:

A. Il 29 e 30 aprile 2020, il Fürstliches Landgericht di Vaduz (Principato del Liechtenstein) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale (atti 1 e 2, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI), completata dagli scritti del 27 agosto 2020 e del 4 febbraio 2021 (atti 3 e 6, incarto MP-TI), nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. AG (ex D. AG) e dei suoi membri di direzione e/o del consiglio di amministrazione, passati e/o presenti, E., F., G. e H., segnatamente per i reati di amministrazione infedele (“ Untreue”; art. 153 CP/FL) e riciclaggio (“ Geldwäscherei”; art. 165 CP/FL). In sostanza, le autorità estere sospettano che gli imputati, attraverso la società A. SA a loro riconducibile, abbiano concluso l'acquisto di un terreno (mappale no. 1, Z. – catasto no. 2) per l'importo di fr. 9.7 Mio, grazie segnatamente al mutuo di fr. 3 Mio senza garanzia concesso dalla banca I., della quale – all'epoca dei fatti – E. e H. erano l'uno vicepresidente temporaneo del consiglio di amministrazione, e l'altro impiegato presso il dipartimento crediti. Gli imputati avrebbero in seguito rivenduto tale terreno alla società J. AG per complessivi fr. 22 Mio, di cui fr. 11 Mio sarebbero stati immediatamente versati alla società A. SA, della quale F. era l'unico membro del consiglio d'amministrazione. Questi fondi sarebbero stati tuttavia riversati agli azionisti di A. SA senza restituzione del prestito di fr. 3 Mio ricevuto dalla banca I. Si sarebbe invece persa la traccia dei restanti fr. 11 Mio, risultanti dalla compravendita, i quali sarebbero dovuti confluire nelle casse della società C. AG per il suo ruolo di promotrice del progetto immobiliare (v. atto 1, incarto MP-TI).

Con la loro rogatoria, le autorità del Principato hanno postulato, tra l'altro, l'acquisizione cartacea o elettronica della documentazione concernente le seguenti relazioni bancarie: n. 3 intestata alla società A. SA e n. 4 intestata alla società A. SA o alla società B. ESTABLISHMENT presso la banca K. È stato inoltre richiesto il sequestro di entrambe le relazioni bancarie per una durata di almeno due anni (v. atti 1, 3 e 6, incarto MP-TI).

B. Mediante decisione di entrata in materia del 15 febbraio 2021, e successiva estensione e ordine di perquisizione e sequestro del 16 febbraio 2021, il MP-TI – al quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria (v. atto 2, incarto MP-TI) – è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità del Principato del Liechtenstein , ordinando, tra l'altro, l'edizione della documentazione di cui sopra, per il periodo dal 20 dicembre 2018 al 16 febbraio 2018, rispettivamente alla chiusura delle relazioni bancarie n. 3 e n. 4 nonché il sequestro di ogni avere in essere sulle suddette relazioni (v. atti 7, 8 e 9 incarto MP-TI).

Questi atti sono stati notificati all'Ufficio federale di giustizia, alla banca K., a E., a F., a G. e a H. ( v. atti 7, 8, 9, incarto MP-TI).

C. Con scritto del 25 febbraio 2021, la banca K. ha inoltrato al MP-TI diversa documentazione bancaria, tra cui quella concernente le relazioni n. 3 intestata a A.SA e n. 4 intestata a B. ESTABLISHMENT (v. atto 10, incarto MP-TI).

D. Con decisione di chiusura del 6 maggio 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmissione alle autorità estere della documentazione bancaria concernente le relazioni di cui sopra (v. act. 1.2).

La summenzionata decisione è stata notificata all'Ufficio federale di giustizia, alla banca K., a E., a F., a G. e a H. ( v. act. 1.2, pag. 8).

E. Il 4 giugno 2021, A. SA e B. ESTABLISHMENT hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postulandone l'annullamento (v. act. 1, pag. 3) e producendo, tra l'altro, la documentazione relativa al prestito intercorso tra la società A. SA e la banca I., così come un documento illustrante il funzionamento del fondo d'investimento L. (v. act. 1.3, 1.4 e 1.5).

F. Con osservazioni del 25 giugno 2021, trasmesse alle altre parti per conoscenza (v. act. 9), il MP-TI e l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e 8).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.


Diritto:

1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera e il 26 gennaio 1970 per il Liechtenstein (CEAG; RS 0.351.1), così come dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale entrato in vigore il 1° febbraio 2005 per la Svizzera e il 1° gennaio 2021 per il Liechtenstein (PAII CEAG; 0.351.12). Di rilievo per la fattispecie sono altresì gli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali"). In concreto si applicano anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° marzo 2001 per il Principato del Liechtenstein (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003 ed entrata in vigore per la Svizzera il 24 ottobre 2009 e il 7 agosto 2010 per il Liechtenstein ( RS 0.311.56), in particolare l'art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; v. DTF 145 IV 294 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1; 142 IV 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; 140 IV 123 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2; 137 IV 33 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2.2; 136 IV 82 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.1; cfr. anche art. 54 CPP). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (v. DTF 145 IV 294 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1; 135 IV 212 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3; 123 II 595 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7c).


1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. Dangubic/Keshelava, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 6 maggio 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui A. SA è titolare della relazione n. 3 presso la banca K. e B. ESTABLISHMENT è titolare della relazione n. 4 presso la medesima banca, esse sono legittimate a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.2.1; 130 II 162 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.1; 128 II 211 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3; TPF 2007 79 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.6 pag. 82).

2. Le ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.) nella misura in cui il MP-TI, prima di emanare la decisione impugnata, non le avrebbe invitate a determinarsi sull'utilità della documentazione litigiosa per il procedimento estero, né le avrebbe proposto di collaborare alla cernita della stessa. Cernita che secondo le ricorrenti non sarebbe altresì avvenuta (act. 1, pag. 16 e seg.).

2.1 Giusta l'art. 80m AIMP l'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni all'avente diritto abitante in Svizzera (lett. a) e all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera (lett. b). L'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1C_184/2017 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 5 aprile 2017 consid. 1.4).

2.2 In concreto, sebbene le ricorrenti non censurino direttamente nel loro ricorso una violazione dell'obbligo di notificazione, occorre comunque rilevare che il MP-TI ha notificato le decisioni di entrata in materia e di chiusura unicamente all'Ufficio federale di giustizia, alla banca K., a E., a F., a G. e a H. Il MP-TI non ha dunque notificato tali atti direttamente alle ricorrenti (cfr. supra Fatti B e D).

2.3 Sulla scorta della giurisprudenza sopracitata, per quel che riguarda la ricorrente B. ESTABLISHMENT, la quale è domiciliata all'estero, gli atti del 15 e 16 febbraio 2021 ( v. atti 7, 8 e 9 incarto MP-TI), così come la decisione di chiusura del 6 maggio 2021 (v. act. 1.2) sono stati correttamente notificati alla banca K. Il lasso di tempo tra la decisione di entrata in materia del 15 febbraio 2021 e tra quella di chiusura del 6 maggio 2021 è senz'altro risultato sufficiente per permettere a B. ESTABLISHMENT di essere informata dalla banca K. della rogatoria, al fine di permetterle di eleggere domicilio ed esercitare tempestivamente i propri diritti, compreso il diritto di ricorso riconosciuto dal l'art. 80h lett. b AIMP e dal l'art. 9a lett. a OAIMP (v. DTF 136 IV 16 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2).

2.4 Per quel che concerne l'altra ricorrente, ovvero A. SA, essa ha sede in Svizzera (v. act. 1). Dall'incarto non risulta che il MP-TI le abbia notificato direttamente i propri atti, contrariamente a quanto previsto dalla lettera dell'art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP. Tuttavia, quest'omissione non implica necessariamente l'accoglimento del ricorso.

2.4.1 Secondo la giurisprudenza, una persona a cui un atto non è stato notificato ma del quale è comunque venuta a conoscenza, deve rapidamente interpellare l'autorità. Secondo il principio della buona fede (v. art. 5 cpv. 3 Cost.), l'interessato deve agire entro un termine ragionevole non appena viene a conoscenza, in qualsiasi modo, della procedura o dell'atto che intende impugnare e non può semplicemente attendere in maniera passiva confidando nell'eventuale facoltà di invocare in seguito un vizio d forma (v. DTF 122 I 97 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3 a/aa; sentenze del Tribunale federale 2C_954/2015 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 13 febbraio 2017 consid. 8; 8C_130/2014 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 22 gennaio 2015 consid. 2.3.2; 9C_202/2014 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen dell'11 luglio 2014 consid. 4.2; 8C_188/2007 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 4 marzo 2008 consid. 4.1).

2.4.2 Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti si evince che l'avente diritto economico del conto litigioso della società A. SA è la società C. AG. Gli azionisti di maggioranza di C. AG sono E. e F., i quali risultano essere l'attuale, rispettivamente il precedente amministratore unico della società A. SA.

In queste circostanze, anche se alla ricorrente non sono state notificate direttamente le decisioni del MP-TI, si deve comunque ammettere che, in un modo o nell'altro, essa ne era a conoscenza, perlomeno per il tramite dell'attuale amministratore unico in quanto organo della ricorrente stessa. Ne consegue che gli atti del 15 e 16 febbraio 2021 ( v. atti 7, 8 e 9 incarto MP-TI) e la decisione di chiusura del 6 maggio 2021 (v. act. 1.2) vanno considerati notificati sia ai summenzionati E. e F. che alla A. SA, cosa che peraltro, giustamente, quest'ultima non mette in discussione nel suo atto ricorsuale. Trattandosi della logica premessa delle censure in ambito di diritto di essere sentiti, la questione andava tuttavia analizzata, non mancando di sottolineare il fatto che una notifica conforme al l'art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP era di principio necessaria e che le autorità d'esecuzione non possono a priori partire dal presupposto che vi possa essere identità tra organi societari e persone fisiche coinvolte, omettendo una notifica separata alla persona giuridica interessata.

2.5 Per quel che attiene alla censura riguardante la cernita documentale, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (v. DTF 130 II 14 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (v. DTF 127 II 151 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2c; 112 Ib 576 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (cfr. art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre, riguardo a ogni singolo documento, gli argomenti che si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12).

La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (v. DTF 130 II 14 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4c/aa; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 484, 723-724; De Preux, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34), pur precisando che nel caso di documentazione bancaria, come nel caso in esame, conviene trasmettere alle autorità estere tutti i documenti in relazione con il contesto fattuale sospetto indicato nella richiesta d'assistenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 30 luglio 2014 consid. 2.2.1). Quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene infatti che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.5; 124 II 180 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3c; 121 II 241 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b e 3c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 12 febbraio 2020 consid. 2).

Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. Zimmermann, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (v. DTF 126 I 19 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen; 1C_526/2008 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 28 novembre 2008 consid. 1.3; 1A.54/2004 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3; TPF 2007 57 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen; Zimmermann, op. cit., n. 472).

2.6 Nella fattispecie, contravvenendo alla giurisprudenza e alle disposizioni citate, l'autorità d'esecuzione ha dapprima statuito sull'entrata in materia e poi sulla chiusura della procedura rogatoriale, senza fissare termini per presentare eventuali motivi che si opporrebbero alla trasmissione in questione e senza proporre la partecipazione alla cernita documentale.

Tuttavia, come già indicato (v. supra consid. 2.3 e 2.4), il lasso di tempo tra la decisione di entrata in materia del 15 febbraio 2021 e quella di chiusura del 6 maggio 2021 – le quali indicano in maniera dettagliata la documentazione oggetto della rogatoria e il risultato della cernita documentale effettuata dal MP-TI (v. act. 1.2, pag. 6 e seg.; atto 7, incarto MP-TI) – è senz'altro risultato sufficiente per permettere alle ricorrenti di essere informate delle summenzionate decisioni e manifestarsi presso il MP-TI. La persona toccata da una misura d'assistenza non può infatti accontentarsi di assumere un'attitudine passiva: quando sa che delle misure di assistenza sono state adottate e che una decisione di trasmissione è imminente, in ossequio al principio della buona fede, deve intervenire immediatamente presso l'autorità d'esecuzione, cercare di conoscere gli atti di cui è prevista la trasmissione e indicare precisamente quali di questi non dovrebbero essere trasmessi e per quali motivi, con pena di non poter sollevare obiezioni nel prosieguo del procedimento (v. in particolare DTF 129 II 462 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.5; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 9 agosto 2007 consid. 3.2, con rinvii; Ludwiczak Glassey, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 447). Constatata in concreto l'attitudine passiva delle ricorrenti, le quali erano da considerarsi a conoscenza della procedura rogatoriale in corso (v. supra consid. 2.3 e 2.4) e nonostante ciò sono rimaste inattive, la censura legata alla violazione del diritto di essere sentiti andrebbe già di per sé disattesa. In ogni caso, disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen) e avendo avuto le ricorrenti la possibilità di esprimersi compiutamente in sede ricorsuale sugli atti oggetto della decisione impugnata, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_486/2008 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 10 settembre 2003 consid. 2.1-2.3).

3. Le ricorrenti censurano altresì la violazione dell'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.), nella misura in cui dalle decisioni del MP-TI e dalla documentazione rogatoriale non sarebbe “desumibile chi sia sospettato della commissione di quale reato e nei confronti di quale soggetto o entità giuridica sarebbe stato presuntamene commesso” (act. 1, pag. 8). Per le ricorrenti “non si può comprendere contro chi sarebbero indirizzati i sospetti della commissione di quali reati, così come non è chiaro contro chi sarebbero stati presuntamente commessi” (act. 1, pag. 15). Inoltre, per le ricorrenti la domanda di assistenza e le sue integrazioni sarebbero silenti rispetto alla società B. ESTABLISHMENT, limitandosi l'autorità rogante a richiedere il sequestro del conto a lei intestato e la trasmissione dei documenti bancari relativi (act. 1, pag. 16).

3.1 L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.5; 121 I 54 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2; 117 Ib 481 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 6b/bb, nonché più ampiamente Albertini, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (v. DTF 141 IV 249 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.3.1; 139 IV 179 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2; 134 I 83 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.1; 130 II 530 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.3; 126 I 97 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (v. DTF 129 II 97 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; 118 Ib 111 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5c; TPF 2015 110 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.2.1). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.1; 125 II 65 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 6b/aa; 122 II 367 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (v. DTF 142 IV 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 6.3; 136 IV 4 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.1; 133 IV 76 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2; 132 II 81 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1; 118 Ib 111 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice estero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza ( DTF 113 Ib 276 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3a; 112 Ib 576 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).

3.2 Nel caso concreto, si rileva innanzitutto che la domanda d'assistenza del 29 e 30 aprile 2020 (e i suoi relativi complementi) adempie a tutti questi criteri. Essa è scritta, proviene dal Fürstliches Landgericht di Vaduz (Principato del Liechtenstein), indica (atto 1, pag. 1, incarto MP-TI) come indagati al centro dell'inchiesta C. AG (ex D. AG) e i suoi membri di direzione e/o del consiglio di amministrazione, passati e/o presenti, E., F., G. e H., segnatamente per i reati di amministrazione infedele ( art. 153 CP/FL) e riciclaggio ( art. 165 CP/FL). Occorre aggiungere a quanto già esposto (cfr. supra Fatti A; anche infra consid. 4.2) che l'autorità rogante ha indicato che dall'operazione di compravendita del terreno a Z. con la società J. AG, la società A. SA avrebbe ricevuto solamente fr. 11 Mio come pagamento immediato e che degli altri 11 Mio del prezzo di vendita si sarebbe persa traccia (v. atto 1, pag. 3, incarto MP-TI). Per l'autorità estera sussiste il sospetto che la società A. SA abbia trasmesso fr. 11 Mio a terzi ignoti immediatamente dopo averli ricevuti, distribuendoli verosimilmente ai propri azionisti, senza soddisfare i propri obblighi nei confronti dei propri debitori, tra cui la banca I. I fondi presunti illeciti, sarebbero quindi transitati dalle relazioni bancarie n. 3 intestata a A. SA e n. 4 intestata a B. ESTABLISHMENT (v. atto 10, incarto MP-TI), relazioni bancarie già identificate dall'autorità rogante nell'ambito della sua inchiesta penale. Tutti i dirigenti della società A. SA avrebbero successivamente rassegnato le proprie dimissioni, complicando in questo modo il recupero del credito da parte della summenzionata banca (atto 1, pag. 2 e segg., atto 3, incarto MP-TI).

Come indicato precedentemente, l'autorità rogante non aveva bisogno di indicare esattamente a quale imputato sia contestato quale reato e contro chi quest'ultimo sia stato commesso. Per adempiere l'obbligo di motivazione, è sufficiente esporre le ragioni per cui si sospetta la commissione di una fattispecie illecita, cosa che l'autorità estera ha fatto. Saranno proprio i documenti richiesti che consentiranno poi all'autorità rogante il chiarimento dei punti oscuri relativi ai fatti oggetto d'indagine all'estero.

3.3 Quest'ultima considerazione vale altresì per la criticata motivazione della decisione impugnata. Il MP-TI ha spiegato le ragioni della trasmissione dei documenti litigiosi, affermando, segnatamente, come quest'ultimi siano “di utilità potenziale per far progredire il procedimento penale estero, trattandosi di una relazione bancaria già identificata dall'Autorità rogante nell'ambito della sua inchiesta.[…]I suddetti elementi di fatto, corroborati dalla rilevante entità dei fondi movimentati sulla relazione in questione, richiedono ulteriori approfondimenti, motivo per cui l'Autorità richiedente deve essere messa nella condizione di acquisire ed esaminare compiutamente la documentazione bancaria richiesta per ricostruire i flussi di denaro”. Il MP-TI aveva altresì aggiunto come “appare evidente e giustificabile, in base alle evidenti esigenze dell'inchiesta estera, che l'Autorità rogante voglia ricostruire l'origine, come pure la destinazione dei fondi affluiti sulla relazione bancaria, oggetto della presente decisione, nonché i retroscena delle operazioni eseguite sulle stesse e i documenti bancari oggetto della presente decisione costituiscono quindi senza dubbio un mezzo di prova potenzialmente utile (secondo il principio dell'utilità potenziale a far progredire l'inchiesta estera). […] quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti penali per reati patrimoniali, come nel caso di specie, esse necessitano di regola di tutti i documenti, poiché devono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati […].Si tratta anche di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate […]” (act. 1.2, pag. 4 e segg.). Con la motivazione della propria decisione qui riportata, il MP-TI ha ossequiato i principi giurisprudenziali sopraesposti. Non v'è dunque dubbio che gli elementi contenuti sia nella domanda d'assistenza, sia nella decisione impugnata, siano stati sufficienti per permettere alle ricorrenti di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dal ben articolato e dettagliato atto ricorsuale inoltrato alla presente autorità. Le precedenti censure devono quindi essere disattese.

3.4 È anche da respingere la censura riguardante la presunta estraneità di B. ESTABLISHMENT L'autorità rogante ha indicato richiedere il sequestro e la trasmissione dei documenti bancari riguardanti la relazione bancaria n. 4 intestata a B. ESTABLISHMENT o a A. SA, così come il divieto di disporre di questa relazione fino a un importo di fr. 3 Mio (atto 2, pag. 7, incarto MP-TI). Si evince chiaramente da tali indicazioni, così come dagli atti interposti, che l'autorità rogante sospetta che una parte dei fondi derivanti dalla compravendita, segnatamente l'importo del prestito non rimborsato alla banca I, siano confluiti sulla relazione bancaria no. 4.Contrariamente all'accenno ricorsuale, tra le richieste di misure d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste una relazione sufficiente, ritenuto che la società ricorrente B. ESTABLISHMENT, come sospettato dall'autorità richiedente, può essere stata usata per transazioni sospette (v. DTF 129 II 462 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5.3; 125 II 65 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2c). L'obbligo di motivazione è quindi soddisfatto e spetterà all'autorità rogante accertare, se del caso, l'estraneità di B. ESTABLISHMENT al procedimento penale in corso.

4. Le insorgenti contestano infine l'adempimento del principio della doppia punibilità (act. 1, pag. 8 e segg.) relativamente ai reati ritenuti dall'autorità d'esecuzione dopo un esame prima facie (art. 138, 165 e 305bis CP), ai fini di dimostrare che i fatti esposti nella domanda d'assistenza non costituiscono materia penale ma unicamente civilistica, “dovendo quindi la questione essere risolta nelle addette sedi” (v. act. 1, pag. 15).

4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso al l'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'esame della doppia punibilità l'autorità svizzera non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda d'assistenza (v. DTF 134 IV 156 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.4), tranne nei casi di errori, lacune o contraddizioni evidenti e immediatamente determinabili (v. DTF 118 Ib 111 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5b; 115 Ib 68 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b/bb). Lo stesso principio vale per quanto riguarda l'esame delle norme penali menzionate (v. DTF 124 II 184 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4). Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tenere conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (v. DTF 124 II 184 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3c/bb; 112 Ib 576 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 11b/bb pag. 594). Il reato in questione può essere previsto dal Codice penale o dal diritto penale accessorio (v. Ludwiczak Glassey, op. cit., n. 70). L'esame della punibilità comprende gli elementi costitutivi oggettivi del reato, ad esclusione delle condizioni particolari del diritto svizzero in materia di colpevolezza e di repressione (v. DTF 112 Ib 594 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 11bb). Ne consegue che le condizioni obiettive di punibilità, come pure determinate forme d'intenzione, non devono essere prese in considerazione nell'esame del requisito della punibilità bilaterale. Questi elementi devono essere ignorati quando si valuta la punibilità di una fattispecie secondo il diritto svizzero (v. DTF 145 IV 294 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2 e 5; 142 IV 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5; 116 Ib 89 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3c/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica o essere sanzionati dalla stessa pena ( DTF 124 II 184 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (v. sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). Non è quindi necessario esaminare ulteriormente se anche le condizioni di altri reati potrebbero essere soddisfatte (v. DTF 129 II 462 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4.6).

In base al principio iura novit curia la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale applica d'ufficio il diritto e non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso (v. art. 62 cpv. 4 PA). Essa può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi rispetto a quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (v. DTF 133 II 249 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1037/2016 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 24 agosto 2017 consid. 2.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.247 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 29 novembre 2017 consid. 1.4 e 3; cosiddetta «sostituzione dei motivi»).

4.2 In concreto, l'esposto dei fatti delle autorità estere merita di essere esaminato, oltre che sotto il profilo del reato di cui al l'art. 165 CP, cui fa riferimento l'autorità precedente, anche sotto quello dell'amministrazione infedele giusta l'art. 158 CP.

4.2.1 Si rende colpevole di amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). L'amministrazione infedele è aggravata se l'autore ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), laddove per profitto s'intende ogni vantaggio patrimoniale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_494/2015 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 25 maggio 2016 consid. 2.5.1). Sotto il profilo oggettivo la fattispecie presuppone una posizione di gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e un danno derivante da tale violazione. Gestore è colui che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disposizione autonomo su tutto o parte del patrimonio che è chiamato ad amministrare (v. DTF 129 IV 124 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.1 pag. 126; 123 IV 17 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 6B_1058/2015 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 12 aprile 2016 consid. 4). La giurisprudenza riconosce al direttore o all'amministratore di una società la qualità di gestore (v. sentenza del Tribunale federale 6B_787/2016 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 2 maggio 2017 consid. 2). L'autore deve violare i doveri connessi alla sua posizione di gestore (v. DTF 123 IV 17 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3c). Con i suoi atti o le sue omissioni, deve dunque contravvenire agli obblighi che gli incombono in virtù del dovere di amministrare e tutelare gli interessi pecuniari altrui (v. sentenza del Tribunale federale 6B_845/2014 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 16 marzo 2015 consid. 3.2). Si considera danno un'effettiva lesione del patrimonio consistente in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in un mancato aumento degli attivi oppure in una mancata diminuzione dei passivi. Sussiste un danno anche in presenza di una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una riduzione del suo valore economico. Ciò è il caso qualora, nell'ambito dell'allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti. Un danno temporaneo o provvisorio è sufficiente (v. DTF 129 IV 124 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.1; 123 IV 17 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_1058/2015 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 12 aprile 2016 consid. 4).

In merito ai reati di amministrazione infedele ( art. 158 CP) e appropriazione indebita ( art. 138 CP), si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che anche nella forma di una SA unipersonale, la società anonima è titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia per ciascun organo societario un patrimonio altrui. La SA unipersonale è una persona distinta anche per il suo azionista unico. Il patrimonio della società è pertanto patrimonio altrui rispetto a quello dell'azionista (v. DTF 141 IV 104 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen).

4.2.2 Ai sensi dell'art. 165 CP, il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L'autore della cattiva gestione può essere unicamente il debitore. Se il debitore è una persona giuridica, il reato è imputato alla persona fisica che agisce in qualità di organo o membro di un organo della stessa. L' art. 165 CP menziona quale atto di cattiva gestione segnatamente le spese sproporzionate, le speculazioni avventate e crediti concessi o utilizzati con leggerezza. Secondo la giurisprudenza, le spese possono risultare sproporzionate alla luce delle risorse del debitore o della scarsa giustificazione commerciale (v. sentenze del Tribunale federale 6B_949/2014 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 6 marzo 2017 consid. 4; 6B_765/2011 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 24 maggio 2012 consid. 2.1.1). Sussiste invece grave negligenza nell'esercizio della professione in caso di inosservanza delle disposizioni legali relative alla gestione dell'impresa, in particolare in caso di violazione dei doveri incombenti al consiglio di amministrazione di una società anonima (v. sentenze del Tribunale federale 6B_949/2014 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 6 marzo 2017 consid. 4; 6B_492/2009 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 18 gennaio 2010 consid. 2.2, 6S.1/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 21 marzo 2006 consid. 8.1). Secondo l'art. 716a cpv. 1 CO, tra le attribuzioni inalienabili del consiglio di amministrazione figurano, oltre alla nomina e alla revoca delle persone incaricate della gestione (n. 4), l'alta vigilanza sulle stesse, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (n. 5). Se l'art. 716a cpv. 1 n. 5 CO non fonda un obbligo generale dei membri del consiglio di amministrazione di controllare costantemente la legalità delle attività della società, impone loro di intervenire ove abbiano conoscenza della commissione di atti illeciti (v. sentenza del Tribunale federale 6P.164/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 29 dicembre 2006 consid. 11.2). Giusta l'art. 717 cpv. 1 CO, gli amministratori sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. Questo dovere di fedeltà obbliga i membri del consiglio di amministrazione a improntare il loro comportamento all'interesse della società e a relegare, se del caso, in secondo piano i loro propri interessi. In presenza di un conflitto di interessi, l'amministratore interessato deve prendere i provvedimenti adeguati affinché gli interessi della società siano presi in debita considerazione (v. DTF 130 III 213 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 6P.168/2006 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 29 dicembre 2006 consid. 9.3.1). Perché sia penalmente rilevante la cattiva gestione deve cagionare o aggravare un eccessivo indebitamento. La nozione di eccessivo indebitamento corrisponde alla situazione descritta dal l'art. 725 cpv. 2 CO e sussiste laddove i debiti sociali non sono più coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, in altre parole laddove i passivi eccedono gli attivi. Non è necessario che gli atti o le omissioni rimproverate al debitore siano la causa unica o diretta dell'eccessivo indebitamento. È infatti sufficiente che abbiano contribuito alla sua apparizione o al suo aggravamento e che siano idonei, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o favorire un simile risultato (v. sentenze del Tribunale federale 6B_949/2014 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 6 marzo 2017 consid. 4; 6B_765/2011 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 24 maggio 2012 consid. 2.2.1).

4.2.3 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che alla luce delle considerazioni giurisprudenziali sovraesposte (supra consid. 4.1), la condizione obiettiva di punibilità dell'art. 165 CP, riguardante l'esistenza di una dichiarazione di fallimento e/o del rilascio di un attestato di carenza di beni (cfr. DTF 144 IV 52 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7.3; sentenza del Tribunale federale 6B_1269/2017 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 16 gennaio 2019 consid. 3.1) non è di rilievo ai fini dell'esame della doppia punibilità (v. più specificatamente DTF 116 Ib 89 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3c/bb; 109 Ib 326 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3c). Ne consegue che, già a questo stadio, le relative censure delle ricorrenti (v. act. 1, pag. 14) non meritano ulteriore disamina.

4.2.4 Ribadito che non tocca al giudice dell'assistenza acclarare i fatti descritti in rogatoria, né tantomeno statuire sulle accuse formulate dall'autorità rogante nei confronti degli indagati, va anzitutto preso atto che E. era membro del consiglio di amministrazione della banca I. mentre H. vi lavorava nel dipartimento crediti all'epoca in cui venne accordato il prestito a A. SA (v. atto 1, incarto MP-TI; cfr. supra Fatti A e consid. 3.2). Essi avevano quindi una posizione di gestori del patrimonio della banca I. ai sensi dell'art. 158 CP. Risulta poi dalla domanda d'assistenza che i due, e in modo particolare E., abbiano avuto un ruolo decisivo nella concessione di un finanziamento – senza garanzie – alla A. SA, condotta che potrebbe effettivamente costituire una violazione dei propri doveri ex art. 158 n. 1 CP, a maggior ragione in considerazione degli intrecci economici e giuridici esistenti fra E. stesso, la C. AG e la A. SA. In questa situazione di conflitto di interessi vi è il sospetto che E. abbia anteposto i propri interessi personali a discapito di quelli della banca cagionando un evidente danno al patrimonio di quest'ultima, visto che il mutuo di 3 milioni di franchi inspiegabilmente concesso senza garanzia risulta riversato agli azionisti di A. SA in maniera palesemente contraria alla sua destinazione originale e rendendo ben difficile se non impossibile una sua restituzione. Di fronte ad un simile quadro indiziario non è certo possibile liquidare la vertenza come una mera causa civile come sostenuto dalle ricorrenti. Prima facie il reato di amministrazione infedele ex art. 158 CP entra quindi pacificamente in considerazione e non è quindi necessario esaminare l'ipotesi della cattiva gestione ex art. 165 CP.

4.2.5 Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per rapporto alla A. SA. F. era infatti l'amministratore unico di quest'ultima nel momento in cui la società ha versato a terzi la somma di fr. 11 Mio ricevuti in pagamento dalla J. AG per l'acquisto del terreno a Z. (v. supra Fatti A e consid. 3.2). Il fatto di trasferire la somma di fr. 11 Mio dal patrimonio di una persona giuridica a quello di persone fisiche, verosimilmente azioniste della stessa, senza ragioni di natura economico-aziendale, integra già di per sé il reato di amministrazione infedele visto che il patrimonio della società è patrimonio altrui rispetto a quello degli azionisti (v. DTF 141 IV 104 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.2). La ricorrente resta inoltre debitrice della banca I. per il mutuo ricevuto e l'unico conto di cui parrebbe essere stata titolare risulta chiuso. Vi è dunque il fondato sospetto, che dovrà essere comunque approfondito dall'autorità rogante, che non abbia più attivi sufficienti per onorare il proprio debito, per cui nel suo caso è ipotizzabile anche una cattiva gestione ex art. 165 CP. Il requisito della doppia punibilità è dunque adempiuto anche sotto quest'ultimo profilo.

4.3 Con mente ai dubbi sollevati dalle ricorrenti riguardanti le clausole d'utilizzo dei fondi prestati alla società A. SA e la loro supposta provenienza dal fondo L. così come quelli riguardanti l'assenza di garanzia fornita dalla banca I., essi risultano inconferenti in quanto riguardano il merito della causa penale estera e sono quindi di competenza esclusiva delle autorità penali estere. Così come sarà di competenza estera determinare se i comportamenti incriminati costituiscano effettivamente dei reati penali. Saranno proprio i documenti bancari richiesti a permettere al giudice estero di fare luce sui vari aspetti delle fattispecie in esame.

4.4 Da quanto sopra discende che vi sono sufficienti elementi per ammettere la doppia punibilità sia sotto il profilo dell'art. 158 CP che dell'art. 165 CP. Anche tale censura va quindi disattesa e non risulta pertanto necessario chinarsi sulle ulteriori argomentazioni delle ricorrenti in merito agli art. 138 CP e 305bis CP.

5. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia, è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1.              Il ricorso è respinto.

2.              La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 5 agosto 2021

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente:                                                                Il Cancelliere:

Comunicazione a:

-              Avv. Filippo Ferrari e MLaw Nicola Orelli

-              Ministero pubblico del Cantone Ticino

-              Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione ( art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune ( art. 84 cpv. 2 LTF).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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