Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2020.28 |
Datum: | 16.04.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Apos;art; Apos;assistenza; Milano; Confederazione; Svizzera; Londra; Italia; Corte; Niger; Apos;interrogatorio; Accordo; Apos;indirizzo; Apos;Italia; Apos;ambito; Nigeria; Apos;utilità; -svizzero; Apos;estero; Ufficio; @yahoocom; Apos;esecuzione; Nella; Convenzione; Apos;Accordo; Apos;operazione; Partner |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2020.28 |
| Sentenza del 16 aprile 2020 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Andreas J. Keller e Cornelia Cova , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. , rappresentato dagli avv. Paolo Bernasconi e Pascal Delprete, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione , Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ) |
Fatti:
A. Il 26 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 29 giugno e il 6 ottobre 2015 nonché il 2 dicembre 2019, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C., D., E., F., G. e altri per titolo di corruzione di pubblici ufficiali di Stati esteri. Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ipotizza, in sostanza, la realizzazione da parte di manager di B. S.p.A. di reati corruttivi in relazione all'acquisto della concessione per lo sfruttamento del giacimento petrolifero H., situato sul delta del fiume Niger, in Nigeria (v. act. 1.12). Con i complementi rogatoriali, l'autorità richiedente ha postulato, tra l'altro, l'interrogatorio di A. (v. act. 1.7, 1.14 e 1.3).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 3 dicembre 2019 il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.8).
C. In data 9 dicembre 2019, A. è stato interrogato rogatorialmente dal MPC in qualità di testimone (v. act. 1.2) .
D. Il 19 dicembre 2019 il MPC ha emanato una decisione di chiusura mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante del verbale relativo all'interrogatorio di cui sopra (v. act. 1.1).
E. Il 17 gennaio 2020 A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via preliminare, che gli venga messa a disposizione la versione integrale della commissione rogatoria del 26 maggio 2014 e dei complementi del 29 giugno e del 6 ottobre 2015, con facoltà di pronunciarsi al riguardo nel termine di 15 giorni; in via principale, che la decisione impugnata sia annullata, senza dare seguito alla commissione rogatoria e ai suoi complementi e senza procedere alla trasmissione del verbale d'interrogatorio del 9 dicembre 2019 con i suoi allegati; in via subordinata, che la decisione impugnata sia annullata e che sia fatto ordine al MPC di interpellare il Tribunale di Milano, Sezione VII penale, al fine di chiarire la fondatezza e l'utilità probatoria del complemento rogatoriale del 2 dicembre 2019 alla luce dell'Ordinanza 13 novembre 2019 emessa da tale tribunale, e che una volta ottenuto risposta, il MPC si pronunci nuovamente in merito all'ammissibilità del complemento rogatoriale del 12 dicembre 2019 e sulla concessione o meno dell'assistenza (v. act. 1, pag. 18 e seg.).
F. Con osservazioni del 4 febbraio 2020, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con memoriale di risposta del 6 febbraio 2020, il MPC ha chiesto, in via preliminare, di respingere la richiesta di mettere a disposizione la versione integrale della commissione rogatoria del 26 maggio 2014 e dei complementi del 29 giugno e 6 ottobre 2015; nel merito, di respingere integralmente, in via principale e in via subordinata, il ricorso (v. act. 9).
G. Nella sua replica del 5 marzo 2020, inviata all'UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), il ricorrente ha confermato le conclusioni espresse nel suo gravame (v. act. 12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . Nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione all'estero di un verbale riguardante il suo interrogatorio rogatoriale del 9 dicembre 2019 e che tale documento contiene informazioni che lo concernono personalmente , la legittimazione è data ( v. DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 ; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526, pag. 558 e n. 532, pag. 568 e seg. ; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito, per non avere avuto accesso completo agli atti dell'incarto, segnatamente al testo integrale della commissione rogatoria del 26 maggio 2014 e dei suoi complementi del 29 giugno e 6 ottobre 2015, oltre alla richiesta di delucidazioni dalla quale è scaturita la lettera 18 dicembre 2019 della Procura di Milano (v. act. 1 pag. 16 e seg.).
2.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost . contempla, tra l'altro, la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto d'accesso agli atti è concretizzato all'art. 80 b AIMP così come agli art. 26 e 27 PA , applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007 consid. 2.1). Giusta l'art. 80 b AIMP , gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi dell'art. 80 b cpv. 1 AIMP chi ha la qualità di parte e dispone pertanto della legittimazione ricorsuale giusta l'art. 80 h lett. b AIMP . Sono da mettere a disposizione dell'avente diritto solo gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto d'accesso agli atti comprende tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione: non solo quindi quelli raccolti in esecuzione della rogatoria, ma anche quelli concernenti la procedura rogatoriale in senso stretto, in particolare la domanda di assistenza e gli altri documenti dello Stato richiedente (sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013 consid. 4.2; Popp , Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2000, pag. 315 n. 463).
2.2 In concreto, il ricorrente ha avuto accesso alla rogatoria del 26 maggio 2014 unitamente ai complementi del 29 giugno e 6 ottobre 2015 nonché del 2 dicembre 2019. Se è vero che alcune parti della rogatoria e dei suoi complementi del 2015 sono state oscurate, in quanto contenenti informazioni relative ad altre persone coinvolte nelle indagini estere, è altresì importante evidenziare che quanto messo a disposizione del ricorrente è stato largamente sufficiente per comprendere le ragioni che hanno condotto l'autorità d'esecuzione ad emettere la decisione impugnata. La richiesta tesa ad ottenere una versione senza oscuramenti della rogatoria del 26 maggio 2014 e dei complementi del 29 giugno e 6 ottobre 2015 va di conseguenza respinta.
3. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della proporzionalità e dell'utilità potenziale, nonché il divieto della fishing expedition, nella misura il MPC intende trasmettere alle autorità italiane il verbale d'interrogatorio litigioso allorquando il Tribunale di Milano avrebbe già avuto modo di revocare, mediante ordinanza del 13 novembre 2019 (v. act. doc. L), l'ammissione del teste A. nel procedimento italiano (v. act. 1, pag. 12 e segg.).
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3°; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).
3.2
3.2.1 In concreto, le autorità inquirenti italiane ipotizzano accordi per il versamento di tangenti a pubblici ufficiali nigeriani a seguito del "settlement agreement" intervenuto il 29 aprile 2011 tra il governo nigeriano, la società nigeriana I. Ltd, la società J. Ltd., facente parte del gruppo B. e società del gruppo K. In base all'accordo raggiunto tra il governo nigeriano e società dei gruppi B. e K., B. S.p.A. avrebbe dovuto pagare la somma di USD 1'092'040'000.-- la concessione dei diritti di sfruttamento economico sul blocco H. Sulla base di un accordo tra il governo nigeriano e I. Ltd, tale somma sarebbe stata trasferita a I. Ltd in cambio della rinuncia a qualsiasi pretesa o azione legale in corso relativa ai diritti di sfruttamento sul blocco H. Effettivamente, sulla base di tale accordo B. S.p.A. avrebbe versato la predetta somma, pagata in un "escrow account" a nome del governo nigeriano presso la banca L. a Londra. L'autorità rogante ritiene che una parte considerevole di tale somma fosse destinata a remunerare pubblici ufficiali nigeriani. Versamenti ad apparente finalità corruttiva sarebbero stati effettuati con la massa di denaro (circa USD 800 milioni) accreditata dal governo nigeriano in data 23 agosto 2011 a favore di due conti intestati a I. Ltd presso le banche M. e N. Una parte della somma, dell'ammontare di USD 215 milioni, sarebbe rimasta bloccata per più di due anni nel Regno Unito a causa di una controversia civile tra l'intermediario F., che avrebbe agito per conto della società O., e l'asserito proprietario di I. Ltd, l'ex ministro del petrolio nigeriano P. Detta somma sarebbe infine stata parzialmente svincolata, limitatamente all'importo di USD 110.5 milioni, a favore dell'intermediario F., a seguito della sentenza resa dalla Commercial Court di Londra in data 17 luglio 2013. Di fatto, i fondi che erano depositati, per conto della banca Q., su un "Court Account" presso la banca R. Londra ( [ ... ]) sarebbero stati recentemente trasferiti, quanto all'importo di USD 110.5 milioni (più interessi) riconosciuto a F., sul conto della banca S. di Basilea. Tale trasferimento sarebbe stato materialmente effettuato dallo studio legale T. LLP di Londra per conto dello stesso F. Il trasferimento sarebbe stato effettuato senza notificare il movimento di denaro all'autorità antiriciclaggio britannica, malgrado si trattasse di una somma ingente e connessa ad un'operazione con risvolti estremamente critici dal punto di vista penale. L'autorità rogante ritiene che la somma di USD 215 milioni su cui si è svolta la causa civile a Londra fosse certamente destinata, almeno in parte, alla remunerazione di pubblici ufficiali e al pagamento di "kickbacks" a manager B. S.p.A. e agli intermediari F./AA. e C./BB. Essa ha quindi chiesto alle autorità elvetiche di effettuare in via d'urgenza il blocco della somma trasferita in Svizzera dallo studio legale T. LLP per conto di F., presso la banca S. di Basilea (IBAN: 5) ovvero presso qualsiasi altra banca della Confederazione elvetica qualora detta somma sia stata ulteriormente trasferita, anche per importi frazionati (v. act. 1.12, pag. 3 e seg.).
3.2.2 Per quanto riguarda più da vicino il ricorrente, l'autorità rogante afferma che " CC. Ltd è il soggetto a favore del quale, il 24 maggio 2011, è stato disposto il trasferimento della somma di $ 1'092'015'000 dall'escrow account banca L. di Londra su cui poteva operare il Governo Nigeriano. Il trasferimento non è andato a buon fine per il rifiuto della banca svizzera DD. di dar seguito all'operazione "for compliance reasons". L'analisi della documentazione bancaria trasmessa per questa vicenda dalle Autorità svizzere ha consentito di individuare ulteriori elementi che necessitano di approfondimenti investigativi. In primo luogo, è emerso che il conto banca DD. non è intestato a CC. Ltd, società delle Marshall Islands, ma a CC. LP, soggetto giuridico registrato in Canada in base a un "Limited Partnership Agreement", in cui tanto il General Partner che il Limited Partner sono lo stesso soggetto giuridico, ovvero CC. Ltd. In pratica la società delle Marshall Islands si è accordata con sé stessa per registrare un indirizzo operativo in Canada e aprire un conto bancario in Svizzera. I soggetti autorizzati a operare sul conto, con potere di firma, sono tutti italiani: si tratta di G., EE. e FF. Gli stessi soggetti sono indicati nel formulario A come beneficiari finali della relazione bancaria. G., persona indagata nel presente procedimento, è un cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 1990, con residenza dichiarata a Port Harcourt (Nigeria). Ricopre la carica di Vice-Console Onorario d'Italia a Port Harcourt. È chairman della GG. Ltd Contracting di Port Harcourt, Rivers State e di HH. Ltd, di Abuja, entrambe società nigeriane che hanno rivestito il ruolo di subcontractor della società nigeriana NN. Alcuni documenti rinvenuti nel computer dell'indagato E., che è stato sottoposto a sequestro, hanno rivelato un ruolo attivo di G. nei tentativi di trasferimento delle somme versate da B. S.p.A. sull'escrow account del Governo della Nigeria e destinate a I. Ltd, nonché un collegamento diretto con l'ex Attorney General II. Soprattutto è stata rinvenuta una bozza d'accordo per cui I. Ltd si impegna a trasferire la somma di $ 50'000'000 su un conto di CC. presso la banca JJ. (UK), senza alcuna apparente causa lecita. In relazione al conto bancario di CC. è stato poi indicato come indirizzo per le comunicazioni quello di KK. SA, PO Box [ ... ] , 6901 Lugano. Ulteriori elementi collegano G. a KK. SA: è stato accertato, ad esempio, che l'automezzo BMW X5 con targa svizzera [ ... ] , in uso al G., è intestato alla LL. SA (società che possiede la tenuta agricola del G. in Italia) presso KK. SA, e l'indirizzo di G. riportato sulla licenza di circolazione associata all'automezzo è presso KK. SA, via Z., Mendrisio. La visura camerale di KK. SA riporta come ultimo recapito "via Z. - 6850 Mendrisio" e, come recapiti precedenti, i seguenti recapiti in Lugano (6900); nell'ordine "via Y.", "via X." e "via W.". L'amministratore unico e direttore è indicato in A. Inoltre, diverse intercettazioni telefoniche disposte da questo Ufficio nell'ottobre 2014 testimoniano di collegamenti tra G. e KK. SA e MM. Il coinvolgimento di KK. SA e MM. nell'operazione CC. e i perduranti contatti con G. rendono necessario acquisire tutta la documentazione pertinente presso la società e assumere le dichiarazioni di A. sulla vicenda, con specifico riferimento al ruolo di G. e CC. nel trasferimento del denaro di H. " (v. act. 1.7, pag. 1 e segg.).
3.2.3 Con il complemento del 2 dicembre 2019 l'autorità rogante ha inoltre affermato che tra la documentazione rinvenuta presso la fiduciaria del ricorrente " è presente un documento che dimostra come CC. abbia avuto il possesso di documenti formati da B. S.p.A. e, in ipotesi, di esclusiva disponibilità di B. S.p.A. Ciò è dimostrato dal contenuto di una mail trasmessa in data 18.5.2011 dall'indirizzo oo@yahoo.com all'indirizzo a@kk.com con oggetto "Assessment4". La stessa email è stata inoltrata il giorno successivo da A. (a@kk.com) a MM. (mm@kk.com) [...]. La email, che non riporta alcun testo, contiene degli allegati, e in particolare i documenti di seguito indicati: 1; 2; 3; 4. Ebbene, tali documenti relativi a H. erano tutti nella disponibilità di B. S.p.A. e - quanto meno i numeri 2 e 3 (doc. 2; doc. 3) - non erano formalmente a conoscenza di nessuno al di fuori di B. S.p.A." (act. 1.3, pag. 2 e seg.) . In sostanza, l'autorità rogante ipotizza un legame tra la disponibilità in capo a CC. di tali documenti e il ricevimento della somma di USD 1'092'015'000.- di cui sopra. Ed è per questo che essa ha ritenuto che " allo scopo di ricostruire in quale modo i documenti B. S.p.A. siano pervenuti a CC. è necessario interrogare A. che dovrà chiarire chi sia la persona fisica che glieli ha inviati servendosi dell'indirizzo di posta elettronica oo@yahoo.com " (v. act. 1.3, pag. 3).
3.2.4 Orbene, dato che l'autorità rogante ipotizza un coinvolgimento del ricorrente e della sua fiduciaria nei fatti oggetto d'indagini all'estero, l'utilità potenziale del verbale d'interrogatorio litigioso appare evidente. L'insorgente contesta tale conclusione basandosi su di un'ordinanza del 13 novembre 2019 mediante la quale il Tribunale di Milano, Sezione VII Penale, ha revocato l'ammissione del teste A. nel procedimento italiano (v. act. 1.10). A suo dire, i giudici italiani avrebbero dunque ritenuto senza utilità probatoria l'assunzione di tale testimonianza. In realtà il MPC ha appositamente approfondito la questione con l'autorità rogante, la quale, nel suo scritto del 18 dicembre 2019 (v. act. 1.11), ha precisato che il Tribunale di Milano, nelle premesse della sua decisione, ha affermato che " non risulta essere stata effettuata alcuna indagine sull'identità del soggetto che ha attivato l'indirizzo di posta elettronica, indagine preliminare all'escussione testimoniale sul punto. Tali considerazioni evidenziano una scelta da parte dello stesso organo inquirente di ritenere sufficiente l'intrinseco valore probante del documento e quindi superflui maggiori approfondimenti testimoniali su tali aspetti". Essa ha quindi affermato che " successivamente a tale decisione, nell'ambito dei poteri di attività integrativa d'indagine che la legge italiana riconosce durante il dibattimento (art. 430 c.p.p.), questo Ufficio ha richiesto al gestore dell'account "yahoo.com" i dati relativi all'identità del titolare del conto oo@yahoo.com ma questa richiesta non ha fornito i risultati sperati, dal momento che il gestore, interpellato espressamente, ha risposto "we refer to your request ref. 54772/13 R.G.N.R. The user account oo specified in your request is not a valid Yahoo ID at this time". Allo stato dunque è sconosciuta l'identità del titolare dell'account di posta elettronica oo@yahoo.com attraverso il quale sono pervenuti a CC. documenti relativi a H. che erano nella disponibilità di B. S.p.A. e in due casi (doc. 2; doc. 3) non erano formalmente a conoscenza di nessuno al di fuori di B. S.p.A." (v. ibidem). Premesso che non tocca al giudice dell'assistenza approfondire questioni di diritto estero, quanto precede permette di concludere che l'autorità inquirente estera, delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, può, sulla base dell'art. 430 CPP/italiano, compiere attività integrativa di indagine proponendo nel caso concreto il verbale litigioso quale ulteriore mezzo di prova, per cui la trasmissione contestata deve essere confermata.
Spetterà comunque al giudice italiano valutare l'utilità di tale documento per il procedimento estero. Va quindi disattesa la richiesta del ricorrente di far interpellare all'uopo il Tribunale di Milano. In definitiva, la domanda di assistenza rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove , per cui le censure in questo ambito vanno respinte.
4. In conclusione, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame respinto, sia per quanto riguarda le conclusioni principali che per quelle subordinate.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta tesa ad ottenere una versione senza oscuramenti della rogatoria del 26 maggio 2014 e dei complementi del 29 giugno e 6 ottobre 2015 è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 17 aprile 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Pascal Delprete
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
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