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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2020.27 vom 30.09.2020

Hier finden Sie das Urteil RR.2020.27 vom 30.09.2020 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2020.27


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2020.27

Datum:

30.09.2020

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;autorità; Tribunal; Tribunale; Apos;art; Apos;assistenza; Confederazione; Apos;ambito; Apos;esecuzione; Corte; Svizzera; Apos;UFG; Ministero; OAIMP; Milano; Stato; Accordo; Repubblica; -svizzero; Apos;estero; Apos;Italia; Procura; Apos;esercizio; Consob; Apos;annullamento; Convenzione; Apos;Accordo; Nella; Apos;esistenza; Zimmermann

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2020.27

Sentenza del 30 settembre 2020

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Roy Garré, Presidente,

Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Banca A. rappresentata dall'avv. Matteo Galante,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Durata del sequestro (art. 33 a OAIMP )


Fatti:

A. Il 12 settembre 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 24 e 25 febbraio 2014, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C. e altri per titolo di aggiotaggio, falsità in prospetto informativo, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e bancarotta fraudolenta. In sostanza, l'autorità rogante sospetta che alcuni aumenti di capitale riguardanti la D. S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, attiva nell'acquisizione e gestione di partecipazioni, invece di permettere il suo risanamento sarebbero serviti a risolvere problemi finanziari di altre società in difficoltà economiche riconducibili a C. (v. atto 0001 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con il suo complemento del 24 febbraio 2014, l'autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche, tra l'altro, l'acquisizione di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca A., Lugano, intestata a E. S.p.A. nonché il blocco dei relativi saldi attivi (v. atto 0012 e segg. incarto MPC).

B. Mediante decisione del 25 febbraio 2014, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria (v. atto 0028 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall'autorità italiana, dichiarando che le edizioni bancarie e il blocco dei conti sarebbero stati ordinati tramite separate decisioni (v. atto 0032 incarto MPC), le quali sono state emanate dando così seguito alle richieste di cui sopra (v. act. 1.1, doc. A).

C. Con decisione di chiusura del 18 giugno 2014, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca A., intestata a E. S.p.A. (v. atto 0034 e segg. incarto MPC). Esso ha nel contempo mantenuto il blocco del conto " finché l'autorità richiedente non avrà deciso definitivamente in merito" (v. atto 0040 incarto MPC). La decisione in questione è stata notificata a E. S.p.A. e all'UFG.

D. Tra il 2014 e il 2019, la banca A. ha chiesto a più riprese al MPC il dissequestro della relazione bancaria intestata a E. S.p.A., affinché quest'ultima potesse versare EUR 750'000.- a favore di F. s.r.l. e EUR 250'000.- a favore di G. S.p.A., operazioni tese ad estinguere un contratto di pegno concluso il 7 dicembre 2012 da E. S.p.A. con la banca A. a garanzia di due linee di credito concesse dalla banca in questione a F. s.r.l. e G. S.p.A. Le richieste di dissequestro sono sempre state respinte dall'autorità d'esecuzione (v. act. 1.1, doc. A, pag. 3 e segg.). Con scritto dell'8 aprile 2019, la banca A., invocando diritti acquisiti in buona fede sui beni litigiosi, ha ribadito la sua richiesta di dissequestro (v. atto 0209 e segg. incarto MPC).

E. Con decisione di chiusura del 16 dicembre 2019, il MPC ha respinto la richiesta di dissequestro della banca A. e mantenuto il blocco della relazione n. 1 (v. act. 1.1, doc. A, pag. 11).

F. Il 16 gennaio 2020 la banca A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della stessa e lo sblocco della relazione in questione (v. act. 1).

G. Con scritto del 31 gennaio 2020, il MPC ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta al ricorso, postulando comunque la conferma della decisione impugnata (v. act. 7). Con osservazioni del 12 febbraio 2020, l'UFG ha chiesto che il gravame venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).

H. Con replica del 3 marzo 2020, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 19), la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 18).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni di prima istanza delle autorità competenti in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (v. art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [ AIMP ; RS 351.1] e art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [ LOAP ; RS 173.71]).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP ; v. D ANGUBIC /K ESHELAVA , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80 e cpv. 1 AIMP ). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80 e cpv. 2 lett. a AIMP ) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80 e cpv. 2 lett. b AIMP ). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la decisione di rifiuto di dissequestro del 16 dicembre 2019 è una decisione di chiusura oppure incidentale, in modo tale da definire se l'entrata in materia, come postulato dall'UFG, vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.

1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assistenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80 e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dissequestro ( TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74 a cpv. 1 unitamente ad art. 80 d AIMP ), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la confisca non può più essere pronunciata (v. art. 33 a OAIMP e art. 11 e seg. CRic ).

1.4.2 L'art. 74 a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assistenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'autorità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coercitiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1). In questi casi, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione di sequestro una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80 k AIMP ). Quanto precede deve applicarsi anche nella fattispecie, visto che la decisione di chiusura del 18 giugno 2014, con la quale il MPC ha ordinato la trasmissione della documentazione relativa al conto sequestrato, non è stata notificata alla ricorrente, la quale solo in questa sede ha avuto possibilità di contestare il sequestro (v. supra Fatti lett. C). Quindi, contrariamente a quanto asserito dall'UFG, la ricevibilità del gravame non è in concreto subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80 e cpv. 2 AIMP e il termine di ricorso non è quello di dieci giorni previsto per le decisioni incidentali ma di trenta giorni, come rettamente indicato dal MPC nell'atto contestato. Non vi è infatti ragione di discostarsi dalla predetta giurisprudenza solo per il fatto che la ricorrente non è titolare del conto sotto sequestro ma fa valere un diritto di pegno sui fondi ivi depositati. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura del 16 dicembre 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP .

1.4.3 Giusta l'art. 80 h lett. b AIMP , ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Trattandosi più particolarmente di un sequestro e di una trasmissione di averi bancari, solo il titolare del conto è di principio legittimato a ricorrere (v. art. 9 a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di affermare che anche i terzi al beneficio di un diritto reale o di un diritto reale limitato possono invocare pretese sugli oggetti o i valori destinati a essere consegnati allo Stato rogante (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.132 del 29 gennaio 2020 consid. 1.4 con rinvii; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526, pag. 561, con rinvii giurisprudenziali).

In concreto, la banca A. non è titolare del conto oggetto della decisione impugnata. Essa vanta tuttavia un diritto reale limitato sugli averi depositati sul conto in questione (v. act. 1.0, doc. M e T; atto 0150 e segg. nonché 0167 e segg. incarto MPC), per cui allo stato della procedura la sua legittimazione ricorsuale è data.

2. La ricorrente ha censurato una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il MPC avrebbe fatto capo nella decisione impugnata a elementi e informazioni contenuti in documenti relativi a scambi di corrispondenza tra l'autorità d'esecuzione e lo Stato richiedente non messi a sua disposizione. Seppur fatta valere soltanto in sede di scambio degli scritti, visto l'art. 32 cpv. 2 PA , la censura merita comunque una disamina per i seguenti motivi.

2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost ., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP ( Zimmermann , op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; Albertini , Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata (v. Weiss/Casanova , Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 ; Zimmermann , op. cit., n. 472).

2.2 In concreto, si rileva che il MPC, per motivare la propria decisione di chiusura del 16 dicembre 2019, ha affermato che a più riprese l'autorità rogante, su solleciti del 14 ottobre 2015, 23 febbraio 2016 e 6 marzo 2017, avrebbe confermato il suo interesse al mantenimento del sequestro qui contestato (v. act. 1.1, doc. A, pag. 4; atti 0045-0046, 0048-0049 nonché 0060-0062 incarto MPC), interesse che sarebbe stato ancora manifestato in data 26 febbraio 2019, occasione in cui la stessa autorità avrebbe informato le autorità elvetiche dello stato fallimentare di E. S.p.A. e dell'imminente chiusura del processo per bancarotta a carico di C. e altri nell'ambito del quale le somme bloccate in Svizzera avrebbero potuto essere confiscate (v. act. 1.1, doc. A, pag. 4, e atto 0073-0075 incarto MPC). Premesso che in quest'ultimo documento l'autorità rogante ha semplicemente e unicamente dichiarato, per fax e in forma manoscritta sulla prima pagina della richiesta d'informazioni del MPC del 13 febbraio 2019 (v. atto 0070-0072 incarto MPC), di confermare l'interesse attuale al mantenimento del sequestro, senza fornire altre informazioni, gli altri documenti (v. rubrica 5 incarto MPC), che dimostrerebbero che tale interesse sarebbe stato motivato e costante nel tempo, non sono stati messi a disposizione della ricorrente, nemmeno dopo che la stessa li ha sollecitati prima di presentare la propria replica (v. act. 18, 19 e 20). Essendo tali atti stati utilizzati dal MPC a sostegno della decisione impugnata, la mancata messa a disposizione degli stessi alla ricorrente costituisce una violazione del suo diritto di essere sentita, la quale non ha potuto essere sanata in questa sede.

2.3 I predetti documenti appaiono del resto importanti per chiarire alcune problematiche emerse dall'analisi dell'incarto e sollevate dalla ricorrente con il suo gravame.

2.3.1 Vi è innanzitutto agli atti una sentenza del Tribunale del riesame di Milano del 31 marzo 2014, mediante la quale l'autorità giudiziaria italiana ha statuito sulla richiesta di riesame presentata da C. avverso " i provvedimenti di richiesta di assistenza giudiziaria emessi dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano in data 24 e 25 febbraio 2014 aventi ad oggetto il blocco dei conti correnti delle società H. spa, E. spa e D. spa presso la banca A. di Lugano" (v. act. 1.0, doc. EEE). Nell'ambito di tale procedura, il pubblico ministero italiano ha postulato l'inammissibilità della richiesta, affermando che " non vi è un provvedimento assunto dalla autorità italiana [...] che possa essere oggetto di riesame in questa sede. [...] l'oggetto della rogatoria era solo finalizzata a sollecitare i poteri di tale a.g. di bloccare i conti, nel senso che neppure vi era il requisito della richiesta di sequestro all'autorità straniera; proprio la natura della "richiesta di blocco" non vincolerebbe l'a.g. straniera ed è finalizzata a sollecitare i poteri che l'ordinamento straniero contemplerebbe. [...]; evidenzia che il sequestro non è avvenuto nella procedura aperta sulla bancarotta" (v. ibidem, pag. 3). Il tribunale italiano ha quindi osservato che " nel procedimento penale a carico di C. ed altri per i delitti di aggiotaggio, falsità in prospetto informativo, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob e bancarotta fraudolenta [...], non è stato emesso alcun provvedimento di sequestro probatorio o preventivo, neppure implicito. Come correttamente osservato in udienza dal pubblico ministero, le richieste di assistenza giudiziaria impugnate non contengono né una richiesta di esecuzione di un provvedimento di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana, né una domanda di emissione di sequestro da parte dell'autorità elvetica [...]. L'autorità elvetica, dopo avere vagliato nel merito Ia richiesta di assistenza giudiziaria italiana ed avere ritenuto che i fatti esposti configurassero prima facie i reati di truffa, di sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali, di bancarotta fraudolenta, di cattiva gestione, di falsità di documenti e di sfruttamento di informazioni privilegiate ai sensi della normativa penale svizzera, traendo spunto dalla commissione rogatoriale, ha emesso - sulla base del proprio diritto procedurale - un autonomo "ordine di edizione e di blocco", che, per le modalità con le quali opera e per l'ampiezza dell'oggetto, è significativamente difforme dal ruolo e dall'ambito del sequestro, così come configurato dal nostro ordinamento [...]. Si tratta, invero, di un provvedimento assimilabile ad un atto di natura civilistico-amministrativa, che non ha finalità ablatorie ma soltanto conoscitive, essendo finalizzato esclusivamente a "fotografare" Ia situazione contabile del rapporto bancario di cui viene disposto il blocco ad una determinata data [...]. Alla luce dei principi sopra richiamati deve dunque concludersi nel senso che Ie richieste di assistenza giudiziaria formulate dalla Procura della Repubblica di Milano non costituiscono atti impugnabili in questa sede. Come detto, infatti, da un lato non contengono alcuna richiesta di esecuzione di provvedimenti di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria italiana che, nel procedimento di cui si discute, non sono stati mai disposti; dall'altro, non contengono neppure una domanda di emissione di sequestro da parte dell'autorità elvetica che, in effetti, traendo spunto dalla commissione rogatoriale, si è limitata ad emettere un autonomo "ordine di edizione e di blocco": provvedimento che, per le modalità con Ie quali opera e per gli effetti che produce, è significativamente difforme dal sequestro - così come configurato in entrambi gli ordinamenti - non avendo finalità ablatorie ma soltanto conoscitive ed inquadrandosi dunque in quella categoria di atti "precautelari" che, per loro natura, non sono suscettibili di sindacato innanzi al tribunale del riesame" ( ibidem, pag. 4 e seg.).

2.3.2 Secondo il Tribunale del riesame di Milano lo scopo della misura chiesta dall'autorità rogante relativamente al conto della ricorrente non sarebbe dunque né probatorio né confiscatorio, ma unicamente "conoscitivo"; il blocco in essere avrebbe carattere civilistico-amministrativo e non costituirebbe sequestro preventivo ex art. 321 CPP/I. Gli atti dell'incarto non permettono di disporre di ulteriori valutazioni in merito al contenuto della sentenza di cui sopra. Il MPC, che ha rinunciato a presentare una risposta al ricorso (v. act. 7), e l'UFG, che ha postulato la reiezione del ricorso nella misura in cui lo stesso sia ammissibile (v. act. 10), non hanno purtroppo preso posizione sulla questione. L'autorità rogante, dal canto suo, si è limitata a confermare, in data 26 febbraio 2019, il suo interesse al mantenimento del sequestro, senza ulteriori precisazioni e informazioni circa lo stato e il prosieguo delle indagini all'estero (v. atto 0074 incarto MPC). È chiaro che una misura come quella qui contestata non potrebbe essere mantenuta per scopi estranei a quelli di un procedimento penale, come ad esempio per garantire il blocco e la protezione di un bene nell'ambito di una procedura fallimentare. Contrariamente a quanto sostenuto dall'UFG, in caso di un dubbio di una simile portata, il giudice dell'assistenza non può semplicemente rinviare all'art. 33 a OAIMP e confermare acriticamente il sequestro. L'articolo in questione dell'ordinanza del Consiglio federale va infatti necessariamente letto alla luce dei principi fondamentali della legge sull'assistenza in materia penale, non potendo dunque prescindere dall'esistenza di un procedimento penale all'estero ex art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP con potenziale confiscabilità dei beni sequestrati ex art. 74 a AIMP.

2.3.3 Con sentenza dell'8 febbraio 2018, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione terza penale, ha condannato C. a una pena di sei anni di reclusione e a una multa di EUR 90'000.- per i reati di falso in prospetto informativo, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob e aggiotaggio, così come B. a una pena di tre anni e tre mesi di reclusione e una multa di EUR 60'000.- per i primi due reati (v. act. 1.0, doc. BBB). Di rilievo in tale sentenza sono le conclusioni del Pubblico ministero italiano, il quale per C., " ritenuta la continuazione con determinazione del reato più grave nella manipolazione di mercato per la vicenda E. S.p.A.", ha chiesto " la condanna alla pena finale di sei anni di reclusione ed EUR 9'000.- di multa; con confisca della somma di EUR 63'557.- giacente sul conto della I. come confisca per equivalente del profitto del reato della manipolazione del 2010", e per B., "ritenuta la continuazione con determinazione del reato più grave nella manipolazione di mercato" ha chiesto la " condanna alla pena di tre anni di reclusione ed EUR 6'000.- di multa" (v. ibidem, pag. 8).

2.3.4 Ora, dato che la rogatoria italiana è stata presentata proprio nell'ambito della procedura sfociata nella sentenza appena menzionata, non avendo il pubblico ministero richiesto la confisca dei valori giacenti sul conto della ricorrente, la cui esistenza non è nemmeno menzionata in sentenza, vi è da chiedersi per quale ragione l'autorità rogante, il 26 febbraio 2019, abbia dichiarato il proprio interesse al mantenimento del contestato sequestro (v. atto 0074 incarto MPC), tenuto conto che, per stessa ammissione del Pubblico ministero italiano responsabile della rogatoria, tale sequestro non si inserisce neppure nel procedimento, tuttora pendente, concernente il reato di bancarotta fraudolenta legato al fallimento di E. S.p.A. intervenuto nel dicembre 2014 (v. act. 1.0, doc. EEE, pag. 3, e doc. BB).

2.4 Va dunque chiarito con le autorità italiane se ipotizzano ancora una confisca di natura penale in relazione ai valori litigiosi, visto che se si trattasse di una vertenza civile, la massa fallimentare di E. S.p.A., per far valere le proprie eventuali pretese civili in Svizzera, dovrebbe, in applicazione degli art. 166 e segg. della legge federale sul diritto internazionale privato ( LDIP ; RS 291) del 18 dicembre 1987, seguire tutt'altra procedura, ovvero far riconoscere il proprio fallimento in Svizzera (fallimento ancillare), così da poter agire e far valere i propri eventuali diritti nel nostro Paese (sul tema v. Dutoit , Droit international privé suisse, 5a ediz. 2016, pag. 747 e segg.; Volken/Rodriguez , Zürcher Kommentar zum IPRG, Vol. II, Art. 108a-200, 3a ediz. 2018, pag.1257 e segg.).

2.5 Oltre a mettere a disposizione della ricorrente i documenti sinora negati (v. rubrica 5 incarto MPC), il MPC dovrà per tanto interpellare l'autorità rogante affinché la stessa fornisca ulteriori chiarimenti sulla natura penale del sequestro richiesto in via rogatoriale mediante domanda del 24 febbraio 2014, indicando precisamente nell'ambito di quale procedimento penale lo stesso è ancora fondato. Va da sé che il sequestro è nel frattempo mantenuto conformemente all'art. 33 a OAIMP .

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la causa rinviata al MPC affinché proceda come qui sopra indicato.

4.

4.1 Visto l'esito della procedura non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 7'000.-.

4.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 3'000.-. L'indennità è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA .


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. La causa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione.

2. Il sequestro è mantenuto.

3. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 7'000.-.

4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 30 settembre 2020

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Matteo Galante

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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