E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2019.262 vom 06.04.2020

Hier finden Sie das Urteil BB.2019.262 vom 06.04.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2019.262

Il Tribunale penale federale ha deciso di respingere il reclamo dei reclamanti contro la misura di sequestro del loro conto bancario. La Corte dei reclami penali ha valutato le argomentazioni dei reclamanti e ha ritenuto che non esistano sufficienti indizi di reato per supportare la richiesta di sequestro. La Corte ha considerato i seguenti punti: * L'art. 263 CP prevede che i valori patrimoniali sequestrati siano utilizzati come prova o per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità. * La Corte ha rilevato che gli accrediti intervenuti sul conto dei reclamanti provenienti dalle società J Inc e H Corp nonché da C (v supra consid 22; cfr anche sentenza del Tribunale penale federale BB2018193 del 13 febbraio 2019 consid 231; BB2018194 del 22 febbraio 2019 consid 231) potrebbero costituire le dazioni corruttive, ciò che l'inchiesta dovrà appurare. * La Corte ha considerato la natura delle operazioni incriminate e il fatto che i valori giunti sul loro conto costituiscono il prodotto dell'attività lavorativa di A (v supra consid 31). * I reclamanti hanno contestato la durata del sequestro del loro conto, pronunciato il 12 aprile 2016, che è stata considerata irrispettosa del principio della proporzionalità. In conclusione, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo dei reclamanti contro la misura di sequestro del loro conto bancario. La decisione è stata motivata e ha tenuto conto delle argomentazioni dei reclamanti e della natura delle operazioni incriminate.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2019.262

Datum:

06.04.2020

Leitsatz/Stichwort:

Sequestro (art. 263 e segg. CPP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;attività; Apos;art; Apos;autorità; Corte; Confederazione; Petrobras; Brasile; Apos;atto; Apos;esistenza; Presidente; Ministero; Apos;istruzione; Nella; Svizzera; Apos;analisi; MyWebDay; Apos;ipotesi; Apos;estero; Apos;origine; Apos;accusa; Apos;inchiesta; énal; Cancelliere; Jean-Cédric; Michel; Apos;ambito

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2019.261 -262

Decisione del 6 aprile 2020

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Roy Garré, Presidente,

Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. ,

B. ,

rappresentati dall'avv. Jean-Cédric Michel,

Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP )


Fat ti:

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un'istruzione penale nei confronti di ignoti per titolo di corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322 septies CP), falsità in documenti (art. 251 CP ), riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP ) e altri reati, che si inserisce nell'ambito di diverse inchieste condotte dal MPC concernenti lo scandalo corruttivo che ha coinvolto la società parastatale Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (in seguito: Petrobras), impresa attiva nella ricerca, nell'estrazione, nella raffinazione, nel trasporto e nella vendita di petrolio, e il gruppo C., importante holding brasiliana operante nei settori dell'energia, dell'industria, dell'ambiente, dei trasporti e delle infrastrutture (v. act. 1.2, pag. 1).

B. Nell'ambito di tale inchiesta, il 30 marzo 2016 il MPC ha ordinato alla banca D., a Ginevra, l'edizione e il sequestro della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1, rivelatasi poi intestata a A. e B., il primo ex dirigente delle società E. SA e F. SA, entrambe riconducibili al gruppo C. Con successivo decreto del 12 aprile 2016, il MPC ha disposto il blocco dei valori patrimoniali depositati sulla relazione in questione. In data 9 luglio 2019 A. ha presentato al MPC una richiesta di dissequestro parziale dei valori patrimoniali depositati sulla relazione in questione, la quale è stata respinta con decreto del 25 ottobre 2019 (v. act. 1.2, pag. 2 e segg.).

C. Con reclamo del 7 novembre 2019, A. e B. sono insorti contro il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento dello stesso e il dissequestro della loro relazione (v. act. 1).

D. Con risposta del 2 dicembre 2019, il MPC ha chiesto di respingere il gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4).

E. Con replica del 16 dicembre 2019, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 8), gli insorgenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 7).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 ( CPP ; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP ; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 29 maggio 2019 (v. act. 1.2), è stata ritirata dal reclamante il 31 maggio successivo (v. act. 1.4). Il reclamo, interposto lunedì 11 giugno 2019, è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 2 CPP ).

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP ). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (v. Guidon , op. cit., n. 232 e segg.; Schmid/Jositsch , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10 -11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione dei reclamanti, titolari della relazione bancaria sequestrata, è dunque pacifica.

1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP , mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

2. I reclamanti sostengono che la motivazione della decisione impugnata è carente, nella misura in cui non verrebbe trattata nessuna delle spiegazioni fornite da A. relative alle ragioni delle remunerazioni da lui percepite sul conto.

2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'auto­rità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

2.2 In concreto, nella decisione impugnata il MPC afferma che " dalle indagini condotte in Svizzera, in Brasile, negli USA e in altri Paesi è emerso che il gruppo C. ha, attraverso società offshore da esso controllate ed aventi funzione di "casse nere" - costituite in quattro livelli A, B, C, D - con relazioni bancarie anche in Svizzera, effettuato pagamenti a ex-direttori della società parastatale Petrobras e altre società statali e parastatali del Brasile e altri Paesi, nei quali il gruppo C. si è visto aggiudicare dei contratti d'appalto. Vi sono stati anche pagamenti a direttori, ex-direttori e collaboratori del gruppo C. stesso, PEP's, intermediari e terze persone implicate nelle attività delittuose che hanno favorito il gruppo C. in occasione dell'assegnazione di contratti d'appalto in cambio del pagamento del compenso" (v. act. 1.2, pag. 1). L'analisi delle movimentazioni intervenute sul conto oggetto della procedura ha evidenziato " elementi di sospetto relativi al coinvolgimento di A. nell'attività corruttiva posta in essere dalle società appartenenti al gruppo C. Secondo l'analisi dei dati disponibili che emergono dalla contabilità occulta del gruppo C. (MyWebDay), durante il periodo gennaio 2007 - luglio 2008, A. avrebbe, quale Presidente di E. SA, alimentato le "casse nere" per un totale di USD 10,4 mio, disponendo parallelamente pagamenti di presunta origine corruttiva dalle "casse nere" per un totale di USD 6,18 mio. A sua volta, la relazione bancari n. 1 è stata alimentata attraverso fondi in provenienza da una relazione bancaria intestata a C., il quale ha agito in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo C., la cui relazione è stata, a sua volta, alimentata dalle società G. Corp. (relazione n. 2 presso la banca D.) e H. Corp. (relazione n. 3 presso la banca D.), società facenti parte delle "casse nere" e riconducibili a I. SA. Ulteriori accrediti sulla relazione bancaria n. 1 sono pervenuti dalla summenzionata relazione bancaria intestata a H. Corp. e dalla relazione bancaria intestata a J. Inc. (conto n. 2 presso la banca D.), società anch'essa riconducibile al Gruppo C. e facente parte delle "casse nere". Infine la relazione bancaria n. 1 è stata alimentata da ulteriori accrediti per un totale di USD 6,945 mio, provenienti da un conto intestato alla società K. LLC, riconducibile alla società L SA, società esterna al Gruppo C., per i quali l'autorità brasiliana ha avviato un procedimento penale. Con riferimento alle responsabilità di A. occorre ricordare, che la società E. SA, quotata presso la borsa di New York, il 21 dicembre 2016 ha concluso con l'autorità penale un accordo transattivo, "Plea Agreement", sulla base del quale essa ha accettato, in ragione dell'ammissione dell'attività corruttiva svolta, una condanna al pagamento di una contravvenzione di USD 632,6 mio. Infatti, già dal 2006, E. SA aveva deciso la costituzione di proprie casse nere, basate sul modello di quelle costituite da C. SA e alle quali aveva attinto fino a quella data. E. SA, durante il periodo di presidenza di A., avrebbe fatto confluire sulle casse nere fondi per un valore complessivo di USD 250 mio di cui ca. USD 75 mio sarebbero stati utilizzati per effettuare dazioni corruttive. Ulteriori elementi di sospetto sono evidenziati nel rapporto del 12 marzo 2019, a cui si rinvia" (v. act. 1.2, pag. 2 e seg.). Inquadrato il contesto e indicate le operazioni sospette intervenute sul conto dei reclamanti, il MPC ha poi ripreso, al punto 10 della decisione impugnata, le loro censure e spiegazioni, ossia che A. non sarebbe stato a conoscenza delle suddette "casse nere", che non avrebbe ordinato dazioni corruttive e che gli accrediti sarebbero dei bonus legati al buon andamento della società (v. act. 1.2, pag. 3). Prendendo in considerazione sia gli elementi sostanzianti i sospetti di reato che le spiegazioni dei reclamanti, il MPC ha ritenuto necessario istruire ulteriormente il procedimento. Al punto 14 della sua decisione esso ha infatti affermato che " benché emergono elementi atti a supportare l'ipotesi di un coinvolgimento di A., occorre ancora verificare se gli accrediti versati sul conto n. 1 sono in un legame di causalità adeguata con l'attività criminale ipotizzata. La presente attività istruttoria è direttamente connessa con l'attività istruttoria attualmente ancora in corso all'estero. L'acquisizione d'informazioni sugli esiti dell'istruzione estera permetterà di far luce sulle emergenze del procedimento penale federale in oggetto, in particolare sulla natura criminale dei fondi depositati sulla relazione bancaria n. 1" (v. act. 1.2, pag. 4). Visto quanto precede nonché il contenuto del rapporto del MPC del 12 marzo 2019 (v. act. 1.5), che si esprime ancora più precisamente sulle spiegazioni fornite dai reclamanti (ritenendole poco convincenti) e sul quale la decisione impugnata si basa, le censure in questo ambito vanno disattese.

3. I reclamanti contestano il mantenimento del sequestro del loro conto. La misura, in atto da oramai da tre anni e mezzo, periodo durante il quale il MPC avrebbe proceduto a soli tre atti istruttori (un'analisi finanziaria del conto e due audizioni di A.), sarebbe contraria al principio della proporzionalità. In realtà, essendo i valori accreditati sul conto di origine lecita, non vi sarebbe nessun elemento giustificante il persistere del blocco.

3.1 In base all'art. 263 cpv. 1 CPP , all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confiscati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una restrizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost .) ed eventualmente anche della libertà economica (art. 27 Cost .). Come tale è ammissibile solo alle condizioni poste dall'art. 36 Cost . (v. Heimgartner , Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263 -268 CPP ). Più concretamente, trattandosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP , vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP ) e va rispettato il principio della proporzionalità ( Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 117 ; Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; Piquerez/Macaluso , Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest'ultimo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale se porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell'8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).

3.2 In concreto, A. è sospettato di aver partecipato all'attività corruttiva posta in essere in Brasile attraverso società da lui presiedute nonché di aver ricevuto sul suo conto n. 1 denaro di origine criminale. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali sequestrati.

3.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305 bis n. 1 CP ( RU 2015 1389 ). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1 CP ). Tuttavia, se l'autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell'infrazione si applica il nuovo diritto in virtù del principio della lex mitior ex art. 2 cpv. 2 CP. Il nuovo art. 305 bis CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati. Il nuovo diritto, estendendo il proprio campo di applicazione, è di per sé meno favorevole al reo rispetto a quello precedente, ma la questione è qui irrilevante non trattandosi nella fattispecie di reati fiscali: a maggior ragione non vi è dunque motivo di scostarsi dalla regola dell'art. 2 cpv. 1 CP .

Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vecchia versione dell'art. 305 bis n. 1 CP ). Sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e l'atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio, il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimoniali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso provenienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in maniera intenzionale, compresa l'ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP ). L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione "sa o deve presumere" si veda già Bernasconi , Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all'art. 160 CP e alla legge sugli stupefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

3.3.1 In concreto, richiamato quanto già evidenziato in precedenza, segnatamente gli accrediti intervenuti sul conto dei reclamanti provenienti dalle società J. Inc. e H. Corp. nonché da C. (v. supra consid. 2.2; cfr. anche sentenze del Tribunale penale federale BB.2018.193 del 13 febbraio 2019 consid. 2.3.1; BB.2018.194 del 22 febbraio 2019 consid. 2.3.1), si rileva che l'esistenza delle società del cosiddetto livello B e delle loro relazioni bancarie, che il gruppo C. ha ammesso di aver utilizzato quali "casse nere", è già stata constatata dal MPC mediante decreto d'accusa del 21 dicembre 2016, passato in giudicato, nei confronti delle società I. A e C. SA per titolo di punibilità dell'impresa (v. atto 03.002-0013 e segg. incarto MPC). Il MPC ritiene che il conto dei reclamanti faccia parte del livello D, unitamente a quello di C. Oltre ad essere un veicolo di riciclaggio di denaro tra i livelli B e D, esso sarebbe stato utilizzato per l'attività corruttiva del gruppo C. (v. act. 1.9). Il modus operandi del gruppo C. è del resto già stato descritto e accertato dal MPC nel suo decreto d'accusa del 21 dicembre 2016 (v. atto 03-00-0021 e segg. incarto MPC). Allo stadio attuale, l'autorità inquirente deve poter chiarire, sulla base di documentazione probante, i motivi precisi legati alle singole operazioni che hanno portato agli spostamenti di denaro, essendoci sufficienti motivi per ritenere, visto che si è in presenza anche di denaro proveniente dal gruppo C., che il flusso in questione possa essere legato ai fatti corruttivi oggetto d'inchiesta all'estero e, di riflesso, di rilevanza per il procedimento elvetico. Il MPC ha dichiarato di dovere ancora raccogliere elementi per determinare la condotta illecita riferibile alle entrate di presunta origine illecita accreditate sulla relazione bancaria n. 1. Non sarebbe infatti ancora possibile ricollegare le dazioni di denaro percepite da A. a specifiche dazioni corruttive riferibili ai progetti imprenditoriali. Il MPC necessita di ulteriori approfondimenti in Svizzera e, soprattutto, all'estero, mediante rogatorie che sono attualmente in essere. Di rilievo risulta infatti l'arresto del predetto a New York nel mese di novembre, frutto dei recenti sviluppi dell'inchiesta penale americana, i quali dovranno permettere di fare luce sulla natura degli accrediti di cui sopra. Va qui ricordato che la società E. SA, quotata presso la borsa di New York e di cui A. è stato presidente, ha sottoscritto un accordo di condanna (Plea Agreement) con l'autorità penale americana sulla base del quale essa è stata riconosciuta colpevole di avere, durante il periodo dal 2002 al 2014, effettuato pagamenti di natura corruttiva a funzionari pubblici, partiti politici ed esponenti politici. L'autorità inquirente elvetica afferma inoltre che occorrerà " chiarire l'origine di tali pagamenti fondati su dazioni corruttive disposte attraverso il sistema MyWebDay, il quale non ha potuto essere ancora decriptato. Tuttavia, secondo recenti informazioni derivanti da fonti aperte, l'autorità di perseguimento penale brasiliana avrebbe rinvenuto la chiave di decriptaggio del sistema nel corso d'una perquisizione domiciliare effettuata nei confronti di un imputato coinvolto nel sistema occulto di gruppo C." (v. act. 4, pag. 5). Contrariamente a quanto asserito dai reclamanti, vi sono al momento indizi concreti e sufficienti dell'esistenza di reati collegati con i valori patrimoniali depositati sul conto litigioso. L'attività istruttoria che si svilupperà anche grazie alle autorità americane dovrà ulteriormente concretizzare gli atti costitutivi di reato.

3.3.2 Per quanto attiene all'atto vanificatorio, è emerso che denaro accreditato sulla relazione dei reclamanti è stato trasferito su diversi conti intestati a svariate persone fisiche e giuridiche facenti parte del livello D', come indicato nel documento redatto dal MPC che illustra i flussi di denaro che hanno toccato il conto in questione (v. act. 1.9; atto 11.101-0037 incarto MPC). Tali movimentazioni potrebbero costituire le dazioni corruttive, ciò che l'inchiesta dovrà appurare.

3.3.3 Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e condivisibili. Esse sono del resto compatibili con i meccanismi e il modus operandi già descritti nel decreto d'accusa del 21 dicembre 2016 a carico di I. SA e C. SA. Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono sufficienti indizi per ipotizzare che il conto dei reclamanti sia stato utilizzato per attività di riciclaggio sul territorio svizzero. Nella misura in cui tale conto è stato accreditato con valori patrimoniali provenienti da società offshore del livello B riconducibili al gruppo C., la connessione fra l'ipotetico reato e i beni oggetto del sequestro è data (v. supra consid. 3.1).

3.3.4 I reclamanti sostengono che i valori giunti sul loro conto costituirebbero il prodotto dell'attività lavorativa di A., ciò che sarebbe provato da tutta una serie di contratti che giustificherebbero il pagamento di bonus, indennità di partenza e prestazioni derivanti da funzioni esercitate presso le diverse società legate al gruppo C.

Il MPC ha espresso giustificati dubbi sull'autenticità di tali contratti. Esso afferma che nel corso di un interrogatorio è stata sottoposta al predetto una e-mail datata 1° giugno 2012 che lo stesso ha riconosciuto di aver inviato a M., persona attiva presso la divisione "N.". Nello stesso uno dei contratti viene definito "pro forma", ciò che ha sostanziato l'ipotesi che lo stesso possa essere falso, come lo potrebbero essere anche gli altri, atteso che gli stessi sembrerebbero essere stati allestiti per fornire una giustificazione ex post agli accrediti effettuati. Tale sospetto è rafforzato dal fatto che i pagamenti in questione, soprattutto per quanto riguarda l'attività prestata per E. SA e F. SA, sono stati effettuati attraverso relazioni bancarie intestate a società di sede facenti parte delle "casse nere". Occorre ricordare che sulla base dei dati disponibili derivanti dalla contabilità occulta di "MyWebDay", è stato possibile stabilire che, nel periodo in cui E. SA era diretta da A., dalle "casse nere" di tale società sono usciti complessivamente USD 6'180'865.-. Il predetto risulterebbe inoltre essere stato il responsabile del pagamento di ulteriori dazioni di presunta origine illecita per complessivi USD 710'294.- per conto della società F. SA. L'attività istruttoria a venire dovrà permettere, anche grazie alle rogatorie in corso di ulteriormente chiarire la natura delle operazioni incriminate. È possibile inoltre che dagli interrogatori stessi di A. negli Stati Uniti provengano ulteriori informazioni rilevanti anche per il procedimento svizzero.

3.3.5 I reclamanti contestano infine la durata del sequestro del loro conto, pronunciato il 12 aprile 2016, misura che, a fronte dei pochi atti istruttori effettuati in questi anni e della mancanza di sufficienti indizi di reato, sarebbe oramai irrispettosa del principio della proporzionalità.

Ora, se è vero che la durata della misura può risultare importante, le spiegazioni apportate dal MPC per giustificare questa situazione appaiono comprensibili. Le indagini, legate a fatti complessi e di natura internazionale, non sono state ancora completate, né dal MPC né dalle autorità brasiliane e americane. Il MPC afferma che vi è pendente ancora una domanda di assistenza brasiliana che, probabilmente, sarà seguita da una rogatoria americana, visto il recente arresto di A., fatto nuovo e importante intervenuto durante la presente procedura. Gli atti rogatoriali permetteranno all'autorità inquirente elvetica di acquisire ulteriori informazioni che le permetteranno di verificare la fondatezza dei propri sospetti relativamente alle operazioni avvenute sul conto dei reclamanti. Tenuto conto della vastità e della complessità delle indagini condotte a livello internazionale che hanno coinvolto il gruppo C. e Petrobras, il sequestro contestato è ancora da ritenersi ossequioso del principio della proporzionalità.

3.4 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sotto sequestro, avallata inoltre la proporzionalità della misura, vi è da concludere che il provvedimento impugnato deve essere confermato.

4. In definitiva, il gravame va integralmente respinto.

5. Giusta l'art. 428 cpv. 1 , prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico dei reclamanti.

Bellinzona, 7 aprile 2020

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Jean-Cédric Michel

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF .

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.