Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2019.188 |
Datum: | 12.12.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Apos;assistenza; Stato; Svizzera; Apos;art; Corte; Trattato; Confederazione; Brasile; Apos;ambito; -brasiliano; Apos;estero; Ministero; OAIMP; Lava; Jato; Apos;informazioni; Apos;inchiesta; Apos;indagine; Petrobras; Apos;acquisizione; AIMP;; Vicepresidente; Cancelliere; Guillaume; Vodoz; Assistenza |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2019.178 -189 |
| Sentenza del 12 dicembre 2019 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Roy Garré, Vicepresidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. , B. , C. Inc. , D. Inc. , E. Inc. , F. , SA G. SA , H. Corp. , I. SA , J. Inc. , K. CORP. , l. Corp. , tutti appresentata dall'avv. Guillaume Vodoz, , Ricorrenti | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione , Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ) Durata del sequestro (art. 33 a OAIMP ) |
Fatti:
A. Il 27 agosto 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e altri per i reati di corruzione attiva (art. 333 CP/brasiliano), riciclaggio (art. 1 legge n. 9.613/1998) e organizzazione criminale (art. 2 legge n. 12.850/2013). Tale procedimento si inserisce in una vasta inchiesta denominata "Lava Jato", nel contesto della quale sarebbe emersa l'esistenza di un'associazione criminale dedita alla corruzione nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte della società parastatale brasiliana Petrobras. a società attive nella costruzione di grandi opere, le quali avrebbero formato un cartello al fine di manipolare il processo di aggiudicazione degli appalti. Tra queste società vi sarebbe anche il gruppo O. In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver ricevuto su relazioni bancarie in Svizzera a loro riconducibili ingenti valori patrimoniali provenienti dal gruppo O. e da altri indagati toccati dall'operazione "Lava Jato" (v. act. 1.2; atto 01-00-0026 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con la sua domanda di assistenza, l'autorità rogante chiede il blocco dei fondi depositati sulla relazione bancaria n. 1, intestata alla società E. Inc., e n. 2, intestata alla società G. SA, entrambe presso la banca P., a Ginevra, nonché l'acquisizione della documentazione bancaria concernente sia le già citate relazioni che le seguenti presso la banca P., riconducibili a B. e A.: n. 3, intestata alla società C. Inc.; n. 4, intestata alla società D. Inc.; n. 5 e n. 6, intestate alla società F. SA; n. 7, intestata alla società G. SA; n. 8, intestata a H. Corp.; n. 9, intestata alla società I. SA; n. 10, intestata alla società J. Inc.; n. 11, intestata alla società K. Corp. L'autorità estera ha inoltre chiesto l'acquisizione della documentazione bancaria riguardante le seguenti relazioni: n. 12 intestata alla società L. Corp. e n. 13 (ex n. 14) intestata a B. ed A., entrambe presso la banca Q., a Ginevra; n. 15 intestata a B. ed A. presso la banca R. a Zurigo (v. act. 1.2; atto 01-00-0034 e seg. incarto MPC).
B. Con decisione del 21 settembre 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-00-0001 e segg. incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0004 e segg. incarto MPC).
C. Con decisioni incidentali del medesimo giorno, il MPC ha ordinato il blocco dei fondi depositati sulla relazione bancarie n. 1, intestata alla società E. Inc., e n. 2, intestata alla società G. SA, e l'acquisizione nell'incarto rogatoriale della documentazione bancaria riguardanti le relazioni di cui sopra riconducibili a B. ed A., già in possesso del MPC nell'ambito del procedimento interno SV.15.0775 (v. atto 04-00-0006 e segg. incarto MPC).
D. Con 12 decisioni di chiusura del 26 giugno 2019, il MPC ha ordinato il mantenimento dei sequestri nonché la trasmissione alle autorità brasiliane della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1-1.12).
E. Il 29 luglio 2019 A., B., C. Inc., D. Inc., E. Inc., F. SA, G. SA, H. Corp., I. SA, J. Inc., K. Corp. e L. Corp. hanno interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento delle stesse e l'immediato dissequestro delle relazioni intestate a E. Inc. e G. SA (v. act. 1).
F. Con risposte del 19 e 20 settembre 2019 il MPC risp. l'UFG postulano la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 12 e 14).
G. In data 20 settembre 2019, S. ha inoltrato a questa Corte uno scritto intitolato "Appui au recours déposé par E. Inc. contre la décision de clôture de la procédure d'entraide du 26 juin 2018", chiedendo in sostanza che il gravame di cui sopra venga accolto (v. act. 15).
H. Con replica dell'11 ottobre 2019, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 20), i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 19).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( LOAP ; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale ( AIMP ; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 ( RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP ; v. Dangubic/Keshelava , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 26 giugno 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . I ricorrenti sono legittimati a ricorrere ognuno per le relazioni bancarie di cui risulta intestatario (v. art. 9 a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.5 Per quanto attiene invece allo scritto del 20 settembre 2019 inoltrato da S., esso deve essere dichiarato inammissibile, dato che la predetta non ha qualità di parte nella presente procedura.
2. I ricorrenti sostengono che la domanda di assistenza sia solo un "copia e incolla" della trasmissione spontanea d'informazioni del MPC dell'8 febbraio 2018, per cui l'autorità estera, non avendo fornito un esposto dei fatti indipendente destinato a chiarire la fondatezza dell'inchiesta penale, non avrebbe rispettato le regole della cooperazione. L'esposto dei fatti sarebbe comunque lacunoso, ciò che non permetterebbe di verificare il rispetto dei principi della doppia punibilità e della proporzionalità.
2.1 L'art. 24 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano prevede che la domanda di assistenza deve contenere le indicazioni seguenti: il nome dell'autorità che la presenta e, all'occorrenza, dell'autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente (lett. a); l'oggetto e il motivo della domanda (lett. b); per quanto possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il nome dei genitori e l'indirizzo delle persone oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda (lett. c); il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all'indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell'art. 14 (lett. d). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
2.2 In concreto, oltre a quanto già messo in evidenza in precedenza (v. supra Fatti lett. A), dalla rogatoria brasiliana risulta che gli indagati avrebbero ricevuto su conti intestati a società offshore a loro riconducibili valori patrimoniali provenienti dal gruppo O. Quest'ultimo avrebbe creato un apposito dipartimento, denominato "Departemento de operaçoes estructuradas", preposto al pagamento di tangenti a funzionari pubblici e che si sarebbe servito di società di sede intestatarie di relazioni bancarie anche in Svizzera che avrebbero funto da "casse nere". B. e A. sono sospettati di aver ricevuto denaro proprio dal citato dipartimento, così come da relazioni bancarie riconducibili ad altri indagati nel contesto dell'operazione "Lava Jato". Come rilevato dal MPC, gli elementi d'indagine raccolti in Brasile a carico dei predetti si sono poi rafforzati grazie al parallelo procedimento penale aperto in Svizzera per riciclaggio di denaro a carico di ignoti, nell'ambito del quale l'autorità elvetica ha potuto acquisire svariata documentazione relativa a conti bancari riconducibili, direttamente o indirettamente, a B., la cui esistenza è stata rivelata alle autorità brasiliane mediante trasmissione spontanea d'informazioni dell'8 febbraio 2018 (v. act. 1.3). Ora, nella misura in cui tale trasmissione è intervenuta nel rispetto dell'art. 29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l'autorità estera non possa presentare la sua rogatoria basandosi (anche) su informazioni ricevute dalle autorità svizzere che indagano sui medesimi fatti. Lo scopo di tali trasmissioni spontanee d'informazioni è proprio questo. Del resto, a parte la ripresa d'informazioni specifiche relative ai conti in Svizzera riconducibili agli indagati, la rogatoria brasiliana contiene molte altre informazioni derivanti dall'inchiesta "Lava Jato" (v. atto 01-00-0026 e segg. incarto MPC). In definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno permesso alle autorità brasiliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 27 agosto 2018. Secondo l'autorità richiedente, B. ed A. si sarebbero avvalsi in Svizzera di una vasta rete di strutture offshore intestatarie di relazioni bancarie sulle quali sarebbero pervenuti ingenti valori patrimoniali di origine criminale e che sarebbero state utilizzate per il pagamento di provviste corruttive, non escludendo all'uopo operazioni di compensazione. Infatti, come rettamente rilevato dal MPC, a B. l'autorità estera contesta di aver agito quale "doleiro", ossia come figura incaricata di elargire somme di denaro contante (a titolo di tangenti) in territorio brasiliano, previa ricezione dell'importo equivalente su conti intestati a società offshore all'estero a lui riconducibili. L'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 24 n. 1 Trattato svizzero-brasiliano, risulta quindi sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.
3. Secondo i ricorrenti la domanda di assistenza costituirebbe una ricerca indiscriminata di mezzi di prova, dato che essa concernerebbe società e conti bancari che non sarebbero assolutamente toccati dai fatti oggetto d'inchiesta in Brasile. Nel quadro della sua inchiesta nazionale, il MPC sarebbe stato in grado di identificare un solo trasferimento di denaro sul conto di G. SA.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare entuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17 a cpv. 1 AIMP ). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
3.2 In concreto, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che B. ed A. sono indagati nel procedimento estero per i reati di corruzione attiva, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale e che tutte le relazioni in questione sono ad essi riconducibili. Data la natura finanziaria dei reati a loro contestati, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell'autorità rogante. Il MPC ha inoltre messo in evidenza svariate operazioni avvenute sui conti litigiosi dei ricorrenti che tracciano dei legami con società riconducili al gruppo O. Vi sono versamenti di denaro sulle relazioni intestate a C. Inc., D. Inc. e E. Inc. provenienti da un conto di pertinenza della società T. Inc., il quale sarebbe stato utilizzato per il versamento di tangenti destinate successivamente a dirigenti di Petrobras. Le relazioni bancarie intestate a G. SA sono risultate destinatarie di denaro proveniente da conti di pertinenza delle società AA. Corp. e BB., le quali avrebbero a loro volta versato tangenti a dirigenti di Petrobras. La relazione bancaria intestata a J. Inc. ha ricevuto versamenti di denaro da parte di CC. SA, altra società che sarebbe stata utilizzata per effettuare pagamenti corruttivi. Per quanto riguarda la relazione bancaria della società L. Corp., vi è da rilevare che quest'ultima è un trustee della DD., il cui settlor risulta essere stato B. Visto quanto precede, vi sono fondate ragioni per ritenere che le relazioni bancarie intestate ai ricorrenti possano essere collegate con l'attività corruttiva oggetto delle indagini estere.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.
4. L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).
Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro delle relazioni intestate a E. Inc. e G. SA. Potendo il denaro sequestrato essere interamente legato ai reati contestati agli indagati, la misura va confermata nell'ottica di un'eventuale futura richiesta di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74 a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, i sequestri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic ), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Le società ricorrenti toccate dai sequestri non hanno peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dai sequestri. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e le relative censure respinte.
5. In conclusione, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integralmente respinto. Lo scritto di S. del 20 settembre 2019 va dichiarato irricevibile.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 12'000.- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 18'000.- già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 6'000.-.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Lo scritto di S. del 20 settembre 2019 è irricevibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 12'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 18'000.- già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 6'000.-.
Bellinzona, 12 dicembre 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Vicepresidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Guillaume Vodoz
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
- Avv. Daniel Tunik e Lorenzo Frei
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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