Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2019.39 |
Datum: | 25.04.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Arresto (art. 52 e segg. DPA). Gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Apos;autorità; Tribunale; Corte; Apos;art; Apos;arresto; Apos;AFD; Apos;avv; Apos;ufficio; RSPPF; Nadir; Guglielmoni; Apos;interrogatorio; Apos;inchiesta; Apos;esecuzione; Apos;esistenza; Apos;indennità; Apos;incarto; Amministrazione; Ufficio; Giudice; LDerr; Lapos;autorità; Apos;infrazione; Apos;essere; Apos;ordine; Apos;operazione; Nella; Cassa |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BH.2019.5 Numero dell'incarto secondario: BP.2019.39 |
| Decisione del 25 aprile 2019 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Cornelia Cova , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. , rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni, , Reclamante | |
| contro | ||
| Amministrazione federale delle dogane , Controparte Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi , Istanza precedente | ||
| Oggetto | Arresto (art. 52 e segg. DPA ); gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost .) |
Fatti:
A. A seguito di un controllo doganale effettuato il 14 aprile 2019 da agenti del Corpo delle guardie di confine presso l'uscita autostradale di Mendrisio, è emerso che A., alla guida della sua autovettura con targhe italiane, avrebbe importato in omissione delle formalità doganali, attraverso l'Ufficio doganale incustodito di Ligornetto, quanto segue: 76.9 kg di prosciutto crudo di Parma, 95.1 kg di prosciutto San Daniele, 19.9 kg di carne secca, 7.9 kg di pancetta, 44.4 kg di salame tipo "Ventricina piccante", 21.4 kg di salame Milano e 48 bottiglie di limoncello (72 litri a 25% vol.), per un totale di 265.6 kg di salumeria e 72 litri di bevande distillate (v. processo verbale d'interrogatorio del 14 aprile 2019, pag. 1, in atto 1 dell'incarto del Giudice dei provvedimenti coercitivi, in seguito: GPC). Lo stesso giorno, la Sezione antifrode doganale dell'Amministrazione federale delle Dogane (in seguito: AFD) ha aperto un'inchiesta penale a carico del predetto per infrazione alla legge sulle dogane, alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, alla legge federale sulle bevande distillate e alla legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, e lo ha interrogato (v. notifica d'apertura di un'inchiesta penale doganale del 14 aprile 2019, in atto 2 incarto GPC; atto 3 incarto GPC). Alla fine dell'interrogatorio, al medesimo è stato notificato un ordine di arresto preventivo. Egli è stato parimenti informato della sua successiva traduzione dinanzi al GPC (v. processo verbale d'interrogatorio, pag. 6, in atto 2 incarto GPC).
B. In data 15 aprile 2019 la Sezione antifrode doganale dell'AFD ha presentato al GPC una proposta di carcerazione riguardante A. (v. atto 1 incarto GPC). L'udienza dinanzi al GPC ha avuto luogo lo stesso giorno (v. atto 6 incarto GPC). In applicazione degli art. 51 e segg. DPA , l'autorità adita ha accolto l'istanza in questione, ordinando la carcerazione preventiva di A. per un periodo di 14 giorni, ossia sino al 27 aprile 2019 (v. ibidem, pag. 5).
C. Con reclamo del 17 aprile 2019 A. è insorto contro la decisione del GPC del 15 aprile 2019 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento della stessa è la sua immediata scarcerazione. In via subordinata, egli ha chiesto che il periodo di scarcerazione sia ridotto di almeno 7 giorni (v. act. 1).
Invitato a fornire la procura, A., con scritto del 18 aprile 2019, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, informando nel contempo questa Corte della sua rinuncia a replicare (v. act. 3). Con osservazioni del medesimo giorno il GPC ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (v. act. 4). Con scritto del 23 aprile 2019 l'AFD ha anch'essa proposto di respingere il reclamo (v. act. 5).
In data 24 aprile 2019 A. ha inoltrato a questa Corte, compilato, il formulario inviatogli riguardante la sua richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. BP.2019.39 , act. 4.1).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto
Diritto:
1. Le infrazioni alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) sono perseguite e giudicate secondo tale legge e il DPA (v. art. 128 cpv. 1 LD ). L'AFD è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD ). Per quanto riguarda le infrazioni alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), l'applicazione del DPA è prevista all'art. 103 cpv. 1 LIVA (cfr. anche Camenzind/Honauer/Vallender/Jung/Probst , Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3a ediz. 2012, n. 2696). L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sull'importazione spetta all'AFD (art. 103 cpv. 2 LIVA ). Il DPA si applica ugualmente in ambito di reati contro la legge federale sulle bevande distillate (v. art. 59 cpv. 1 della legge sull'alcool, LAlc ; RS.680). L'AFD è, di regola, l'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio (v. art. 59 cpv. 2 LAlc ). Giusta l'art. 66 cpv. 3 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari; LDerr; RS 817.0), l'AFD persegue e giudica, nei suoi ambiti di competenza, le infrazioni alle prescrizioni concernenti l'importazione, l'esportazione e il transito previste dalla LDerr e dalle sue disposizioni di esecuzione. L'autorità federale applica anche in questi casi il DPA. Va infine rilevato che per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (v. DTF 139 IV 246 consid. 1.2).
2.
2.1 Il funzionario inquirente può procedere al fermo dell'individuo gravemente indiziato di un'infrazione, qualora vi sia apparentemente un motivo d'arresto a tenore dell'articolo 52 e vi sia pericolo nel ritardo (art. 51 cpv. 1 DPA ). La persona fermata o, secondo l'articolo 19 capoverso 4, tradotta dinanzi all'amministrazione dev'essere immediatamente interrogata; le sarà data l'occasione d'infirmare gli indizi a suo carico e i motivi del fermo (art. 51 cpv. 2 DPA ). Se sussiste apparentemente un motivo d'arresto, la persona fermata dev'essere tradotta senza indugio dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale competente a emettere un ordine d'arresto (art. 51 cpv. 3 DPA ). In questo caso, competente a emettere l'ordine d'arresto è l'autorità giudiziaria cantonale competente nel luogo del fermo (art. 53 cpv. 2 lett. a DPA ). L'autorità giudiziaria esamina se vi è un motivo d'arresto; il funzionario inquirente e la persona fermata devono essere uditi (art. 51 cpv. 4 DPA ). Susseguentemente, l'autorità giudiziaria ordina l'arresto o la liberazione, all'occorrenza sotto cauzione. Questa decisione può essere impugnata mediante reclamo giusta l'art. 26 DPA (art. 51 cpv. 5 DPA ).
2.2 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg. DPA ) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con art. 37 cpv. 2 lett. b LOAP ). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA ). Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza (art. 28 cpv. 2 DPA ). Il reclamo contro un'operazione dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione (art. 28 cpv. 3 DPA ).
2.3 Nella fattispecie, interposto il 17 aprile 2019, il reclamo è tempestivo. La legittimazione del reclamante - destinatario della decisione che ordina la sua carcerazione preventiva - è indiscutibile.
3. Giusta l'art. 52 cpv. 1 DPA , contro l'imputato gravemente indiziato di un'infrazione si può emettere un ordine di arresto, se determinate circostanze fanno presumere che intenda sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della pena (lett. a) o cancellare tracce dell'infrazione, distruggere elementi probatori, indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o compromettere in analogo modo il risultato dell'inchiesta (lett. b). L'ordine d'arresto non può essere emesso se sproporzionato all'importanza della causa (art. 52 cpv. 2 DPA ). Salvo autorizzazione speciale dell'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto, il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'art. 52 cpv. 1 lett. b non può essere mantenuto oltre 14 giorni (art. 57 cpv. 2 DPA ).
3.1 Nella fattispecie, il reclamante è stato fermato a Mendrisio il 14 aprile 2019 con a bordo della sua autovettura 265.6 kg di salumeria e 72 litri di bevande distillate, merce non dichiarata in dogana (v. processo verbale d'interrogatorio del 14 aprile 2019, pag. 1 e 3, in atto 1 incarto GPC). Egli ha ammesso che le merci trasportate, non dichiarate, erano destinate in gran parte al mercato interno svizzero, segnatamente a vari esercizi pubblici della Svizzera tedesca (v. ibidem, pag. 3). Egli ha inoltre ammesso di aver introdotto tra il 2018 e il 2019, attraverso il valico incustodito di Ligornetto, altra merce (salumeria, formaggi e bevande distillate) omettendo di dichiararla in dogana (v. ibidem, pag. 4 e segg.). Egli ha fornito i nomi di almeno una decina di esercizi pubblici ai quali ha consegnato la merce, asserendo che i responsabili degli stessi sarebbero stati perfettamente a conoscenza del fatto che la medesima non era stata dichiarata in dogana (v. ibidem, pag. 6). Quanto precede è ampiamente sufficiente per sostanziare la presenza di gravi indizi di infrazioni alla LD, alla LIVA, alla LAlc e alla LDerr. Il reclamante ha del resto ammesso di aver commesso tali reati.
3.2 Nella decisione impugnata il GPC ha constatato l'esistenza del pericolo di collusione (v. atto 6, pag. 4, incarto GPC).
3.2.1 Il mantenimento del prevenuto in detenzione può essere giustificato dall'interesse pubblico legato ai bisogni dell'istruzione in corso. Ciò è il caso ad esempio quando vi è da temere che l'interessato comprometta la ricerca della verità esercitando un'influenza su persone o alterando i mezzi di prova (v. supra consid. 3; art. 52 cpv. 1 lett. b DPA ; cfr. ugualmente DTF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 e le decisioni citate; decisione del Tribunale federale 1B_40/2009 del 2 marzo 2009 consid. 3.2). Non ci si può tuttavia accontentare di un rischio di collusione astratto, inerente a ogni procedura penale in corso. Il rischio di collusione deve presentare quindi una certa verosimiglianza, precisato che esso è di regola più importante all'inizio di una procedura penale (v. DTF 107 Ia 138 consid. 4g). L'autorità deve indicare, almeno in grandi linee e tenuto conto delle operazioni che devono restare segrete, quali atti istruttori essa deve ancora effettuare e in che maniera la liberazione del prevenuto ne comprometterebbe l'esecuzione (v. DTF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 e le decisioni citate).
3.2.2 In concreto, è a giusta ragione che il GPC ha rilevato l'esistenza del pericolo di collusione. Il reclamante, che ha ammesso di aver commesso svariate infrazioni doganali, anche in passato, ha fornito i nomi di diversi esercizi pubblici ai quali ha fornito merce non dichiarata. Da una parte, occorre dare la possibilità alla AFD di interrogare i responsabili di questi esercizi; dall'altra, va verificata l'eventuale esistenza di ulteriori viaggi intrapresi dal reclamante destinati alla consegna di merce contrabbandata o di altre persone implicate ancora sconosciuti all'autorità inquirente. Tali atti istruttori devono essere effettuati senza che il reclamante abbia la possibilità di previamente contattare le persone coinvolte e di concordare versioni dei fatti, a favore suo e dei destinatari della merce, da rilasciare alle autorità. Come rettamente rilevato dal GPC, i risultati di tali interrogatori dovranno poi essere contestati al reclamante, al fine di determinare l'effettivo numero di viaggi effettuati e quantitativo di merce contrabbandata, anche perché il predetto ha dichiarato che una parte della merce era destinata ad altro mercato. Il fatto che il reclamante non sia nuovo a tale tipo di attività illegale rende la situazione ancora più delicata, visto che la reiterazione di tali atti potrebbe implicare una pena più severa (v. atto 5 incarto GPC) e quindi un maggiore interesse all'inquinamento delle prove. Tenuto conto di quanto precede e degli svariati interrogatori che l'autorità inquirente deve effettuare, il periodo di carcerazione di 14 giorni risulta ossequioso del principio della proporzionalità. Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, la collaborazione da lui prestata sino ad oggi, che potrebbe essere parziale, non è sufficiente per escludere il pericolo di collusione.
3.3 Pure confermato dal GPC nella decisione impugnata è il pericolo di fuga.
3.3.1 La realizzazione del rischio di collusione dispensa dall'esaminare l'esistenza o meno del rischio di fuga. A titolo abbondanziale, questa Corte ricorda che lo stesso esiste se, tenuto conto della situazione personale dell'interessato e dell'insieme delle circostanze, è verosimile che il medesimo si sottrarrà al perseguimento penale o all'esecuzione della pena in caso di liberazione (decisione del Tribunale federale 1P.430/2005 del 29 luglio 2005 consid. 5.1 e decisioni citate, segnatamente DTF 117 Ia 69 consid. 4a).
3.3.2 Essendo il reclamante cittadino italiano domiciliato a Reggio Emilia e prospettandosi, in caso di recidiva, una pena più severa di quelle legate a precedenti procedimenti penali a suo carico, che potrebbe essere anche detentiva (v. act. 5, pag. 5), il pericolo di fuga è dato (v. atti 1 e 2 incarto GPC).
4. Per quanto riguarda l'adozione di eventuali misure sostitutive della detenzione, esse non possono entrare in linea di conto allo stadio attuale dell'inchiesta, ciò a causa del pericolo di collusione.
5. In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e la decisione del GPC del 15 aprile scorso confermata.
6. Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita.
6.1 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti .
Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell'istante al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria.
Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell'istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; Bühler , Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e seg.).
6.2 In concreto, nel formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria il reclamante, pensionato, ha dichiarato di percepire, tra lui e la moglie, fr. 1'400.- al mese (v. BP.2019.39 , act. 4.1 pag. 5), denaro utilizzato per far fronte alle varie spese correnti (assicurazioni, automobile, ecc.), ma anche per aiutare i figli, uno disoccupato e l'altra con un contratto a termine (v. atto 6, pag. 2, incarto GPC). Egli ha dichiarato anche di avere debiti bancari e fiscali per un importo totale di EUR 21'000.- (v. BP.2019.39 , act. 4.1 pag. 5). Dalle informazioni fornite risulta una situazione finanziaria indubbiamente precaria. Certo, la documentazione a supporto è inevitabilmente lacunosa, ma le informazioni fornite risultano nondimeno plausibili, coincidendo, in sostanza, con quelle già presentate in sede di interrogatorio dinanzi al GPC (v. atto 6, pag. 2, incarto GPC). In tali evenienze lo stato di indigenza del reclamante appare sufficientemente assodato. L'assistenza giudiziaria gratuita può tuttavia essere accordata solo se la causa non sembra priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost .), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo e con un certo ritegno in caso di detenzione (v. DTF 139 I 206 consid. 3.3.1; sentenze del Tribunale federale 1B_164/2017 del 15 agosto 2017 consid. 2; 1B_488/2016 del 24 gennaio 2017 consid. 2). Dato che nel caso concreto la questione della collusione presentava risvolti per i quali non si potevano a prima vista escludere possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria merita accoglimento, per cui non vengono prelevate spese o tasse di giustizia
6.3 Il reclamante è patrocinato d'ufficio dall'avv. Nadir Guglielmoni, Lugano (v. atto 3 incarto GPC). L'art. 135 cpv. 2 CPP prevede che il ministero pubblico o l'autorità giudicante stabiliscono l'importo della retribuzione del difensore d'ufficio al termine del procedimento. Anche se la Corte dei reclami penali non interviene quale giudice del merito, il regolamento sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che le spese occasionate nelle procedure di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali sono pagate dalla Cassa del Tribunale penale federale, con la facoltà di prevedere il rimborso dell'indennità accordata al difensore d'ufficio qualora il reclamante rivenga a miglior fortuna (art. 21 cpv. 2 e 3 RSPPF ).
6.4 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata; l'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi. La tariffa usuale applicata dalle Corti del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.- all'ora (sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.8 del 2 marzo 2012 consid. 4.2). In assenza di una nota spese da parte del difensore prima della fine del procedimento, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF ). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato difensore nella presente procedura di reclamo, un'indennità complessiva di fr. 2'000.- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole; come precisato al considerando precedente, la Cassa del tribunale verserà direttamente tale indennità al difensore d'ufficio. Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, il ricorrente sarà tenuto a rimborsare tale indennità alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP ; art. 21 cpv. 3 RSPPF).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è accolta.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. All'avv. Nadir Guglielmoni, difensore d'ufficio, è accordata un'indennità di fr 2'000.- (IVA inclusa). Essa sarà corrisposta dalla Cassa del Tribunale, che ne potrà domandare la restituzione al reclamante non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.
Bellinzona, 25 aprile 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Amministrazione federale delle dogane
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF .
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF ).
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