E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2018.232 vom 03.10.2018

Hier finden Sie das Urteil RR.2018.232 vom 03.10.2018 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2018.232

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha pronunciato la seguente sentenza: **Sentenza n. RR2018231232** Il ricorso di A SA, rappresentata dall'avv Goran Mazzucchelli, contro il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), è stato respinto. La Corte dei reclami penali ha esaminato le seguenti argomentazioni: 1. Le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integralmente respinti. 2. La tassa di giustizia di fr 6 000- è posta a carico della ricorrente, che è coperta dai due anticipi delle spese di fr 5 000- già versati. 3. Il ricorso non è ammissibile per motivi di estradizione, sequestro o consegna di oggetti o beni. La Corte dei reclami penali ha ritenuto che le decisioni impugnate non violino i principi procedurali e che il procedimento all'estero presentasse gravi lacune.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2018.232

Datum:

03.10.2018

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Apos;assistenza; Corte; Confederazione; Accordo; Italia; Svizzera; Apos;art; -svizzero; Ministero; Assistenza; Apos;Italia; Apos;ambito; Convenzione; Apos;Accordo; Stato; Presidente; Cancelliere; Goran; Mazzucchelli; Repubblica; Apos;ultima; Apos;acquisizione; Lugano; Ginevra; Apos;esecuzione; Apos;applicazione

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2018.231+232

Sentenza del 3 ottobre 2018

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA , rappresentata dall'avv. Goran Mazzucchelli,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )


Fatti:

A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 6 novembre 2017, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della società semistatale brasiliana D. attraverso il versamento di tangenti a dirigenti di quest'ultima. Con il suo complemento del 6 novembre 2017, l'autorità rogante ha chiesto, tra l'altro, l'acquisizione della documentazione riguardante le relazioni con n. 1 e 2 presso la banca E. succursale di Lugano, e n. 3 presso la banca F. succursale di Ginevra, di cui A. SA, risulta intestataria (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 7.1, rubrica 1).

B. Con decisione del 22 novembre 2017, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 7.1, rubrica 2), è entrato nel merito della stessa (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 7.1, rubrica 4).

C. Con decisioni incidentali del 24 gennaio 2018, il MPC ha ordinato l'acquisizione della documentazione bancaria riguardante le relazioni n. 3 presso la banca G. (già banca F.), Ginevra e n. 2 presso la banca E., Lugano (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 7.1, rubrica 5).

Con scritto del 9 febbraio 2018, la banca G. ha trasmesso al MPC la documentazione riguardante la relazione bancaria n. 4 (già n. 5 presso la banca F.) intestata a A. SA, Lussemburgo (v. rubrica 5 incarto MPC). In data 20 febbraio 2018, la banca E. ha inoltrato alla stessa autorità d'esecuzione la documentazione concernente la relazione bancaria n. 2 intestata alla medesima società (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 7.1, rubrica 5).

D. Con decisioni di chiusura del 2 luglio 2018, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente le due relazioni di cui sopra (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 1.2).

E. Il 2 agosto 2018 A. SA ha interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 1).

F. Con scritti del 24 agosto 2018, trasmessi per conoscenza alla ricorrente (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 10), il MPC ha comunicato di rinunciare ad inoltrare una risposta ai gravami, postulandone comunque la reiezione (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 7). Con lettere del 27 agosto 2018, trasmesse alla ricorrente per conoscenza (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 10), l'UFG ha anch'esso rinunciato a presentare una risposta, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. RR.2018.231 e RR.2018.232 , act. 9).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( LOAP ; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale ( AIMP ; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP ; v. D ANGUBIC /K ESHELAVA , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . La ricorrente è titolare delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Nella misura in cui la ricorrente contesta, con due ricorsi molto simili, due decisioni a lei destinate concernenti un medesimo contesto giuridico e fattuale, per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; B OVAY , Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; Kölz/Häner/Bertschi , Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).

3. La ricorrente sostiene innanzitutto che l'autorità rogata non si sarebbe attenuta a quanto richiesto dall'autorità estera, la quale, nel suo complemento del 6 novembre 2017, avrebbe postulato la trasmissione della documentazione del conto corrente (c/c) numerato 3 e non quella relativa alla relazione n. 4 presso la banca G. Per quanto attiene al bonifico proveniente da H. SA (società del gruppo A. SA), messo in evidenza dal MPC, di cui la relazione n. 4 avrebbe beneficiato, nella misura in cui H. SA non sarebbe minimamente toccata dalla rogatoria, l'utilità della documentazione litigiosa farebbe difetto. La ricorrente giunge alla medesima conclusione per quanto concerne la documentazione relativa alla relazione n. 2 presso la banca E., nonostante i versamenti, messi in evidenza dal MPC, effettuati da quest'ultima relazione a favore di un conto intestato a I. SA, società che non sarebbe menzionata nei fatti della commissione rogatoria. L'autorità rogata sarebbe del resto già in possesso della documentazione bancaria relativa al conto in questione di I. SA. Essa aggiunge inoltre di non essere imputata nel procedimento estero, come asserito dal MPC. In definitiva, la ricorrente afferma che le decisioni di chiusura impugnate sarebbero lesive del principio della proporzionalità e del divieto di fishing expedition.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all'autorità rogata di agire "ultra petita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l'obbligo di celerità giusta l'art. 17 a AIMP . Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza ( TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

3.2 In concreto, si rileva innanzitutto che, a prescindere dal suo statuto d'imputata o meno nell'ambito del procedimento estero, la ricorrente è la società holding del gruppo C. S.p.A. nonché la beneficiaria economica dei conti correnti da cui sarebbero partiti i pagamenti corruttivi (v. complemento rogatoriale del 6 novembre 2017, pag. 1, in rubrica 1 incarto MPC), per cui, alla luce del ruolo contestatogli e della natura dei reati perseguiti, i conti a lei riconducibili risultano essere di indubbio rilievo investigativo e la relativa documentazione potenzialmente utile per il procedimento estero. Che la relazione n. 4 non sia menzionata nella rogatoria nulla toglie alla potenziale utilità della relativa documentazione bancaria e il modo di procedere del MPC non presta il fianco a critiche, dato che esso è anche finalizzato a evitare perdite di tempo legate a domande complementari. Neppure rilevante ai fini del giudizio è il fatto che l'autorità rogante sarebbe già in possesso della documentazione bancaria concernente conti di I. SA. Come rilevato dal MPC, la relazione bancaria n. 2 la banca E. ha alimentato con un importo di USD 105'000.-, in data 8 aprile 2010, la relazione intestata a I. SA presso la banca J., a New York, e, in data 5 agosto 2010, con un importo di complessivi USD 15 milioni, la relazione bancaria intestata a I. SA presso la banca E., i cui beneficiari economici risultavano essere A. SA e componenti della famiglia K. (v. RR.2018.232 , act. 7.1, rubrica 5, doc. B05.102.002.01.D-0025, 0072 e 0076). Inoltre, nel periodo in cui sarebbero stati commessi i reati corruttivi oggetto d'indagine, la relazione n. 2 avrebbe alimentato la relazione intestata a I. SA, la quale risulterebbe aver alimentato a sua volta relazioni bancarie intestate a L. Inc. e M. SA, società menzionate in rogatoria, verosimilmente utilizzate per veicolare valori che sarebbero stati successivamente destinati a operazioni corruttive. A prescindere dunque da quanto sarebbe già in possesso dell'autorità rogante, è indubbio che questa debba disporre dell'integralità della relativa documentazione bancaria.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.

4. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integralmente respinti.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-; essa è coperta dai due anticipi delle spese già versati di fr. 5'000.- cadauno. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'000.-.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le cause RR.2018.231 e RR.2018.232 sono congiunte.

2. I ricorsi sono respinti.

3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dai due anticipi delle spese di fr. 5'000.- cadauno già versati. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'000.-.

Bellinzona, 3 ottobre 2018

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Goran Mazzucchelli

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.