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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2018.132 vom 01.06.2018

Hier finden Sie das Urteil RR.2018.132 vom 01.06.2018 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2018.132

Il ricorso è inammissibile perché non concerne un estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e non presenta gravi lacune procedurali.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2018.132

Datum:

01.06.2018

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;autorità; Confederazione; Ministero; Cancelliere; Schweikert; Assistenza; Italia; Apos;art; Svizzera; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Giorgio; Bomio-Giovanascini; Ponti; Garré; Giampiero; Vacalli; Parti; Apos;avv; Ricorrente

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2018.132

Sentenza del 1° giugno 2018

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. ,

rappresentata dall'avv. Anne Schweikert,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )

Durata del sequestro (art. 33 a OAIMP )


Visti:

- la decisione di chiusura del 12 marzo 2018, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione, dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 21 aprile 2017 (v. act. 1.1, pag. 1), presentata dal Tribunale della Spezia, Sezione penale (Italia), ha ordinato la trasmissione all'autorità estera di documentazione relativa ad un immobile di proprietà di A., confermando il sequestro dello stesso (act. 1.1, pag. 6);

- il ricorso del 18 aprile 2018 avverso tale decisione, mediante il quale A. chiede che la domanda rogatoriale di sequestro e di trasmissione di documenti sia rifiutata (act. 1);

- lo scritto raccomandato del 20 aprile 2018, con il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente a versare, entro il 3 maggio 2018, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 4);

- la richiesta di proroga del 2 maggio 2018 del summenzionato termine presentata dalla ricorrente (v. act. 5);

- la proroga concessa da questa Corte, la quale ha fissato il nuovo termine al 14 maggio 2018 (v. ibidem).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [ LOAP ; RS 173.71]);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP );

- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA , l'autorità di ricorso, il suo presi-dente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al-le presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA );

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA ; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);

- che, in concreto, nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 14 maggio 2018 (v. act. 6);

- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 3 maggio 2018, poi prorogato al 14 maggio 2018, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 4);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA );

- che una tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA .


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 1° giugno 2018

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Anne Schweikert

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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