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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2018.33 vom 12.03.2018

Hier finden Sie das Urteil BB.2018.33 vom 12.03.2018 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2018.33

La Corte dei reclami penali ha rifiutato l'istanza di revisione presentata da A., che richiedeva la revisione della sentenza del 27 febbraio 2018, secondo cui questa Corte aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo. La Corte ha anche rifiutato di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré, che è competenza del Segretariato generale del Tribunale penale federale. Inoltre, la Corte ha stabilito che l'istanza di revisione non è ammessa per motivi di procedura e che la tassa di giustizia è posta a carico dell'istante.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2018.33

Datum:

12.03.2018

Leitsatz/Stichwort:

Revisione (art. 410 CPP).

Schlagwörter

Tribunal; Tribunale; Corte; Giorgio; Bomio-Giovanascini; Ponti; Garré; Apos;istante; Confederazione; Apos;art; Segretariato; Cancelliera; Ministero; Apos;istanza; Apos;ordinanza; Apos;organizzazione; Contro; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Pedrinis; Quadri; Parti; Istante; Controparte

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2018.33

Decisione del 12 marzo 2018

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A. ,

Istante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Revisione (art. 410 CPP )


Visti:

- il gravame interposto il 17 febbraio 2018 da A. dinanzi a questa Corte (act. 1);

- la decisione del 27 febbraio 2018, mediante la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il suddetto reclamo (v. sentenza BB.2018.21 );

- l'istanza di revisione di tale decisione del 7 marzo 2018 presentata da A. (act. 1);

- la richiesta al Tribunale penale federale, contenuta nella summenzionata istanza, di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré.

Considerato:

- che, giusta il testo chiaro della legge, la revisione può essere richiesta da chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure (v. art. 410 cpv. 1 CPP );

- che la revisione di decisioni emanate nella forma dell'ordinanza o del decreto non è ammessa (v. DTF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.155 del 19 settembre 2017, con riferimenti; cfr. anche Jositsch/ Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1587);

- che la decisione di cui l'istante richiede la revisione costituisce materialmente un'ordinanza (v. art. 80 cpv. 1 CPP );

- che la presente istanza è dunque manifestamente inammissibile, ragione per cui questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario);

- che l'istante non fa peraltro valere nessun motivo previsto all'art. 410 CPP , per cui anche sotto questo profilo la sua domanda risulterebbe irricevibile;

- che la richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré è di competenza del Segretariato generale del Tribunale penale federale, Servizio al quale la richiesta viene pertanto inoltrata (art. 10 cpv. 2 lett. d del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ RS 173.713.161; ROTPF] in relazione all'art. 2 cpv. 2 del regolamento del Tribunale penale federale su principi dell'informazione del 24 gennaio 2012 [ RS 173.711.33], in relazione con l'art. 8 della legge federale sulla procedura amministrativa [ RS 172.021; PA]);

- che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all'istante (v. art. 428 cpv. 1 CPP );

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( RS 173.71; LOAP) nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale ( RS 173.713.162; RSPPF), ed è fissata nella fattispecie a fr. 200.-.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza di revisione è inammissibile.

2. La richiesta di indicare il partito politico dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Tito Ponti e Roy Garré viene inoltrata per competenza al Segretariato generale del Tribunale penale federale.

3. La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, 12 marzo 2018

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera :

Comunicazione a:

- A.

- Ministero pubblico della Confederazione

- Tribunale penale federale, Segretariato generale ( brevi manu)

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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