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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2018.22 vom 26.04.2018

Hier finden Sie das Urteil BB.2018.22 vom 26.04.2018 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2018.22

Il reclamante ha presentato un ricorso contro la decisione del Tribunale penale federale che abbandonava il procedimento penale in cui era imputato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis 1 CP (act. 2). La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso, ritenendo che l'imputazione fosse assolutamente assolta e che non ci fossero motivazioni giustificative per l'abbandono del procedimento. La Corte ha anche stabilito che la decisione di abbandono del procedimento penale è vincolante e che il reclamante non può rinunciare all'assegnazione di un indennizzo, come richiesto dall'art. 429 CPP, se non ha presentato le pretese giuste entro il termine stabilito. Inoltre, la Corte ha riconosciuto che l'imputazione era assolutamente assolta e che il reclamante non aveva diritto a un indennizzo per i costi sostenuti nel procedimento penale. La tassa di giustizia è stata posta a carico del reclamante, pari a fr. 300.-. La Corte ha anche stabilito che la decisione di abbandono del procedimento penale non può essere contestata e che il reclamante non può rinunciare all'assegnazione di un indennizzo se non ha presentato le pretese giuste entro il termine stabilito.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2018.22

Datum:

26.04.2018

Leitsatz/Stichwort:

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di ab-bandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;art; Tribunal; Apos;imputato; Tribunale; Corte; Confederazione; Ministero; Lapos;; Apos;assegnazione; Giusta; Presidente; Cancelliera; Nella; Apos;ufficio; Apos;indennità; Apos;autorità; Contro; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Giorgio; Bomio-Giovanascini; Ponti

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2018.22

Decisione del 26 aprile 2018

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali

Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A. ,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP )


Fatti:

A. Il 26 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha esteso il procedimento penale SV.12.0150 nei confronti di A. (di seguito: A. o reclamante) per sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis n. 1 CP (act. 2).

B. Con scritto del 3 gennaio 2018, il MPC ha notificato a A., conformemente all'art. 318 CPP , l'avviso di imminente chiusura dell'istruzione, comunicando l'intenzione di abbandonare il procedimento. Tramite la medesima missiva, il MPC ha informato A. che avrebbe potuto visionare gli atti, nonché presentare istanze probatorie e eventuali pretese giusta l'art. 429 CPP entro il 19 gennaio 2018 (act. 4.1).

C. L'8 febbraio 2018 il MPC ha decretato l'abbandono ex art. 319 e segg. CPP del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (act. 2).

Contestualmente il MPC si è pronunciato in merito alle indennità giusta l'art. 429 CPP , negandone l'assegnazione (act. 2 pag. 3).

D. Con reclamo del 19 febbraio 2018 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'assegnazione di un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP di complessivi fr. 1'576.50 e di una riparazione del torto morale giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c di fr. 1'000.-- (act. 1).

E. Nella propria risposta del 2 marzo 2018 il MPC ha postulato la reiezione integrale del reclamo, essendo a suo giudizio il reclamante precluso nella richiesta di un indennizzo (act. 4).

F. Con replica del 14 marzo 2018, il reclamante ha contestato le affermazioni fornite in sede di risposta dal MPC, ribadendo in sostanza quanto esposto in sede ricorsuale (v. act. 6).

G. Con duplica del 20 marzo 2018, trasmessa al reclamante per conoscenza (act. 9) il MPC si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede di risposta (act. 8).

Diritto:

1.

1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.

Il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dalle motivazioni delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a e art. 382 cpv. 1 CPP ).

1.3. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP , mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

2. Nel suo reclamo A. postula la riforma della decisione impugnata, nel senso che gli vengano riconosciuti un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP di complessivi fr. 1'576.50 e una riparazione del torto morale giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c di fr. 1'000.-- (act. 1).

2.1 Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP , se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b), e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Il cpv. 2 dell'art. 429 CPP prevede inoltre che l'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato e che può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle. Di conseguenza, se l'imputato non reagisce a tale invito, il suo comportamento passivo potrebbe equivalere a una rinuncia all'assegnazione di un indennizzo, soprattutto se l'imputato non può prevalersi di un impedimento. L'assenza di reazioni implica la preclusione dell'imputato al riguardo, senza che un indennizzo possa essere assegnato nel corso di una procedura successiva (sentenza del Tribunale federale 6B_842/2014 del 3 novembre 2014 consid. 2.1 e riferimenti citati; Wehren­berg/Frank , Commentario basilese, 2a ediz., 2014, n. 31-31c ad art. 429 CPP ).

2.2 Nel caso di specie, il MPC aveva invitato il reclamante, con scritto raccomandato del 3 gennaio 2018, a presentare eventuali pretese giusta l'art. 429 CPP entro il 19 gennaio 2018. Nel termine impartito, A. non ha presentato alcuna richiesta di indennizzo al MPC. L'autorità inquirente ha dunque ritenuto che il reclamante avesse implicitamente rinunciato a far valere eventuali pretese ai sensi dell'art. 429 CPP (v. act. 2 pag. 2).

2.3 Nella propria impugnativa, A. non contesta di avere ricevuto lo scritto del 3 gennaio 2018, né asserisce di avere presentato tempestivamente le proprie richieste di indennizzo al MPC (v. act. 1, 6). Egli sostiene tuttavia che, in sede del primo interrogatorio del 28 aprile 2017, suo padre avrebbe rivolto al MPC la domanda a sapere se sarebbero stati corrisposti degli indennizzi, ricevendo una risposta negativa. Oltre a ciò, A. sostiene che, in quanto di lingua madre tedesca, non avrebbe dato piena attenzione alla parola "pretese" e non avrebbe di conseguenza reagito. Alla ricezione del decreto di abbandono avrebbe invece notato il termine "indennità" e pertanto avrebbe consultato, per la prima volta, il testo dell'art. 429 CPP.

In riposta a tali affermazioni, il MPC nega avere detto al reclamante ed a suo padre che non sarebbero state corrisposte delle indennità ex art. 429 CPP ; pure infondata sarebbe l'allegazione del reclamante secondo cui, essendo di lingua madre tedesca, non avrebbe compreso il termine "pretese".

2.4 In effetti, va preso atto che nel verbale del 28 aprile 2017, regolarmente firmato sia dall'imputato che dall'interprete, non vi è traccia dell'asserita informazione da parte del MPC (v. act. 4.3). In ogni caso, la successiva comunicazione del 3 gennaio 2018 del MPC specificava chiaramente che "eventuali pretese giusta l'art. 429 CPP " di A. avrebbero dovuto essere presentate entro il 19 gennaio 2018. Non si vede dunque perché il ricorrente non abbia ritenuto già in quell'occasione che fosse opportuno consultare l'art. 429 CPP invece di attendere, come sostiene di avere fatto, la ricezione del decreto qui impugnato. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza e dottrina summenzionate (v. supra consid. 2.1), il MPC poteva legittimamente ritenere che il reclamante avesse rinunciato a presentare eventuali richieste di indennizzo, richieste che, fatte valere solo dopo la ricezione del decreto di abbandono, risultano quindi tardive.

3. In conclusione, il reclamo va respinto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1 , prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF , ed è fissata nella fattispecie a fr. 300.-.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 26 aprile 2018

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera :

Comunicazione a:

- A.

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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