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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2017.253 vom 09.11.2017

Hier finden Sie das Urteil RR.2017.253 vom 09.11.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2017.253

Il Tribunale pénal fédéral ha deciso che il ricorso contro la decisione del 9 novembre 2017 è inammissibile per diversi motivi: 1. Il ricorso non è stato depositato entro i termini previsti dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (art. 80 cpv. 2 lett. a LTF) entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione. 2. La decisione del 9 novembre 2017 non è stata intimata alla ricorrente, domiciliata all'estero, bensì a D., la banca di informazioni che dispone di procura suo marito. 3. Il ricorso è stato presentato il 1° settembre 2017, mentre la decisione del 9 novembre 2017 non fu comunicata alla ricorrente fino al 22 agosto 2017. Inoltre, la Corte dei reclami penali ha ritenuto che il ricorso contro la decisione del 1° dicembre 2016 è inammissibile per la stessa ragione.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2017.253

Datum:

09.11.2017

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato del Liechtenstein. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).

Schlagwörter

Apos;; MP-TI; Tribunal; Liechtenstein; Tribunale; Svizzera; Corte; Principato; Apos;art; Apos;autorità; Apos;avv; CP/FL; Apos;assistenza; Angelo; Olgiati; Ministero; Cantone; Ticino; Assistenza; Fürstliches; Landgericht; Apos;ultimo; Confederazione; Convenzione; OAIMP; Apos;estero; Cancelliere; Apos;ambito; Untreue; Apos;identificazione

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2017.253

Sentenza del 9 novembre 2017

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentata dall'avv. Angelo Olgiati,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato del Liechtenstein

Sequestro di valori (art. 80 e cpv. 2 lett. a AIMP)


Fatti:

A. Il 24 novembre 2016, il Fürstliches Landgericht, Vaduz (Liechtenstein) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. per titolo di Untreue (§ 153 cpv. 1 e 2 in rel. con §§ 146, 147 cpv. 3 CP/FL), sc hwerer Betrug (§§ 146, 147 cpv. 3 CP/FL) e Begünstigung eines Gläubigers, Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen, Vollstreckungsvereitelung (§§ 158, 159 e 162 CP/FL), nonché a carico di C. per titolo di Untreue (§ 153 cpv. 1 e 2 CP/FL). Il procedimento penale si fonda su due denunce ricevute dal Fürstliches Landgericht e dalle risultanze delle perquisizioni nella casa e nei locali commerciali di B. Secondo le autorità estere, B. sarebbe fortemente sospettato di essersi appropriato - a partire dal 2010 e per un periodo di tempo non precisamente determinabile, nell'ambito delle facoltà di disporre di patrimoni altrui a lui contrattualmente attribuite come fiduciario - di valori patrimoniali di proprietà di terzi, persone giuridiche nel caso specifico, che egli amministrava fiduciariamente, nonché di aver impiegato detti fondi a profitto e per scopi personali. B. avrebbe inoltre, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ottenuto intenzionalmente e con l'inganno, la concessione di prestiti, segnatamente facendo credere di essere un debitore solvibile e di avere la volontà di onorare i propri debiti, nonostante avesse sempre saputo di non disporre dei mezzi finanziari necessari per far fronte a tali oneri economici (atto 1, pag. 1-2, incarto Ministero pubblico del Cantone Ticino [in seguito: MP-TI]). Con la sua domanda, l'autorità rogante ha chiesto l'acquisizione degli estratti conto della relazione bancaria n. 1 presso D. AG (in seguito: D.), Chiasso, per il periodo dal 1° gennaio 2010 fino alla data della decisione di entrata in materia, e il sequestro della medesima relazione bancaria (atto 1, pag. 5, incarto MP-TI).

B. Con decisione del 1° dicembre 2016 (v. act. 1.4), il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità del Principato del Liechtenstein, ordinando a D. l'identificazione della relazione bancaria n. 1 (IBAN 2) intestata a B., oltre ad ogni eventuale ulteriore relazione di cui quest'ultimo era o è stato titolare/contitolare, avente diritto di firma o avente diritto economico, ordinando per tutte le relazioni identificate il sequestro di ogni avere in essere, comprese le cassette di sicurezza (v. act. 1.4, pag. 4-5).

C. L'11 marzo 2017, il Fürstliches Landgericht - poiché nel frattempo sarebbero stati individuati altri danneggiati a seguito dell'attività degli imputati - ha presentato un complemento rogatoriale alla domanda di assistenza giudiziaria del 24 novembre 2016, chiedendo al MP-TI di comunicargli eventuali ulteriori informazioni in merito ai danneggiati, a B. e A., a E. e F. (società riconducibili a B.), oltre ad eventuali relazioni bancarie intestate a tali soggetti (atto 10, pag. 1, incarto MP-TI).

D. Il 27 marzo 2017, il MP-TI ha emanato una seconda decisione di entrata in materia, con la quale ha accolto il complemento rogatoriale dell'11 marzo 2017 e ordinato a D. l'identificazione e la trasmissione dei documenti di apertura, degli estratti conto e di un estratto patrimoniale delle seguenti relazioni bancarie: n. 3 intestata ad A., n. 1 intestata a B., n. 5 intestata a G., n. 6 intestata a H. e n. 7 intestata a I., specificando inoltre che tali relazioni erano già state sequestrate con la decisione di entrata in materia del 1° dicembre 2016 (atto 11, pag. 5, incarto MP-TI).

E. Il 10 luglio 2017, il MP-TI, durante un incontro destinato alla cernita della documentazione trasmessagli da D. il 7 dicembre 2016 a seguito della decisione di entrata in materia del 1° dicembre 2016, rispettivamente il 13 aprile 2017 a seguito della seconda decisione di entrata in materia del 27 marzo 2017 e relativa alla relazione bancaria n. 3 intestata ad A., dopo discussione, ha concordato con l'avv. Angelo Olgiati, rappresentante legale della predetta (act. 1.1), di consegnargli tutta la summenzionata documentazione, fissando allo stesso un termine al 31 luglio 2017 per comunicargli un eventuale consenso alla trasmissione semplificata della stessa alle autorità del Liechtenstein (act. 1.2).

F. Tramite raccomandata del 23 agosto 2017, A. ha comunicato al MP-TI di acconsentire alla trasmissione semplificata all'autorità rogante della documentazione consegnatale il 10 luglio precedente (act. 1.3).

G. Il 22 agosto 2017, il MP-TI, in accordo con il patrocinatore di A., ha trasmesso allo stesso copia della decisione del 1° dicembre 2016 di cui sopra (v. supra lett. B).

H. Il 1° settembre 2017, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, il dissequestro della relazione bancaria n. 3 presso D., in particolare del conto privato n. 8. In via subordinata, ella postula il mantenimento del sequestro limitatamente alla somma di fr. 30'000.-- relativamente al conto privato n. 8, con dissequestro dei rimanenti valori sulla relazione bancaria n. 8 presso D. (v. act. 1).

I. Nelle sue osservazioni del 22 settembre 2017, l'UFG ritiene che la decisione del 1° dicembre 2016 sia da tutelare, pur rimettendosi al giudizio di questo Tribunale, segnatamente sulla questione del pregiudizio immediato e irreparabile e sulla sua eventuale entità (act. 7). Mediante scritto del 25 settembre 2017, il MP-TI ha chiesto innanzitutto di dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto tardivo, precisando inoltre che, se lo stesso dovesse essere considerato ricevibile, sarebbe comunque da respingere nel merito (v. act. 8).

J. Con scritto del 23 ottobre 2017, il patrocinatore della ricorrente ha comunicato a questa Corte di non poter inoltrare una vera e propria replica, vista la rinuncia, per motivi finanziari, della ricorrente (v. act. 10.1). Egli si è comunque espresso sulle considerazioni in merito alla tardività del ricorso esposte dal MP-TI, affermando che il ricorso è tempestivo e rinviando per il resto a quanto esposto in sede ricorsuale (v. act. 10).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 26 gennaio 1970 per il Principato del Liechtenstein ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'art. 32 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia ( RS 0.360.163.1), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, nonché nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19 e segg.) e nel caso concreto anche dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° marzo 2001 per il Principato del Liechtenstein ed il 1° settembre 1993 per la Svizzera (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic ). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 In questa materia la procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in ambito di assistenza giudiziaria (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ).

1.4 Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80 h lett. b AIMP , art. 9 a lett. a OAIMP ).

1.5 Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione (art. 80 k AIMP ).

Giusta l'art 80 m cpv. 1 AIMP , l'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni all'avente diritto abitante in Svizzera e all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera. Con riferimento al titolare di una relazione bancaria, la giurisprudenza considera che allorquando quest'ultimo è domiciliato all'estero, compete alla banca di informare il suo cliente così da permettergli di eleggere domicilio ed esercitare tempestivamente il diritto di ricorso riconosciutogli dall'art. 80 h lett. b AIMP e dall'art. 9 a lett. a OAIMP (DTF 136 IV 16 consid. 2.2). Di principio, la notificazione alla banca determina il punto di partenza del termine di ricorso e pertanto, se essa decide di informare il suo cliente, deve farlo senza indugio. Il cliente deve infatti essere in grado di manifestarsi entro i trenta giorni, dieci se si tratta di una decisione incidentale, dalla notificazione alla banca indicando a quale momento ha avuto conoscenza effettiva della decisione (DTF 136 IV 16 consid. 2.4).

1.5.1 A. sostiene di aver preso effettiva conoscenza del sequestro del conto solamente il 22 agosto 2017, ovvero quando il MP-TI, a seguito della richiesta dell'avvocato della ricorrente, ha trasmesso a quest'ultimo la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 1° dicembre 2016 e che di conseguenza il ricorso risulta tempestivo (act. 1, pag. 2-3).

1.5.2 Ora, la decisione impugnata non è stata intimata alla ricorrente, domiciliata all'estero, bensì a D. (act. 1.4, pag. 5) e indicava rettamente a pag. 5 che il ricorso poteva essere inoltrato entro dieci giorni dalla notifica. In virtù della precitata giurisprudenza la notificazione alla banca è di principio determinante per il calcolo dei termini di ricorso. A prescindere da ciò, in uno scritto del 16 dicembre 2016, l'avv. Rocco Bonzanigo affermava che: "si è rivolta al nostro Studio la sig.ra A., titolare del conto n. 3 presso D., conto facente oggetto di richiesta di informazioni e bloccato da parte Sua perché su tale conto dispone di procura suo marito, sig. B., contro il quale è in corso un procedimento penale" (atto 5, pag. 1, incarto MP-TI). Quanto precede permette di concludere che, al più tardi il 16 dicembre 2016, la ricorrente sapeva che il suo conto era oggetto di una richiesta di informazioni e di sequestro, chiaramente da porre in relazione con la decisione di entrata in materia e incidentale notificata alla sua banca. Palesemente tardivo, in quanto presentato solo il 1° settembre 2017, il ricorso contro la decisione del 1° dicembre 2016 è quindi inammissibile.

2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata a fr. 1'000.- a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo spese già versato di fr. 4'000.-. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 3'000.-.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente e viene prelevata dall'anticipo spese già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente la somma di fr. 3'000.-.

Bellinzona, 9 novembre 2017

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Angelo Olgiati

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF ).

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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