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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2017.22 vom 08.05.2017

Hier finden Sie das Urteil RR.2017.22 vom 08.05.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2017.22

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso del ricorrente A, sostenendo che la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non era ammissibile per motivi di legittimazione e di proporzionalità. La Corte ha ritenuto che l'assistenza giudiziaria richiesta da parte del ricorrente non era sufficientemente stretta con i fatti esposti nella domanda e che la misura in questione non presentava alcun elemento di sproporzionalità. Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva avuto un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e che le spese del procedimento non erano coperte dall'anticipo delle spese già versate.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2017.22

Datum:

08.05.2017

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; MP/TI; OAIMP; Apos;assistenza; Apos;autorità; Repubblica; Svizzera; Apos;art; Corte; Ministero; Apos;associazione; Accordo; -svizzero; AIMP;; Apos;estero; Conduit; Lugano; Assistenza; Apos;Italia; Apos;ambito; Apos;organizzazione; Convenzione; Apos;Accordo; Stato; Conduit; Nella; Cancelliere

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2017.22

Sentenza dell'8 maggio 2017

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , 6900 Lugano, rappresentato dall'avv. Marco Bertoli,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )

Durata del sequestro (art. 33 a OAIMP )


Fatti:

A. Il 24 ottobre 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 14 novembre seguente, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per i reati di associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata (art. 416 CP/I e L. n. 146/2006), bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare italiana), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In sostanza, gli indagati sono sospettati di avere a più riprese organizzato, promosso e comunque fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di bancarotta fraudolenta ai danni di svariate società e di frodi fiscali nel settore del commercio di prodotti hi-tech e di materie prime alimentari (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione di dichiarazione, occultamento e distruzione di scritture contabili), sodalizio operante in più Paesi (Svizzera, Inghilterra, Polonia, Repubblica Slovacca, Bulgaria e Repubblica Ceca).

Con la sua domanda del 24 ottobre 2016, l'autorità rogante ha chiesto, tra l'altro, la perquisizione della sede di B. SA, a Lugano, e il sequestro delle fatture di acquisto e di vendita, corredate da documenti di trasporto e documenti doganali, relative ai rapporti tra la detta società e le società indagate e ritenute partecipi al sistema di frode, nonché dei documenti extracontabili quali appunti, comunicazioni, e-mail, ecc., anche in formato digitale, utili ad accertare la frode fiscale ipotizzata e il coinvolgimento degli indagati nell'associazione per delinquere di cui sopra. Essa ha parimenti postulato l'acquisizione di "copia forense dei dati contenuti nei PC e computer nonché nell'eventuale server presenti nei locali" (v. atto 1 incarto MP/TI).

Con complemento del 14 novembre 2016 la Procura italiana ha postulato il sequestro dei beni trovati in possesso di A. al momento dell'arresto (agenda, denaro, telefoni cellulari e i-pad). Essa ha pure chiesto il mantenimento del sequestro della sede di B. SA fino alla data di esecuzione della perquisizione già richiesta, al fine di preservare i documenti e i beni ivi custoditi (v. atto 18 incarto MP/TI).

B. Mediante decisione del 28 ottobre 2016, il Ministero pubblico ticinese è entrato nel merito della stessa, ordinando la perquisizione della sede di B. SA, a Lugano (v. atto 6 incarto MP/TI).

Con decisione di entrata in materia e incidentale del 16 novembre 2016, il Ministero pubblico ticinese ha ordinato il sequestro di svariati oggetti (tre telefoni, un'agenda e un i-pad) e valori patrimoniali (EUR 11'900.--), già sequestrati dalla Polizia cantonale ticinese, presso l'abitazione di A., nell'ambito della parallela procedura di estradizione a carico del predetto (v. atto 20 incarto MP/TI).

C. Con decisione di chiusura parziale del 10 gennaio 2017, il Ministero pubblico ticinese ha, da una parte, ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione sequestrata in occasione della perquisizione di B. SA intervenuta il 9 dicembre 2016 e, dall'altra, confermato il sequestro di EUR 11'900.-- (v. atto 37 incarto MP/TI).

D. Il 10 febbraio 2017 A. ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura parziale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento (v. act. 1).

E. Con risposta del 27 febbraio 2017 il MP/TI si è riconfermato nella decisione impugnata (v. act. 6). Con osservazioni del 3 marzo seguente l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 7).

F. Invitato a replicare, il ricorrente è rimasto silente.

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. D ANGUBIC /K ESHELAVA , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura parziale, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP .

1.5

1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80 h AIMP . In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80 h lett. a AIMP ), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80 h lett. b AIMP ; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9 a OAIMP . Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9 a lett. a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9 a lett. b OAIMP ). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).

1.5.2 In concreto, nella misura in cui concerne la trasmissione di documentazione sequestrata presso la sede di B. SA, il gravame è inammissibile, dato che il ricorrente non risulta né proprietario né locatario dei locali della società in questione (v. art. 9 a lett. b OAIMP ; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017, consid. 1.5.2). La legittimazione è invece data per quanto riguarda il mantenimento del sequestro del denaro contante in possesso del ricorrente al momento del suo arresto, per un totale di EUR 11'900.-- in banconote da EUR 50.--.

2. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza costituirebbe una fishing expedition, ciò che renderebbe il sequestro dei suoi beni personali arbitrario e immotivato.

2.1

2.1.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola l' integralità della relativa documentazione, in modo tale da scoprire tutte le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

2.1.2 In concreto, non si può assolutamente affermare che l'autorità estera stia procedendo a casaccio con la sua rogatoria. A. è ritenuto dagli inquirenti italiani il promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui sopra (v. Fatti lett. A supra). In concorso con altri, egli avrebbe posto in essere condotte finalizzate a realizzare la bancarotta fraudolenta di cinque società, dichiarate fallite, dissipando il loro patrimonio sociale mediante operazioni a loro svantaggio, come l'acquisizione di crediti inesigibili, l'assunzione di debiti tributari scaturiti da operazioni di frode all'IVA, il pagamento di fatture per prestazioni inesistenti, il prelevamento in contanti senza una valida ragione economica. Gli indagati avrebbero inoltre sottratto e distrutto diversa documentazione contabile, al fine di non rendere più ricostruibile né il patrimonio né il movimento degli affari di ognuna società. I fatti sono descritti in maniera precisa nella rogatoria (v. atto 1 pag. 2 e seg. incarto MP/TI). Oltre a ciò, i predetti avrebbero commesso frodi nel settore del commercio di prodotti hi-tech (ad alta tecnologia), istigando, a tal fine, i responsabili di imprese nazionali conniventi (cosiddette "broker") a effettuare cessioni di beni a società domiciliate in Paesi dell'Unione europea (cosiddette "Conduit Companies"), come C. Z.o.o, D. S.r.o. e E. S.r.o., riconducibili di fatto all'associazione gestita dal ricorrente. Queste avrebbero ceduto poi la merce a società nazionali (cosiddette "cartiere" o "missing trader"), come F. S.r.l., G. S.r.l., H. S.r.l., I. S.r.l. (dal febbraio all'aprile 2014) e J. S.r.l. (da giugno 2013 a febbraio 2014), le quali, infine, avrebbero falsamente documentato la cessione dei medesimi prodotti ai reali acquirenti. Lo stesso meccanismo, con l'utilizzo di altre società, sarebbe stato posto in essere per commettere frodi fiscali nel settore del commercio di materie prime alimentari (v. più precisamente atto 1 pag. 4 incarto MP/TI). L'autorità rogante ha poi descritto altre presunte frodi fiscali attuate mediante l'emissione, da parte di alcune società sopracitate, di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Nell'associazione in questione avrebbe in particolare agito, in qualità di amministratore di fatto di C. Z.o.o., D. S.r.o. e E. S.r.o., A., che avrebbe rivestito il ruolo di materiale organizzatore, detenendo potere decisionale e sollecitando l'innesco della frode mediante disposizioni impartite a tale K. e tessendo i rapporti con la società "broker". I fatti si sarebbero svolti nei territori delle province di Vicenza e Milano nonché in Svizzera, Inghilterra, Polonia, Repubblica Slovacca, Bulgaria, Repubblica Ceca, Austria, Croazia e Portogallo, dal luglio 2009 sino ad oggi (v. atto 1 pag. 4 incarto MP/TI). Nella rogatoria vengono infine descritti altri reati contestati al ricorrente, in concorso con altri, concernenti emissioni di fatture per operazioni inesistenti commessi mediante le società già evidenziate (v. atto 1 pag. 4 e segg.). Per quanto riguarda B. SA, ritenuta dall'autorità estera lo schermo giuridico dell'organizzazione, si rileva che nei suoi confronti società di "broker" italiane avrebbero emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (innesco della presunta frode). Essa avrebbe poi emesso, a sua volta e per la medesima merce, fatture soggettivamente inesistenti nei confronti di altre società conniventi estere (passaggio tra due Conduit Companies comunitarie). La società connivente estera, a sua volta e per la medesima merce, avrebbe emesso fatture soggettivamente inesistenti nei confronti di società nazionali cosiddette "cartiere" (dalla "Conduit Company" alla cartiera italiana). Le società cartiere, a sua volta e per la medesima merce, avrebbe emesso fatture soggettivamente inesistenti, operando in costante sottocosto e omettendo il relativo versamento dell'IVA, nei confronti di società broker (v. atto 1 pag. 6 incarto MP/TI). In sostanza, il ricorrente, per il tramite di B. SA, di cui è risultato dipendente, avrebbe gestito direttamente le società "Conduit Company" D. S.r.o., C. Z.o.o. e E.. S.r.o. Egli avrebbe tenuto i contatti con gli altri membri dell'organizzazione mediante un'utenza telefonica intestata a B. SA (v. atto 1 pag. 7 e seg. incarto MP/TI).

2.2

2.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3).

2.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. consid. 2.1.2 supra), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Potendo il denaro sequestrato essere legato ai reati contestati ad A., la misura va confermata in ottica di un'eventuale futura richiesta di confisca giusta l'art. 74 a AIMP. Toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74 a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic , nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic ), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e le relative censure respinte.

3. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 9 maggio 2017

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Marco Bertoli

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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