Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2017.8 |
Datum: | 04.04.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;effetto; Apos;annullamento; Apos;art; Corte; MP/TI; Accordo; OAIMP; Svizzera; -svizzero; Apos;assistenza; AIMP;; Ministero; Cantone; Ticino; Assistenza; Apos;Italia; Apos;autorità; Apos;UFG; Convenzione; Apos;Accordo; Contro; Cancelliere; Andrea; Amedeo; Prospero; Repubblica; Apos;ultima |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2017.18 + RP.2017.8 |
| Sentenza del 4 aprile 2017 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. SA , rappresentata dall'avv. Andrea Amedeo Prospero, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ministero pubblico del Cantone Ticino , Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP ) |
Fatti:
A. Il 21 luglio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per titolo di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000) e occultamento delle scritture contabili (art. 10 D.l. 74/2000). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver costituito, attraverso l'utilizzo di svariate società cartiere, un sodalizio criminale dedito a reati di natura patrimoniale e fiscale, in particolare alla frode in ambito d'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA). Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche la messa in atto di svariate misure istruttorie, tra le quali l'acquisizione di documenti in possesso delle società A. SA e C. SA in liquidazione (v. rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione del 27 luglio 2016, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) è entrato nel merito della stessa, ordinando la perquisizione delle sedi di A. SA e C. SA, entrambe a Lugano (v. act. 1.2).
C. In data 24 gennaio 2017 il MP/TI ha effettuato la perquisizione delle sedi delle suddette società, sequestrando svariata documentazione (v. act. 1.3). Nella sede di C. SA in liquidazione è stata prelevata, tra l'altro, diversa documentazione riguardante A. SA. Su richiesta del rappresentante legale di quest'ultima, quanto prelevato nei suoi uffici è stato messo sotto sigillo (v. act. 1.3 pag. 2).
D. Il 3 febbraio 2017 A. SA ha interposto ricorso avverso la decisione del 27 luglio 2016 e la perquisizione del 24 gennaio 2017 avvenuta presso gli uffici di C. SA in liquidazione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo sostanzialmente, in via principale, l'annullamento del sequestro, la restituzione della documentazione nonché la concessione dell'effetto sospensivo; in via subordinata, l'annullamento del sequestro, la messa sotto sigillo dei documenti e la concessione dell'effetto sospensivo; in via ulteriormente subordinata, l'annullamento del sequestro, la restituzione dei documenti affinché l'amministratore della ricorrente possa effettuare una cernita, con consegna all'autorità dei soli documenti rilevanti per l'indagine, nonché la concessione dell'effetto sospensivo; in via ulteriormente subordinata, l'annullamento del sequestro, la concessione dell'esercizio successivo della facoltà di far valere il rifiuto alla consegna dei documenti ai sensi dell'art. 265 cpv. 2 lett. c CPP , con conseguenza messa sotto sigillo, nonché la concessione dell'effetto sospensivo; in via ulteriormente subordinata, l'annullamento del sequestro, la restituzione dei documenti alla ricorrente al fine di consentire l'estrazione di una copia da consegnare all'autorità nonché la concessione dell'effetto sospensivo (v. act. 1).
E. Con osservazioni del 24 febbraio 2017 l'UFG ha postulato l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione della ricorrente (v. act. 7). Con scritto del medesimo giorno il MP/TI ha chiesto che il gravame venga respinto (v. act. 6).
F. Con replica dell'8 marzo 2017, trasmessa per conoscenza al MP/TI e all'UFG (v. act. 12), la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie argomentazioni (v. act. 11).
G. Con duplica spontanea del 10 marzo 2017, trasmessa alla ricorrente per informazione (v. act. 14), il MP/TI ha confermato la sua posizione (v. act. 13).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. Dangubic/Keshelava , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.
1.4
1.4.1 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate entro dieci giorni separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (v. art. 80 e cpv. 2 lett. a e 80 k AIMP ). Contro un ordine di perquisizione non è data la possibilità di ricorrere (v. art. 80 e cpv. 2 AIMP e contrario).
La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80 h AIMP . In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80 h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80 h lett. b AIMP ; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9 a OAIMP . Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9 a lett. a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9 a lett. b OAIMP ).
1.4.2 In concreto, oltre a rilevare la non impugnabilità della perquisizione intervenuta il 24 gennaio 2017, si evidenzia che, non risultando la ricorrente né proprietaria né locataria dei locali perquisiti, il gravame deve essere dichiarato inammissibile (v. art. 9 a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenza del Tribunale federale 1C_86/2017 e 1C_87/2017 del 14 febbraio 2017, consid. 2.3; TPF 2014 113 consid. 3.2.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.160 -164 del 27 febbraio 2017, consid. 2.3.4 con rinvii; RR.2016.277 del 7 febbraio 2017, consid. 1.5.2). Si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che avendo il sequestro litigioso come oggetto unicamente classificatori contenenti documenti cartacei (v. act. 1.2), i quali non rientrano né nella categoria dei beni né in quella dei valori giusta l'art. 80 e cpv. 2 lett. a AIMP , il ricorso è altresì inammissibile per tale motivo (v. TPF 2010 133 ; sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.112 del 29 aprile 2014; RR.2012.12 -14 del 19 aprile 2012).
2. In definitiva, non disponendo la ricorrente della legittimazione ricorsuale, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
3. Visto quanto precede, la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 4 aprile 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Andrea Amedeo Prospero
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF ). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF ).
Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

