Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2016.63 |
Datum: | 11.01.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Sequestro (art. 46 DPA). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Amministrazione; Apos;art; Cancelliere; Studio; Tania; Apos;AFC; Apos;anticipo; Apos;oggetto; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti; Garré; Giampiero; Vacalli; Parti; Apos;avv; Reclamante; Controparte |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| oBundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BV.2016.25 + BP.2016.63 |
| Decisione dell'11 gennaio 2017 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | Studio fiduciario A. , rappresentato dall'avv. Tania Naef, Reclamante | |
| contro | ||
| Amministrazione federale delle contribuzioni , Controparte | ||
| Oggetto | Sequestro (art. 46 DPA ) Ritiro del reclamo |
Visti:
- il reclamo, con domanda di effetto sospensivo, presentato il 7 novembre 2016 dallo Studio fiduciario A. avverso la decisione di sequestro del 3 novembre 2016, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sequestrato dati informatici presso il predetto studio (act. 1);
- le osservazioni presentate dall'AFC l'11 novembre 2016 (act. 2);
- la replica del reclamante del 9 dicembre 2016 (act. 7);
- la duplica dell'AFC del 21 dicembre 2016 (act. 9);
- la lettera del 2 gennaio 2017 inviata dal patrocinatore del reclamante, con cui viene dichiarato il ritiro del reclamo (act. 11).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 2 gennaio 2017 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
- che, conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA , l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2016.22 del 9 agosto 2016; BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF ;
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, integralmente esperita la fase di scambio degli allegati tra le parti, cagionando importanti oneri di cancelleria, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche Corboz/Wurzburger/ Ferrari/Frésard/Aubry Girardin , Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 46 ad art. 66 LTF );
- che in considerazione di ciò, la tassa di giustizia può essere ragionevolmente determinata in fr. 1'000.--, l'eccedenza dell'anticipo delle spese di fr. 2'000.-- già versato dovendo essere restituita al reclamante.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 2'000.--. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1'000.--.
Bellinzona, 12 gennaio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Tania Naef
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF .
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF ).
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