Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2017.104 |
Datum: | 20.06.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Revisione (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;art; Apos;istante; Ministero; Confederazione; Apos;istanza; Cancelliere; Rosemary; Patrizi; Anjos; Christof; Affolter; Apos;indennizzo; Fatti; Apos;ordinanza; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Andreas; Keller; Ponti; Garré |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BB.2017.104 |
| Decisione del 20 giugno 2017 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. , rappresentato dall'avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, c/o avv. Christof Affolter, Istante | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione , Opponente | ||
| Oggetto | Revisione (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli art. 121 e segg. LTF ) |
Visti:
- la decisione del 22 febbraio 2017, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2012 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP e di corruzione di pubblici ufficiali stranieri ex art. 322 septies CP, e accolto parzialmente l'istanza d'indennizzo giusta l'art. 429 CPP presentata dal predetto (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.46 del 17 maggio 2017, Fatti lett. A);
- il reclamo del 3 marzo 2017, mediante il quale A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, contestando l'indennizzo fissato dal MPC (v. sentenza BB.2017.46 , Fatti lett. B);
- la decisione del 17 maggio 2017, mediante la quale questa Corte ha respinto il suddetto reclamo (v. sentenza BB.2017.46 );
- l'istanza di revisione di tale decisione dell'8 giugno 2017 presentata da A. al Tribunale federale, trasmessa da quest'ultimo al Tribunale penale federale per sua competenza (v. act. 1).
Considerato:
- che, giusta il testo chiaro della legge, la revisione può essere richiesta da chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure (v. art. 410 cpv. 1 CPP );
- che la revisione di decisioni emanate nella forma dell'ordinanza o del decreto non è ammessa (v. DTF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BB.2016.353 del 5 ottobre 2016, pag. 3; cfr. anche Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1587);
- che la decisione di cui l'istante richiede la revisione non fa parte dell'elenco di cui all'art. 310 cpv. 1 CPP , costituendo materialmente un'ordinanza (v. art. 80 cpv. 1 CPP );
- che la presente istanza è dunque manifestamente inammissibile, ragione per cui questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario; sentenze del Tribunale penale federale BB.2016.353 del 5 ottobre 2016; BB.2016.253 del 20 luglio 2016; BB.2016.48 del 2 marzo 2016);
- che l'istante - limitatosi ad invocare una presunta violazione del diritto al contraddittorio nell'ambito della procedura dinanzi al MPC, peraltro già censurata in sede di reclamo 3 marzo 2017 - non fa valere nessun motivo previsto all'art. 410 CPP , per cui anche sotto questo profilo la sua domanda risulterebbe altrettanto irricevibile;
- che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all'istante (v. art. 428 cpv. 1 CPP );
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.-.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'istante.
Bellinzona, 21 giugno 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Rosemary Patrizi Dos Anjos, c/o avv. Christof Affolter
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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