Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SK.2014.25b |
Datum: | 27.07.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); falsità in documenti (art. 251 CP) |
Schlagwörter | Apos;; Corte; Tribunal; Tribunale; Apos;art; International; Apos;accusa; Apos;imputato; Confederazione; RSPPF; Apos;accusatrice; Lapos;; Apos;importo; Bologna; Italia; Apos;al; Giudice; Ministero; Lugano; Apos;Alta; Svizzera; Cassazione; Basilea; Apos;infrazione; Nella; Parmalat; Apos;appello; Apos;atto; Apos;esito; Schmid |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Schmid, Praxis, n. art. 314 CPP ; , Art. 314, 2011 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: SK.2014.25 |
| Sentenza parziale e decreto di sospensione del 27 luglio 2016 | ||
| Composizione | Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico , | |
| Parti | Ministero pubblico della Confederazione , rappresentato dal Procuratore federale Stefano Hero ld, e, in qualità di accusatrice privata, Hit International SpA , I- Felino, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli, | |
| contro | ||
| A. , difeso dall'avv. di fiducia Luigi Mattei , via Dogana. | ||
| Oggetto | Riciclaggio di denaro, falsità in documenti Confisca, sospensione | |
Fatti:
A. Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis n. 1 CP , nonché di ripetuta istigazione in falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n . 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP . Essa lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di EUR 152'250.--, oltre a interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--, la cui pretesa è stata assegnata all'accusatrice privata HIT International SpA. Il suddetto è stato inoltre condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di fr. 41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di HIT International SpA . La pretesa civile di Parmalat SpA è invece stata respinta. Nel contempo la Corte ha mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--, oltre interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80.-- e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto il conto è stato dissequestrato.
B. Contro la predetta decisione il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (entrambe in amministrazione straordinaria), nonché lo stesso A. hanno interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale (in seguito: TF). Con sentenze del 28 luglio 2014, l'Alta Corte federale ha respinto il gravame presentato da A. (sentenza 6B_219/2013 ) e, nella misura della sua ammissibilità, anche quello di HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (sentenza 6B_222/2013 ). Con sentenza dello stesso giorno il TF ha per contro parzialmente accolto il ricorso del MPC (sentenza 6B_217/2013 ), annullando i dispositivi n. II.1, II.2, nonché IV. della sentenza del 19 novembre 2012, rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio sulla pena e affinché si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere.
C. Per quanto riguarda i punti I, III, IV e V del dispositivo, in data 28 agosto 2014, il TPF ha comunicato al MPC che la sentenza del 19 novembre 2012 è divenuta esecutiva.
D. Con decreto 14 ottobre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione rogatoriale della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 giugno 2014, nonché di informazioni in merito all'eventuale passaggio in giudicato della stessa, rispettivamente sull'attuale stato della procedura. Esso ha altresì decretato l'acquisizione degli estratti del casellario giudiziario in Svizzera ed Italia relativi all'imputato e l'ammissione di HIT International SpA, nonché l'esclusione di Parmalat SpA, quali parti alla presente procedura. Nel medesimo contesto, avendo il TF indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove per l'accertamento dei fatti , questo Tribunale, con l'accordo delle parti, ha rinunciato ad indire un nuovo dibattimento.
E. Con decreto del 16 dicembre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione agli atti del ricorso in cassazione presentato da A. avverso la sentenza del 25 giugno 2014 della Corte d'appello di Bologna e, nel contempo, invitato le parti a presentare le loro conclusioni scritte.
F. Con scritto del 30 gennaio 2015, il MPC ha chiesto al TPF:
- di condannare A. ad una pena pecuniaria sospesa di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;
- di ordinare la confisca dell'importo di fr. 3'976'050.71 e di ordinare un risarcimento equivalente dell'importo di fr. 5'434'642.29 a favore della Confederazione quale prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate (ai sensi dell'art. 158 n . 1 CP) a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa e costituenti i crimini a monte del riciclaggio di denaro di cui i capi d'accusa da I.1.3.3 a I.1.3.32, nella misura in cui l'importo non è restituito o assegnato all'accusatrice privata HIT International SpA;
- di addossare la totalità delle spese del procedimento all'imputato e che nessuna indennità per patrocinio sia messa a carico della Confederazione.
G. Con scritto del 29 gennaio 2015, l'imputato ha postulato:
- in via incidentale, di sospendere la causa in attesa della sentenza da parte della Corte suprema di Cassazione di Roma;
- nel merito, di confermare la pena inflitta con sentenza del 19 novembre 2012; di escludere la confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte, poiché l'azione penale per le distrazioni costitutive del reato presupposto è prescritta e, conseguentemente, prescritto è pure un eventuale diritto di confisca dei valori da esse dipendenti; di confermare i risarcimenti previsti nella sentenza del 19 novembre 2012; di sequestrare limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- oltre interessi, i valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., aperta presso la banca D., e per il resto di dissequestrare il conto in parola.
H. Con scritto del 30 gennaio 2015 HIT International SpA, per quanto attiene all'azione penale, si è rimessa al giudizio della Corte, mentre per quanto riguarda l'azione civile ha chiesto:
- di condannare A. a risarcire a HIT International SpA EUR 2'065'830.-- oltre interessi del 5% dal 17 giugno 1994, EUR 1'549'370.-- oltre interessi del 5% dal 15 marzo 1995, EUR 1'446'080.-- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1995, EUR 1'032'910.-- oltre interessi del 5% dal 20 settembre 1996, EUR 774'685.-- oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, a cui dedurre quanto già assegnato con dispositivo III.2 della sentenza del 19 novembre 2012, nel frattempo cresciuto in giudicato;
- di risarcire o restituire o assegnare a HIT International SpA pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno;
- nel contempo di porre HIT International SpA a beneficio della restituzione rispettivamente della confisca e assegnazione dell'integralità dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano;
- di addossare la totalità delle tasse e spese del procedimento all'imputato;
- di riconoscere a HIT International SpA ripetibili e spese per fr. 25'719.70.
I. Con replica del 23 febbraio 2015 il MPC ha ribadito la sua posizione.
J. Con osservazioni del 23 febbraio 2015 l'imputato si è riconfermato nelle sue conclusioni.
K. Con scritto del 23 febbraio 2015 HIT International SpA ha ribadito le richieste formulate nelle sue conclusioni.
L. Con decreto del 15 aprile 2015, questo Tribunale ha disposto la sospensione della procedura fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile delle autorità giudiziarie italiane sui reati a monte commessi da A.
M. Con reclamo del 24 aprile 2015 il MPC è insorto innanzi alla Corte dei reclami penali del TPF contro il decreto di sospensione del 15 aprile 2015, chiedendo:
- di annullare il dispositivo n. I del decreto 15 aprile 2015 della Corte penale e quindi la sospensione della causa penale n. SK.2014.25 ;
- di rinviare la causa n. SK.2014.25 alla Corte penale affinché essa emetta un giudizio nel merito;
- di mantenere il sequestro sull'integralità dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano.
N. Con decisione del 18 novembre 2015 la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo del MPC e confermato il decreto della Corte penale.
O. Mediante domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 26 novembre 2015 indirizzata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, questo Tribunale ha chiesto copia del dispositivo e delle motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte suprema di Cassazione di Roma in seguito ai ricorsi interposti da A. contro la sentenza del 25 giugno 2014 emessa dalla Corte d'appello di Bologna e ulteriori informazioni disponibili in merito allo stato della procedura.
P. Con decreto del 22 aprile 2016 questo Tribunale, visto il contenuto del dispositivo della sentenza della Corte suprema di Cassazione italiana del 16 novembre 2015 la quale "annulla la sentenza impugnata nei confronti di A. limitatamente al capo D lettera H) e alla provvisionale nei confronti di azionisti ed obbligazionisti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso di A.", ha deciso di riaprire la procedura, dando alle parti la possibilità di esprimersi sulla documentazione acquisita in via rogatoriale il 15 aprile 2016.
Q. Con conclusioni del 23 maggio 2016, il MPC ha chiesto al TPF:
- di condannare A. ad una pena pecuniaria di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;
- di non concedere la sospensione condizionale alla pena pecuniaria;
- di ordinare la confisca del prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa del 14 ottobre 2011 del MPC per un importo di CHF 4'249'077.49 (comprensivo degli interessi nel frattempo maturati calcolati al 25 maggio 2016 per un importo di CHF 1'164'751.83) e che sia ordinato un risarcimento equivalente dell'importo di CHF 5'807'826.89 (comprensivo degli interessi nel frattempo maturati calcolati al 25 maggio 2016 per un importo di CHF 1'592'034.28) a favore della Confederazione, nella misura in cui gli importi non sono restituiti o assegnati all'accusatrice privata Hit International SpA;
- di addossare la totalità delle spese processuali all'imputato.
R. Con osservazioni del 23 maggio 2016, l'imputato ha, in primo luogo, ribadito integralmente tutte le sue osservazioni del 27 gennaio 2015 in materia di commisurazione della pena e di confisca di valori patrimoniali del reato a monte, riepilogate con un memoriale del 23 febbraio 2015 in risposta alle conclusione del 30 gennaio 2015 del MPC e, in secondo luogo, ha chiesto al TPF di mantenere sospesa la causa in attesa della sentenza da parte della Corte di Appello di Bologna (definitiva, se del caso confermata da un nuovo giudizio della Corte Suprema di Cassazione) non sussistendo alcuna pronuncia irrevocabile di condanna da parte della competente autorità penale italiana permettendo al primo giudice - chiamato a ri-commisurare la pena - di pronunciarsi "a bocce ferme".
S. Con conclusioni del 25 maggio 2016, HIT International SpA, dopo aver affermato che il dispositivo della Sentenza della Corte suprema di Cassazione italiana del 16 novembre 2015 non ha alcun influenza nel contesto del procedimento penale elvetico pendente e che di per sé non muta la posizione di A. nella presente procedura penale, si è riconfermata nelle sue conclusioni scritte 30 gennaio 2015 nonché 23 febbraio 2015.
T. Il 30 maggio 2016 questa Corte ha dato la possibilità alle parti di prendere posizione sulle rispettive conclusioni di cui sopra.
U. Con scritto del 28 giugno 2016 il MPC si è riconfermato nelle proprie conclusioni del 23 maggio 2016.
V. L'11 luglio 2016 HIT International SpA si è pure riconfermata nell'esposizione e richieste di cui alle conclusioni scritte 30 gennaio 2015, 23 febbraio 2015 nonché 25 maggio 2016.
W. Mediante osservazioni dell'11 luglio 2016 l'imputato ha postulato quanto segue:
- in via preliminare, la causa SK.2014.25 pendente davanti al Tribunale penale federale è sospesa fino a quando la sentenza contro A. sarà integralmente e definitivamente passata in giudicato su tutti i suoi punti, in particolare sulla colpevolezza e sulla pena.
- in via subordinata (qualora la procedura non restasse sospesa), la pena inflitta con sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012 è confermata; conseguentemente A. è condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La domanda di confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte è inammissibile, e in subordine da respingere, in particolare poiché è violato il principio accusatorio, perché un eventuale diritto di confisca dei valori da esse dipendenti è prescritto, perché il Tribunale penale federale non è competente a statuire per competenza e perché osta a una simile decisione il principio ne bis in idem. I risarcimenti previsti con sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012 sono confermati, conseguentemente A. è condannato a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 assegnato a HIT International SpA e di EUR 152'250.-- a favore della Confederazione. I valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. aperta presso la banca D. sono sequestrati limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- oltre interessi. Per il resto il conto è dissequestrato.
X. Il 12 luglio 2016 questa Corte ha trasmesso alle parti per conoscenza gli allegati di controparte, precisando che, in assenza di un'esplicita richiesta di un ulteriore scambio di scritti entro il 20 luglio seguente, essa riteneva conclusa la fase dello scambio degli scritti, in applicazione analogica dell'art. 347 cpv. 2 CPP .
Y. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Il Giudice unico considera in diritto:

