E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2014.25b vom 27.07.2016

Hier finden Sie das Urteil SK.2014.25b vom 27.07.2016 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2014.25b


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2014.25b

Datum:

27.07.2016

Leitsatz/Stichwort:

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); falsità in documenti (art. 251 CP)

Schlagwörter

Apos;; Corte; Tribunal; Tribunale; Apos;art; International; Apos;accusa; Apos;imputato; Confederazione; RSPPF; Apos;accusatrice; Lapos;; Apos;importo; Bologna; Italia; Apos;al; Giudice; Ministero; Lugano; Apos;Alta; Svizzera; Cassazione; Basilea; Apos;infrazione; Nella; Parmalat; Apos;appello; Apos;atto; Apos;esito; Schmid

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

Schmid, Praxis, n. art. 314 CPP ; , Art. 314, 2011

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SK.2014.25

Sentenza parziale e decreto di sospensione del 27 luglio 2016
Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico ,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico della Confederazione , rappresentato dal Procuratore federale Stefano Hero ld,

e,

in qualità di accusatrice privata,

Hit International SpA , I- Felino,

rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,

contro

A. , difeso dall'avv. di fiducia Luigi Mattei , via Dogana.

Oggetto

Riciclaggio di denaro, falsità in documenti
Rinvio da parte del Tribunale federale

Confisca, sospensione

Fatti:

A. Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis n. 1 CP , nonché di ripetuta istigazione in falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n . 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 CP . Essa lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di EUR 152'250.--, oltre a interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--, la cui pretesa è stata assegnata all'accusatrice privata HIT International SpA. Il suddetto è stato inoltre condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di fr. 41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di HIT International SpA . La pretesa civile di Parmalat SpA è invece stata respinta. Nel contempo la Corte ha mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--, oltre interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80.-- e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto il conto è stato dissequestrato.

B. Contro la predetta decisione il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (entrambe in amministrazione straordinaria), nonché lo stesso A. hanno interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale (in seguito: TF). Con sentenze del 28 luglio 2014, l'Alta Corte federale ha respinto il gravame presentato da A. (sentenza 6B_219/2013 ) e, nella misura della sua ammissibilità, anche quello di HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (sentenza 6B_222/2013 ). Con sentenza dello stesso giorno il TF ha per contro parzialmente accolto il ricorso del MPC (sentenza 6B_217/2013 ), annullando i dispositivi n. II.1, II.2, nonché IV. della sentenza del 19 novembre 2012, rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio sulla pena e affinché si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere.

C. Per quanto riguarda i punti I, III, IV e V del dispositivo, in data 28 agosto 2014, il TPF ha comunicato al MPC che la sentenza del 19 novembre 2012 è divenuta esecutiva.

D. Con decreto 14 ottobre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione rogatoriale della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 giugno 2014, nonché di informazioni in merito all'eventuale passaggio in giudicato della stessa, rispettivamente sull'attuale stato della procedura. Esso ha altresì decretato l'acquisizione degli estratti del casellario giudiziario in Svizzera ed Italia relativi all'imputato e l'ammissione di HIT International SpA, nonché l'esclusione di Parmalat SpA, quali parti alla presente procedura. Nel medesimo contesto, avendo il TF indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove per l'accertamento dei fatti , questo Tribunale, con l'accordo delle parti, ha rinunciato ad indire un nuovo dibattimento.

E. Con decreto del 16 dicembre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione agli atti del ricorso in cassazione presentato da A. avverso la sentenza del 25 giugno 2014 della Corte d'appello di Bologna e, nel contempo, invitato le parti a presentare le loro conclusioni scritte.

F. Con scritto del 30 gennaio 2015, il MPC ha chiesto al TPF:

- di condannare A. ad una pena pecuniaria sospesa di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;

- di ordinare la confisca dell'importo di fr. 3'976'050.71 e di ordinare un risarcimento equivalente dell'importo di fr. 5'434'642.29 a favore della Confederazione quale prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate (ai sensi dell'art. 158 n . 1 CP) a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa e costituenti i crimini a monte del riciclaggio di denaro di cui i capi d'accusa da I.1.3.3 a I.1.3.32, nella misura in cui l'importo non è restituito o assegnato all'accusatrice privata HIT International SpA;

- di addossare la totalità delle spese del procedimento all'imputato e che nessuna indennità per patrocinio sia messa a carico della Confederazione.

G. Con scritto del 29 gennaio 2015, l'imputato ha postulato:

- in via incidentale, di sospendere la causa in attesa della sentenza da parte della Corte suprema di Cassazione di Roma;

- nel merito, di confermare la pena inflitta con sentenza del 19 novembre 2012; di escludere la confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte, poiché l'azione penale per le distrazioni costitutive del reato presupposto è prescritta e, conseguentemente, prescritto è pure un eventuale diritto di confisca dei valori da esse dipendenti; di confermare i risarcimenti previsti nella sentenza del 19 novembre 2012; di sequestrare limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- oltre interessi, i valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., aperta presso la banca D., e per il resto di dissequestrare il conto in parola.

H. Con scritto del 30 gennaio 2015 HIT International SpA, per quanto attiene all'azione penale, si è rimessa al giudizio della Corte, mentre per quanto riguarda l'azione civile ha chiesto:

- di condannare A. a risarcire a HIT International SpA EUR 2'065'830.-- oltre interessi del 5% dal 17 giugno 1994, EUR 1'549'370.-- oltre interessi del 5% dal 15 marzo 1995, EUR 1'446'080.-- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1995, EUR 1'032'910.-- oltre interessi del 5% dal 20 settembre 1996, EUR 774'685.-- oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, a cui dedurre quanto già assegnato con dispositivo III.2 della sentenza del 19 novembre 2012, nel frattempo cresciuto in giudicato;

- di risarcire o restituire o assegnare a HIT International SpA pure le somme attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a suo danno;

- nel contempo di porre HIT International SpA a beneficio della restituzione rispettivamente della confisca e assegnazione dell'integralità dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano;

- di addossare la totalità delle tasse e spese del procedimento all'imputato;

- di riconoscere a HIT International SpA ripetibili e spese per fr. 25'719.70.

I. Con replica del 23 febbraio 2015 il MPC ha ribadito la sua posizione.

J. Con osservazioni del 23 febbraio 2015 l'imputato si è riconfermato nelle sue conclusioni.

K. Con scritto del 23 febbraio 2015 HIT International SpA ha ribadito le richieste formulate nelle sue conclusioni.

L. Con decreto del 15 aprile 2015, questo Tribunale ha disposto la sospensione della procedura fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile delle autorità giudiziarie italiane sui reati a monte commessi da A.

M. Con reclamo del 24 aprile 2015 il MPC è insorto innanzi alla Corte dei reclami penali del TPF contro il decreto di sospensione del 15 aprile 2015, chiedendo:

- di annullare il dispositivo n. I del decreto 15 aprile 2015 della Corte penale e quindi la sospensione della causa penale n. SK.2014.25 ;

- di rinviare la causa n. SK.2014.25 alla Corte penale affinché essa emetta un giudizio nel merito;

- di mantenere il sequestro sull'integralità dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano.

N. Con decisione del 18 novembre 2015 la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo del MPC e confermato il decreto della Corte penale.

O. Mediante domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 26 novembre 2015 indirizzata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, questo Tribunale ha chiesto copia del dispositivo e delle motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte suprema di Cassazione di Roma in seguito ai ricorsi interposti da A. contro la sentenza del 25 giugno 2014 emessa dalla Corte d'appello di Bologna e ulteriori informazioni disponibili in merito allo stato della procedura.

P. Con decreto del 22 aprile 2016 questo Tribunale, visto il contenuto del dispositivo della sentenza della Corte suprema di Cassazione italiana del 16 novembre 2015 la quale "annulla la sentenza impugnata nei confronti di A. limitatamente al capo D lettera H) e alla provvisionale nei confronti di azionisti ed obbligazionisti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso di A.", ha deciso di riaprire la procedura, dando alle parti la possibilità di esprimersi sulla documentazione acquisita in via rogatoriale il 15 aprile 2016.

Q. Con conclusioni del 23 maggio 2016, il MPC ha chiesto al TPF:

- di condannare A. ad una pena pecuniaria di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;

- di non concedere la sospensione condizionale alla pena pecuniaria;

- di ordinare la confisca del prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa del 14 ottobre 2011 del MPC per un importo di CHF 4'249'077.49 (comprensivo degli interessi nel frattempo maturati calcolati al 25 maggio 2016 per un importo di CHF 1'164'751.83) e che sia ordinato un risarcimento equivalente dell'importo di CHF 5'807'826.89 (comprensivo degli interessi nel frattempo maturati calcolati al 25 maggio 2016 per un importo di CHF 1'592'034.28) a favore della Confederazione, nella misura in cui gli importi non sono restituiti o assegnati all'accusatrice privata Hit International SpA;

- di addossare la totalità delle spese processuali all'imputato.

R. Con osservazioni del 23 maggio 2016, l'imputato ha, in primo luogo, ribadito integralmente tutte le sue osservazioni del 27 gennaio 2015 in materia di commisurazione della pena e di confisca di valori patrimoniali del reato a monte, riepilogate con un memoriale del 23 febbraio 2015 in risposta alle conclusione del 30 gennaio 2015 del MPC e, in secondo luogo, ha chiesto al TPF di mantenere sospesa la causa in attesa della sentenza da parte della Corte di Appello di Bologna (definitiva, se del caso confermata da un nuovo giudizio della Corte Suprema di Cassazione) non sussistendo alcuna pronuncia irrevocabile di condanna da parte della competente autorità penale italiana permettendo al primo giudice - chiamato a ri-commisurare la pena - di pronunciarsi "a bocce ferme".

S. Con conclusioni del 25 maggio 2016, HIT International SpA, dopo aver affermato che il dispositivo della Sentenza della Corte suprema di Cassazione italiana del 16 novembre 2015 non ha alcun influenza nel contesto del procedimento penale elvetico pendente e che di per sé non muta la posizione di A. nella presente procedura penale, si è riconfermata nelle sue conclusioni scritte 30 gennaio 2015 nonché 23 febbraio 2015.

T. Il 30 maggio 2016 questa Corte ha dato la possibilità alle parti di prendere posizione sulle rispettive conclusioni di cui sopra.

U. Con scritto del 28 giugno 2016 il MPC si è riconfermato nelle proprie conclusioni del 23 maggio 2016.

V. L'11 luglio 2016 HIT International SpA si è pure riconfermata nell'esposizione e richieste di cui alle conclusioni scritte 30 gennaio 2015, 23 febbraio 2015 nonché 25 maggio 2016.

W. Mediante osservazioni dell'11 luglio 2016 l'imputato ha postulato quanto segue:

- in via preliminare, la causa SK.2014.25 pendente davanti al Tribunale penale federale è sospesa fino a quando la sentenza contro A. sarà integralmente e definitivamente passata in giudicato su tutti i suoi punti, in particolare sulla colpevolezza e sulla pena.

- in via subordinata (qualora la procedura non restasse sospesa), la pena inflitta con sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012 è confermata; conseguentemente A. è condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 110.-- cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La domanda di confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte è inammissibile, e in subordine da respingere, in particolare poiché è violato il principio accusatorio, perché un eventuale diritto di confisca dei valori da esse dipendenti è prescritto, perché il Tribunale penale federale non è competente a statuire per competenza e perché osta a una simile decisione il principio ne bis in idem. I risarcimenti previsti con sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012 sono confermati, conseguentemente A. è condannato a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 assegnato a HIT International SpA e di EUR 152'250.-- a favore della Confederazione. I valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. aperta presso la banca D. sono sequestrati limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- oltre interessi. Per il resto il conto è dissequestrato.

X. Il 12 luglio 2016 questa Corte ha trasmesso alle parti per conoscenza gli allegati di controparte, precisando che, in assenza di un'esplicita richiesta di un ulteriore scambio di scritti entro il 20 luglio seguente, essa riteneva conclusa la fase dello scambio degli scritti, in applicazione analogica dell'art. 347 cpv. 2 CPP .

Y. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Il Giudice unico considera in diritto:

1.

1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. Esso può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. Yves Donzallaz , Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; N. Von Werdt , Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2015, n. 8 e seg. ad art. 107 LTF ). Per questa ragione, sia il tribunale rescissorio che le parti non possono fondarsi su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. DTF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a; Ulrich Meyer/Johanna Dormann , Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz , 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF ). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione rescindente (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).

1.2 In concreto, l'accoglimento da parte del Tribunale federale del ricorso presentato dal MPC riguarda esclusivamente il giudizio sulla pena e le richieste di confisca relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, l'Alta Corte ha ritenuto fondato il rimprovero mosso dal MPC in relazione alla svalutazione penale dell'autoriciclaggio di denaro, ritenendo che la posizione di questo Tribunale, che si era tradotta in un'attenuazione automatica della pena per l'autoriciclatore, non era prevista in quanto tale dalla legge. In considerazione della condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte, seppure non cresciuta in giudicato, il Tribunale federale ha quindi indicato che i fatti in giudizio avrebbero dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP. Egli ha inoltre stabilito che sarebbe stato opportuno o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano. Relativamente alla fissazione dell'importo delle aliquote giornaliere, l'Alta Corte ha altresì criticato la menzione dei debiti che l'imputato avrebbe nei confronti di familiari, senza indicazione dell'entità, né delle ragioni che hanno spinto l'imputato a contrarli; il Tribunale federale ha pronunciato che tali debiti non vanno presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare dell'aliquota giornaliera, ma tutt'al più nell'ambito dell'apprezzamento della situazione personale dell'autore (v. sentenza 6B_217/2013 consid. 6.4). In secondo luogo, l'Alta Corte ha rilevato una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata nei confronti del MPC in punto alle richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento circa i valori patrimoniali frutto dei reati a monte del riciclaggio. Esso ritiene che il Tribunale penale federale si sia limitato a esaminare la confiscabilità dei valori patrimoniali quale prodotto dell'infrazione di cui all'art. 305 bis CP , omettendo erroneamente qualsiasi cenno all'art. 158 CP relativo al reato di amministrazione infedele (sentenza 6B_217/2013 consid. 7.2).

1.3 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal TF, neppure a livello di diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2).

1.4 Nella fattispecie il nuovo giudizio è circoscritto a questioni puramente giuridiche e ad aspetti concernenti la commisurazione della pena (v. supra consid 1.2). A questo proposito il TF ha fornito indicazioni chiare sulla procedura da seguire (v. supra lett. B), la cui concretizzazione può avvenire senza un nuovo dibattimento. Di conseguenza, visto anche il pieno accordo delle parti, questo giudice statuisce sulla base di una procedura scritta .

2. A. in via incidentale ritiene che persistano le ragioni per mantenere sospesa la procedura in attesa di una sentenza definitiva in Italia. Il MPC e l'accusatrice privata si oppongono ad una nuova sospensione.

3. A questo proposito occorre distinguere la questione della pena dal tema della confisca. Se sul primo aspetto in effetti la Corte di cassazione non si è ancora espressa definitivamente, sulla questione della confisca la sua pronuncia fornisce invece sufficienti elementi per esprimersi in maniera conclusiva.

3.1 Secondo l'art 314 cpv. 1 lett. b CPP il pubblico ministero può sospendere l'istruzione, se l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito. L'applicazione dell'art. 314 CPP presuppone che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti o concluso giusta gli art. 317 e segg. CPP (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 , pag. 1169; Esther Omlin , Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 314 CPP; Niklaus Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013 , n. 1 ad art. 314 CPP ; Niklaus Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1236). La possibilità della sospensione, che non ha forza materiale di cosa giudicata ( Omlin , op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP; Nathan Landshut/Thomas Bosshard , in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 1 ad art. 314 CPP ; Schmid , Handbuch , n. 1239), deve tuttavia essere utilizzata con moderazione, in considerazione dell'imperativo di celerità ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 CPP , secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati ( Schmid , Praxiskommentar, n. 1 ad art. 314 CPP ; Omlin , op. cit., n. 9 ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard , n. 4 ad art. 314 CPP ; decisioni del Tribunale federale 1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid. 3.2; 1B_57/2009 del 16 giugno 2009, consid. 2.1.1.). L'art. 314 CPP fa riferimento esplicito al pubblico ministero ma non vi è ragione di non applicare mutatis mutandis gli stessi principi ad un'eventuale sospensione da parte del giudice investito del merito della causa.

3.2 Nel suo giudizio del 18 novembre 2015, la Corte dei reclami penali, confermando la decisione di sospensione di questo giudice, ha sottolineato l'esistenza di ragioni serie ed oggettive che giustificano di attendere l'esito del procedimento penale estero, sia in merito al giudizio sulla pena che alla confiscabilità del prodotto del reato a monte (consid. 6.3). Per quanto riguarda il giudizio sulla pena va preso atto che quanto considerato da detta Corte in merito alla necessità di attendere una pronuncia definitiva da parte italiana sull'entità della pena, onde garantire al condannato il rispetto del principio del concorso retrospettivo (v. consid. 2.2, 4, 5.3, 6.2), ha tuttora validità, visto il tenore della sentenza della Corte di cassazione italiana, per cui il giudice svizzero chiamato ad applicare l'art. 49 cpv. 2 CP continua ad essere impossibilitato a procedere ad una fissazione definitiva della pena. Per questa parte del giudizio non può dunque che essere nuovamente decretata una sospensione del procedimento.

3.3 Diverso il discorso per quanto riguarda la confisca. In questo ambito infatti questo giudice dispone ora di tutti gli elementi per pronunciarsi, per cui non vi è ragione di mantenere ancora sospesa la procedura su questo punto, tanto più che la sospensione deve rimanere comunque un'eccezione motivo per cui, per ragioni di celerità, è opportuno scindere i due aspetti pronunciandosi con una sentenza parziale sulla questione della confisca.

3.4 A quest'ultimo proposito va ribadito come la Corte Suprema di cassazione abbia rinviato per nuovo esame l'incarto a un'altra sezione della Corte di appello, annullando la sentenza limitatamente al capo D lett. h e alla provvisionale nei confronti di azionisti ed obbligazionisti. Si tratta di questioni che non hanno più sostanziale influenza sulla decisione di confisca in Svizzera.

3.5 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP ). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP ). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP ). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP ).

3.6 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta nondimeno confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso, la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca ( Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll , Code pénal, Petit commentaire, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP ). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti punibili sotto il profilo dell'art. 305 bis CP , essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi, il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

3.7 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 capoverso 2 (art. 71 cpv. 1 CP ). Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato (art. 71 cpv. 2 CP ).

3.8 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, segnatamente gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b CP ). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP ).

3.9 Nella fattispecie, A. è stato riconosciuto colpevole degli atti di riciclaggio di cui ai capi d'accusa I.1.3.30-32. Il TF ha confermato questa parte del dispositivo, criticando soltanto la commisurazione della pena. Nella misura in cui detti reati non sono prescritti, in considerazione dell'art. 70 cpv. 3 CP , anche il relativo diritto di confisca non risulta prescritto. Tuttavia, non essendo le somme riciclate, ossia fr. 2'540.40, fr. 13'772.80 e EUR 152'250.--, più reperibili (v. consid. 8.2 e 8.7 della sentenza SK.2011.22 ), questa Corte ha condannato A. ad un risarcimento equivalente di pari importo a favore della Confederazione . Tale parte del dispositivo è divenuta esecutiva (v. Fatti lett. B). Nella prospettiva dell'esecuzione del risarcimento, è stato mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- (v. art. 71 cpv. 3 CP ). Contrariamente a quanto sostenuto dal MPC non è possibile confiscare anche i valori patrimoniali provenienti dal reato a monte, da un lato perché il reato a monte è separatamente perseguito dalle autorità italiane e non ha mai fatto parte dei reati contemplati nell'atto d'accusa sottoposto questa Corte, il quale riguarda esclusivamente la fattispecie di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305 bis CP , evocando le condotte commesse in Italia nel capitolo preliminare (I.1.1, Premessa sull'origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio), ma non certo al capitolo I.1.3 (Atti di riciclaggio contestati a A.): in casu il reato a monte è infatti di rilievo esclusivamente come parte integrante della fattispecie oggettiva dell'art. 305 bis cpv. 1 e 3 CP (v. Mark Pieth , Commentario basilese, 3a ediz., Basilea 2013, n. 11 e segg. ad art. 305 bis CP), ma non come fattispecie autonoma. Il MPC ha inoltre sollevato questo motivo di confisca soltanto in sede di requisitoria e quindi quando l'istruttoria dibattimentale era conclusa, impedendo sia allo stesso tribunale giudicante di verificare la propria competenza e di procedere agli eventuali accertamenti istruttori, sia alla difesa di sollevare in debita sede le eventuali eccezioni di incompetenza giurisdizionale, che per loro natura avrebbero dovuto e potuto venire trattate in sede pregiudiziale. Contrariamente a quanto affermato dal MPC non si tratta di mere "indicazioni o richieste" giusta l'art. 326 CPP (v. osservazioni pag. 4), ma delle premesse accusatorie (v. art. 325 cpv. 1 lett. f -g CPP , richiamato l'art. 70 cpv. 1 CP ) su cui qualsiasi confisca penale si basa. Il giudice svizzero del riciclaggio non ha altresì nessuna competenza giurisdizionale per pronunciare una confisca di valori provento di reati non soltanto commessi esclusivamente all'estero (come del resto ammesso dallo stesso MPC nelle sue osservazioni del 23 maggio 2016 a pag. 5, laddove parla di "amministrazioni aggravate commesse in Italia da A."), ma ivi esaustivamente perseguiti dal loro giudice naturale, il quale nel frattempo si è per altro espresso proprio sulle imputazioni che a mente del MPC giustificherebbero una confisca in Svizzera, condannando appunto A. per bancarotta fraudolenta e disponendo tra le altre cose la restituzione all'avente diritto, HIT International SpA fino alla concorrenza di EUR 2'900'236,87 proprio delle somme qui sequestrate (v. act. 83.292.171 e 83.292.915). Non si vede quindi a che titolo il giudice svizzero sarebbe autorizzato a confiscare per proprio conto tali averi e per di più, a mente del MPC, per un ammontare totale notevolmente superiore a questa cifra (ovvero fr. 10'056'904.--) e quindi al risarcimento definitivamente pronunciato dal giudice italiano. Oltre a non considerare la giurisprudenza sul reciproco riconoscimento delle sentenze nell'area Schengen (v. TPF 2014 31 consid. 4.5), il MPC e l'accusatrice privata sembrano trascurare il fatto che esistono precisi e ben funzionanti strumenti di assistenza internazionale, segnatamente la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ( RS 0.311.53; CRic), che permettono di recuperare il provento di reati e che vanno rispettati, evitando così di promuovere per gli stessi fatti procedure parallele in differenti Paesi, con evidenti inconvenienti a livello di impiego efficiente delle risorse investigative e giudiziarie, per di più con il rischio di emanare decisioni contraddittorie o addirittura di violare il principio ne bis in idem giusta l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS). La confisca è dunque possibile soltanto per i reati regolarmente contemplati nell'atto d'accusa e per i quali esiste giurisdizione svizzera giusta l'art. 3 cpv. 1 CP , segnatamente per gli atti di riciclaggio giusta l'art. 305 bis CP , riservata la possibilità delle autorità italiane di domandare una confisca giusta l'art. 13 CRic, che non rientra comunque nel campo di competenza di questo giudice. Per il resto le richieste del MPC e dell'accusatrice privata non meritano ulteriore disamina.

Sulle spese e ripetibili

4 . Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP ). Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP . Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.

4.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF ). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF ). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF ).

In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP ). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP ) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP ). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP ).

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF ). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000 franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF ). In caso di chiusura con un atto d'accusa (v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP ), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF ). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF ). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF ).

4.2 Le spese procedurali della causa SK.2011.22 sono già state fissate in maniera definitiva ed esecutiva, per cui occorre qui statuire soltanto sull'ammontare delle spese della presente procedura scritta. Tuttavia, in applicazione dell'art. 426 cpv. 3 lett. a CPP , vi è ragione per soprassedere alla condanna dell'imputato al pagamento di ulteriori spese, visto che questo ulteriore passo di procedura non è in alcun modo a lui imputabile.

5. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF , le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi
(v. art. 13 RSPPF ). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) è normalmente presa in considerazione (v. art. 14 RSPPF ). Va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7.6%; dal 1° gennaio 2011 essa è invece dell'8%. Avendo tuttavia, sia l'imputato che l'accusatrice privata, il loro domicilio all'estero, le prestazioni legali loro fornite non soggiacciono all'IVA
(v. art. 8 LIVA ; Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai, edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, gennaio 2011, pag. 11-12).

5.1 Le spese ripetibili riguardanti la procedura SK.2011.22 sono già state fissate in maniera definitiva ed esecutiva nella sentenza del 19 novembre 2012 (v. supra lett. B). Come nella predetta causa l'indennità oraria è anche qui fissata a fr. 230.--. Il patrocinatore dell'accusatrice privata ha presentato una nota d'onorario da cui vanno tolte 1,5 ore per la procedura di reclamo alla CRP, dato che sulle relative spese e ripetibili ha già statuito la CRP stessa , motivo per cui in linea di massima si giustificherebbe (v. però infra consid. 18.2) il riconoscimento di fr. 29'119.70 (122,5 ore più disborsi per fr. 944.70). La difesa di A. non ha per contro presentato nota d'onorario, ma la sua attività si può senz'altro comparare a quella svolta dal patrocinatore dell'accusatrice privata, per cui giusta l'art. 12 cpv. 2 RSPPF vengono riconosciute ex bono et aequo ripetibili per un ammontare di fr. 20'000.--.

5.2 Per la messa a carico delle spese e delle ripetibili va tenuto conto, come nella causa SK.2011.22 , di un grado di proscioglimento dell'imputato del 75%, precisando come si tratti di una percentuale ponderata non in termini eminentemente quantitativi ma anche qualitativi, segnatamente considerando, per la chiave di ripartizione, i costi che gli accertamenti sul crimine a monte hanno comunque cagionato. Di conseguenza, ad A. vengono riconosciute ripetibili per un ammontare totale di fr. 15'000.-- (75% di fr. 20'000.--) a carico della Confederazione. Alla Hit International SpA sono state riconosciute ripetibili a carico di A. nella causa SK.2011.22 nella misura in cui è stata considerata parte vincente al 25%. Nella presente causa l'accusatrice privata non può per contro ritenersi parte vincente nella misura in cui tutte le sue pretese supplementari rispetto alla precedente sentenza sono state respinte; a carico di A. non possono quindi essere accollate ulteriori ripetibili (v. art. 433 cpv. 1 lett. a CPP e contrario).


3.1

Per questi motivi il Giudice unico decreta e pronuncia:

I. Per quanto concerne la pena da irrogare la procedura è sospesa fino alla pronuncia di una sentenza definitiva delle autorità giudiziarie italiane sull'entità della pena a carico di A. per i reati a monte della presente causa.

II. Non si prelevano spese procedurali.

III. Ad A. vengono riconosciute spese ripetibili per un ammontare di fr. 15'000.-- a carico della Confederazione.

IV. È ordinato il dissequestro dei valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, eccedenti le somme destinate all'esecuzione dei punti III, IV e V della sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico Il Cancelliere

Il testo integrale della sentenza e del decreto viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold

- Avv. Luigi Mattei, difensore di A. (imputato)

- Avv. Ivan Paparelli, patrocinatore di Hit International SpA (accusatrice privata)

- Banca D.

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.

Rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78 , art. 80 cpv. 1 , art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF ).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF ). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF ).

I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP ; art. 37 cpv. 1 LOAP ). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP ).

I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10 giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP ).

Spedizione: 27.07.2016

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.