E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2016.4 vom 01.06.2016

Hier finden Sie das Urteil RR.2016.4 vom 01.06.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2016.4


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2016.4

Datum:

01.06.2016

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;autorità; Tribunal; Tribunale; Apos;art; Apos;assistenza; Svizzera; Accordo; Stato; Apos;esistenza; Corte; Confederazione; Genova; -svizzero; Repubblica; Rubrica; Apos;Accordo; Parte; Ministero; Assistenza; Apos;Italia; OAIMP; Procura; Apos;ufficio; Convenzione; AIMP;; Apos;estero; Apos;inchiesta; Apos;apertura; Apos;attività

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2016.4

Sentenza del 1° giugno 2016

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A. Inc., rappresentata dall'avv. Andrea Simoni,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ); durata del sequestro (art. 33 a OAIMP )


Fatti:

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova conduce indagini relative alla commissione di reati di corruzione e turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture e truffe ai danni di ente pubblico nei confronti di più imputati. Dal complemento rogatoriale datato 10 aprile 2015 alla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 5 marzo 2015, risulta che B. è indagato per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 CP/I in relazione all'art. 319 CP/I). A mente delle autorità estere, B. avrebbe promesso e fornito a C., dirigente della società municipalizzata D. S.p.A., utilità in natura ed elargizioni di denaro contante, al fine di ottenere affidamenti di opere e servizi alle società E. S.r.l. (radiata) e F. S.r.l., da lui amministrate. Nel prosieguo delle indagini, il procedimento penale nei confronti di B. è stato esteso alle ipotesi di reato di appropriazione indebita aggravata, esistendo il sospetto che gli averi patrimoniali depositati inizialmente sulla relazione n. 1 e in seguito sulla relazione n. 2 intestata alla società A. Inc., entrambe site presso la Banca G. siano riconducibili alle attività distrattive summenzionate commesse a danno delle società E. S.r.l. e F. S.r.l., e che avrebbero acquisito, tramite le predette condotte corruttive, diversi appalti pubblici. Mediante la domanda precitata, l'autorità italiana ha segnatamente chiesto l'acquisizione della documentazione bancaria relativa ai conti siti presso la banca G. di cui B. sia o sia stato titolare, beneficiario economico, delegato ad operare e/o settlor di trust (v. act. 1.1, pag. 2; incarto MPC, rubrica 1, richiesta di commissione rogatoria del 10.04.2015).

B. Il 9 marzo 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha affidato al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) l'esecuzione della predetta commissione rogatoria (v. incarto MPC, rubrica 2).

C. Tramite complemento rogatoriale del 16 aprile 2015, l'autorità estera ha altresì chiesto il sequestro preventivo della somma di euro 1'114'146.-- depositata sulla relazione n. 2 intestata a A. Inc., "Rubrica H.", Panama, trust di cui B. è "settlor" e di cui beneficiari economici sono la moglie ed i figli dello stesso. Ciò in esecuzione del decreto del 16 aprile 2015 del Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) del Tribunale di Genova, con cui veniva appunto disposto il sequestro preventivo della citata relazione bancaria (v. act. 1.1, pag. 2; incarto MPC, rubrica 1, richiesta di commissione rogatoria del 16 aprile 2015 con allegati).

D. Con decisioni di entrata nel merito del 4 e 8 giugno 2015, il MPC ha dato seguito alle richieste summenzionate, ordinando il sequestro della relazione n. 2 intestata a A. Inc., "Rubrica H." sita presso la banca G. ed acquisendo la documentazione bancaria relativa a tale conto, dal doc. MPC 0001 al doc. MPC 0332 (v. act. 1.1 pag. 3 e 7; incarto MPC, rubrica 7).

E. ll 2 novembre 2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha trasmesso al MPC un ulteriore complemento rogatoriale, informando di avere esteso il procedimento penale aperto nei confronti di B. al reato di appropriazione indebita aggravata (v. act. 1 pag. 6; act. 1.1. pag. 2).

F. In data 11 dicembre 2015, il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura ordinando la trasmissione all'autorità rogante dei documenti relativi alla relazione n. 2 intestata a A. Inc., "Rubrica H.", e decidendo il mantenimento del sequestro del saldo attivo di tale conto fino a decisione definitiva dell'autorità estera in merito ai valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 1.1 pag. 7).

G. Con ricorso dell'11 gennaio 2016, A. Inc. è insorta contro la summenzionata decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essa ha concluso, in sostanza, all'annullamento della decisione impugnata con conseguente revoca del sequestro ordinato sul conto n. 2 (v. act. 1).

H. Con osservazioni del 28 gennaio 2016, l'UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 9).

I. Con risposta di medesima data, il MPC ha chiesto a questa Corte di respingere integralmente il ricorso (v. act. 10).

L. Con replica dell'11 febbraio 2016, trasmessa per conoscenza al MPC ed all'UFG, la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

M. Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP ; v. M. Dangubic/T. Keshelava , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . La ricorrente, titolare del conto oggetto della decisione di chiusura censurata, è legittimata a ricorrere (v. art. 9 a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2.

2.1 L'insorgente si duole innanzitutto del fatto che la richiesta di assistenza giudiziaria conterrebbe considerazioni e conclusioni contraddittorie.

2.2 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG , 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).

2.3 La richiesta di assistenza dell'autorità italiana, con i relativi complementi ed al­legati, indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. Le autorità inquirenti estere hanno evidenziato come l'inchiesta da esse condotta si estenda tanto ai reati corruttivi, commessi verosimilmente tra il 2011 ed il 2013, quanto ai reati di appropriazione indebita aggravata, che sarebbero occorsi dal 2009 ad oggi. Più precisamente, a mente delle autorità italiane, B. avrebbe fornito utilità - sia in natura che sotto forma di somme di denaro contante - a C., dirigente dell'Area Approvvigionamenti ed Affari Generali di D. S.p.a., il quale avrebbe, in violazione ai propri doveri d'ufficio, affidato direttamente, tra il 2011 ed il 2013, lavori edili e di realizzazione di impianti termici e idrici alle società E. s.r.l. e F. s.r.l., di cui B. era amministratore unico. Secondariamente, le indagini estere si concentrano sul sospetto che le somme depositate in Svizzera da B. presso la banca G. - ritenuta in particolare la coincidenza temporale tra l'apertura dei conti ed i fatti di corruzione oggetto di indagini - provengano dal profitto conseguito dalle società E. s.r.l. e F. s.r.l. grazie agli appalti conferiti loro da C.; B. avrebbe quindi indebitamente distratto tale profitto dalle casse delle summenzionate società e lo avrebbe trasferito sul conto n. 2 presso la banca G., adempiendo così le condizioni del reato di appropriazione indebita aggravata. Per tale ipotesi di reato - considerato in particolare che B. si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in merito alla provenienza di dette somme e che non avrebbe dimostrato di disporre di fonti di reddito adeguate a giustificarne la disponibilità - il GIP presso il Tribunale di Genova, ritenendo ragionevole ipotizzare che le somme prevenute sul conto intestato alla ricorrente fossero state distratte dal patrimonio delle citate società, ne ha disposto il sequestro (v. incarto MPC, rubrica 1).

2.4 Il contenuto della domanda estera menziona dunque sufficientemente il proprio oggetto, il motivo della stessa, i reati perseguiti, la persona indagata, nonché i fatti essenziali alla base della commissione rogatoria, elementi sulla base dei quali l'autorità elvetica ha già potuto escludere l'esistenza di condizioni ostative all'assistenza. Essa adempie chiaramente le esigenze legali richieste dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La censura della ricorrente non può di conseguenza trovare accoglimento.

3.

3.1 L'insorgente lamenta in seguito la violazione del principio della proporzionalità, difettando un nesso temporale e materiale sufficiente ed adeguato tra i documenti di cui è stata decisa la trasmissione ed i fatti all'origine della domanda estera. Tale violazione sarebbe ancor più evidente, non essendo il conto n. 1, il cui saldo sarebbe confluito sulla relazione intestata a A. Inc., mai stato oggetto di accertamenti penali.

3.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti relativi a reati come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati ( DTF 129 II 462 consid. 5.5 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). L'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

3.3 A mente dell'autorità estera, i reati di corruzione sarebbero intervenuti tra il 2011 ed il 2013, mentre l'appropriazione indebita aggravata sarebbe stata commessa dal 2009 in poi. Ora, ritenuto che il conto intestato alla ricorrente, "Rubrica H.", Panama, è stato aperto il 15 giugno 2010, non vi sono motivi per ritenere che la documentazione in questione abbraccerebbe un periodo irrilevante per l'inchiesta estera. Inoltre, dagli atti risulta che il saldo di chiusura del conto n. 1, di cui B. era avente diritto economico, è segnatamente stato trasferito sulla relazione n. 2 intestata alla ricorrente, come pure che sulla medesima sono intervenuti, tra dicembre 2010 e gennaio 2012, cinque versamenti a contanti per complessivi EUR 285'000.-- (v. incarto MPC, rubrica 7). Come detto, le autorità estere sospettano che il rapporto corruttivo intercorso tra B. e C. avesse come oggetto anche dazioni di denaro contante (ritenuto in particolare l'elevato tenore di vita condotta da C.), come pure che i fondi depositati in Svizzera siano in tutto o in parte stati distratti da B. dalle casse delle società E. S.r.l. e F. S.r.l. e siano dunque provento del reato di corruzione summenzionato (ipotesi non smentita da B., il quale non avrebbe fornito alcuna giustificazione in merito alla provenienza di detti importi, dichiarando peraltro di non possedere beni o fonti di reddito alternative all'attività svolta per il tramite della F. S.r.l.). Infine, l'autorità estera ritiene pure possibile che i conti esteri riconducibili a B. siano stati utilizzati per il pagamento di tangenti "estero su estero" o comunque per il prelievo di denaro contante da consegnare direttamente ai corrotti (v. incarto MPC, rubrica 1, richiesta di commissione rogatoria 10 aprile 2015 e 16 aprile 2015).

3.4 Sul conto intestato alla ricorrente sono dunque intervenute delle movimentazioni che, ritenuta la natura corruttiva e patrimoniale dei reati contestati a B., meritano senz'altro un esame da parte delle autorità italiane. Anche il periodo oggetto di analisi da parte delle autorità estere, compreso in particolare tra il 2009 ed il 2013 (v. atti MPC, rubrica 1), coincide con le movimentazioni sospette rilevate sul conto della ricorrente.

Vi è dunque da concludere che la relazione litigiosa non può essere ritenuta estranea ai fatti oggetto d'indagine. Di nessuna rilevanza è in proposito il fatto che in precedenza la relazione n. 1 sia o meno stata oggetto di accertamenti penali. Alla luce dei summenzionati principi giurisprudenziali, l a trasmissione completa della documentazione in questione rispetta pertanto il principio della proporzionalità e non viola il divieto della fishing expedition.

4.

4.1 La ricorrente censura poi il fatto che la rogatoria prenda materialmente spunto da una segnalazione spontanea del MPC, e non sia dunque fondata su accertamenti autonomamente condotti dall'autorità inquirente italiana. Ciò in violazione anche del principio della specialità.

4.2 Secondo l'art. XXVIII n. 1 dell'Accordo italo-svizzero, fatto salvo il diritto nazionale e nei limiti delle loro competenze, le autorità giudiziarie di uno dei due Stati possono, senza richiesta preventiva, trasmettere a un'autorità giudiziaria dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando: ritengono che la comunicazione di queste informazioni potrebbe aiutare l'autorità destinataria a intraprendere o portare a buon fine indagini e procedimenti (lett. a) oppure queste informazioni potrebbero concludersi con una domanda formulata da questa autorità in virtù della CEAG o del presente Accordo (lett. b). Quanto precede è in sostanza ribadito all'art. 10 CRic , secondo il quale senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del terzo capitolo della CRic. L'art. 67 a cpv. 1 AIMP prevede, infine, che l'autorità di perseguimento penale può trasmettere a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a promuovere un procedimento (lett. a) o a facilitare un'istruzione penale pendente (lett. b). Non possono essere trasmessi all'autorità estera mezzi di prova inerenti alla sfera segreta (v. art. 67 a cpv. 4 AIMP). Per contro, informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera (art. 67 a cpv. 5 AIMP ). Per quanto riguarda la documentazione bancaria, la quale costituisce mezzo di prova protetto dall' art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0; v. Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 415; Alexander M. Glutz von Blotzheim , Die spontane Übermittlung, Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67 a IRSG, tesi basilese, Zurigo/San Gallo 2010, pag. 165), è possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indicandone le referenze, il titolare, l'avente diritto ed il contenuto, informazioni utili per la presentazione di una domanda di assistenza (DTF 130 II 236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c). A giudizio del Tribunale federale, l'esistenza in Svizzera di un procedimento penale parallelo alla procedura di assistenza internazionale non costituisce una condizione indispensabile alla trasmissione spontanea di informazioni giusta l'art. 67 a AIMP; di rilievo è che l'autorità inquirente sia stata investita della fattispecie tramite un obbligo legale di comunicazione e che tale comunicazione contenga un sospetto sufficiente (v. DTF 140 IV 123 consid. 5.5; Zimmermann, op. cit. n. 415).

4.3 Nella fattispecie, il MPC, mediante la sua comunicazione spontanea di informazioni del 27 marzo 2015, fondata su una segnalazione MROS (v. incarto MPC, rubrica 14.2, scritto avv. Marcellini del 31 luglio 2015, pag. 2), ha informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova dell'esistenza di conti riconducibili a B. con l'indicazione delle date di apertura/chiusura dei conti, dell'entità dei valori patrimoniali ivi depositati, di indicazioni sui titolari, beneficiari economici, settlor e beneficiari del trust (act. 1 pag. 5; incarto MPC, rubrica 1).

Orbene, avendo il MPC indicato unicamente l'esistenza di conti bancari senza trasmettere la relativa documentazione, permettendo così all'autorità italiana di presentare in seguito una domanda di assistenza giudiziaria internazionale alla Svizzera (conformemente all'art. 67 a cpv. 5 AIMP ), esso ha fatto uso dello strumentario istituzionale a sua disposizione in maniera corretta ed adeguata ai sensi della giurisprudenza summenzionata.

Non vi è pertanto stata alcuna violazione di norme legali, tantomeno del principio della specialità, peraltro espressamente riservato al punto 4 del dispositivo della decisione di chiusura contestata. Anche questa censura va, di conseguenza, disattesa.

5. Infine, la ricorrente chiede il dissequestro del saldo attivo della relazione n. 2 ad essa intestata.

5.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina il sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

5.2 In concreto, va considerato che l'autorità estera ritiene ipotizzabile che la somma depositata da B. in territorio elvetico, ossia euro 1'114'146.--, costituisca "profitti conseguiti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale dalle società "E. s.r.l." e "F. s.r.l.", indebitamente distratti dalle casse e dai bilanci sociali da parte dell'indagato, fatto integrante il reato di appropriazione indebita aggravata". Ciò in base anche alla coincidenza temporale tra l'apertura di tale relazione bancaria ed i fatti di corruzione oggetto del procedimento penale a carico di B., nonché alla circostanza che B. ha dichiarato di non disporre di altre fonti di reddito diverse dall'attività imprenditoriale svolta tramite le predette società (v. incarto MPC, rubrica 1, richiesta di commissione rogatoria 16 aprile 2015, pag. 2).

Ora, se l'inchiesta estera dovesse confermare l'origine criminale di detti valori valori per i quali è innegabile l'esistenza di un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda ed il rispetto della proporzionalità segnatamente l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato con il reato di corruzione e/o con quello di appropriazione indebita aggravata, si prospetterebbe una loro confisca ex art. 13 e segg. CRic . In applicazione dell'art. 33 a OEIMP, richiamato l'art. 74 a cpv. 3 AIMP , il sequestro litigioso va pertanto confermato.

6. Il ricorso deve, di conseguenza, essere integralmente respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 2 giugno 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Andrea Simoni

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.