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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2016.114 vom 10.10.2016

Hier finden Sie das Urteil RR.2016.114 vom 10.10.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2016.114

Il ricorso del ricorrente A è stato respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La decisione è stata motivata dall'assenza di elementi che avrebbero potuto dimostrare la pertinenza della documentazione e degli oggetti litigiosi per il procedimento estero, nonché dalla mancanza di utilità potenziale dei dati raccolti dalle autorità elvetiche. La Corte ha anche rilevato che l'assenza di una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti in Italia e quanto consegnato non è stata sufficiente a confermare la pertinenza della documentazione e degli oggetti richiesto.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2016.114

Datum:

10.10.2016

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internzionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Schlagwörter

Apos;; Italia; Tribunal; Apos;autorità; Tribunale; Svizzera; Corte; Apos;ndrangheta; Apos;ambito; Confederazione; Apos;Italia; Apos;assistenza; Accordo; Apos;organizzazione; Apos;associazione; Frauenfeld; -svizzero; Ministero; Assistenza; Apos;esistenza; Apos;estero; Apos;art; Convenzione; Apos;Accordo; énal; Cancelliere; Stefan; Ragione; Repubblica; Apos;esecuzione

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2016.114

Sentenza del 10 ottobre 2016

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Giorgio Bomio ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Stefan La Ragione,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )


Fatti:

A. Il 13 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata successivamente, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri 19 imputati, tra i quali A., per titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 e 416-bis CP/I) ed altri reati collegati. In sostanza, le persone in questione sono sospettate di essere coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione criminale denominata "'ndrangheta", precisato che le indagini hanno interessato l'Italia, la Germania, la Svizzera, il Canada e l'Australia. I risultati dell'operazione denominata "Crimine" avrebbero consentito di accertare l'attuale struttura dell'organizzazione nella sua dimensione locale, nazionale e transnazionale. Rogatorie con le autorità tedesche avrebbero permesso agli inquirenti italiani di evidenziare, grazie alla registrazione di conversazioni telefoniche, l'esistenza anche in Svizzera di esponenti dell'associazione criminale in questione, in particolare B.. Gli approfondimenti investigativi in Italia e all'estero a carico di persone indagate in Italia avrebbero fatto emergere l'esistenza di una "locale" della 'ndrangheta a Frauenfeld. Gli elementi acquisiti indicherebbero che in Svizzera, nella città di Frauenfeld e nelle zone limitrofe, sarebbe attiva una struttura della 'ndrangheta in cui risulterebbero inseriti diversi personaggi di origine calabrese. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha formulato una serie di misure istruttorie, tra le quali la perquisizione domiciliare e personale di svariate persone indagate (v. rubrica 1 incarto MPC).

B. Mediante decisione del 16 aprile 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall'autorità italiana (v. rubrica 3 incarto MPC).

C. Il 25 agosto 2014 il MPC ha ordinato diverse perquisizioni domiciliari e personali, tra le quali quella presso il domicilio di A. (v. rubrica 8, 2a parte, incarto MPC).

D. Con decisione di chiusura del 2 giugno 2016 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di dieci dischi rigidi contenenti tutte le registrazioni ambientali effettuate nell'ambito di un parallelo procedimento penale elvetico aperto nel novembre del 2009 legato ai fatti oggetto della rogatoria italiana, di un rapporto della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) del 30 gennaio 2014 inerente all'identificazione delle persone imputate, con svariati atti autorizzativi delle intercettazioni ambientali nonché altri oggetti e documenti rinvenuti al domicilio di A. (v. rubrica 4 incarto MPC).

E. Il 27 giugno 2016 A. ha impugnato la decisione del 2 giugno 2016 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).

F. Il 29 luglio 2016 l'UFG ha comunicato di rinunciare ad inoltrare una risposta, postulando la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Nelle sue osservazioni del 4 agosto 2016 il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).

G. Con replica del 29 agosto 2016 il ricorrente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3. La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP ; v. M . Dangubic/T. Keshelava , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.

1.4. Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 2 giugno 2016, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . Nella misura in cui le intercettazioni ambientali e telefoniche nonché i rapporti di polizia oggetto della suddetta decisione concernono anche il ricorrente, la legittimazione ricorsuale è data (v. art. 80 h lett. b AIMP ). Alla medesima conclusione occorre giungere per quanto riguarda i documenti ed oggetti sequestrati presso il domicilio del ricorrente.

2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP ; DTF 119 Ib 64 consid. 3a). Essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e), può esaminare aspetti non censurati nel ricorso, senza tuttavia essere tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d; TPF 2011 97 consid. 5; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 522).

3. Il ricorrente censura una violazione dei diritti alla protezione dall'arbitrio e alla tutela della buona fede nonché della protezione della sfera privata garantiti dagli art. 9 e 13 Cost . Egli afferma di non aver potuto ancora esprimersi nell'ambito del procedimento estero. Egli sarebbe fortemente toccato sia da tale procedimento che dalla decisione impugnata. La sua presa di posizione del 26 ottobre 2014 sugli oggetti e documenti da trasmettere all'Italia non avrebbe prodotto nessuna reazione. Le intercettazioni ambientali sarebbero state effettuate in un luogo non pubblico, a sua insaputa e senza il suo consenso. Inoltre, i documenti e oggetti sequestrati presso il suo domicilio oggetto della decisione impugnata, oltre ad avere un grande valore affettivo, sarebbero inutili per il procedimento estero, per cui da restituire.

3.1 Orbene, sul fatto che egli non si sia ancora potuto esprimere dinanzi alle autorità italiane sulle accuse mossegli, si rileva che ciò potrà senz'altro ancora avvenire in futuro, rogatorialmente in Svizzera oppure in Italia, se egli verrà estradato. Per quanto riguarda la sua presa di posizione del 26 ottobre 2014, essa è stata debitamente considerata dal MPC, il quale ha tuttavia ritenuto necessario ed utile - va qui ricordato che alla cernita dei documenti e oggetti era presente anche l'autorità rogante (v. act. 1.2 pag. 4) - trasmettere quanto oggetto della decisione impugnata. In merito alle intercettazioni ambientali, le autorizzazioni per la loro attuazione sono state correttamente richieste dall'autorità inquirente elvetica e approvate dalla competente autorità giudiziaria. Essendo per loro natura segrete ed effettuate anche in luoghi non pubblici (si pensi anche alle sorveglianze telefoniche), le censure mosse dal ricorrente in questo ambito vanno respinte.

3.2

3.2.1 Per quanto attiene alla pertinenza della documentazione e degli oggetti litigiosi per le indagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57 ) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

3.2.2 In concreto, oltre a quanto già evidenziato (v. Fatti lett. A supra), dal complemento rogatoriale del 16 maggio 2016 risulta che il ricorrente è stato sottoposto in Italia alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, unitamente ad altre 17 persone, in quanto sospettato di appartenere alla 'ndrangheta operante sul territorio nazionale ed estero. In particolare, egli è sospettato di essere componente della cosiddetta società minore, con la qualità di partecipe attivo alla locale di Frauenfeld, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio. L'associazione mafiosa in questione avrebbe disposto di armi e avrebbe finanziato le attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati compiuti. L'autorità rogante ha specificato di procedere anche ad indagini patrimoniali nell'ambito di un procedimento di prevenzione volto ad accertare se A. sia titolare di beni (direttamente o indirettamente) di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta o se gli stessi siano il reimpiego o il frutto di attività illecite (v. rubrica 1 incarto MPC). Inoltre, le registrazioni ambientali, oggetto della decisione impugnata, effettuate nell'ambito del procedimento elvetico dimostrerebbero che gli imputati, tra cui il ricorrente, sarebbero membri, in concorso con altre persone, di un'articolazione svizzera della 'ndrangheta, più precisamente della società della 'ndrangheta di Frauenfeld facente capo al locale C.. Il gruppo criminale sarebbe composto prevalentemente da cittadini di nazionalità italiana, i quali avrebbero praticato formule e rituali tipici della 'ndrangheta, riunendosi in un locale pubblico presso il Comune di Wängi, nel Canton Turgovia. Le discussioni che si sarebbero tenute all'interno del gruppo avrebbero riguardato in particolare procedure di affiliazione, consuetudine e norme di condotta criminali, forme di egemonia all'interno della struttura criminale e la capacità del gruppo di commettere atti di natura criminale. L'associazione sarebbe organizzata mediante una suddivisione di cariche, ruoli e compiti assegnati in base all'anzianità di affiliazione e alla pregressa militanza nelle cosche italiane.

Visto quanto precede le intercettazioni ambientali e i rapporti di polizia effettuati dall'autorità inquirente elvetica, nonché gli oggetti e la documentazione rinvenuta al domicilio del ricorrente presentano senz'altro un'utilità potenziale per il procedimento estero, essendoci una sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale italiano. Trattandosi di un'inchiesta tendente ad accertare l'esistenza di un'organizzazione criminale, quanto raccolto dalle autorità elvetiche potrebbe permettere di ricostruire e approfondire i vari legami tra le persone coinvolte e le funzioni assunte dai singoli indagati. Benché atti procedurali e non mezzi di prova - il principio è che solo quest'ultimi vanno normalmente trasmessi alle autorità estere (cfr. Zimmer­mann , op. cit., pag. 309, con giurisprudenza citata alla nota 606) -, le richieste di approvazione e di proroga della videosorveglianza del Club D. di Wängi con le relative decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e del Giudice dei provvedimenti coercitivi sono anch'esse da trasmettere all'autorità rogante, dato che tali documenti suffragano la legalità di tali misure (v. sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 e 6B_140/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.1). Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se da quanto trasmesso emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e quanto consegnato. Alla luce della domanda rogatoriale e dei relativi complementi, che ben specificano la fattispecie oggetto di indagine, risulta che tutti i documenti e oggetti di cui sopra sono potenzialmente utile per l'inchiesta estera, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità .

4. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto .

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata a complessivi fr. 4'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.-- già versato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.-- già versato.

Bellinzona, 11 ottobre 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Stefan La Ragione

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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