Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2015.199 |
Datum: | 09.02.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;autorità; Tribunal; Tribunale; Apos;art; Apos;esecuzione; Apos;assistenza; Italia; Svizzera; Corte; Accordo; Apos;indagine; Confederazione; Apos;ambito; -svizzero; Lapos;autorità; Convenzione; Apos;Accordo; OAIMP; Anche; Nella; Questa; énal; Ministero; Assistenza; Apos;Italia; Secondo; Apos;interessato; Apos;applicazione; Berna |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2015.199 |
| Sentenza del 9 febbraio 2016 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri | |
| Parti | A. , rappresentato dall'avv. Sabrina Gendotti, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione , Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) |
Fatti:
A. In data 13 giugno 2014 (v. act. 1.4) e 15 luglio 2014 (v. act. 1.3), in seguito a quattro rogatorie presentate nel 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra gli altri, di B. e C. per i reati, secondo quanto esposto nella seconda rogatoria, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (v. act. 1.3 pag. 9 e segg.). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia gli indagati avrebbero occultato somme ricavate dai summenzionati reati intestando beni mobili ed immobili a terzi (prestanome). Parte di queste somme sarebbero, secondo quanto emerso dalle indagini italiane, state trasferite su conti bancari in Svizzera. L'autorità rogante chiede la documentazione bancaria a partire dal 1° gennaio 2006 dei conti legati a C. e a B. o a società a loro riconducibili per poter ricostruire come siano stati riciclati i proventi dei reati commessi dagli imputati, oggetto del procedimento italiano.
B. Il 7 agosto 2014 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della predetta commissione rogatoria al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC; v. act. 1.2 pag. 2).
C. Mediante la domanda di assistenza giudiziaria complementare del 26 novembre 2014 (v. act. 1.5), l'autorità italiana ha chiesto, ad integrazione della domanda del 13 giugno 2014, l'acquisizione della documentazione bancaria inerente, tra le altre, alla relazione n. 1 presso la banca D. SA, denominata E., intestata a tale A.
D. Con decisione di entrata nel merito del 10 dicembre 2014 il MPC ha dato seguito alla richiesta, ordinando in sostanza la trasmissione della documentazione completa, gli estratti conto e di deposito, gli avvisi d'accredito o d'addebito, i mandati di bonifico, gli assegni, i giustificativi del traffico dei pagamenti automatico, la corrispondenza e i memorandum inerenti al suddetto conto, imponendo alla banca il divieto di comunicare (v. act. 1.6), divieto poi revocato il 20 maggio 2015 (v. act. 1.2 pag. 2).
E. In data 2 giugno 2015 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura ordinando la trasmissione all'autorità competente dei documenti relativi al summenzionato conto (v. act. 7.2).
F. Il 2 luglio 2015 l'interessato ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l'annullamento della stessa con conseguente non trasmissione della documentazione bancaria relativa alla summenzionata relazione e, in via subordinata, la sospensione della procedura di ricorso con il rinvio al MPC per la cernita dei documenti bancari in presenza della parte ricorrente (v. act. 1).
G. A conclusione della sua risposta del 20 luglio 2015, il MPC ha chiesto di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con osservazioni del 24 luglio 2015 l'UFG ha formulato analoga conclusione (v. act. 8).
H. Con replica del 17 agosto 2015, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG, il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomentazioni (v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M . Dangubic/T. Keshelava , Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP ), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . Il ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. L'insorgente lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli sostiene di non aver potuto partecipare alla procedura in questione, siccome né la decisione di entrata nel merito né quella di chiusura gli sarebbero state comunicate per tempo da parte dell'autorità. Per la stessa ragione non sarebbe avvenuta una cernita in contraddittorio.
2.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost . contempla la facoltà per l'interessato, tra l'altro, di prendere conoscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di presentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80 c AIMP ), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a OAIMP un termine per addurre riguardo ad ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost .; P. L. Krauskopf / K. Emmenegger , in: B. Waldmann/P. Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; R. Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 484, 724-725; P. De Preux , L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, SJZ 104/2008, n. 2 pag. 34).
Il diritto di essere sentito viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (R. Zimmermann , op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; M. Albertini , Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; R. Zimmermann , op. cit., n. 472). Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribunale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interessata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possibilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta l'art. 17 a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale federale 1C_560/2011 del 20 dicembre 2011, consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).
2.2 Nella fattispecie, il MPC ha comunicato la decisione di entrata nel merito alla banca D. SA, presso la quale era sita la relazione bancaria intestata al ricorrente, imponendole in un primo tempo un divieto di informare gli interessati (v. act. 1.6 pag. 4). Sempre a questo istituto bancario è stata comunicata la revoca del divieto di informazione relativamente alle misure di assistenza. Questa comunicazione è avvenuta, secondo quanto affermato dal MPC e non contestato dalla controparte, il 20 maggio 2015 (v. act. 1.2 pag. 2 in fine). La decisione di chiusura contestata fa data del 2 giugno 2015, ossia oltre una decina di giorni dopo. Occorre in proposito ricordare che l'autorità d'esecuzione non notifica le proprie decisioni all'estero (v. art. 80 m AIMP ; art. 9 OAIMP ; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002, consid. 2.6) per cui in detti casi è sufficiente che la decisione venga intimata all'istituto di credito presso cui era sita la relazione bancaria (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2); in particolare, in presenza di una convenzione di "fermo-banca", la decisione è considerata notificata al cliente a partire dal momento in cui la decisione viene depositata nell'incarto "fermo-banca" (DTF 124 II 124 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1C_345/2009 del 10 settembre 2009, consid. 3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011, consid. 3.2). In simili evenienze, incombe perciò all'istituto bancario di rendere attento il cliente alla misura di assistenza non appena ne è venuto a conoscenza, rispettivamente non appena è venuto meno il divieto di informazione giusta l'art. 80 b cpv. 2 lett. a AIMP.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha domicilio in Svizzera ed è stata pattuita una convenzione di "fermo-banca" (v. act. 7.5 prima pagina): va dunque considerato che la notifica sia avvenuta al momento in cui la banca D. SA ha ricevuto comunicazione della revoca del divieto di informazione, ossia mercoledì 20 maggio 2015. In pratica, il MPC ha atteso oltre una decina di giorni dalla revoca del divieto di informazione per emanare la decisione di chiusura. Si tratta certo di un termine breve, ma comunque rispondente agli obblighi di celerità giusta l'art. 17 a AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte del ricorrente alla procedura di assistenza (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.139 del 16 ottobre 2015, consid. 2.5; RR.2014.243 del 2 dicembre 2014, consid. 3.2 non pubblicata in TPF 2014 140 ; RR.2012.91 -92 del 18 luglio 2012, consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura il ricorrente non fosse ancora informato dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare in una comunicazione immediata da parte della banca al suo cliente. L'autorità d'esecuzione afferma inoltre di aver proceduto all'analisi della documentazione bancaria richiesta e in effetti ha ordinato la trasmissione solo dei documenti ritenuti di utilità potenziale per l'autorità estera (v. act. 7 pag. 3), la quale ha peraltro indicato con precisione la documentazione necessaria per le proprie indagini (v. infra consid. 3). In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l'insorgente ha potuto consultare gli atti bancari (v. act. 11) e ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Tanto più che il ricorrente, nei suoi memoriali, si limita ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe potuto essere sanato nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1, 2.2 e 2.3). Le censure del ricorrente in questo ambito vanno dunque respinte.
3. Il ricorrente si duole inoltre della violazione del principio di proporzionalità, in quanto non vi sarebbe connessione tra la relazione bancaria oggetto della rogatoria in questione e i fatti per i quali procedono le autorità italiane.
3.1 Per quanto concerne la pertinenza della documentazione in oggetto per le indagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57 ) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
3.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante ha ritenuto necessario acquisire la documentazione bancaria relativa, tra gli altri, al conto E. Con la più recente richiesta rogatoriale del 26 novembre 2014 l'autorità italiana ha dichiarato che "dalla ulteriore disamina della documentazione pervenuta relativa alla relazione bancaria 2 intestata alla F. Ltd Inc. Panama presso la banca D. SA sono stati ritenuti di interesse i seguenti conti correnti: [ ... ] E. 1 [...]" nominando oltre a ciò specifiche transazioni che rivestirebbero un particolare interesse per l'indagine italiana (v. act. 1.5 pag. 3 e 5). L'autorità estera ha quindi indicato puntualmente i mezzi di prova in questione nella propria domanda integrativa del 26 novembre 2014, richiedendone formalmente la trasmissione. Essa ha a tal proposito indicato nelle proprie rogatorie l'esistenza di prove che permettono di collegare la società F. Ltd Inc. con i fatti oggetto dell'indagine italiana.
L'autorità rogante afferma che, da un'indagine concernente reati fiscali commessi da cittadini italiani e dall'analisi della documentazione fornita dalle autorità svizzere in ambito di precedenti commissioni rogatorie, è risultato che, con mezzi fraudolenti, costoro abbiano predisposto un sistema di frode dell'erario mediante false fatturazioni. Le indagini italiane avrebbero poi permesso di scoprire e dimostrare che i capitali risultati dalla frode fiscale sarebbero in seguito stati impiegati per il pagamento di tangenti e per la corruzione di pubblici ufficiali. Le indagini vertono ora sulla ricerca dei beni e degli investimenti, ottenuti dai pubblici ufficiali in cambio dei loro illeciti comportamenti e frutto della frode fiscale, che sarebbero stati riciclati mediante l'intestazione a soggetti terzi che fungono da prestanome. Dalle indagini italiane è emerso come buona parte dei proventi di questi reati sarebbero stati investiti negli Emirati arabi mediante l'utilizzo di conti svizzeri e in particolare del conto corrente 3, intestato alla F. Ltd Inc. presso la banca D. SA, sul quale sarebbero state raccolte le provviste di tutti gli investitori. Dalle indagini risulterebbe inoltre chiaramente C. come figura centrale per l'occultamento dei proventi dei reati (v. act. 1.4 pag. 5 e segg.; 1.3 pag. 5 e segg.). Tra le società utilizzate da quest'ultimo per le operazioni di riciclaggio figurerebbero, tra le altre, la G. S.A. e la F. Ltd Inc. (v. act. 1.4 pag. 13). Sul conto di quest'ultima sarebbero confluiti molti "giroconti", spesso con causali che fanno esplicito riferimento a conti correnti intestati ad altri soggetti i cui nominativi sono stati utilizzati da C. quali prestanome per le operazioni in Italia (v. act. 1.4 pag. 8).
In concreto, dagli atti emergono poi diverse operazioni che hanno toccato la relazione bancaria E. intestata al qui ricorrente e che sono connesse con la fattispecie descritta in rogatoria.
Innanzitutto dall'estratto del summenzionato conto risultano pagamenti in favore di H. (v. per esempio EUR 20'000.-- il 21 febbraio 2007; act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0069). Quest'ultimo, noto anche con il nome di I., è il presidente delle società G. S.A. e F. Ltd Inc. (v. act. 1.4 pag. 9, 12 e 16) e possiede inoltre una procura amministrativa per intermediari finanziari sul conto oggetto della rogatoria (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0001, 0006 e 0012).
In aggiunta a ciò, dalla documentazione bancaria inerente il conto E. risaltano svariate transazioni con le sopraccitate società e altre persone coinvolte nell'indagine italiana. Ad esempio sul summenzionato conto sono stati addebitati in favore della G. S.A. EUR 131'600.-- in data 11 aprile 2007 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0016 e 0072 e segg.), EUR 129'181.39 (USD 175'000.--) in data 25 aprile 2007 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0016, 0079 e segg.), EUR 128'681.67 (USD 175'000.--) in data 31 luglio 2007 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0018, 0083 e segg.) e USD 175'000.-- il 24 gennaio 2008 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0032, 0087 e segg.). Si osserva inoltre che, in merito ad alcuni di questi pagamenti, sull'ordine di addebito compare il nome di J., anch'egli implicato nei fatti oggetto della rogatoria (si veda per esempio "la prego di voler trasferire entro il 31/7/07 dollari 175'000 dal conto E. 4 secondo indicazioni del Dott. J. a G. S.A. [ ... ]"; v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0086; v. anche 0082 e 0091 ). Questi sarebbe, secondo quanto emerso dalle indagini italiane, una delle persone utilizzate da C. per le movimentazioni estere dei profitti illeciti ottenuti (v. act. 1.4 pag. 13). Anche in favore della F. Ltd Inc. si possono notare addebiti sul conto E., per esempio di EUR 10'500.-- l'11 aprile 2007 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0016, 0076 e segg.), USD 59'500.-- il 24 gennaio 2008 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0032, 0082 e seg.) e EUR 78'000.-- in data 6 febbraio 2008 (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0020, 0094 e segg.). Quale motivo di quest'ultimo pagamento si legge oltretutto "somma destinata alla K." (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0094). In merito si osserva che all'autorità rogante risulta che C. abbia poteri di rappresentanza nei rapporti con le autorità fiscali italiane per questa società (v. act. 1.4 pag. 11). Oltre a ciò quest'ultima ha richiesto la documentazione del conto E. con esplicito riferimento a queste operazioni (v. act. 1.5 pag. 5). A tal proposito si rileva che questa ha dichiarato di interesse anche l'importo di USD 87'500.-- del 23 giugno 2008 (v. act. 1.5 pag. 5). Seppur in questa data non risulti una transazione per tale importo, si rileva che il 26 marzo 2008 sul conto E. sono stati addebitati EUR 56'196.84 in favore della F. Ltd Inc. Quest'importo corrisponde, con il corso del cambio di allora, esattamente a USD 87'500.--, e anche in questo caso sull'ordine di addebito, oltre al nome di A. e di H., si può leggere "come da indicazioni del Dott. J." (v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0020, 0097 e segg.). Un ulteriore pagamento risulta in favore della L. Corp. in data 24 giugno 2008 (USD 75'389.--; v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0033, 0102 e segg.). Questa società, tra le altre, sarebbe la beneficiaria di somme addebitate sul sopraccitato conto della F. Ltd Inc. e ritenuta di interesse dall'autorità rogante (v. act. 1.4 pag. 8). Dal conto E. sono altresì stati effettuati dei prelevamenti in contanti, di potenziale utilità per le indagini (EUR 30'075.-- il 27 gennaio 2009 ed EUR 15'037.50 il giorno seguente; v. act. 7.5 pag. MPC 07-07-04-0025).
3.3 Sulla relazione del ricorrente sono dunque intervenute svariate operazioni che meritano senz'altro un esame da parte delle autorità italiane. In sintesi, dall'analisi della documentazione bancaria del conto E., emerge che gran parte delle transazioni concernono persone e società connesse con l'indagine italiana. Già solo per questo motivo non si può di certo affermare che il conto litigioso sia estraneo ai fatti oggetto d'indagine, anzi, visto quanto precede la documentazione bancaria in questione presenta senz'altro un'utilità potenziale per l'inchiesta estera, essendoci una sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale italiano. Spetta comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition. Anche questa censura va di conseguenza respinta.
4. Il ricorrente asserisce infine che "la doppia punibilità è data unicamente per i reati di corruzione (art. 322 ter CP) e falsità in documenti (art. 251 CP) che non hanno nulla a che fare con gli eventi di natura fiscale commessi dai beneficiari economici della M." (v. act. 1 pag. 9; v. anche act. 12 pag. 8).
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n . 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).
4.2 Per quanto riguarda la censura sollevata, si evidenzia che i reati per i quali C. ed altri risultano indagati in Italia sono stati precedentemente elencati (v. lett. A) e, come si evince dall'esame della fattispecie che questo Tribunale ha potuto effettuare al consid. 3.2, essi sono stati dettagliatamente descritti dall'autorità rogante. A tal proposito, occorre ricordare che esaminando il requisito della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b). Nella fattispecie i reati descritti in rogatoria sono, ad un esame prima facie, equiparabili nel diritto svizzero ai reati di corruzione giusta gli art. 322 ter e segg. CP e di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP. A questo proposito si osserva che il ricorrente stesso ammette che la doppia punibilità è data per questi reati (v. act. 1 pag. 9). Egli però omette di considerare che nel campo della cosiddetta piccola assistenza (a differenza dell'estradizione) le misure di cooperazione sono già possibili se la doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). Il fatto che le società in questione sarebbero utilizzate (anche) per motivi fiscali, come asserito dal ricorrente, non è quindi di per sé un motivo per escludere l'assistenza. Nella decisione di chiusura vi è infatti un esplicito rinvio al principio di specialità (v. act. 1.2 pag. 5 e seg.), al quale la trasmissione della documentazione bancaria è subordinata. Anche la censura in questo ambito va pertanto respinta.
5. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo spese già versato.
Bellinzona, 9 febbraio 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera :
Comunicazione a:
- Avv. Sabrina Gendotti
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

