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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2016.49 vom 20.07.2016

Hier finden Sie das Urteil BP.2016.49 vom 20.07.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2016.49

Il Tribunale penale federale ha deciso che il reclamo di B. contro le decisioni di edizione del 16 febbraio 2012 e del 27 giugno 2016, relative alla consegna dei dossier personali della Banca A. AG in liquidazione a Zurigo, è inammissibile. La Corte dei reclami penali ha anche deciso che la domanda di concessione dell'effetto sospensivo non è priva d'oggetto e che la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- deve essere posta a carico della reclamante.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2016.49

Datum:

20.07.2016

Leitsatz/Stichwort:

Consegna (art. 265 cpv. 3 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;art; Confederazione; Ministero; Apos;effetto; Patrick; Cancelliere; Banca; Paolo; Bernasconi; Zurigo; Apos;annullamento; Apos;apposizione; Apos;ambito; Apos;oggetto; Contro; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2016.281 + BP.2016.49

Decisione del 20 luglio 2016

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Banca A. AG in liquidazione, rappresentata dall'avv. Paolo Bernasconi,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Consegna (art. 265 cpv. 3 CPP )

Effetto sospensivo (art. 387 CPP )


Visti:

- il procedimento penale aperto il 16 febbraio 2012 dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di B. ed altri per svariati reati patrimoniali;

- il decreto di edizione del 27 giugno 2016, mediante il quale il MPC ha ordinato alla Banca A. AG in liquidazione, a Zurigo, l'edizione dei dossier personali di due suoi consulenti, unitamente a direttive, istruzioni di servizio, manuali, regolamenti, rapporti e liste relative a svariati temi legati all'attività in generale della banca (v. act. 1.1);

- il reclamo dell'8 luglio 2016, con il quale la suddetta banca, oltre a chiedere in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo, ha postulato, in via principale, l'annullamento del decreto in questione e, in via subordinata, la modifica dello stesso nel senso che la consegna della documentazione deve avere luogo entro e non oltre 90 giorni dalla sua crescita in giudicato (v. act. 1).

Considerato:

- che in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 ( CPP ; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;

- che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché Patrick Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);

- che sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP );

- che secondo la sistematica della legge (capitolo 7: "Sequestro") e il senso e lo scopo della norma, la riserva di apporre i sigilli di cui all'art. 264 cpv. 3 CPP si estende anche alle decisioni di edizione secondo l'art. 265 CPP (sentenza del Tribunale federale 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 3.2);

- che qualora l'interessato toccato da una siffatta decisione invochi la facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di segretezza, occorre pertanto procedere secondo le regole sull'apposizione di sigilli (v. ibidem);

- che quindi avverso decisioni di edizione giusta l'art. 265 CPP , di massima, non è dato il reclamo ai sensi dell'art. 393 CPP (v. 1B_320/2012 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale 1B_477/2012 del 13 febbraio 2013, consid. 2.2; 1B_136/2012 del 25 settembre 2012, consid. 3.2 e 4.4; 1B_562/2011 del 2 febbraio 2012, consid. 1.1; TPF 2011 34 consid. 1.3; decisioni del Tribunale penale federale BB.2015.107 del 28 ottobre 2015; BB.2014.150 del 4 maggio 2015, consid. 2.1-2.3; BB.2012.158 del 7 giugno 2013, consid. 1.1.1; BB.2012.163 del 13 novembre 2012; BB.2012.161 del 17 ottobre 2012; BB.2012.9 del 24 luglio 2012, consid. 1.3; BB.2012.10 del 4 luglio 2012, consid. 1.4);

- che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, qualora una persona soggetta a un obbligo di consegna oltre ad addurre motivi legati alla tutela del segreto invochi a titolo accessorio anche altre obiezioni, pure quest'ultime, segnatamente l'asserita insufficienza di indizi di reato o la carente rilevanza delle carte o degli oggetti per l'istruzione o ancora questioni inerenti alla proporzionalità, devono essere esaminate nell'ambito della procedura di apposizione di sigilli (v. sentenza 1B_320/2012 consid. 3.3, con riferimenti);

- che l'Alta Corte ne ha concluso che un reclamo separato contro decisioni di edizione può entrare in linea di conto soltanto quando siano addotte unicamente obiezioni che non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto (v. ibidem);

- che nella fattispecie la reclamante, con il suo gravame, ha sì presentato censure che non concernono direttamente questioni di protezione del segreto, ma ha comunque preannunciato in maniera chiara di voler richiedere per la documentazione da trasmettere al MPC, nella misura in cui coperta da segreto, l'apposizione dei sigilli (v. act. 1 pag. 4 e segg.);

- che potendo tutte le sue censure essere presentate nell'ambito della procedura di apposizione dei sigilli, il presente reclamo risulta manifestamente inammissibile, ciò che ha del resto permesso di rinunciare ad uno scambio degli allegati (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario);

- che visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;

- che giusta l'art. 428 cpv. 1 , prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 21 luglio 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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