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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2016.63 vom 30.05.2016

Hier finden Sie das Urteil BB.2016.63 vom 30.05.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2016.63

Il Tribunale penale federale ha accettato il reclamo del reclamante A. contro la decisione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) del 14 marzo 2016, in cui si era proposto l'interrogatorio del reclamante per il giorno 22 aprile 2016 alle ore 14.00. La Corte dei reclami penali ha riconosciuto che la causa è stata stralciata dal ruolo e che non vengono prelevate spese procedurali. Inoltre, il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 1.500.-- a titolo di ripetibili per le spese sostenute ai fini dell'esercizio dei suoi diritti procedurali.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2016.63

Datum:

30.05.2016

Leitsatz/Stichwort:

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Corte; Confederazione; Tribunale; Ministero; Apos;oggetto; Apos;interrogatorio; Apos;art; Cancelliere; Marcellini; Apos;ambito; Apos;annullamento; Patrick; Guidon; Zurigo/San; Gallo; Contro; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti; Giorgio

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2016.63

Decisione del 30 maggio 2016

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Giorgio Bomio ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP )


Visti:

- lo scritto del 24 febbraio 2016, mediante il quale A., nell'ambito di un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di B. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP , ha proposto, visto che tale atto istruttorio gli era già stato prospettato dall'autorità inquirente (v. act. 1.4 e 1.6), alcune date per il suo interrogatorio (v. act. 1.8);

- la risposta dell'11 marzo 2016, mediante la quale il MPC ha informato A. che, da una parte, il suo interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti avrebbe dovuto aver luogo il medesimo giorno di quello dell'imputato B. e, dall'altra, le date proposte non potevano essere prese in considerazione per gli interrogatori in questione, precisato che se non fosse stato possibile interrogare i predetti il medesimo giorno, il MPC avrebbe proceduto prima all'audizione di B. (v. act. 1.1);

- il reclamo del 23 marzo 2016 interposto da A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso il summenzionato scritto dell'11 marzo 2016, con il quale il predetto ha postulato l'annullamento della decisione in questione nonché l'ingiunzione al MPC di citarlo a comparire entro un congruo termine in qualità di persona informata sui fatti (v. act. 1);

- lo scritto del 31 marzo 2016, con il quale il MPC ha informato questa Corte che, in accordo con il patrocinatore del reclamante, è stato fissato l'interrogatorio del predetto per il giorno 22 aprile 2016 alle ore 14.00 (v. act. 4);

- la lettera del 18 aprile 2016, mediante la quale il reclamante, preso atto dello scritto del 31 marzo 2016 di cui sopra, ha rilevato come la stessa sia da considerarsi acquiescenza al suo reclamo, precisando che nel frattempo, su richiesta del MPC, il suo interrogatorio previsto il 22 aprile 2016 è stato rinviato all'11 maggio 2016 (v. act. 7).

Considerato:

- che in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 ( CPP ; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;

- che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché Patrick Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf­prozess­ordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata)

- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP );

- che nella fattispecie, essendo lo scritto impugnato stato notificato il 14 marzo seguente (v. act. 1.1), il reclamo, interposto il 23 marzo 2016, è tempestivo;

- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP );

- che la persona informata sui fatti, se direttamente lesa nei suoi diritti, fruisce dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi (v. art. 105 cpv. 2 CPP );

- che tra tali diritti vi è quello di esprimersi sulla causa e sulla procedura, derivante dal diritto di essere sentito (v. art. 107 cpv. 1 lett. d CPP );

- che la legittimazione del reclamante - persona informata sui fatti nel procedimento penale a carico di B. e direttamente toccato dalla decisione impugnata - è pacifica;

- che giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP , mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c);

- che con il suo reclamo egli censura la mancata fissazione da parte del MPC, nonostante quest'ultimo gli avesse da tempo prospettato l'esecuzione dell'atto istruttorio in questione, di una data per il suo interrogatorio nell'ambito del procedimento a carico del padre B.;

- che a suo dire tale comportamento sarebbe lesivo del suo diritto di essere sentito nonché dei principi della proporzionalità e della celerità;

- che con il suo scritto del 31 marzo 2016 il MPC ha comunicato a questa Corte di aver fissato al 22 aprile 2016, poi rinviato all'11 maggio seguente, la data dell'interrogatorio del reclamante (v. act. 4);

- che, come rettamente rilevato dal reclamante (v. act. 7), tale scritto deve essere effettivamente considerato come acquiescenza alle sue conclusioni ricorsuali;

- che quando l'interesse attuale del reclamante viene meno nel corso della procedura ricorsuale, la procedura di reclamo viene dichiarata priva d'oggetto (v. sentenze del Tribunale federale 2C_1049/2011 del 18 luglio 2012, consid. 1.2; 2C_77/2007 del 2 aprile 2009, consid. 3);

- che nel caso di specie, la causa è divenuta priva d'oggetto a seguito della fissazione da parte del MPC della data dell'interrogatorio del reclamante;

- che, in base alla giurisprudenza di questa Corte in ambito di procedura penale ordinaria, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31 con riferimenti; così anche Patrick Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, n. 569);

- che, essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito alla fissazione della data d'interrogatorio del reclamante da parte del MPC (v. act. 4), quest'ultima autorità deve essere considerata come parte soccombente;

- che le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono dunque essere assunte dalla Confederazione (v. art. 428 cpv. 1 CPP );

- che nella fattispecie non si riscuotono emolumenti giudiziari;

- che il MPC verserà al reclamante un'indennità di fr. 1'500.-- per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP , nonché art. 21 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura federale, RSPPF; RS 173.713.162).


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non vengono prelevate spese.

3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 31 maggio 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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