Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2016.35 |
Datum: | 28.04.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;art; TC/GR; Corte; Apos;appello; Apos;autorità; Grigioni; TA/GR; Apos;attuario; Apos;imputato; Andreas; Keller; Apos;intero; Apos;Alta; Prima; Apos;ultimo; Bundesstrafgericht; Cancelliere; Rossi; Camera; Apos;istruzione; Ersatzrichter; Eventualiter; Ausstand; Apos;organizzazione; Apos;impedimento; Apos;altro; Coira |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | Keller, Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Andreas, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Art. 59 OR StPO, 2014 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BB.2016.35 |
| Decisione del 28 aprile 2016 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. , rappresentato dall'avv. Tuto Rossi, Richiedente | |
| contro | ||
| Tribunale cantonale dei Grigioni , Opponente | ||
| Oggetto | Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP ) |
Visti:
- la sentenza del Tribunale federale 6B_1134/2014 del 24 febbraio 2015, con la quale l'Alta Corte ha accolto un ricorso in materia penale interposto da A. contro una sentenza emanata il 17 ottobre 2014 dalla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (causa SK1 12 52; v. atto F.2 incarto del Tribunale cantonale dei Grigioni, in seguito TC/GR), annullato tale sentenza e rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio (v. atto G.6 incarto TC/GR);
- il decreto del 21 gennaio 2016, mediante il quale il TC/GR ha citato le parti a comparire al dibattimento indetto per il 4 marzo seguente, comunicando nel contempo la composizione del collegio giudicante, formata dai medesimi giudici che hanno statuito con sentenza del 17 ottobre 2014 poi annullata (v. act. 1.1);
- la domanda di ricusazione riguardante i giudici del predetto collegio giudicante, ossia B., C., D. e l'attuario E., nonché di "tutti gli altri magistrati che lavorano nel medesimo stabile dove lavorano i ricusati n. 1 (ossia le predette persone) e che quindi hanno occasioni di frequentarli incontrandoli nei corridoi, sulle scalinate, negli ascensori, negli spazi comuni e in genere al bar", presentata da A. il 4 febbraio 2016 sulla base dell'art. 56 lett. b e f CPP al TC/GR, Prima Camera penale (v. act. 1);
- lo scritto del 18 febbraio 2016, mediante il quale il giudice dell'istruzione F. del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (in seguito: TA/GR) ha trasmesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) la domanda di ricusazione di cui sopra, dopo che la stessa era stata inoltrata al TA/GR dal TC/GR l'8 febbraio precedente (v. act. 2);
- l'invito fatto dalla Corte penale del TPF ai giudici del TC/GR a prendere posizione sulla domanda di ricusazione di cui sopra (v. act. 3);
- la presa di posizione (in lingua tedesca) del 7 marzo 2016, mediante la quale i giudici del TC/GR hanno formulato le seguenti conclusioni: "1. Auf das von Verwaltungsrichter lic. iur. F. an das Bundesstrafgericht überwiesene Gesuch sei nicht einzutreten und die Ersatzrichter am Verwaltungsgericht von Graubünden seien anzuweisen, über das Ausstandsbegehren von A. zu befinden. 2. Eventualiter sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Kantonsrichter B., C. und D. in dieser Sache freiwillig in den Ausstand treten. 3. Eventualiter sei das Rechtsbegehren Ziff. 1 Satz 3 abzuweisen, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann" (v. act. 4);
- lo scritto dell'11 marzo 2016, con il quale il patrocinatore del richiedente ha chiesto al TPF di ordinare al TC/GR di formulare le sue osservazioni in lingua italiana (v. act. 6);
- lo scritto del 14 marzo 2016, mediante il quale questa Corte ha respinto la predetta richiesta (v. act. 7);
- la replica del 18 marzo 2016, trasmessa all'opponente per conoscenza, con la quale A. ha confermato la sua posizione (v. act. 8)
Considerato:
- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP , la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;
- che l'art. 59 cpv. 1 lett. d prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello;
- che in concreto, la domanda di ricusazione del 4 febbraio 2016 riguarda il collegio giudicante composto dai giudici B., C., D. e l'attuario E., nonché tutti gli altri magistrati che lavorano nel medesimo stabile dove lavorano i predetti (v. act. 1 pag. 1), ossia tutto il TC/GR, ragione per cui la competenza di questa Corte per la sua trattazione è pacifica;
- che il TC/GR - invocando l'art. 19 cpv. 2 della legge cantonale grigionese sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) per il quale, s e il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo non possono sedere al completo per motivi d'impedimento o di ricusazione, subentrano i membri dell'altro tribunale - sostiene che i giudici del TA/GR, essendo dei giudici supplenti ("Ersatzrichter") del TC/GR attivi in un altro stabile a Coira (Villa Brunnengarten, Obere Plessurstrasse 1) rispetto al luogo di lavoro dei giudici del TC/GR (Poststrasse 14), non tutto il tribunale d'appello sarebbe stato interessato dalla domanda di ricusazione e quindi l'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP sarebbe inapplicabile;
- che l'art. 19 LOG prevede sì la supplenza reciproca per i membri dei due tribunali grigionesi per motivi d'impedimento o di ricusazione, ma i giudici supplenti sono e rimangono magistrati di due tribunali ben distinti ed autonomi, ciò che è attestato anche dalla composizione ufficiale dei medesimi (v. http://www.justiz-gr.ch/it/gerichte/kantonsgericht/chi-siamo/contatto-e-sede.html );
- che il richiedente, ricusando tutti i magistrati operanti a Coira alla Poststrasse 14 ha di fatto ricusato l'intero tribunale d'appello grigionese;
- che in realtà l'art. 19 LOG è applicabile soltanto nel caso in cui il Tribunale penale federale, chiamato a statuire sulla base dell'art. 59 cpv. 1 lett. d CPP , decidesse di accogliere una domanda di ricusazione, per cui occorrerebbe sostituire i magistrati ricusati;
- che quando un'istanza di ricusazione è basata sull'art. 56 lett. a oppure f CPP , una decisione sulla stessa è obbligatoria, indipendentemente da quella che può essere la posizione della persona o autorità ricusata (v. Andreas J. Keller , in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 59 CPP );
- nel caso in cui, come nella fattispecie, viene ricusato un intero tribunale d'appello sulla base dell'art. 56 lett. f CPP , una decisione del Tribunale penale federale è necessaria;
- che è quindi a giusto titolo che il TA/GR ha trasmesso a questo Tribunale per sua competenza la domanda di ricusazione inoltratagli erroneamente dal TC/GR;
- che quest'ultimo ha contestato la competenza del giudice F. di decidere da solo, nella sua veste di giudice supplente del TC/GR, di trasmettere al TPF la domanda in questione, competenza che secondo le regole vigenti presso il TC/GR sarebbe del collegio giudicante;
- che tale affermazione non è innanzitutto supportata da nessuna base legale;
- che in realtà il giudice dell'istruzione F. ha agito in qualità di giudice del TA/GR, tribunale che ha norme organizzative proprie (v. ordinanza sull'organizzazione del Tribunale amministrativo [OOTA; CSC 173.300]);
- che l'ordinanza di cui sopra non permette di escludere la competenza del giudice istruttore, in casu il giudice F., a procedere come è stato fatto nella fattispecie (v. in particolare art. 11 OOTA), per cui la censura in questo ambito va respinta;
- che con sentenza del 24 febbraio 2015 il Tribunale federale ha accolto il gravame di A. avverso la sentenza del 17 ottobre 2014 del TC/GR, constatando la violazione da parte di quest'ultimo sia dell'art. 406 CPP che del diritto di essere sentito dell'imputato, e rinviando la causa al TC/GR per nuovo giudizio (v. atto G.6 pag. 4 e seg.);
- che per quanto riguarda la violazione dell'art. 406 CPP , l'Alta Corte ha affermato quanto segue (v. sentenza 6B_1134/2014 consid. 2.3):
"In concreto la procedura scritta è stata ordinata in applicazione dell'art. 406 cpv. 1 lett. a e b CPP . Nella sentenza impugnata la Corte cantonale non ha tuttavia statuito esclusivamente su questioni giuridiche o sui punti relativi agli aspetti civili, ma ha pure proceduto a una nuova valutazione delle prove. Essa ha ritenuto di potere prescindere dal dibattimento orale, poiché non assumeva nuove prove, ma fondava il proprio giudizio su quelle già agli atti. A torto. Perché si imponga lo svolgimento del procedimento di appello secondo la procedura orale, come visto, è determinante (e sufficiente) che i precedenti giudici eseguano una nuova valutazione delle prove, ripronunciandosi quindi su questioni relative all'accertamento dei fatti. La Corte cantonale in particolare ha apprezzato in modo diverso rispetto ai primi giudici il comportamento e il carattere dell'imputato, nonché la serietà delle espressioni da lui proferite all'indirizzo dei funzionari. Ha inoltre messo in dubbio la credibilità della sua versione dei fatti, ritenendo altresì che, diversamente da quanto stabilito dalla prima istanza, le minacce in oggetto erano gravi e tali da potere incutere timore agli opponenti. Eseguendo un nuovo apprezzamento delle prove, la Corte cantonale ha anche statuito su questioni di fatto, sulle quali ha poi fondato la nuova valutazione giuridica, per cui non poteva esaminare l'appello in procedura scritta secondo l'art. 406 cpv. 1 CPP (cfr. DTF 139 IV 290 consid. 1.3). D'altra parte, il ricorrente non ha dato il suo consenso a questa procedura, avendo esplicitamente ricordato nelle osservazioni alla motivazione scritta dell'appello, che in tal caso la Corte cantonale non avrebbe potuto rivedere i fatti accertati dai primi giudici. La censura ricorsuale di violazione dell'art. 406 CPP è pertanto fondata e comporta l'annullamento del giudizio impugnato".
- che relativamente alla violazione del diritto di essere sentito di A. derivante dal fatto che quest'ultimo non si sarebbe potuto esprimere sugli allegati inoltrati dalle altre parti al procedimento, considerati dalla Corte cantonale appelli incidentali, il Tribunale federale ha dichiarato quanto segue:
"La censura sembra, perlomeno parzialmente, fondata, giacché la Corte cantonale ha riconosciuto che la notificazione al ricorrente degli "appelli incidentali" degli opponenti non risulta. Va altresì rilevato che, di massima, il diritto di essere sentito impone all'autorità che inserisce nell'incarto nuovi atti di cui intende prevalersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti e di concedere loro la possibilità di esprimersi al proposito (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii; sentenza 1B_703/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 2.2, in RtiD II-2013, pag. 283 seg.) Visto l'esito del ricorso, la censura non deve comunque essere esaminata oltre in questa sede. L'accesso agli atti e la possibilità di esprimersi in merito, anche per quanto concerne la questione dell'ammissibilità degli "appelli incidentali", potranno infatti ancora essere garantiti al ricorrente nel prosieguo della procedura (cfr. art. 107 CPP )."
- che A. sostiene che nella sentenza del 17 ottobre 2014 i giudici della Corte cantonale avrebbero "adottato motivazioni sprezzanti nei suoi confronti e in quelle del suo difensore tacciandoli di atteggiamenti temerari riguardo gravami che poi sono stati accolti dal Tribunale federale" (v. act. 1 pag. 3);
- che a suo dire "si tratta quindi di un indizio concreto di avversità e mancanza di obbiettività. I magistrati hanno quindi perso concretamente la loro libertà di giudizio. La parzialità e la mancanza di indipendenza dei giudici era poi chiaramente sortita dalla sentenza di condanna allorquando hanno restaurato come appelli incidentali dei semplici scritti di persone private trasformandole in parti alla procedura, considerando a torto che l'imputato aveva preso visione di questi scritti, violando in modo crasso il diritto di essere sentito, ricostruendo i fatti in modo totalmente arbitrario, etc." (v. ibidem);
- che nel suo gravame del 24 novembre 2014 dinanzi al Tribunale federale egli avrebbe esposto dettagliatamente il suo pregiudizio, la parzialità e la mancanza di indipendenza dei giudici della Prima camera penale del Tribunale d'appello che lo hanno condannato, annullando il giudizio di primo grado (v. ibidem);
- che a suo dire, in queste circostanze è del tutto evidente che la sentenza di condanna che i medesimi giudici pronunceranno "sarebbe già stata scritta con il taglia/incolla" (v. ibidem);
- che egli conclude affermando che i giudici B., C. e D., unitamente all'attuario E. sono da ricusare in virtù dell'art. 56 lett. b CPP , mentre tutti gli altri magistrati che lavorano nel medesimo stabile in cui lavorano i predetti sono da ricusare in virtù dell'art. 56 lett. f CPP (v. act. 1 pag. 4);
- che l'Alta Corte, in virtù di una consolidata prassi, ha più volte affermato che quando l'autorità di ricorso accoglie un ricorso e rinvia la causa all'autorità inferiore, i membri del tribunale che hanno partecipato alla decisione annullata possono prendere parte al riesame della causa, senza che ciò costituisca, di per sé, un caso di partecipazione inammissibile a più fasi di uno stesso procedimento (v. DTF 113 Ia 407 consid. 2b; 116 Ia 28 consid. 2.1; 131 I 113 consid. 3.6; v. anche Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1055 e seg.; Andreas J. Keller , op. cit., n. 32 ad art. 56 CPP );
- che contrariamente a quanto sembrerebbe asserire il richiedente, il solo fatto che sia stato il medesimo collegio giudicante a chinarsi sulla causa rinviata dal Tribunale federale non costituisce una violazione dell'art. 56 lett. b CPP , dato che i giudici di cui è stata chiesta la ricusazione sono intervenuti nella causa con la stessa veste;
- che le violazioni constatate dal Tribunale federale nella sua sentenza del 24 febbraio 2015, frutto certo di errori, non permettono ancora di affermare che il TC/GR sia prevenuto nei suoi confronti giusta l'art. 56 lett. f CPP ;
- che nemmeno il Tribunale federale d'altronde, sollecitato dal richiedente a tal proposito (v. act. 1 pag. 3 cifra 9), ha rilevato problemi di tale natura;
- che il richiedente non ha evidenziato nessun elemento o circostanza concreti emersi nella procedura dinanzi al TC/GR atti a sostanziare atteggiamenti di prevenzione nei suoi confronti, salvo affermare che i giudici cantonali avrebbero "adottato motivazioni sprezzanti nei suoi confronti e in quelle del suo difensore tacciandoli di atteggiamenti temerari riguardo gravami che poi sono stati accolti dal Tribunale federale" (v. ibidem);
- che tale giudizio, foss'anche stato realmente espresso, anche a torto, - il richiedente non indica in quale occasione o documento esso sarebbe stato pronunciato - non permette di concludere che vi sia in concreto motivo di ricusazione dell'autorità giudicante cantonale;
- che il contenuto della sentenza del 17 ottobre 2014 del TC/GR non permette di concludere che vi sia prevenzione da parte del collegio giudicante nei confronti del richiedente, avendo la Corte formulato il suo giudizio di condanna dell'imputato nell'ambito della sua normale attività giudicante;
- che visto quanto precede, la domanda di ricusazione relativa ai giudici B., C. e D., nonché l'attuario E., va respinta, ciò che rende inutile statuire sia sulla domanda di ricusazione relativa agli altri magistrati e attuari attivi nello stabile del TC/GR, sia sulla richiesta formulata dal richiedente in sede di replica (v. act. 8 pag. 2);
- che secondo l'art. 428 cpv. 1 , prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-- a carico del richiedente.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di ricusazione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del richiedente.
Bellinzona, 28 aprile 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Tuto Rossi
- Tribunale cantonale dei Grigioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
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