Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2016.344 |
Datum: | 04.10.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Ricusazione del pubblico Ministero della Confederazione (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Montanari; Ruedi; Apos;art; Sostituto; Procuratore; Tribunal; Corte; Ministero; Confederazione; Tribunale; Cancelliere; Apos;autorità; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti; Giorgio; Bomio; Giampiero; Vacalli; Parti; Richiedente |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BB.2016.344 |
| Decisione del 4 ottobre 2016 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. , Richiedente | |
| contro | ||
| Ruedi Montanari , Sostituto Procuratore generale presso il Ministero pubblico della Confederazione, Opponente | ||
| Oggetto | Ricusazione del pubblico Ministero della Confederazione (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP ) |
Visti:
- la denuncia del 31 dicembre 2014 sporta da A. al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) contro la banca B. ed altri per presunti reati di riciclaggio, truffa fiscale, appropriazione indebita e crimine organizzato (v. atto 1 incarto MPC);
- le integrative alla denuncia penale del 13 marzo, 10 agosto, 22 settembre e 27 novembre 2015 nonché del 22 marzo 2016 (v. atti 4-8 incarto MPC);
- il decreto dell'11 agosto 2016, con il quale il MPC, e più precisamente il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, ha deciso il non luogo a procedere in relazione alla denuncia di cui sopra (v. act. 1.2);
- lo scritto del 29 agosto 2016 intitolato "reclamo con domanda di ricusazione del PM Ruedi Montanari" inoltrato da A. alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la decisione di non luogo a procedere di cui sopra (v. act. 1);
- la presa di posizione dell'8 settembre 2016, con la quale il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari si è opposto alla suddetta istanza (v. act. 3).
Considerato:
- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP , la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;
- che l'art. 59 cpv. 1 lett. b prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
- che in concreto, la domanda di ricusazione del 25 agosto 2016 riguarda il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, ragione per cui la competenza di questa Corte per la sua trattazione è pacifica;
- che il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari sostiene che l'istanza di ricusazione in questione sia inammissibile, dato che A. non risulta essere parte - ella non si sarebbe costituita accusatrice privata - ai sensi del CPP (v. act. 3);
- che nella denuncia del 31 dicembre 2014 A. ha tuttavia dichiarato di volersi costituire parte civile e penale ex art. 119 CPP (v. atto 1 incarto MPC);
- che tale questione non necessita di essere approfondita ulteriormente, dato che la domanda di ricusazione deve in ogni caso essere respinta per i motivi che seguono;
- che con la sua domanda l'istante solleva "l'eccezione del difetto di un magistrato indipendente, ovvero della violazione del diritto costituzionale di ogni cittadino ad essere giudicato da un magistrato indipendente ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost . e dell'art. 6 para. 1 CEDU ", chiedendo che "sia accertata e constatata la conseguente nullità di tutta l'attività del pm ricusato, nella causa penale in titolo ex tunc, che è un presupposto processuale perentorio" (v. act. 1 pag. 2);
- che ella sostiene che "la magistratura federale risulta essere controllata dal potere politico ed economico e dalle lobby retrostanti" e che "occorre rivedere urgentemente il sistema di selezione della magistratura federale per annullare il condizionamento e l'influenza dei partiti sulle nomine" (v. ibidem);
- che a suo dire "nel caso concreto del pm Montanari vi è l'evidenza macroscopica che consiste di non aver voluto procedere contro la banca B. e i suoi clienti milionari riciclatori, rispettivamente non ha voluto accertare la mia qualità di parte danneggiata ed accusatrice privata trincerandosi dietro motivi ridicoli quando non dietro la negazione della realtà" (v. act. 1 pag. 3);
- che ella afferma che "solo un servo della lobby bancaria B. e logge assortite dietro il potere politico che lo ha nominato può aver emesso una decisione di non luogo a procedere come quella qui querelata, che sa di essere impunito e di potere contare sulla rete potente della lobby e sodali vari" (v. act. 1 pag. 4);
- che ella sostiene che "il pm Montanari ha giudicato arbitrariamente e parzialmente in questa sede facendo l'inchino alla banca B. e agli avvocati. Per danneggiare la sottoscritta facendo un favore agli avversari-nemici di A. e sistema retrostante di do ut des. Macigni che provano la non indipendenza del pm Montanari, ovvero la sua prevenzione" (v. ibidem);
- che ella rimprovera a Montanari "una grave omissione dolosa per non aver voluto procedere agli accertamenti innanzi evidenziati" (v. ibidem);
- che ella conclude affermando che "il pm Montanari ha reso una decisione arbitraria per fare un inchino ai potenti denunciati come il gigante B. che muove e condiziona dietro i partiti politici e le lobby-logge assortite i magistrati che ha nominato e della cui poltrona è garante, e contestualmente per danneggiare la sottoscritta" (v. act. 1 pag. 5);
- che occorre rilevare che, con la sua istanza, A. formula unicamente critiche generali sia sul sistema di elezione/nomina dei magistrati federali che sul Sostituto Procuratore federale Ruedi Montanari, senza avanzare elementi e comportamenti precisi e concreti atti a sostanziare motivi di ricusazione nei confronti di quest'ultimo;
- che, visto quanto precede, la domanda di ricusazione del 29 agosto 2016 deve essere respinta, nella misura della sua ammissibilità;
- che secondo l'art. 428 cpv. 1 , prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.-- a carico della richiedente.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, la domanda di ricusazione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della richiedente.
Bellinzona, 5 ottobre 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- A.
- Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
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