Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2016.257 |
Datum: | 05.09.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;art; Tribunal; Tribunale; Apos;imputato; Corte; Apos;accesso; Apos;autorità; Marcellini; Confederazione; Apos;inchiesta; Apos;incarto; Ministero; Apos;assunzione; Codice; Zurigo/San; Gallo; Cancelliere; Apos;ipotesi; Apos;attività; Apos;importante; Inoltre; Apos;annullamento; Apos;altro; Prozessordnung; Nella; Giusta; Apos;abuso; Schmutz; Commentario |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BB.2016.257 |
| Decisione del 5 settembre 2016 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. , rappresentato dall'avv. Luca Marcellini, Reclamante | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione, Controparte | ||
| Oggetto | Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP ) |
Fatti:
A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 luglio 2015 un procedimento penale a carico di B., poi esteso ad altri, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP . Tale inchiesta è stata avviata a seguito di una comunicazione spontanea d'informazioni, contestuale richiesta di assistenza giudiziaria e costituzione di una squadra investigativa comune, del 9 luglio 2015 inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, la quale conduce un procedimento penale nei confronti di C., D. e B. per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità del reato. Le indagini estere sono state aperte a seguito di una denuncia sporta il 3 novembre 2014 da parte di un imprenditore immobiliare italiano, il quale, a seguito di un prestito di denaro di EUR 2 milioni concessogli da C. e D., ha dichiarato di essere stato oggetto di episodi di violenza e minaccia per ottenere la restituzione della somma maggiorata di interessi di carattere usurario. Il 9 febbraio 2016 l'inchiesta svizzera è stata estesa nei confronti di A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305 ter CP . Secondo quanto emerso nel corso delle indagini elvetiche, vi sarebbero sufficienti elementi di prova che confermano l'ipotesi secondo la quale B. ed altri hanno condotto un'attività di riciclaggio in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in particolare della E. SA e della F. SA, riconducibili a A. (v. act. 4 pag. 2 e segg.).
B. Il 13 novembre 2015 il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio di A. e delle sedi della E. SA e della F. SA, a seguito della quale è stato disposto il sequestro di conti bancari del predetto e delle società in questione, nonché di documentazione, oggetti e valori (v. act. 1.4).
C. In data 13 maggio 2016 A. ha chiesto al MPC di poter accedere all'incarto riguardante la procedura elvetica, segnatamente di poter disporre delle copie dei verbali degli interrogatori sino a quel momento svolti (v. act. 1.8).
D. Il 9 giugno 2016 il MPC ha respinto la suddetta istanza, affermando che, vista la complessità del caso nonché l'importante mole di informazioni raccolte, i primi interrogatori del predetto sono stati pianificati a tappe, anche in ragione della sua disponibilità. Inoltre, era in corso l'assunzione di altre prove principali, con possibilità per le parti di presenziarvi (v. act. 1.1).
E. Con reclamo del 20 giugno 2016 A. è insorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, da un lato, l'annullamento della stessa, dall'altro, l'autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento, con facoltà di estrarne copia (v. act. 1).
Mediante osservazioni del 1° luglio 2016 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4).
F. Con replica del 18 luglio 2016, trasmessa al MPC per conoscenza, il reclamante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 ( CPP ; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP ; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; Patrick Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP ). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 9 giugno 2016, è stato notificato al reclamante in data 10 giugno 2016 (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.1). Il reclamo, interposto il 20 giugno 2016, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP ). La legittimazione del reclamante - imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata (v. art. 107 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 104 cpv. 1 CPP ) - è indiscutibile.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP , mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, per avergli il MPC rifiutato l'accesso agli atti dell'incarto nonché la possibilità di estrarne copia.
2.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP . L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall'art. 108 CPP. Vale come primo interrogatorio ai sensi di questa disposizione anche un interrogatorio da parte della polizia su delega del pubblico ministero ( Markus Schmutz , Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 14 ad art. 101 CPP ). L'accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell'imputato, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 225 cpv. 2 CPP relativa all'esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all'imputato un diritto di consultare l'incarto fin dall'inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione, in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall'inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità materiale (Boll. Uff. 2007 CN 949/950). L'esame degli atti da parte dell'imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni in materia di diritti dell'uomo garantiscono all'imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV 172 consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini , Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; Daniela Brüschweiler , in A. Donatsch/T. Hansjakob, V. Lieber (ed.) StPO Komm., 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP ; Niklaus Schmid , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; Felix Bommer , Parteirechte der Beschuldigten Person bei Beweiserhebungen in der Untersuchung, in Recht 2010 pag. 206). La condizione del primo interrogatorio, prevista all'art. 101 cpv. 1 CPP , deve considerarsi adempiuta anche se l'imputato si è rifiutato di deporre ( Brüschweiler , op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP ; Schmid , op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP ). Per quanto attiene al concetto di prove principali, di cui allo stesso capoverso, va rilevato che la determinazione di quali siano dette prove lascia un certo margine interpretativo all'autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all'assunzione delle prove, una limitazione dell'accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio e evitare di dover ripetere l'atto di procedura ( Galliani Godenzi/Marcellini , op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP ).
2.2
2.2.1 In concreto, il reclamante è stato interrogato a più riprese dalle autorità inquirenti, dapprima come persona informata sui fatti e poi come imputato. Con quest'ultimo statuto è stato segnatamente interrogato dal MPC il 3 giugno 2016. Il reclamante ritiene che, in tali circostanze, considerare, come sostenuto dal MPC, che ci si trovi ancora nella fase di un primo interrogatorio non ancora concluso per rifiutare un accesso agli atti sarebbe manifestamente contrario all'art. 101 CPP nonché lesivo del diritto di essere sentito e del principio di proporzionalità. Il MPC afferma che i primi interrogatori degli imputati, viste la complessità del caso e l'importante mole di informazioni raccolte, sono stati pianificati a tappe, anche in ragione delle disponibilità dei difensori, i quali avrebbero sovente richiesto il rinvio degli stessi.
Da una parallela procedura pendente presso questa autorità relativa ad un reclamo interposto da A. avverso un rifiuto di dissequestro di conti bancari risulta che il predetto è stato interrogato dal MPC anche il 29 luglio scorso (v. BB.2016.271 -273, act. 8.1). Ora, la possibilità di suddividere l'esecuzione del primo interrogatorio in più momenti è data allorquando l'inchiesta si basa su di un complesso fattuale voluminoso e tale modo di procedere risulta quindi necessario per permettere all'autorità inquirente di contestare all'imputato una prima volta tutti i fatti (v. Schmutz , op. cit., n. 14 ad art. 101 CPP; cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_132/2014 del 23 aprile 2014, consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.11 del 22 ottobre 2015, consid. 3.2; BB.2012.124 del 22 gennaio 2012, consid. 3.2). In concreto, il reclamante, pur asserendo che "durante decine di ore di interrogatori" le domande vertevano sovente "su argomenti già trattati in precedenza e non su comportamenti costitutivi di reato" (v. act. 1 pag. 5), non sostiene che il MPC abbia esaurito il ventaglio complessivo delle fattispecie su cui verte il primo interrogatorio. Nella misura in cui il suo coinvolgimento nell'inchiesta è iniziato solamente nel novembre 2015, con il sequestro da parte dell'autorità penale di conti bancari e altri valori di sua pertinenza e il suo interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti, e tenuto conto che le contestazioni nei suoi confronti sono strettamente legate a fatti e a risultanze istruttorie concernenti il procedimento estero, e dipendono quindi dall'evasione di richieste rogatoriali, non si può affermare che la segmentazione del primo interrogatorio del reclamante sia per il momento contraria all'art. 101 CPP , sproporzionata o comunque lesiva del diritto di essere sentito. Certo il fatto di estendere il primo interrogatorio sull'arco di così tanti mesi può entrare in contrasto con la volontà del legislatore di autorizzare l'accesso agli atti in maniera celere, ma data la complessità dell'inchiesta e i suoi risvolti internazionali, non vi è attualmente ragione per non tutelare l'agire del MPC.
2.2.2 Il MPC ha del resto motivato il suo rifiuto di accesso agli atti anche in ragione della necessaria assunzione di altre prove principali. Dopo aver illustrato l'attività investigativa svolta sino ad ora, esso prevede di procedere con il primo interrogatorio dei coimputati G., che risiede all'estero, e H., ai quali verrà chiesto di prendere posizione su tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, compresi quelli più recenti. Inoltre, ulteriori commissioni rogatorie attive e una serie di interrogatori risulterebbero essere necessari per verificare in che modo il reclamante avrebbe operato quale broker finanziario nel quadro della commercializzazione di diamanti (v. act. 4 pag. 7). L'autorità inquirente elvetica intende altresì stabilire, anche mediante rogatorie, l'origine delle somme di denaro transitate su un conto bancario del reclamante accreditate da I., utilizzate per sé e per le società E. SA e F. SA. Necessari risulterebbero anche essere gli interrogatori di confronto, ritenuto che al momento esisterebbero alcune dichiarazioni rilasciate dagli imputati contrastanti tra loro. Quanto precede permette senz'altro di confermare l'esistenza di ulteriori prove principali da assumere, per cui, anche da questo punto di vista, il rifiuto di accesso agli atti non presta fianco a critiche.
2.3 In sede di risposta il MPC ha aggiunto che l'accesso agli atti andrebbe rifiutato anche per evitare l'abuso da parte dell'imputato dei suoi diritti. Esso afferma che il legale di una società presso la quale è stata eseguita una perquisizione domiciliare gli avrebbe segnalato l'esistenza di ripetute richieste, intervenute prima del 13 maggio 2016, data della richiesta di accesso agli atti al MPC, rivoltegli dal reclamante volte ad ottenere copia degli atti del procedimento penale federale in suo possesso, quali ad esempio i verbali di sequestro e la lista dei documenti sequestrati presso la società. Esso ritiene inoltre che la restrizione del diritto di essere sentito sarebbe giustificata anche per garantire la sicurezza di persone, nonché per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto, viste le minacce di cui sono state vittima recentemente sia stretti familiari delle persone offese che la sorella del reclamante. A suo dire, qualsiasi atto processuale che dovesse essere messo a disposizione delle parti potrebbe essere utilizzato per favorire nuove azioni intimidatorie o per recare danno alla sicurezza delle persone.
Ora, se le minacce in questione erano tese a influenzare il contenuto delle prove che l'autorità inquirente sta raccogliendo (pericolo di collusione) ed hanno rappresentato un reale pericolo per l'incolumità dei destinatari, il rifiuto di accedere agli atti andrebbe confermato anche sulla base dell'art. 108 CPP . La questione non merita tuttavia ulteriore disamina, dato che il gravame va respinto già solo per i motivi esposti in precedenza (v. consid. 2.2.1 e 2.2.2).
3. In conclusione il reclamo è respinto.
4. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 6 settembre 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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