Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2016.100 |
Datum: | 25.08.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Sequestro (art. 263 segg. CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;art; Ministero; Confederazione; Zurigo; Apos;annullamento; Apos;oggetto; Regolamento; Cancelliere; Daniela; Natale; Apos;importo; Contro; Apos;organizzazione; Nella; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Decisione; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti; Andreas |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BB.2016.100 |
| Decisione del 25 agosto 2016 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Andreas J. Keller , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. SA , rappresentata dall'avv. Daniela Natale, Reclamante | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione , Controparte | ||
| Oggetto | Sequestro (art. 263 segg. CPP ) |
Fatti:
A. Il 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP nei confronti di B. ed altre persone, per il sospetto che avrebbero malversato, attraverso anche la falsificazione di documentazione bancaria, valori patrimoniali a danno di relazioni bancarie accese presso la banca C., Zurigo (ora in liquidazione) tramite il gestore esterno B. e la società a lui riconducibile D. SA. Lo stesso B. ed altre persone avrebbero di seguito riciclato il provento della loro attività criminale in Svizzera e in Italia, attraverso la società E. Ltd, Tortola, BVI, ed anche mediante transazioni in contanti con susseguente trasporto transfrontaliero del denaro tramite le società F. SA, Chiasso e G., Lugano (v. act. 1.1).
B. Nell'ambito del procedimento penale a carico di B., in data 17 giugno 2013, il MPC ha decretato l'edizione e il sequestro della documentazione bancaria del conto risparmio di garanzia affitto n. 1 a lui intestato presso la banca H., filiale di Gravesano, ordinandone il blocco dei saldi attivi (v. act. 1.1).
C. Il conto suddetto trae le sue origine dal contratto di locazione 29 novembre 2011 sottoscritto tra la società A., Pregassona, in qualità di locatrice e il signor B. in qualità di locatario e avente come oggetto l'abitazione sita in Bedano (v. act. 1.1).
D. Con accordo del 28 gennaio 2015 locatrice e locatario si sono accordate per il rilascio a favore della locatrice del deposito di garanzia affitto n. 1, pari a CHF 8'000.-- e dei relativi interessi a titolo di compensazione di pigioni scoperte, conguagli spese e riparazioni dell'ente locato (v. act. 1.1 e 1.8). L'importo dovuto dal locatario per mancato pagamento delle ultime due mensilità (CHF 5'000.--), conguagli spese (CHF 2'191.40) e riparazioni (CHF 2'500.--) ammonta a CHF 9'691.40 (v. act. 1.2).
E. Il 16 marzo 2016 rispettivamente 4 aprile 2016 la reclamante ha presentato istanza al MPC affinché procedesse al dissequestro del saldo attivo del conto risparmio di garanzia affitto n. 1 in modo che lo stesso potesse essere liberato da quest'ultima e incassato come pattuito (v. act. 1.2).
F. Con decreto del 21 aprile 2016 il MPC ha respinto, dichiarandola irricevibile per carenza di legittimazione, l'istanza di dissequestro di cui sopra (v. act. 1.1).
G. Con reclamo del 6 maggio 2016 A. è insorta contro il predetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l'annullamento (v. act. 1). La reclamante - quale creditrice pignoratizia dell'importo depositato sul conto garanzia affitto - sostiene in sostanza di possedere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione di sequestro dato che il bene costituito in pegno rappresenta l'oggetto immediato della garanzia ed incorpora materialmente quel valore economico che costituisce l'oggetto della garanzia medesima e che risponde all'esigenza di tutela del credito garantito. La reclamante precisa che i valori patrimoniali sono stati acquisiti ( rectius la garanzia) in buona fede, ossia non sapendo né dovendo sapere, in base alle circostanze, se i valori patrimoniali acquisiti fossero o meno il prodotto di un reato; essa ha fornito una controprestazione adeguata per una prestazione ancora da ricevere e con riferimento alla quale la garanzia, sottoposta a sequestro, è in strettissima relazione. La reclamante ritiene infine che la decisione di sequestro adottata dal MPC costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa e che B. non subirebbe danno alcuno dalla liberazione della somma a favore della reclamante, pure nel caso in cui il sequestro dovesse rivelarsi infondato (v. act. 1).
H. Con osservazioni del 13 maggio 2016 il MPC si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto presentate nel decreto 21 aprile 2016 e ha chiesto di respingere integralmente l'impugnativa e di porre a carico della reclamante gli oneri procedurali (v. act. 3).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 e segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l'art. 37 cpv. 1 LOAP e con l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).
1.2 Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché P. Guidon , Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Tesi di Laurea Bernese, Zurigo/San Gallo 2011 pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.3 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP ). Nella fattispecie, il decreto impugnato datato 21 aprile 2016 è stato notificato al legale della reclamante il 25 aprile 2016. Il reclamo, interposto il 6 maggio 2016, è pertanto tempestivo.
1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP ).
1.5 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.69 del 1° febbraio 2006; BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 1.2 e rinvii; BB.2011.10 /11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e rinvii). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede invece la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toccato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta; allo stesso modo il terzo, che ha solo diritti personali sull'oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006, consid. 4.2.1; TPF 2007 158 consid. 1.2; Stefan Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 370).
Nel caso concreto la reclamante ha fondato la sua legittimazione ad impugnare il sequestro unicamente sulla sua qualità di terzo al beneficio di un preteso diritto personale sui valori patrimoniali depositati sul conto risparmio di garanzia affitto n. 1 intestato solo ed unicamente a B.. Il reclamo deve essere pertanto dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva.
2. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP , le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, la reclamante deve essere considerata parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000 .-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 29 agosto 2016
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Daniela Natale
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF .
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF ).
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