Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2015.73 |
Datum: | 11.06.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;autorità; Tribunal; Tribunale; Svizzera; Apos;assistenza; Italia; Apos;art; Apos;aumento; Stato; Lapos;; Apos;estero; Corte; Apos;ambito; Accordo; Confederazione; Apos;Italia; Procura; Repubblica; Napoli; -svizzero; Inoltre; Apos;operazione; Pizzola; Assistenza; Secondo; Zurigo; Apos;analisi; Convenzione; Apos;Accordo |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 251 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2015.73 |
| Sentenza dell'11 giugno 2015 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri | |
| Parti | A. SA , rappresentata dall'avv. Stefano Pizzola, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione , Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ) |
Fatti:
A. Il 5 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di B. (nato nel 1970), C., D. e E. (nato nel 1964) per i reati di concorso esterno in associazione camorristica (art. 110 , 416 -bis CP italiano), riciclaggio aggravato di somme di denaro (art. 648 -bis CP italiano) e intestazione fittizia di beni mobili e immobili (art. 12-quinquies legge 356/92). Secondo l'esposto dei fatti di cui alla richiesta di assistenza italiana, sarebbero stati individuati, in particolare, episodi di riciclaggio di somme relative a fatture relative ad operazioni inesistenti che sarebbero state reinvestite nelle società F. S.r.l. e G. S.r.l., nonché diversi casi di intestazione fittizia di beni (immobili, autoveicoli, quote societarie ed altro), intesi ad agevolare le attività illecite dei clan camorristici H. e I. Sarebbe pure risultato che la società J. S.r.l., detenuta da G. S.r.l., avrebbe condotto operazioni immobiliari illecite funzionali al reato di riciclaggio di denaro. Le indagini avrebbero anche dimostrato che le persone indagate si sarebbero occupate di seguire operazioni societarie, tra cui la cessione da parte di A. SA, il 24 aprile 2007, di quote della J. S.r.l. per EUR 5'695'000.-- (partecipazioni acquistate il 16 settembre 2004 in occasione dell'aumento di capitale della J. S.r.l. da EUR 10'000.-- a EUR 9'836'000.--) a favore di K. (in ragione di EUR 1'967'200.--) e di L. S.p.a. (in ragione di EUR 3'727'800.--). Secondo le autorità inquirenti, le persone indagate avrebbero messo a disposizione di A. SA il denaro necessario per partecipare all'aumento di capitale di J. S.r.l. il 16 settembre 2004, permettendo così il trasferimento dalla Svizzera in Italia della somma inizialmente messa a disposizione di A. SA. Al fine dunque di verificare tanto la provenienza dei flussi di denaro necessari alla partecipazione all'aumento di capitale della J. S.r.l., quanto i trasferimenti di somme in occasione dell'aumento di capitale summenzionato, nonché il rientro in Svizzera di importi provenienti dall'Italia a seguito della cessione delle quote della J. S.r.l. il 24 aprile 2007, l'autorità richiedente afferma di necessitare dei documenti relativi al conto n. IBAN 1 (recte: IBAN 2) intestato a A. SA presso la Bank M. AG, Zurigo (act. 7.1).
B. Mediante decisione dell'11 giugno 2014, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa procedendo, tra l'altro, il 1° luglio 2014, all'acquisizione della documentazione bancaria del summenzionato conto - con i sottoconti collegati - intestato a A. SA (v. act. 7.2, 7.3, 7.4).
C. A seguito dell'analisi della documentazione bancaria, con decisione di chiusura del 18 settembre 2014, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di svariati documenti relativi al conto n. 3 intestato a A. SA presso la Bank M. AG (v. act. 1).
D. Il 20 ottobre 2014 A. SA, ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento.
E. Con decisione RR.2014.282 del 10 ottobre 2014, questa Corte ha accolto il gravame (v. act. 1).
F. L'8 gennaio 2015, dando seguito alle indicazioni contenute nella summenzionata decisione, il MPC ha trasmesso all'avv. Pizzola copia della documentazione bancaria concernente il conto n. 3 intestato a A. SA ritenuta di rilievo, e meglio:
- della documentazione d'apertura;
- della corrispondenza con il cliente;
- della valutazione patrimoniale 2006-2010 del conto 4, portafoglio CHF;
- degli estratti conto e giustificativi 2007-2010 del conto 4, portafoglio CHF;
- della valutazione patrimoniale 2007-2010 del conto 5, portafoglio J. S.r.l. CHF ;
- degli estratti conto 2006-2010 del conto 6, conto corrente CHF;
- degli estratti conto e giustificativi 2007-2009 del conto 7, conto corrente EUR;
- degli estratti conto 2007-2010 del conto 8, conto corrente CHF;
- degli estratti conto e giustificativi 2007-2010 del conto 9, conto corrente EUR;
- degli estratti conto 2007-2010 del conto 10, conto corrente USD.
(v. act. 7.5).
G. Con scritto del 19 gennaio 2015, A. SA, dopo avere ritornato al MPC i documenti bancari summenzionati, ha ribadito di non acconsentire alla trasmissione semplificata dei medesimi (v. act. 7.5).
H. Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2015, il MPC ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 5 maggio 2014, statuendo la trasmissione all'autorità rogante della seguente documentazione relativa al conto n. 3 intestato a A. SA presso Bank M. AG:
- documentazione d'apertura;
- corrispondenza con il cliente;
- valutazione patrimoniale 2006-2010 del conto 4, portafoglio CHF;
- estratti conto e giustificativi 2007-2010 del conto 4, portafoglio CHF;
- valutazione patrimoniale 2007-2010 del conto 5, portafoglio J. S.r.l. CHF ;
- estratti conto 2006-2010 del conto 6, conto corrente CHF;
- estratti conto e giustificativi 2007-2009 del conto 7, conto corrente EUR;
- estratti conto 2007-2010 del conto 8, conto corrente CHF;
- estratti conto e giustificativi 2007-2010 del conto 9, conto corrente EUR;
- estratti conto 2007-2010 del conto 10, conto corrente USD.
(act. 1.1).
I. Il 6 marzo 2015 A. SA ha interposto ricorso avverso tale decisione, chiedendone, in via principale, l'annullamento e postulando le reiezione della domanda di assistenza giudiziaria della Procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli del 5 maggio 2014. In via subordinata, la ricorrente ha proposto di limitare la trasmissione alla documentazione relativa ai versamenti di EUR 1'968'830.-- da parte di K. e di EUR 2'227'600.-- da parte L. S.p.a. (act. 1).
J. Con risposta del 13 aprile 2015 il MPC ha postulato la reiezione del ricorso (act. 7).
Con osservazioni del 16 aprile 2015, l'UFG ha chiesto che la decisione di chiusura del MPC del 3 febbraio 2015 venga tutelata (v. act. 8).
K. Con memoriale di replica del 30 aprile 2015, trasmessa per conoscenza alle altre parti alla procedura, la ricorrente si è sostanzialmente riconfermata nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale di esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a lett. a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.
2.
2.1 La ricorrente si duole in primo luogo della violazione del proprio diritto di essere sentita non essendo, a suo parere, le decisione di chiusura assolutamente motivata. Più precisamente, il MPC si limiterebbe a menzionare come A. SA abbia partecipato all'aumento di capitale di J. S.r.l., senza indicare quale sarebbe il ruolo di detta operazione nella presunta attività illecita oggetto dell'inchiesta italiana. Inoltre, nessuna spiegazione sarebbe stata fornita in merito al rifiuto della possibilità di trasmettere solo parte della documentazione (ossia i documenti relativi al versamento di EUR 1'968'830.-- da K. ed al versamento di EUR 2'227'600.-- da L. SA), come prospettato dalla ricorrente.
2.2 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente Michele Albertini , Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali).
2.3 Nel caso di specie, la decisione impugnata precisa quanto segue:
"La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sta conducendo un'articolata attività d'indagine nei confronti delle persone imputate menzionate in oggetto per i reati di concorso esterno in associazione camorristica, riciclaggio e intestazione fittizia di beni mobili e immobili, in particolare per le loro attività svolte a favore dei clan H. e I.
Le prime indagini condotte dall'autorità rogante nei confronti di C. hanno portato il predisposto tribunale estero a emettere dei provvedimenti cautelari personali e reali verso quest'ultimo: custodia cautelare, come pure il sequestro preventivo di una serie di beni mobili e immobili direttamente o indirettamente a lui riconducibili.
L'autorità rogante ha potuto accertare che le somme provenienti da fatture emesse da società per operazioni inesistenti sono state reinvestite nelle società F. SRL e G. SRL, con lo scopo di agevolare il riciclaggio dei proventi delle attività illecite dei summenzionati clan camorristici.
È inoltre emerso che una società appartenente a G. SRL, segnatamente J. SRL ha condotto operazioni immobiliari illecite quali l'edificazione abusiva di complessi turistico-alberghieri in località Z. (Italia). Lo scopo perseguito da tali attività era, a sua volta, quello di vanificare l'accertamento dell'origine dei valori patrimoniali di provenienza illecita.
Da quanto emerso dalle indagini svolte nello Stato richiedente, le attività di J. S.r.l. erano curate da persone indagate nell'ambito del procedimento penale estero. È, inoltre, emerso che, il 16 settembre 2004, A. SA, società svizzera avente quale presidente del Consiglio d'Amministrazione N., in occasione dell'aumento di capitale da EUR 10'000.00 a EUR 9'836'000.00, avrebbe acquistato quote di tale società per un importo pari a EUR 5'965'000.00 [recte: 5'695'000.00] per poi rivenderle, in data 24 aprile 2007, a K. (per un importo pari a EUR 1'967'200.00) e a L. SPA (per un importo pari a EUR 3'727'800.00), soggetti fisici e giuridici in stretta relazione con gli indagati.
L'ipotesi avanzata dall'autorità rogante è che le persone imputate menzionate in oggetto abbiano messo a disposizione di A. SA il denaro necessario per partecipare all'aumento di capitale di J. S.r.l., approfittando del trasferimento in Svizzera della somma inizialmente messa a disposizione da A. SA per realizzare un'operazione di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Alfine di poter verificare questa ipotesi investigativa, l'autorità richiedente necessita dei mezzi di prova richiesti con la domanda di assistenza giudiziaria in questione.
Per una presentazione esaustiva è fatto riferimento alla domanda di assistenza del 5 maggio 2014. [...]
La documentazione di apertura mostra come la relazione bancaria n. 3 è stata aperta il 21 dicembre 2006 da A. SA presso la Bank M. AG [...] ed è stata estinta il 28 gennaio 2010 con un saldo di EUR 991.73 trasferito a favore di un conto intestato a A. SA presso la Banca O. [...]
In particolare, l'analisi delle transazioni effettuate sul conto ha rivelato quanto di seguito esposto:
3.1 Tra il 25 aprile ed il 13 settembre 2007, K., persona che da quanto esposto nella commissione rogatoria risulta coinvolta nel riciclaggio dei valori patrimoniali di presunta provenienza illecita, ha bonificato a favore di A. SA un totale di EUR 1'968'830.42. Quale motivo dei pagamenti è stato indicato l'acquisto di quote societarie sia di J. S.r.l. che di A. SA [...]
3.2 Nello stesso periodo, e più precisamente tra il 16 aprile e il 16 ottobre 2007, L. SPA ha trasferito complessivamente EUR 2'227'600.00 a favore del conto di A. SA. Quale motivazione è stata indicata la vendita di quote di J. S.r.l. [...]
3.3 Tra il 14 giugno e il 21 settembre 2007 un importo totale di EUR 2'374'000.00 è stato trasferito dal conto intestato a A. SA a favore del conto di P. SA presso la banca Q. AG, con l'indicazione rif. Y. [...]
3.4 Sempre nel 2007 e più precisamente il 24 ottobre, A. SA ha bonificato EUR 294'000.00 a favore di R. LLC, titolare di una relazione bancaria presso banca S. SA di Lugano [...] " (act. 1.1)
Oltre a ciò, la ricorrente era pure in possesso della domanda di assistenza del 5 maggio 2014 (trasmessale, seppur con alcune parti omesse alle note a piè di pagina, il 16 ottobre 2014 [v. act. 1.1 pag. 3; act. 7 pag. 2]) a cui la decisione impugnata rinvia. Dalla medesima emerge chiaramente il ruolo svolto dall'operazione di aumento di capitale di J. S.r.l. nell'ambito dell'ipotizzata attività di riciclaggio di denaro. Più precisamente, risulta che J. S.r.l. è sospettata di avere posto in essere operazioni immobiliari (edificazione abusiva di complessi turistico-alberghieri a Z. [Italia]) funzionali al riciclaggio di somme di denaro. L'operatività di J. S.r.l. sarebbe poi curata da membri dell'associazione per delinquere di stampo camorristico, ossia da C., D., B. e suo genere E., per realizzare operazioni immobiliari e speculazioni edilizie. Dagli approfondimenti è pure emerso che le summenzionate persone si occuperebbero di seguire operazioni societarie, tra cui l'atto di cessione di quote sociali perfezionato il 24 aprile 2007 con cui A. SA, rappresentata da N., ha ceduto la propria quota del capitale di J. S.r.l. pari ad EUR 5'695'000.--, acquistata il 16 settembre 2004, a K. e ad L. Secondo ulteriori approfondimenti, un gruppo di persone fisiche, tra cui C. e N., avrebbe costruito abusivamente tre complessi turistico alberghieri a Z. (Italia) con la citata movimentazione da e per l'estero, pari a circa EUR 5'000'000.--. A mente delle autorità estere, ingenti quantità di denaro sarebbero dapprima transitate su conti correnti svizzeri intestati a società riconducibili alla medesime persone fisiche (tra cui N.) e poi tornate in territorio italiano andando ad alimentare un circuito economico-finanziario apparentemente lecito, controllato da C., sotto forma di pagamento di fatture false e di aumento di capitale sociale; successivamente, il denaro così veicolato sarebbe tornato su conti svizzeri attraverso l'espediente delle false fatture e delle restituzione dei finanziamenti in conto capitale. Per l'ulteriore sviluppo delle indagini, le autorità italiane hanno pertanto richiesto la trasmissione di tutta la documentazione bancaria concernente il conto corrente IBAN 1 (recte: IBAN 2) presso la Bank M. AG, Zurigo (v. act. 7.1 pag. 4 e segg.).
Ciò posto, non si può certo affermare che dalla decisione impugnata non emerga il ruolo ascritto dalle autorità italiane all'operazione di aumento di capitale di J. S.r.l., alle attività di tale società, alle persone che ne gestivano gli averi e le partecipazioni, nonché il ruolo ricoperto da A. SA in tali attività. Ne consegue che, a torto la ricorrente lamenta una carenza di motivazione della decisione del 3 febbraio 2015, tanto più che essa è stata in grado di presentare, avverso tale decisione, un'impugnativa ben articolata, mostrando di essere stata posta nelle condizioni per rendersi conto della portata del provvedimento impugnato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. supra consid. 2.2).
2.4 Lo stesso dicasi per la doglianza della ricorrente in merito al difetto di spiegazioni sulla sua proposta di trasmettere all'autorità estera solo parte della documentazione bancaria.
Nella decisione querelata, il MPC ha in effetti indicato che, nell'eventualità in cui la domanda di assistenza sia finalizzata a chiarire flussi di denaro di origine delittuosa, vanno fornite allo Stato rogante tutte le informazioni relative alle transazioni effettuate a nome delle società e dei conti coinvolti nella vicenda. Il MPC ha quindi evidenziato che, in simili evenienze, è giustificato trasmettere tutta la documentazione bancaria riferita ad un periodo relativamente lungo avendo, in simili circostanze, l'autorità rogante in genere un interesse preponderante ad esaminare integralmente la gestione del conto, anche nel caso in cui dovesse emergere successivamente che il conto di cui è stata prodotta la documentazione non ha alcun nesso con il procedimento penale estero. Riferendosi poi alla fattispecie concreta, l'autorità elvetica ha evidenziato i legami con le indagini estere ed ha indicato di dover trasmettere all'autorità rogante la documentazione per il periodo dall'accensione all'estinzione del conto 3, in quanto necessaria per il procedimento estero (v. in proposito act. 1.1 pto 3). Inoltre, in sede di risposta, il MPC ha pure precisato come, dall'analisi della documentazione bancaria concernente la relazione in oggetto, emerga l'esistenza di operazioni in relazione con la fattispecie esposta dall'autorità estera; "dati di fatto sufficienti per poter, anzi dover trasmettere la documentazione richiesta, vale a dire la completa documentazione bancaria inerente al conto in questione per il periodo di interesse così come impone la relativa e consolidata giurisprudenza "(act. 7 ap. 4).
2.5 La ricorrente, sebbene non espressamente, lamenta un'ulteriore violazione dei propri diritti avendole il MPC concesso, con scritto dell'8 gennaio 2015, un termine di soli 10 giorni per esaminare la documentazione bancaria da inviare all'autorità estera (act. 10 pag. 3).
In realtà, come evidenziato da A. SA medesima, la documentazione in oggetto le era già nota da mesi, trattandosi dei medesimi documenti già oggetto della decisione di chiusura del 18 settembre 2014 e di cui la ricorrente poteva pertanto prendere visione già almeno a partire dall'ultimo trimestre del 2014 (v. act. 1 pag. 5 e 6).
La contestazione della ricorrente non ha, pertanto, alcun pregio.
3. La ricorrente ritiene la domanda estera non conforme alle condizioni di cui all'art. 28 AIMP, rispettivamente dell'art. 14 CEAG. A. SA reputa infatti che la motivazione contenuta nella domanda rogatoriale sarebbe insufficiente per permettere all'autorità rogata di valutare se l'atto per il quale è richiesta l'assistenza sarebbe punibile anche in Svizzera. In particolare, la domanda di assistenza non indicherebbe quali sarebbero gli atti suscettibili di riciclaggio di denaro, né spiegherebbe come si sarebbe concretizzato il riciclaggio.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG , 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza ( DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza ( DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5).
3.2 Nella fattispecie, la richiesta di assistenza del 5 maggio 2014 presentata dall'autorità estera (act. 7.1) indica con sufficiente chiarezza sia i motivi alla base della stessa (v. anche consid. 2.3 supra), sia tutti gli altri elementi richiesti dalla normativa legale. La censura della ricorrente non può, su questo aspetto, trovare accoglimento.
Sulla contestazione specifica della ricorrente relativa all'assenza, nella domanda rogatoriale, degli elementi che permetterebbero all'autorità richiesta di valutare se l'atto oggetto della richiesta di assistenza sia punibile anche in Svizzera, va ritenuto che il MPC, nella propria decisione del 3 febbraio 2015, si è espresso su tale aspetto. L'autorità elvetica ha indicato che i reati alla base della domanda di assistenza concernono l'associazione di stampo mafioso, il riciclaggio di denaro e l'intestazione fittizia di beni mobili ed immobili. Nelle motivazioni della propria decisione, il MPC ha pure spiegato che la richiesta estera inerente il conto intestato alla ricorrente è finalizzata a chiarire flussi di denaro di origine delittuosa; più precisamente, l'ipotesi avanzata dall'autorità rogante sarebbe che le persone imputate nel procedimento estero hanno messo a disposizione di A. SA il denaro necessario per partecipare all'aumento di capitale di J. S.r.l., approfittando del trasferimento in Svizzera della somma inizialmente messa a disposizione da A. SA per realizzare un'operazione di riciclaggio di denaro di provenienza illecita (act. 1.1 pag. 1 e seg.). Inoltre, già in occasione della propria decisione di entrata nel merito dell'11 giugno 2014 (act. 7.2), il MPC, in base agli elementi contenuti nella domanda di assistenza, aveva potuto esprimersi sulla questione della doppia punibilità, precisando che "i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria configurano prima facie il reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP , di organizzazione criminale giusta l'art. 260 ter CP e riciclaggio di denaro giusta l'art. 305 bis CP , ragione per cui è soddisfatto anche il presupposto della doppia punibilità e possono essere adottate misure coercitive (art. 64 AIMP )". In sede di risposta al ricorso presentato da A., il MPC ha nuovamente precisato che, in particolare per il reato di organizzazione criminale, i fatti esposti nella commissione rogatoria sarebbero sufficienti a far ritenere adempiuto il principio della doppia punibilità (act. 7 pag. 4).
Ne discende che, a torto la ricorrente sostiene l'assenza nella domanda rogatoriale di elementi sufficienti per permettere all'autorità richiesta di determinarsi sul rispetto del principio della doppia punibilità. La censura sollevata al riguardo dalla ricorrente deve pertanto essere respinta.
4. La ricorrente sostiene infine che la trasmissione dei documenti oggetto della presente procedura apparirebbe priva di utilità potenziale, essendo peraltro le operazioni menzionate nella decisione di chiusura già note allo Stato richiedente. In questo senso, la ricerca richiesta dall'autorità estera costituirebbe una "fishing expedition". A mente di A. SA, la richiesta di trasmissione di documenti sarebbe anche sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini perseguiti dall'autorità estera, l'invio dei documenti relativi ai fatti descritti ai punti 3.1 e 3.2 della decisione di chiusura impugnata.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati ( DTF 129 II 462 consid. 5.5 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. Donatsch/Heimgartner/Meyer/Simonek , Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).
4.2 Nel caso in esame, il MPC ha chiaramente evidenziato i legami tra il conto intestato alla ricorrente, da un lato, e l'inchiesta italiana e le persone fisiche e giuridiche oggetto di indagini, dall'altra, specificando pure le transazioni direttamente connesse alle presunte attività illecite oggetto di indagine all'estero (v. act. 1.1 pto 3 pag. 3 e 4). Per due di queste operazioni, la ricorrente medesima non contesta l'esistenza di una connessione, quantomeno indiretta, con la fattispecie descritta in rogatoria, pur contestandone l'illiceità (v. act. 1 pag. 12 e seg.).
Ciò posto, conformemente alla sopraccitata giurisprudenza, indipendentemente dal fatto che alcune operazioni fossero o meno già note alle autorità italiane, l'utilità potenziale dell'intera documentazione bancaria di cui il MPC ha deciso la trasmissione - senza dunque limitarla ai versamenti di EUR 1'968'830 - da parte di K. e di EUR 2'227'600.-- da parte L. S.p.a - è certamente data. È infatti opportuno che l'autorità rogante possa rintracciare il cammino dei trasferimenti in entrata ed uscita dal conto al fine di chiarire il possibile ruolo della relazione bancaria oggetto della presente vertenza in relazione alla fattispecie oggetto d'indagine all'estero.
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto della ricorrente. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii).
Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e che la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità né quello dell'utilità potenziale.
5. In conclusione, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle s p ese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 12 giugno 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : La Cancelliera :
Comunicazione a:
- Avv. Stefano Pizzola
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
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