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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2015.274 vom 04.11.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2015.274 vom 04.11.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2015.274

Il ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione del Tribunale penale federale di estradizione del suo imputato, che è stato condannato per rapina a Z. Il ricorrente sostiene che l'estradzione avrebbe violato il principio di favore e le normative internazionali relative all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. La Corte dei reclami penali ha esaminato i fatti e ha rilevato che: * Il ricorrente è stato condannato per rapina a Z. nel 2012. * La decisione di estradizione del suo imputato alla Slovenia non è stata motivata da un motivo ostativo, come richiesto dall'estradando. * L'estradendo avrebbe violato il principio di favore e le normative internazionali relative all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso, ritenendo che l'estradente non sia stato motivato da un motivo ostativo e che la decisione di estradizione viola i principi di favore e di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2015.274

Datum:

04.11.2015

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).

Schlagwörter

Apos;; Slovenia; Apos;estradizione; Corte; Svizzera; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Italia; Apos;estradando; Apos;art; Apos;UFG; Apos;assistenza; Ufficio; Apos;arresto; CEEstr; Apos;Unione; Cancelliere; Roberto; Keller; Settore; Estradizioni; Apos;ordinanza; Mediante; Procura; Confederazione; Convenzione; Protocollo; Schengen; Europea

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2015.274

Sentenza del 4 novembre 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Ro y Garré e Patrick Robert-Nicoud,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , attualmente in detenzione estradizionale presso il carcere Sennhof, 7000 Coira,

rappresentato dall'avv. Roberto A. Keller,

Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia , Settore Estradizioni,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP )


Fatti:

A. Il 20 febbraio 2014 il Giudice istruttore presso la Corte distrettuale di Koper (Slovenia) ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. I Kpr 60943/13) nei confronti di A. per il reato di rapina (art. 206 Codice penale sloveno). In sostanza, il predetto è sospettato di aver partecipato ad una rapina commessa il 14 settembre 2012 a Z. ai danni della Banca B. che avrebbe fruttato un importo di EUR 283'805.34 (v. act. 5.4).

B. Il 27 febbraio 2014 l'autorità giudiziaria slovena ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del predetto (v. act. 5.1).

C. Mediante segnalazione del 5 marzo 2014, SIRENE Slovenia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. ibidem).

D. Il 10 marzo 2014 il predetto è stato arrestato in Italia dai carabinieri della stazione di Y. (BG/Italia) (v. act. 5.3).

E. Con decreto di convalida di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in esecuzione di mandato di arresto europeo e ordinanza di liberazione emessi il 12 marzo 2014, la Corte di appello di Brescia (Sezione seconda penale), rilevato che per gli stessi fatti per cui procederebbe l'autorità straniera sarebbe pendente un'indagine preliminare avanti la Procura di Bergamo, ha convalidato l'arresto di A. disponendone tuttavia l'immediata liberazione (v. act. 1.5).

F. Il 25 luglio 2015 A. si è recato a X. passando dal valico del W. e dal passo del V. Nel viaggio di ritorno è stato fermato dalle Guardie di confine svizzere alla Dogana di La Motta, in territorio di Poschiavo (v. act. 5.3). Il 26 luglio 2015 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa alla polizia cantonale del Canton Grigioni (v. act. 5.2), la quale è sfociata nel fermo dell'estradando lo stesso giorno. Interrogato il 27 luglio 2015 dal Procuratore pubblico grigionese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 5.3). In data 29 luglio 2015, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 5.5).

G. Il 27 luglio 2015 il Ministero della giustizia sloveno ha formalmente chiesto l'estradizione del predetto (v. act. 5.4).

H. Il 27 agosto 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso interposto da A. avverso il suddetto ordine di arresto (v. sentenza RH.2015.17 ).

I. Mediante decisione del 4 settembre 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Slovenia (v. act. 1.1).

J. Il 5 ottobre 2015 A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulandone l'annullamento (v. act. 1).

K. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare a quest'ultimo le spese (v. act. 5).

L. Con replica del 2 novembre 2015 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA , applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP ; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.1 L'estradizione fra la Slovenia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 17 maggio 1995 per la Slovenia e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal suo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 ( RS 0.353.11), entrato vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 ( RS 0.353.12), entrato in vigore per la Slovenia il 17 maggio 1995 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2. Il ricorrente fa innanzitutto valere l'esistenza di un motivo ostativo all'estradizione alla Slovenia dovuto al fatto che, per gli stessi identici fatti, sarebbe tuttora pendente un procedimento penale in Italia e per i quali l'Italia avrebbe negato l'estradizione. Premettendo che la Svizzera non ha recepito nel suo ordinamento le prerogative del mandato di arresto europeo (MAE), egli afferma che, per disposizione del Consiglio dell'Unione Europea (v. decisione quadro del 13 giugno 2002) una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen (SIS) "equivale a un mandato d'arresto europeo corredato dalle informazioni di cui all'art. 8, paragrafo 1" (Manuale europeo sull'emissione del mandato di arresto europeo del 17 dicembre 2010). Ciò significherebbe che la Svizzera non potrebbe ignorare le prerogative e le condizioni che reggono il MAE, per cui la sentenza italiana di scarcerazione e negazione dell'estradizione alla Slovenia sarebbe pregiudiziale e vincolerebbe pure la Svizzera. La consegna del ricorrente alla Slovenia sarebbe contraria all'art. 4 cifra 2 del Manuale d'esecuzione sull'emissione del MAE.

Occorre innanzitutto premettere che il ricorrente, nel suo gravame, ha precisato di non invocare la violazione del principio ne bis in idem, questione del resto già affrontata da questa Corte nella sua decisione del 27 agosto 2015 relativa alla detenzione estradizionale del ricorrente (v. RH.2015.17 consid. 4). Egli ritiene invece che la Svizzera, concedendo la sua estradizione alla Slovenia, abbia violato la normativa in ambito di MAE. Ora, come facilmente evincibile dalla sua semplice lettura, tale normativa è unicamente applicabile agli Stati membri dell'Unione Europea, per cui, non facendo parte della stessa, la Svizzera non ha violato nessun trattato per lei vincolante. La censura in questo ambito va quindi respinta.

3. Il ricorrente contesta inoltre l'esposizione di alcuni fatti presentati dalla Slovenia nella sua domanda di assistenza relativamente ai motivi legati ai suoi viaggi in Slovenia, ai suoi contatti con un ex operaio della sua ditta nonché al presunto suo coinvolgimento in altri procedimenti penali in Italia, elementi fatti propri dall'UFG nella decisione impugnata.

3.1 Giusta gli art. 12 n . 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'estradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP ). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Il giudice dell'assistenza deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità rogata non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1).

3.2 In concreto, le autorità slovene sostengono che il 14 settembre 2012 l'estradando avrebbe commesso una rapina alla Banka B., a Z. Questa sarebbe stata compiuta assieme a C. e D. I presunti autori si sarebbero introdotti nella banca armati e mascherati. Uno di loro avrebbe rotto con un martello una porta di vetro che dava accesso al locale dei cassieri, iniziando a raccogliere il denaro. Uno di loro avrebbe tenuto d'occhio la porta e avrebbe minacciato i clienti di ucciderli se si fossero mossi. Un altro avrebbe minacciato gli impiegati. Il bottino ammonterebbe a EUR 283'805.34 (v. act. 1.6). Orbene, quanto precede è senz'altro sufficiente per adempiere ai requisiti posti dalla normativa sopra menzionata. Gli altri fatti contestati dall'estradando non necessitano di essere chiariti in questa sede. Si ribadisce infatti che non spetta al giudice dell'assistenza statuire sui mezzi di prova, dovendo egli limitarsi a prendere atto della completezza o meno dell'esposto dei fatti. Essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Per il resto, sarà compito del giudice estero del merito valutare le prove ed assodare i fatti, tenendo in considerazione le contestazioni dell'estradando in punto alla ricostruzione fattuale e alle sue circostanze di dettaglio.

4. L'insorgente afferma infine che per il reato contestatogli dalle autorità slovene egli disporrebbe di un alibi. Il 14 settembre 2012 egli non sarebbe stato in Slovenia a rapinare banche, ma si sarebbe trovato a U. (BG) a lavorare in un cantiere edile con la propria impresa di costruzione, circostanza che sarebbe stata confermata da diverse dichiarazioni testimoniali e altre prove documentali.

Ora, sulla questione dell'alibi la presente autorità si è già compiutamente espressa nella decisione del 27 agosto 2015 (v. RH.2015.17 consid. 5). Nella misura in cui nulla di nuovo figura nel gravame del ricorrente, è sufficiente rinviare alla decisione in parola, ribadendo l'infondatezza della relativa censura.

5. In conclusione, il ricorso è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, importo coperto dall'anticipo delle spese già versato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 4 novembre 2015

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Roberto A. Keller

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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