Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2014.339 |
Datum: | 31.03.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): proporzionalità. |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Apos;autorità; Tribunale; Apos;assistenza; Corte; Confederazione; Svizzera; Accordo; Italia; -svizzero; Ministero; Assistenza; Apos;Italia; Apos;ambito; Apos;organizzazione; Apos;insorgente; Convenzione; Apos;Accordo; Berna; Apos;estero; Cancelliere; Paolo; Bernasconi; Andrea; Daldini; Repubblica; Apos;altro; Apos;ultima; Apos;esecuzione |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2014.339 |
| Sentenza del 31 marzo 2015 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | A. SA , rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione , Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ) |
Fatti:
A. Il 10 ottobre 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per concorso esterno in associazione mafiosa (v. art. 7 D.L. 152/1991) e t rasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (art. 12 quinques D.L. 306/1992) . Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ritiene, in sostanza, che il predetto abbia occultato, segnatamente tramite schermi societari, ed in particolare mediante società anonime di diritto svizzero, proprietà immobiliari site in Lombardia di pertinenza dell'organizzazione criminale facente capo al clan della famiglia C. Tra le società utilizzate per celare beni a lui riconducibili di presunta origine criminale vi sarebbe la A. SA, già D. SA. Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha, tra l'altro, postulato l'identificazione del beneficiario economico nonché delle relazioni bancarie di quest'ultima, unitamente al sequestro della relativa documentazione (v. act. 7.4).
B. Mediante decisioni del 10 marzo e 7 agosto 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l'altro, l'edizione di tutta la documentazione societaria concernente A. SA nonché l'acquisizione di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca E., Lugano, intestata alla società in parola (v. act. 7.1 e 7.2).
C. Il 25 novembre 2014 il MPC ha emanato una decisione di chiusura, mediante la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di documentazione societaria e d'apertura della relazione di cui sopra, unitamente a svariati estratti conto con giustificativi (v. act. 7.3).
D. Il 23 dicembre 2014 A. SA ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo, in via preliminare, la trasmissione all'autorità rogante della documentazione di cui sopra, eccezion fatta per i doc. MPC 055 e 064. In via principale, essa chiede che il ricorso venga integralmente accolto e la decisione impugnata parzialmente annullata, per cui non vengono trasmessi i doc. MPC 035-079. In via subordinata, l'insorgente chiede che il ricorso venga parzialmente accolto, nel senso che nella documentazione che verrà trasmessa all'autorità rogante vengono anonimizzati i riferimenti a persone fisiche e giuridiche che nulla hanno a che vedere con B. e le sue attività.
A conclusione delle loro osservazioni del 29 gennaio 2015 il MPC risp. l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6 e 7).
E. Con replica dell'11 febbraio 2015, trasmessa all'UFG e al MPC per conoscenza, la ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 10).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( LOAP ; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 9 a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Invocando una violazione del principio della proporzionalità, la società ricorrente si oppone all'invio all'autorità rogante di due documenti (MPC n. 55 e 64) relativi al suo conto bancario presso la banca E. (v. lett. D), in quanto senza nessuna connessione materiale con l'oggetto della rogatoria.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i relativi documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati ( DTF 129 II 462 consid. 5.5 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. Donatsch/Heimgartner/Meyer/Simo-
nek , Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).
2.2 In concreto, l'utilità potenziale della documentazione oggetto della contestata decisione è manifesta. In quest'ultima il MPC ha evidenziato i svariati contatti intercorsi tra l'insorgente e le diverse persone fisiche e giuridiche menzionate in rogatoria coinvolte nelle indagini italiane, come F., figlio di G., quest'ultimo amministratore della Immobiliare H. e della I. S.r.l., società proprietaria del 2% di J. S.r.l. L'Immobiliare H. S.r.l. sarebbe detenuta fiduciariamente per il 99% da K. SA per conto della L. SA. Il rimanente 1% sarebbe detenuto da M., padre dell'indagato B. Inoltre, la società ricorrente avrebbe detenuto il 55.6% della N. S.p.A., società che, secondo le indagini italiane, sarebbe stata nella totale disponibilità di B. e che sarebbe stata coinvolta in un giro di fatture false con la O. S.r.l., società anche questa nella disponibilità di B. (v. act. 7.3 pag. 4).
Ora, ritenuto che gli inquirenti esteri necessitano di ricostruire tutti i movimenti ed i flussi di valori patrimoniali che si presume riconducibili ad un'organizzazione criminale, occultati anche tramite persone giuridiche di diritto svizzero, in virtù della già citata giurisprudenza (v. consid. 2.1 supra), si giustifica di trasmettere alle autorità italiane tutta la documentazione relativa al conto della ricorrente. Da respingere è la richiesta di anonimizzazione presentata dall'insorgente, dato che la presunta attività di occultamento di valori, con possibile riciclaggio in Svizzera, potrebbe essere messa in atto proprio attraverso persone fisiche e giuridiche che fungono da prestanome. L'autorità estera deve quindi poter procedere alle sue verifiche relativamente ad un possibile ruolo nei fatti oggetto d'indagine in Italia delle persone collegate al conto della ricorrente.
Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero e la relazione oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice dell'assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
3. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 1° aprile 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

