E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.327 vom 14.01.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.327 vom 14.01.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.327

Il ricorso è inammissibile perché non concerne un grave problema procedurali, come l'estradizione di un recluso o la consegna di oggetti. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.327

Datum:

14.01.2015

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Confederazione; Apos;autorità; Ministero; Cancelliera; Luigi; Mattei; Assistenza; Apos;art; Svizzera; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti; Garré; Pedrinis; Quadri; Parti; Apos;avv; Ricorrente

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2014.327

Sentenza del 14 gennaio 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )


Visti:

- la decisione di chiusura del 30 ottobre 2014 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione inerente alla domanda di assistenza giudiziaria del
2 settembre 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (v. act. 1.2 e 1.3);

- il ricorso del 1° dicembre 2014 avverso la suddetta decisione interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. (v. act. 1);

- lo scritto raccomandato del 4 dicembre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 15 dicembre 2014, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [ LOAP ; RS 173.71]);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP );

- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA , l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA );

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA ; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);

- che, nella fattispecie, lo scritto del 4 dicembre 2014 è stato ricevuto dal legale del ricorrente il giorno seguente (v. act. 4);

- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 15 dicembre 2014;

- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 15 dicembre 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA );

- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA .


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 15 gennaio 2015

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Luigi Mattei

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.