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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2015.39 vom 21.10.2015

Hier finden Sie das Urteil RP.2015.39 vom 21.10.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2015.39


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2015.39

Datum:

21.10.2015

Leitsatz/Stichwort:

Estradizione all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;estradizione; Tribunal; Italia; Tribunale; Corte; Apos;art; Svizzera; Stato; Apos;UFG; Apos;Italia; Apos;ordinanza; CEEstr; Convenzione; AIMP;; Apos;autorità; Apos;ambito; Patto; Apos;inchiesta; Secondo; Apos;altro; Pertanto; Ufficio; Milano; Confederazione; Apos;infrazione; Repubblica; Apos;assistenza; Apos;estradando; Zimmermann

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2015.214 + RP.2015.39

Sentenza del 21 ottobre 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud ,

Cancelliera Manuela Carzaniga

Parti

A. , attualmente detenuto, rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,

Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

Controparte

Oggetto

Estradizione all'Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP )

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA )


Fatti:

A. Il 30 dicembre 2013, il Ministero della Giustizia italiano ha richiesto l'estradizione di A. per i reati di traffico illecito di arma da fuoco e traffico di sostanza stupefacente di tipo cocaina ai sensi della legge italiana (act. 1.1 et 4.1).

La richiesta relativa al reato di traffico illecito di armi si basa sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano il 4 settembre 2012 N. 48614/09 RGNR - N. 9461/10 RGGIP. Quanto al reato di traffico illecito di stupefacenti, la richiesta si fonda sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano il 15 ottobre 2013 N. 73153/2010 RGNR - N. 14365/2010 RGGIP (di seguito: ordinanza del 15 ottobre 2013; act. 1.1).

B. Al momento della domanda di estradizione, A. era oggetto di un'inchiesta da parte del Ministero pubblico della Confederazione (di seguito : MPC) per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, nonché alla legge federale sulle armi e per organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP (procedura n° SV.09.0165). Dal 13 aprile 2012, A. è stato posto al beneficio dell'esecuzione anticipata della pena presso il penitenziario cantonale ticinese "La Stampa".

La precitata inchiesta svizzera ha dato luogo alla sentenza SK.2014.34 del 13 maggio 2015 - attualmente cresciuta in giudicato - nella quale la Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: Corte penale) ha riconosciuto A. colpevole d'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, condannandolo ad una pena detentiva di cinque anni, dedotto il carcere preventivo già sofferto (act. 1.2, p. 5).

C. Il 13 gennaio 2014, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito : UFG) ha interpellato il MPC in merito a una eventuale identità tra i reati perseguiti in Svizzera e quelli oggetto della domanda di estradizione del 30 dicembre 2013 (act. 4.2). Con risposta del 20 gennaio 2014, il MPC ha negato una corrispondenza fra le due fattispecie (act. 4.3).

D. Il 28 aprile 2014, l'UFG ha incaricato il MPC di provvedere alla notifica a A. della domanda formale di estradizione e di interrogarlo nel merito (act. 4.4). In occasione del suo interrogatorio, avvenuto il 10 giugno 2014, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane. Si è tuttavia opposto alla sua estradizione all'Italia tramite procedura semplificata (act. 4.6).

E. Su invito dell'UFG, il 11 luglio 2014, A. ha presentato le sue osservazioni in merito alla domanda di estradizione italiana (act. 4.9). Il 29 luglio 2014, egli si è anche espresso su invito dell'UFG sul contenuto della corrispondenza avvenuta tra l'UFG e il MPC in merito all'eventuale identità tra i reati perseguiti in Italia e quelli oggetto dell'inchiesta svizzera (cf. supra, let. C; act. 4.11).

F. Con decisione del 16 giugno 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia unicamente per i fatti corrispondenti al reato di traffico illecito di stupefacenti ai sensi del diritto italiano, menzionati nell'ordinanza del 15 ottobre 2013. L'UFG ha invece rifiutato l'estradizione per i reati di traffico illecito di arma da fuoco, in quanto A. sarebbe già stato giudicato a tale riguardo con la sentenza SK.2014.34 (cf. supra, let. B; act. 1.1).

G. Il 16 luglio 2015, A. ha interposto ricorso avverso la predetta decisione. Egli postula l'annullamento della decisione del 16 giugno 2015 e il rigetto della domanda di estradizione. In via subordinata, egli chiede che la sua estradizione sia subordinata alla garanzia che il giudice del merito italiano tenga conto, nella fissazione della pena, della sentenza della Corte penale, in applicazione del concorso retrospettivo. Egli richiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (act. 1).

H. Tramite scritto del 30 luglio 2015, l'UFG ha proposto la reiezione del gravame e l'addossamento delle spese al ricorrente (act. 4).

I. Con replica del 11 agosto 2015, il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni ricorsuali (act. 6).

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno ri-prese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1. L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr ( RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.2. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP ; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

2. Secondo l'estradando, la decisione del UFG violerebbe innanzitutto il principio del "ne bis in idem": con sentenza SK.2014.34 del 13 maggio 2015, la Corte penale lo avrebbe infatti condannato per una parte dei reati di traffico di sostanza stupefacente di tipo cocaina per i quali l'UFG ha ammesso la sua estradizione all'Italia.

2.1. Il principio del "ne bis in idem", consacrato all'art. 9 CEEstr , 1 a frase, prevede che l'estradizione non è consentita quando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autorità competenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Tale principio implica che il primo giudice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione (DTF 125 II 402 consid. 1b) e che i fatti e le persone siano identici (DTF 122 I 257 consid. 3). Non esiste tuttavia identità dei fatti, ai sensi dell'art. 9 CEEstr, nell'ipotesi in cui lo Stato richiedente e lo Stato richiesto inquisiscono sulla stessa persona e per delitti dello stesso tipo (per esempio, traffico di stupefacenti) che sono stati commessi in periodi differenti (sentenza del Tribunale federale 1A.166/2005 del 14 luglio 2005, consid. 3; Zimmermann , La coopération judiciaire en matière pénale, 4 a ediz., Berna 2014, n° 666).

2.2. Con la sentenza del 13 maggio 2015, l a Corte penale ha giudicato A. colpevole, tra l'altro, di avere, fra gennaio e giugno 2011, organizzato, fungendo da tramite fra il fornitore, in Brasile, e l'acquirente finale [B.], in Europa, il trasporto, l'importazione in Svizzera, nonché l'esportazione in Italia, di un quantitativo di 3 Kg di cocaina (cf. sentenza SK.2014.34 , consid. 6). I fatti presi in considerazione dalla Corte penale si fondano in parte sull'interrogatorio del ricorrente avvenuto il 29 aprile 2014. In quell'occasione, A. ha precisato che la rivendita dei 3 Kg di cocaina, appartenenti a B., ad un acquirente in Italia, avvenne grazie all'aiuto di C. Fu quest'ultimo a trovare l'acquirente in Italia (act. 1.3, p. 11-12). B. e C. si accordarono tra l'altro che la consegna dei 3 Kg di cocaina avenisse a Z. (Francia). Un corriere si occupò in seguito di trasportare e consegnare la droga all'acquirente in Italia (act. 1.3, p. 11-12).

Secondo A., questa fattispecie è la medesima di quella descritta al capo E dell'ordinanza del 15 ottobre 2013 del GIP di Milano su cui si fonda la domanda di estradizione (cf. supra, let. A).

Risulta dall'ordinanza che A. è attualmente indagato in Italia per avere, tra l'altro, insieme con C., funto da intermediario per la compravendita di 3 Kg di cocaina appartenenti a B. a degli acquirenti italiani. C. avrebbe consegnato i 3 Kg di cocaina al corriere D., a Z. (Francia), il 29 luglio 2011. D. l'avrebbe poi trasportata in Italia e consegnata agli acquirenti. Gli inquirenti italiani hanno identificato diversi versamenti a destinazione di C., da parte degli acquirenti italiani, avvenuti dopo la consegna della droga. Questi fatti risalirebbero al periodo fra luglio e agosto 2011 (act. 4.1b, p. 199 segg., act. 4.1d, p. 3, act. 4.1b, p. 203) .

2.3. Il periodo oggetto della sentenza svizzera è precedente a quello oggetto dell'inchiesta italiana; la fattispecie giudicata in Svizzera si è svolta tra gennaio e giugno 2011, mentre quella descritta nella domanda, tra luglio ed agosto 2011. Tuttavia, non può essere esclusa con certezza una parziale sovrapposizione cronologica dei fatti, in particolare per quanto concerne lo scambio avvenuto a Z. (Francia). Infatti, le due descrizioni convergono su diversi punti: il traffico è avvenuto nel medesimo luogo, porta sullo stesso quantitativo di droga e vede implicati, oltre al ricorrente, C. e B. In entrambe le fattispecie, l'ingente quantitativo di stupefacente è destinato a degli acquirenti in Italia. Potrebbe dunque trattarsi della stessa fattispecie. Nonostante ciò, come fa valere il UFG nella sua risposta, non è inusuale che i trafficanti di droga utilizzino gli stessi canali di trasporto in tempi ravvicinati (act. 4). Pertanto, A. potrebbe aver prestato la sua collaborazione per due traffici di 3 Kg di cocaina, avvenuti in circostanze simili. In casi dubbi, come il presente, l'estradizione non può che essere accordata (art. 1 CEEstr ; cf. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.17 del 26 marzo 2010, consid. 3.3). Spetterà poi al giudice del merito, presso il quale ricorrente potrà invocare il suddetto principio, e il quale dispone degli elementi relativi all'inchiesta italiana, di constatare l'eventuale identità fra i reati perseguiti. Infatti, il principio del "ne bis in idem" - previsto all'art. 54 CAS, convenzione alla quale l'Italia è parte contraente - impone di tener conto del carcere già sofferto; compete dunque di massima all'autorità richiedente e non al giudice dell'estradizione esaminare tale questione (DTF 128 II 355 consid. 5.3 in fine). Visto quanto precede, la censura sollevata va dunque respinta.

3. L'insorgente sostiene che la sua estradizione all'Italia violerebbe altresì i suoi diritti fondamentali e che dovrebbe essere rifiutata sulla base degli art. 1 a e 2 AIMP . In primo luogo, l'estradizione lo priverebbe della possibilità di beneficiare del concorso retrospettivo. Tale figura giuridica, che garantisce che l'imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo fosse se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell'ambito di un unico procedimento, impone al secondo giudice di fissare una pena complementare a quella già inflitta (cf. art. 49 al. 2 del codice penale svizzero [CP; RS 311.0]). Il giudice italiano rifiuterebbe di applicare questa figura giuridica - esistente, a dire del ricorrente, anche nella legislazione italiana - nell'ambito di sentenze emesse da autorità straniere. Essendo questo il caso della sentenza della Corte penale, egli sarebbe punito più severamente di quanto non lo fosse se il reato fosse di competenza del giudice svizzero, il quale applica il concorso retrospettivo senza distinzioni. A. ne deduce una violazione del principio di uguaglianza (cf. infra, consid. 3.3). In secondo luogo, la sua estradizione sarebbe contraria agli art. 7 Cst. e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), i quali garantiscono il diritto alla dignità della persona, rispettivamente vietano la tortura e le pene e trattamenti inumani o degradanti. Egli correrebbe infatti il rischio concreto di incorrere nella pena massima sancita dalla legge italiana in materia stupefacenti e sostanze psicotrope, di una durata massima di vent'anni (cf. infra, consid. 3.4).

3.1. Secondo l'art. 1 a AIMP , l'assistenza giudiziaria è fornita tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico ed di altri interessi essenziali della Svizzera. La Svizzera non può tuttavia invocare il proprio ordine pubblico interno per rifiutare l'estradizione a uno Stato con il quale è legata da accordi internazionali, a meno che non abbia emesso una riserva esplicita a tale proposito (DTF 112 Ib 342 consid. 2b, con rinvii). Tale riserva non è stata emessa né nell'ambito della CEEstr, né nell'ambito della CAS, applicabili nel caso specifico (cf. consid. 1.1). Di conseguenza, il ricorrente non può prevalersi dell'art. 1 a AIMP .

3.2. Per quanto concerne invece gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dall'ordine pubblico internazionale, quale la CEDU o il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2), la Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio, sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta "altra assistenza", a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, e definito da tali trattati (art. 2 let. a AIMP; DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a; 122 II 140 consid. 5a). Sebbene la CEDU e il Patto ONU II non garantiscano il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito da questi strumenti internazionali, essi possono, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d; Zimmermann , op. cit., n. 215 con rinvii).

3.3. Il ricorrente postula la violazione del principio di uguaglianza. Tale principio, garantito agli art. 14 CEDU e art. 1 n . 1 e 26 Patto ONU II , non ha portata indipendente, ma dev'essere invocato in rapporto ai diritti e le libertà garantiti da questi accordi internazionali ( Auer/Malinverni/ Hottelier , Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, 3 a ediz., Berna 2013, n. 1016 ss). Nella presente fattispecie, il ricorrente si fonda invece su una disposizione di diritto interno, ossia l'art. 49 al. 2 CP , che prevede l'applicazione del concorso retrospettivo. Non essendo questo contemplato dagli strumenti internazionali precitati, la censura sollevata, dev'essere, già per questo motivo, respinta. Inoltre, anche ammettendo il contrario, va rammentato che il principio di uguaglianza impone di trattare fattispecie giuridicamente uguali in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso, a meno che non vi siano ragioni serie e obbiettive che giustifichino un trattamento differenziato (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa; 122 I 61 consid. 3a, con riferimenti citati; Auer/Malinverni/Hottelier , op. cit., n. 1040). I sistemi giuridici costituiscono tuttavia un limite al principio di uguaglianza o pari trattamento, regolando ciascuno in maniera indipendente il perseguimento dei reati di loro competenza. Il principio di uguaglianza si applica dunque all'interno di ciascun sistema giuridico ( ibid., n. 1062 e rinvii, relativo agli Stati federali). Lo scopo dell'istituto dell'estradizione, ossia la cooperazione nella repressione della delinquenza, verrebbe in parte meno, ove si dovesse pretendere il contrario. Ciò significherebbe non tener conto sufficientemente della diversità dei sistemi giuridici, riferita a fatti la cui repressione in ambedue gli Stati è pacifica. In particolare per quel che concerne il concorso tra reati, uno Stato estero può avere un approccio diverso da quello stabilito dal diritto svizzero. La Svizzera tende in linea di massima ad accordare l'estradizione per reati che, se commessi in Svizzera, sarebbero secondo il diritto svizzero assorbiti da un altro reato, ma che sono p uniti separatamente dal diritto dello Stato richiedente, alla condizione, beninteso, che si tratti in ambo i casi di reati estradizionali (DTF 108 Ib 525 consid. 5a e rinvii). Nel caso specifico, ossia per quanto riguarda la figura del concorso retrospettivo, si impone il medesimo ragionamento. Pertanto, le specificità proprie del sistema giuridico italiano in materia non comportano una violazione del principio di uguaglianza.

3.4. Il ricorrente lamenta inoltre una particolare severità della pena che potrebbe essere emessa nei suoi riguardi dal giudice del merito italiano. Benché la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5), un esame degli art. 3 CEDU e 7 Patto ONU II , che postulano il divieto della tortura nonché i trattamenti crudeli, inumani o degradanti (cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [ RS 0.105] e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti [ RS 0.106]) s'impone nel caso specifico. Infatti, una pena può costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU se essa è in "netta sproporzione" rispetto alla gravità dell'infrazione rimproverata. Il rifiuto di una domanda di estradizione basato su questo criterio deve essere ammesso unicamente in casi eccezionali (DTF 121 II 296 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; Corte europea dei diritti dell'uomo, caso Vinter e altri contro Regno Unito del 9 luglio 2013, n. 83 et 102, con rinvio alla sentenza resa nella stessa causa dalla Quarta Sezione il 17 gennaio 2012, n. 88 e 89; sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.272 del 11 febbraio 2014, consid. 3.1). Per il resto, fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5).

In casu , le autorità italiane hanno precisato che i reati rimproverati a A. possono portare a una condanna corrispondente a una pena detentiva non inferiore ai vent'anni (act. 4.1d, p. 3). Tuttavia, la particolare severità della possibile pena, non la fa apparire come manifestamente esagerata e senza alcun rapporto con l'agire rimproverato al ricorrente, ove si consideri che si presume che egli abbia agito come coordinatore delle operazioni di sdoganamento, recupero e stoccaggio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente nell'ambito di un'associazione per delinquere finalizzata all'importazione sistematica in Italia, dall'America del Sud, di ingenti quantitativi di cocaina e al loro smercio (act. 4.1d). Non sussistono d'altra parte motivi seri per ritenere, che nello Stato richiedente egli sarà sottoposto a trattamenti crudeli, disumani o degradanti, lesivi dell'ordine pubblico internazionale (cfr. art. 2 lett. a AIMP; DTF 123 II 161 consid. 6a e b con rinvii).

3.5. La censura secondo la quale i diritti fondamentali di A. sarebbero violati va pertanto respinta.

4. Visto quanto precede, e in particolare, non essendo stato riscontrato alcun rischio di violazione dei diritti fondamentali dell'estradando da parte dello Stato richiedente, non vi è motivo per subordinare l'estradizione a delle garanzie (art. 80 p AIMP, applicabile in ambito estradizionale, cf. Zimmermann , op. cit., n. 245, nota a basso pagina 85, con rinvii). La richiesta dell'estradando in tal senso dev'essere anch'essa respinta (act. 1, p. 11).

5. Il ricorrente fa valere infine che la sua estradizione sarebbe stata ammessa per dei fatti che lo Stato richiedente non gli rimprovera. Risulterebbe infatti dalla decisione impugnata che egli è estradato, tra l'altro, per un traffico di 100 Kg di cocaina avvenuto nel periodo precedente al 20 gennaio 2011 e fino al 2 febbraio 2011. Tale traffico, benché menzionato dallo Stato richiedente nell'ordinanza del 15 ottobre 2013 (act. 1, p. 4), verrebbe ricondotto ad altri indagati, e non a A.

Risulta dalla documentazione sotto esame, che le autorità italiane considerano A. implicato nel suddetto traffico di 100 Kg di cocaina, sulla base delle due intercettazioni telefoniche riprodotte nell' ordinanza del 15 ottobre 2013 (act. 4.1b, p. 27 ss e act. 4.1d, p. 2). Pertanto, la decisione impugnata non si presta a critiche su questo punto.

6. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

7. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio del gratuito patrocinio.

7.1. La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP ). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA ). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).

7.2. Nella fattispecie, il ricorrente, ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, senza tuttavia menzionare alcun dato né allegato relativo alla sua situazione finanziaria ( RP.2015.39 , act. 3). Ciò è solo in parte comprensibile, visto il lungo periodo di detenzione subito finora, ma non sufficiente per ammettere la sua indigenza. Egli si dichiara imprenditore; non è dunque comprensibile che non vi siano dati più specifici quanto alla sua fortuna. Lo stesso vale per i costi fissi, essendo egli sposato. Nemmeno figurano i dati relativi alla situazione patrimoniale della moglie in Y. Pertanto, il postulato gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 PA deve essere respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 22 ottobre 2015

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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