Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2014.8 |
Datum: | 07.03.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Sequestro di conto bancario (art. 33a OAIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Apos;art; Corte; MP-TI; Apos;assistenza; Stato; Slovenia; Apos;ambito; OAIMP; Svizzera; Convenzione; Apos;estero; IMMERMANN; énal; Ministero; Cantone; Ticino; Assistenza; Lubiana; Lugano; Apos;esecuzione; Apos;ultima; AIMP;; Infatti; Giudice; Presidente; Cancelliera |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2013.263 -265 e RR.2014.7 -8 |
| Sentenza del 7 marzo 2014 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliera Clara Poglia | |
| Parti | A. , B. LLC, C. LTD., rappresentati dall' Avv. Filippo Ferrari, Ricorrenti | |
| contro | ||
| Ministero pubblico del Cantone Ticino, Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Slovenia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ); sequestro di conto bancario (art. 33 a OAIMP ) |
Fatti:
A. Il 4 giugno 2014, il Tribunale distrettuale di Lubiana (Slovenia) ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento aperto nei confronti di D., per titolo di "abuso di posizione" (art. 244/II e I del CP sloveno), e di A. per titolo di "abuso di ufficio" (art. 261/I, II e III del CP sloveno; RR.2013.263 -265, act. 1.8). L'autorità rogante richiede in questo contesto la trasmissione della documentazione bancaria relativa al conto 1 detenuto da B. LLC presso la banca E. di Lugano e il sequestro degli averi ivi depositati a concorrenza di EUR 876'000.--.
B. Con decisione di entrata in materia del 5 luglio 2013, il Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: MP-TI), al quale è stata delegata l'esecuzione della rogatoria dall'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), ha accolto la domanda di assistenza, ordinando l'identificazione di ogni relazione intestata a B. LLC, la trasmissione dei relativi documenti bancari così come il sequestro degli averi a concorrenza di EUR 876'000.-- ( RR.2013.263 -265, act. 1.9). Tramite scritto del 10 luglio 2013 indirizzato alla banca E., il MP-TI ha esteso l'ordine di identificazione, sequestro e trasmissione di cui sopra a tutte le relazioni riconducibili a D. e/o A. ( RR.2013.263 -265, act. 1.10).
C. In data 10/11 luglio 2013, l'anzidetto istituto bancario ha fornito i documenti bancari relativi alle relazioni così identificate, ossia: relazione n° 2, intestata a B. LLC e il di cui beneficiario economico è A. (estinta il 22 febbraio 2012); relazioni n° 3 (estinta il 6 dicembre 2011) e n° 4 intestate a A.; e infine relazione n° 5, intestata alla società C. Ltd e riconducibile a A. quale direttore nonché beneficiario economico.
D. Con decisione di chiusura del 10 settembre 2013, il MP-TI ha disposto la consegna all'autorità rogante della documentazione bancaria afferente alla relazione n° 2, intestata a B. LLC, e, in applicazione del principio di favore, alle relazioni n° 3 nonché n° 5, intestate rispettivamente a A. e a C. Ltd ( RR.2013.263 -265, act. 1.1). Veniva inoltre ordinato il mantenimento del sequestro degli averi depositati sul conto della C. Ltd, pari a EUR 567'011.09.
E. Mediante memoriale del 10 ottobre 2013, depositato il giorno successivo, A., B. LLC e C. Ltd hanno interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione di chiusura, postulandone l'annullamento ( RR.2013.263 -265, act. 1). Tale ricorso ha dato luogo all'apertura della procedura RR.2013.263 -265.
F. Il 15 ottobre 2013, questa Corte ha invitato i ricorrenti a fornire la documentazione attestante i poteri di rappresentanza di F., firmatario, a nome della B. LLC, di un power of attorney emesso in favore di A., a sua volta segnatario della procura emessa in beneficio del rappresentate legale dei ricorrenti ( RR.2013.263 -265, act. 3). Il 4 novembre 2013, non avendo i ricorrenti adempiuto a questa richiesta, la scrivente autorità ha richiamato questi ultimi a produrre la suddetta documentazione, precisando che in assenza della stessa non si sarebbe entrati nel merito del ricorso ( RR.2013.263 -265, act. 5). Dopo aver ottenuto una proroga del termine impartito a tale fine, il rappresentante delle ricorrenti ha indicato, con scritto del 21 novembre 2013, di non essere in grado di produrre ulteriore documentazione oltre a quanto già allegato in sede ricorsuale ( RR.2013.263 -265, act. 7).
G. Invitato a presentare la propria risposta al ricorso, l'UFG ha postulato la reiezione dello stesso e la messa a carico dei ricorrenti delle spese, tasse e ripetibili ( RR.2013.263 -265, act. 9). Dal canto suo, il MP-TI ha precisato rimettersi al prudente giudizio di questa Corte ( RR.2013.263 -265, act. 10).
H. Parallelamente, le autorità slovene hanno presentato, il 12 settembre 2013 e direttamente dinanzi al MP-TI, una seconda domanda di assistenza, la quale verte sui medesimi fatti di cui alla rogatoria del 4 giugno 2014 ( RR.2014.7 -8, act. 1.8). La stessa richiede nondimeno misure di assistenza più ampie, ossia la trasmissione della documentazione bancaria relativa a tutte le relazioni riconducibili a A. in essere presso la banca E. di Lugano.
I. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 10 dicembre 2013, il MP-TI ha accolto la suddetta rogatoria e ordinato, ancora una volta e con gli stessi motivi, la consegna all'autorità richiedente della documentazione bancaria dei conti già oggetto della precedente decisione di chiusura del 10 settembre 2013 ( RR.2014.7 -8, act. 1.1).
J. In data 20 gennaio 2014, A. e C. Ltd. hanno interposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso quest'ultima decisione postulandone parimenti l'annullamento ( RR.2014.7 -8, act. 1). La procedura che ne è seguita è stata registrata con riferimento RR.2014.7 -8.
K. Chiamato ad esprimersi su questo secondo ricorso, il MP-TI ha comunicato, in data 7 febbraio 2014, di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte ( RR.2014.7 -8, act. 6). Con scritto del 10 febbraio 2014, l'UFG ha postulato la reiezione del ricorso e la messa delle spese, tasse e ripetibili a carico dei ricorrenti ( RR.2014.7 -8, act. 7).
L. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica di Slovenia e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 17 ottobre 2001 per la Slovenia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma ora consultabile nel volume "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° agosto 1998 per la Slovenia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic ). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2. Le decisioni impugnate, emesse con pari motivazioni, riguardano gli stessi conti e un'identica fattispecie. I ricorrenti, patrocinati dal medesimo rappresentante in entrambe le procedure, sono inoltre pure gli stessi (fatto salvo per la società B. LLC, la quale ha impugnato unicamente la prima decisione datata 10 settembre 2013, v. procedura RR.2013.263 -265). Per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2013.263 -265 e RR.2014.7 -8 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1).
3.
3.1 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP .
3.2 Data la loro qualità di titolari dei conti oggetto delle decisioni di chiusura in parola, i ricorrenti dispongono della legittimazione ricorsuale (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a lett. a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
3.3 Va tuttavia rilevato come il ricorso di B. LLC, sia nondimeno irricevibile. Infatti, ai termini dell'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ( PA ; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 let. b LOAP , la parte può farsi rappresentare, in ogni stadio del procedimento. L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Omettendo di produrre la documentazione richiesta esplicitamente da questa Corte (v. supra lett. F), atta a dimostrare i poteri di rappresentanza del firmatario del power of attorney emesso in favore di A., sottoscrittore della procura a beneficio del rappresentante legale svizzero, la ricorrente non ha adempiuto alle esigenze in materia di procura. Posto come l'avente diritto economico del conto, nella fattispecie A., non sia legittimato in quanto tale a ricorrere per conto o in vece della suddetta società (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii), il ricorso della predetta ricorrente risulta irricevibile (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.28 -29 del 3 marzo 2010 e riferimenti citati).
3.4 Nel limiti posti al precedente considerando, i ricorsi sono ricevibili e occorre entrare in materia.
4. Nel loro gravame avverso la decisione di chiusura del 10 settembre 2013, i ricorrenti lamentano l'esistenza, nella procedura estera, di gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP .
4.1 Essi si prevalgono in particolare dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 261 CP sloveno.
A tale proposito i ricorrenti omettono di considerare che la risposta alla domanda se l'azione penale sia estinta nello Stato rogante non incombe allo Stato rogato bensì alle competenti autorità del primo (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9). Gli insorgenti disattendono altresì che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n . 1 CEAG ). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr ; RS 0.353.1), la CEAG, che prevale sull'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP , non contiene disposizioni che escludono la concessione dell'assistenza per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A_227/2006 del 22 febbraio 2007, consid.3.3). La censura va quindi disattesa.
4.2 I ricorrenti lamentano inoltre l'esistenza di supposte irregolarità nel decreto di sequestro emesso dal Tribunale distrettuale di Lubiana, all'origine della domanda di assistenza del 4 giugno 2013 ( RR.2013.263 -265, act. 1, pag. 7). Tale decreto sarebbe insufficientemente motivato e la cronologia dei fatti contestati a A. illogica.
4.2.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto della garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2a; Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, pag. 635 n. 684). Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. Z IMMERMANN , op. cit. , pag. 635 n. 684 e giurisprudenza citata). L'art. 2 lett. d è sussidiario rispetto alle lettere a, b e c ( Z IMMERMANN , op. cit., n. 691 p. 643). La giurisprudenza definisce la nozione di "gravi deficienze" per ogni singolo caso, le quali devono tuttavia essere di natura irrimediabile ( Moreillon , Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 51 ad art. 2 AIMP e giurisprudenza ivi citata).
4.2.2 Prima di entrare nel merito della censura, occorre evidenziare che i l Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2 AIMP non può essere invocato da persone giuridiche, nella misura in cui queste non possono sostanziare nessun interesse degno di protezione legato alla loro situazione concreta, per prevalersi di una norma destinata avantutto a proteggere l'accusato nella procedura estera (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; 115 Ib 68 consid. 6; sentenza del Tribunale federale 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014, consid. 2.3; Z IMMERMANN , op. cit., n. 691 e n. 681). La ricorrente C. Ltd., persona giuridica non indagata nell'ambito della presente procedura, non è pertanto legittimata, diversamente da A., a prevalersi di censure relative all'art. 2 AIMP . In ogni caso, n ella fattispecie, l'asserita violazione dell'art. 2 AIMP appare d'acchito infondata. Infatti , in primo luogo, non risulta che il decreto di sequestro sloveno possa considerarsi manifestamente non sufficientemente motivato, tenuto conto di come l'autorità estera abbia fornito ricchi e precisi dettagli in riguardo alla fattispecie contestata agli imputati. Inoltre, dovesse anche sussistere una mancanza di motivazione, non vi è ragione di credere che la procedura nazionale non offra ai ricorrenti la possibilità di far valere tale vizio dinanzi a istanze superiori (ciò a cui i ricorrenti affermano peraltro di aver proceduto) e, se dal caso, ottenerne riparazione. Per quanto attiene poi alle allegazioni formulate in relazione alla non colpevolezza di A., occorre sottolineare che un tale esame è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3). Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti, ma esclusivamente quello di verificare che sussistano i requisiti previsti dalla legge interna oppure dal diritto internazionale per concedere i provvedimenti di assistenza richiesti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii). Su questo genere di argomentazioni il ricorso non merita pertanto ulteriore disamina.
5. Nel loro gravame avverso la decisione del 10 dicembre 2013, i ricorrenti si prevalgono di una violazione del principio della proporzionalità ( RR.2014.7 -8, act. 1 pag. 8 segg.). Il MP-TI si sarebbe limitato ad elencare la documentazione di cui consente l'invio senza indicare, riguardo ad ogni singolo documento, l'oggettiva giustificazione alla base della trasmissione. Tale modo di procedere rappresenterebbe un'inammissibile fishing expedition. Inoltre, il conto sul quale sarebbe confluito il presunto provento del reato, ossia quello di B. LLC, sarebbe stato estinto. La successiva destinazione del denaro supererebbe palesemente l'ambito e la fattispecie sulla quale si basa la rogatoria. Essendo pertanto tutte le informazioni pertinenti già note all'autorità rogante, la domanda di assistenza sarebbe irricevibile.
5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati ( DTF 129 II 462 consid. 5.5 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).
5.2 In sostanza, le autorità slovene sospettano che D. abbia procurato un indebito vantaggio patrimoniale a A., responsabile dell'ufficio della pianificazione urbanistica del comune di Lubiana nonché beneficiario economico della società B. LLC. La società G., di cui D. è titolare, avrebbe versato alla B. LLC EUR 876'000 sulla base di fatture emesse per prestazioni mai effettuate da quest'ultima. Questa somma sarebbe stata bonificata sul conto di una terza società per essere poi versata sulla relazione bancaria della B. LLC presso la banca E. a Lugano. Dalla documentazione raccolta dal MP-TI risulta che il denaro è stato successivamente trasferito su altre relazioni bancarie riconducibili a A. presso il medesimo istituto, ossia i conti n° 3 intestato a lui stesso, ed in seguito sul conto n° 5, detenuto da C. Ltd. È giustappunto della documentazione relativa a questi conti che l'autorità d'esecuzione ha disposto la trasmissione.
5.3 La tesi dei ricorrenti secondo la quale la destinazione delle somme incriminate non sarebbe rilevante per le autorità inquirenti estere non può palesemente essere seguita. L'interesse cardinale di una richiesta di informazioni bancarie è proprio quello di ricostruire il flusso dei fondi così da individuare la destinazione finale del denaro sospetto e procedere, se dal caso, al sequestro dello stesso. Per questo medesimo motivo, è importante che l'autorità estera disponga di tutta la documentazione riguardante le relazioni bancarie implicate al fine segnatamente di determinare se altri versamenti sospetti possono essere individuati. Il gravame dei ricorrenti disattende quindi in modo manifesto la costante giurisprudenza resa in materia e risulta perciò infondato.
6. La decisione di chiusura del 10 settembre 2013 ordina peraltro il mantenimento del sequestro del conto di C. Ltd., unica relazione bancaria ancora attiva tra quelle identificate dal MP-TI ( RR.2013.263 -265, act. 1.1).
Va a tale proposito rilevato che l'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74 a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro contestato esplicitamente il sequestro né tantomeno sostanziato alcun pregiudizio economico cagionato dallo stesso. Anche da questo punto di vista il blocco in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Esso va quindi confermato.
7. Non avvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza sollecitata, le decisioni impugnate vanno integralmente confermate ed i gravami respinti.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è posta a carico dei ricorrenti, fissata nella fattispecie a fr. 9'000.-- e considerata coperta dagli anticipi delle spese già versati. L 'eccedente degli stessi, di fr 3'000.--, sarà restituito ai ricorrenti, in parti uguali, dalla cassa del Tribunale.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le procedure RR.2013.263 -265 e RR.2014.7 -8 sono congiunte.
2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti.
3. La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati. L'eccedente degli stessi, di fr. 3'000.--, sarà restituito ai ricorrenti, in parti uguali, dalla cassa del Tribunale.
Bellinzona, il 7 marzo 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente : La Cancelliera :
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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