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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.286 vom 19.11.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.286 vom 19.11.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.286

Il ricorso contro la decisione del Ministero pubblico della Confederazione di chiedere assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è ammissibile, ma richiede l'invio dell'affidamento a un tribunale federale. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.286

Datum:

19.11.2014

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): mancato pagamento dell'anticipo spese.

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;autorità; Ministero; Confederazione; Cancelliere; Paolo; Bernasconi; Andrea; Daldini; Assistenza; Apos;art; Svizzera; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti; Garré; Giampiero; Vacalli; Parti

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2014.286

Sentenza del 19 novembre 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA , rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Contro parte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )


Visti:

- la decisione di chiusura del 24 settembre 2014 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione inerente alla domanda di assistenza giudiziaria del 23 aprile 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia (v. act. 1.2 e 1.5);

- il ricorso del 27 ottobre 2014 avverso la suddetta decisione interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. SA (v. act. 1);

- lo scritto raccomandato del 28 ottobre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente a versare, entro il 10 novembre 2014, un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP );

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA , l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA );

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA ; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2);

- che, nella fattispecie, lo scritto 28 ottobre 2014 è stato ricevuto dai legali della ricorrente il giorno seguente (v. act. 4);

- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 10 novembre 2014 (v. act. 5);

- che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 10 novembre 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA );

- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA .


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 20 novembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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