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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.196 vom 26.09.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.196 vom 26.09.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.196


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.196

Datum:

26.09.2014

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro (art. 33a OAIMP): legittimazione ricorsuale; competenza dell'autorità d'esecuzione; presenza di funzionari esteri; doppia punibilità; proporzionalità.

Schlagwörter

Apos;; Apos;art; Tribunal; Apos;autorità; Tribunale; Svizzera; Apos;assistenza; Italia; Apos;AFD; Apos;esecuzione; Accordo; OAIMP; Stato; Corte; Apos;oro; -svizzero; Apos;estero; Ufficio; Apos;Ufficio; Convenzione; Apos;Accordo; Schengen; Berna; Apos;ultima; Lapos;art; énal; Secondo; Apos;organizzazione; Filippo; Ferrari

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2014.196

Sentenza del 26 settembre 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

Amministrazione federale delle dogane ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )

Sequestro (art. 33 a OAIMP )


Fatti:

A. Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648 - bis CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter CP italiano) e dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000), il tutto in relazione ad un contrabbando internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). Secondo l'attività investigativa svolta in Italia A., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri Paesi europei, sarebbe riuscito ad introdurre sul territorio elvetico ingenti quantitativi di oro utilizzando autovetture dotate di doppi fondi, e regolando le transazioni previo pagamento in contanti con banconote da EUR 500 in assenza di qualsivoglia documentazione. L'inchiesta ha portato a svariati sequestri di oro e di denaro, in particolare al sequestro (avvenuto ad Arezzo il 10 ottobre 2012) di un milione e mezzo di euro confezionati sotto vuoto e avvolti in un giornale edito nel Cantone Ticino e di 30 kg di oro a carico di B. (che sarebbe uno dei corrieri di A.) e di C. (che sarebbe il referente aretino dell'associazione). L'autorità inquirente italiana afferma che vi sarebbero fondati motivi per ritenere che l'oro trafficato sia, almeno in parte, di provenienza furtiva, truffaldina o comunque delittuosa, sia per il fatto che alla base della filiera verrebbe acquistato a prezzo molto basso, sia per il fatto che in alcuni casi si sarebbe accertato che alcuni oggetti provenivano da furti, sia perché, in alcune conversazioni intercettate, gli stessi indagati avrebbero fatto riferimento al fatto che, dentro all'oro fuso in verghe "ci sta dentro il lecito e l'illecito, provento di rapine". In Svizzera l'oro, che arriverebbe sotto forma di puro in lamine, dovrebbe poi essere trasformato in oro da investimento e qui sarebbe pure allestita la falsa documentazione attestante la legittima provenienza (v. act. 7.1 pag. 9). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato in sostanza l'audizione di A., la perquisizione dei locali a sua disposizione, l'acquisizione di tutta la documentazione contabile inerente alla sua attività, lo svolgimento d'indagini destinate ad individuare beni da sottoporre a sequestro preventivo nonché l'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice italiano (v. act. 7.1 pag. 20).

B. Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 16 ottobre 2013 l'Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando i provvedimenti richiesti (v. act. 7.5). In data 6 novembre 2013 essa ha effettuato la perquisizione dei locali a disposizione di A. a Lugano e Montagnola, nonché della D. SA a Chiasso, sequestrando svariata documentazione ritenuta utile per le indagini estere (v. act. 1.1, 1.4 e 7.4). Il 20 novembre 2013 la Banca E. ha disposto il blocco, a concorrenza di EUR 155'000'000, del conto n. 1 intestato a A. Il 22 novembre 2013 la predetta banca ha inviato all'AFD documentazione bancaria riguardante la relazione n. 1 (v. act. 1.2). Con scritti del 15 novembre 2013 e 6 gennaio 2014 la banca F. ha trasmesso all'AFD documentazione bancaria riguardante la relazione n. 2 intestata a A. (v. act. 1.3). Con scritto del 4 dicembre 2013 la banca G. ha invitato all'AFD documentazione bancaria concernente la relazione n. 3 intestata a A. Alla decisione di principio del 16 ottobre 2013 ha parimenti fatto seguito un ordine impartito alla banca H., a Manno, di bloccare i conti n. 4, n. 5 e tutti gli altri conti bancari presso la banca H., a Chiasso e nel resto della Svizzera, a nome di A., con l'inoltro della documentazione relativa (v. act. 1.17). Tale ordine si è concretizzato con i sequestri avvenuti il 15 e il 28 novembre nonché il 2 dicembre 2013 di svariati conti presso la banca H. di Manno, di cui A. risulta titolare e/o avente diritto economico. Il 5 dicembre 2013 A. è stato interrogato in qualità di imputato (v. act. 1.1 e act. 7.7).

C. Con sentenza RR.2013.293 del 21 febbraio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso interposto da A. contro i sequestri concernenti i conti presso la banca H.

D. Il 16 giugno 2014 l'AFD ha emanato sei decisioni di chiusura, mediante le quali ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di tutta la documentazione frutto delle misure adottate e descritte in precedenza (v. lett. B supra).

E. Il 3 luglio 2014 A. ha interposto ricorso contro le decisioni del 16 giugno 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo l'annullamento della stessa nonché la revoca dei sequestri documentali e patrimoniali nonché mobiliari ed immobiliari.

A conclusione delle loro osservazioni del 6 e 7 agosto 2014 l'AFD risp. l'UFG hanno postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).

F. Con replica del 20 agosto 2014 il ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso (v. act. 11).

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione ( LOAP ; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro sei decisioni di consegna di mezzi di prova secondo l'art. 74 AIMP , rese dall'autorità federale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80 k , così come 80 e cpv. 1 in relazione con l'art. 25 AIMP , sono pacificamente dati.

1.4

1.4.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80 h AIMP . In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80 h lett. a AIMP ), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80 h lett. b AIMP ; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9 a OAIMP . Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9 a lett. a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9 a lett. b OAIMP ). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare ( DTF 126 II 258 consid. 2d/bb ; 122 II 130 consid. 2b ; 121 II 459 ; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed., Berna 2009, n. 526, pag. 478 e n. 532, pag. 487 e seg.). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione ( DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

1.4.2 In concreto, la legittimazione ricorsuale del ricorrente è pacificamente data sia per quanto riguarda sia la documentazione bancaria relativa ai conti bancari a lui intestati, sia per la documentazione sequestrata presso i suoi locali, sia per il suo verbale d'interrogatorio. Essa fa per contro difetto per quanto attiene alla documentazione sequestrata nei locali della D. SA.

Nei termini appena esposti occorre quindi entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorrente contesta innanzitutto la competenza dell'AFD nell'emanare le decisioni impugnate. A suo dire, nella fattispecie non vi sarebbe alcuna ipotesi di reato doganale o di truffa fiscale. Non si capirebbe del resto quale sia il reato perseguito a monte del riciclaggio di denaro, infrazione che avrebbe dovuto semmai condurre alla delega in favore dell'autorità penale. Essa contesta altresì il potere di firma del funzionario che ha firmato le decisioni impugnate.

2.1 L'art. 17 cpv. 4 AIMP prevede che l'Ufficio federale può delegare l'attuazione totale o parziale del procedimento all'autorità federale che sarebbe stata competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera (v. anche Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 262 pag. 250). Secondo l'art. 79 AIMP , se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'Ufficio federale può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44 , 47 , 52 e 53 CPP sono applicabili per analogia (cpv. 1). L'Ufficio federale può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera (cpv. 2). L'Ufficio federale può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari (cpv. 3). La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata (cpv. 4; cfr. R. Zimmermann , op. cit., n. 253 pag. 245). In questo senso essa non è contemplata fra le decisioni antecedenti alla decisione di chiusura impugnabili congiuntamente con quest'ultima giusta l'art. 80 e cpv. 1 AIMP (v. TPF 2010 148 consid. 3). La censura su questo punto è dunque inammissibile. Si rileva comunque, a titolo abbondanziale, che in questo ambito l'UFG dispone di un ampio margine d'apprezzamento (v. sentenza del Tribunale federale 1°.103/1992 del 1° settembre 1993), il quale non è stato in concreto trasceso, vista la natura doganale dei reati ipotizzati in Italia (v. art. 128 cpv. 2 della legge sulle dogane, LD ; RS 631.0) nonché le specifiche competenze dell'AFD in ambito di controllo dei metalli preziosi (v. legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP; RS 941.31).

2.2 Per quanto attiene al potere di firma del funzionario che ha sottoscritto le decisioni impugnate, ferma restando la facoltà dell'AFD di disciplinare con relativa autonomia la concreta gestione degli affari di sua competenza e dei rispettivi poteri di firma (sul quadro normativo generale v. Martin Kocher/Diego Clavadetscher , Zollgesetz, Berna 2009, pag. 570; Pierre Moor/Alexander Flückiger/Vincent Martenet , Droit administratif, vol. I, 3a ediz., Berna 2012, pag. 552 e seg.), esso ha prodotto, in sede di risposta, un documento intitolato "Geschäftsordnung Oberzolldirektion (GO OZD)" dove vengono elencate le competenze della divisione principale "Diritto e tributi" ("Hauptabteilung Recht und Abgabe") (v. act. 7.7). Fra queste, sotto il capitolo "Strafsachen" figura la "Stellungnahme zu Rechts- und Amtshilfegesuchen in Strafsachen und deren Vollzug" (v. ibidem pag. 20). Detta divisione è altresì competente per la "Behandlung von Beschwerden gegen Untersuchungshandlungen, Stellungnahmen zu Beschwerden gegen Zwangsmassnahmen zu Handen des Bundesstrafgerichts" (v. ibidem). Nella misura in cui le decisioni impugnate sono state firmate in concreto dalla signora I., vicedirettrice dell'AFD, nonché capo della divisione principale "Diritto e tributi", la censura in questione è da respingere.

3. L'insorgente afferma che, nonostante la sua opposizione alla presenza di funzionari esteri, l'autorità d'esecuzione avrebbe concesso all'autorità rogante illimitato accesso a tutti gli atti sequestrati, senza notificare alcunché alle parti, in violazione del loro diritto di essere sentite e di ricorso, ciò che implicherebbe la nullità delle decisioni impugnate.

3.1 L'art. 80 e cpv. 2 AIMP prevede che le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo all'estero (lett. b).

3.2 In concreto, occorre rilevare che l'AFD, con decisione di entrata in materia e incidentale del 16 ottobre 2013, ha statuito sulla presenza dei funzionari dell'autorità richiedente ammettendola. Essa ha tuttavia condizionato tale presenza alla firma, da parte dei predetti, di una dichiarazione tesa ad impedire un utilizzo prematuro - ossia antecedente ad una decisione di chiusura - di informazioni ottenute durante l'esecuzione della rogatoria o in seguito ad una consultazione di dati o documenti (v. act. 7.5 pag. 4 e seg.), dichiarazione che è stata effettivamente sottoscritta dagli inquirenti italiani il 5 novembre 2013 (v. act. 7.6). Orbene, se è vero che il patrocinatore della ricorrente, avv. Filippo Ferrari, si è opposto il 6 novembre 2013 alla presenza di funzionari esteri in occasione della perquisizione del domicilio di A. (v. act. 7.4), e quindi tardivamente, dall'altra è d'uopo rilevare che nessun gravame è stato interposto contro la predetta decisione del 16 ottobre 2013. L'operazione destinata a designare la documentazione utile per l'inchiesta estera è in realtà avvenuta nel rispetto della giurisprudenza in vigore (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.48 del 7 maggio 2014). Tale censura va quindi respinta. Anche se non contestato in questa sede, va rilevato che a torto il funzionario J. ha ritenuto il suggellamento di documenti, in definitiva poi avvenuto, privo di base legale, visto che tale possibilità è prevista dall'art. 50 cpv. 3 DPA (v. anche DTF 138 IV 40 consid. 2.2.2).

4. Il ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità. Egli contesta in particolare la conclusione alla quale è giunta l'AFD, secondo la quale i fatti contestatigli in Italia costituirebbero in Svizzera una truffa in materia fiscale ex art. 14 DPA . A suo dire, e appoggiandosi su un parere giuridico di K., professore di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Milano, nessun reato oggetto delle indagini italiane avrebbe elementi in comune con il reato di truffa qualificata in materia fiscale. Avendo gli indagati, secondo i fatti descritti in rogatoria, omesso di presentare documentazione fiscale, ma non consegnato atti falsi, essi sarebbero semmai perseguibili per evasione fiscale, infrazione che non permetterebbe l'assistenza giudiziaria. Quest'ultima non sarebbe nemmeno possibile sulla base dell'art. 50 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).

4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n . 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP . Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame " prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188).

4.2 L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorquando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA , disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP . Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 128 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate ( TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da Z IMMERMANN , op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689). Questo vale però solo in ambito di fiscalità diretta, visto che in base all'art. 50 n. 1 CAS in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. R UDOLF W YSS , Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusam-menarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausbli-cke, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 338; L AURENT M OREILLON , La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in Laurent Moreillon [ed.], A-spects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; A NDREA P EDROLI , Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Basilea 2009, pag. 76-77).

4.3 Nel suo gravame il ricorrente si è lungamente soffermato sulla questione a sapere se i fatti contestati in Italia agli indagati potessero essere costitutivi di frode fiscale, ciò che lei contesta, omettendo tuttavia di considerare che la procedura italiana non è unicamente motivata dal perseguimento di reati fiscali. La complessa inchiesta estera, i cui capi di accusa risultano chiaramente elencati nella rogatoria e nel suo complemento (v. act. 7.1), portano su diverse ipotesi di reato, già evidenziate in precedenza (v. lett. A supra), tra le quali vi è anche il riciclaggio (art. 648 - bis CP italiano) e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter CP italiano) . L'autorità richiedente sostiene in effetti che parte dell'oro oggetto dei presunti traffici illeciti sia il frutto di furti e rapine, ciò che sarebbe attestato da alcune intercettazioni telefoniche riguardanti gli indagati C. e L. riportate nell'informativa della Guardia di Finanza del 5 giugno 2012 (v. act. 7.1 pag. 9 e 20). Ora, il riutilizzo di oro frutto di furti e/o rapine può essere sussunto in Svizzera ai reati di ricettazione o riciclaggio ai sensi degli art. 160 risp. 305 bis CP . Infatti, secondo la prima disposizione, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 160 n . 1 cpv. 1 CP ). Inoltre, il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione (art. 160 n . 2 CP ). L'art. 305 bis CP , dal canto suo, prevede che chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere (n. 2). Vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a), agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b) o realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3).

Orbene, quanto precede è di per se sufficiente a realizzare la condizione della doppia punibilità, precisato che nel campo della cosiddetta piccola assistenza (a differenza dell'estradizione) le misure di cooperazione sono già ammesse se la doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). Nulla può d'altronde essere dedotto dal decreto di abbandono del 6 marzo 2013 emanato dal Procuratore generale del Cantone Ticino, decisione anteriore alla rogatoria ed al suo complemento, che non menziona minimamente, tra l'altro, i conti oggetto delle decisioni impugnate (v. act. 1.20), per cui non si vede come potrebbe costituire un ostacolo all'inchiesta estera (v. anche TPF 2010 91 ). Il ricorrente stesso, giustamente, non tenta nemmeno di sostenere che vi sarebbe un problema di ne bis in idem giusta l'art. 54 CAS o l'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP , ma si limita a citare senza particolari approfondimenti il decreto in questione, senza chiarire l'esatta portata in casu. La censura in questo ambito va dunque respinta.

5. L'insorgente sostiene che la decisione impugnata sia lesiva del principio della proporzionalità.

5.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati ( DTF 129 II 462 consid. 5.5 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

5.2 In concreto, l'autorità rogante considera A. il " deus ex machina" di tutti i presunti traffici illeciti di oro, conclusione che motiva riproponendo soprattutto stralci di intercettazioni telefoniche concernenti gli indagati. Essa ritiene "estremamente sintomatica la circostanza che, al verificarsi di un evento " traumatico" per l'organizzazione, A. convochi degli incontri con i propri più stretti sodali, ai quali partecipa personalmente, impartendo le nuove linee operative, quali il contingentamento dei quantitativi e la definizione di più pesanti quotazioni, come accertato nei due episodi documentati. Quanto emerso dalle indagini, depone fermamente circa la presenza di un'unica regia da parte i A. a monte dei traffici orditi dai diversi indagati" (v. act. 7.1 pag. 19). Essa aggiunge che "si rende quindi indispensabile accertare attraverso quali meccanismi l'indagato riesca a trasformare l'oro e dotarlo di documentazione attestante legittima provenienza. Risulta dagli atti di indagine che l'indagato dovrebbe avere la disponibilità di un banco metalli e disponibilità di denaro contante per svariati milioni di euro a settimana, per i quali sarebbe necessario accertare la provenienza. Il coindagato C. ha dichiarato che l'oro destinato a A., dopo avere passato la dogana su auto dotate di doppio fondo, veniva portato (in quantitativi aggirantisi in circa 200 kg a settimana per il solo ramo dell'organizzazione facente a lui riferimento) presso la società M. di Chiasso che provvedeva al pagamento in contanti del metallo, che poi avrebbe rivenduto in forma ufficiale a grandi fonderie dotate del Good delivery" (v. ibidem). Orbene, ritenuto che A. è indagato in Italia in qualità di " deus ex machina" di tutti i presunti traffici illeciti di oro, la documentazione relativa ai suoi conti bancari e alle sue attività, nonché il suo verbale d'interrogatorio, tutti atti oggetto delle decisioni impugnate, rivestono un'utilità potenziale manifesta.

Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misura d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione o conti bancari. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

6. Il ricorrente postula infine la revoca dei sequestri documentali e patrimoniali nonché mobiliari ed immobiliari.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente di sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011, consid. 3.3). Ebbene, visto quanto esposto nel precedente considerando, è senz'altro possibile affermare che esistono elementi sufficienti per confermare i sequestri contestati, i quali concerne proprio gli averi in conto sulle relazioni di cui va trasmessa la documentazione. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione e accertare l'eventuale provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74 a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic , nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP ; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic ), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dai sequestri. Anche da questo punto di vista i blocchi in questione non presentano alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e le relative censure respinte.

7. Non avvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza sollecitata, le decisioni impugnate vanno integralmente confermate ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.

8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 30 settembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente : Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari

- Amministrazione federale delle dogane

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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