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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2013.367 vom 09.05.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2013.367 vom 09.05.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2013.367

Il ricorso dei ricorrenti contro la decisione del Tribunale penale federale di respingere l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia è ammissibile. La Corte dei reclami penali, nel suo esame delle argomentazioni dei ricorrenti, non ha trovato alcuna ragione per rifiutare l'assistenza. In particolare, la decisione del Tribunale penale federale di respingere l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia è stata motivata dalla mancata trasmissione della documentazione bancaria relativa alla relazione n 1 accesa presso la banca I, Lugano. La Corte dei reclami penali ha quindi deciso di accettare l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2013.367

Datum:

09.05.2014

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Kazakhstan; Italia; Corte; Confederazione; Apos;ambito; Apos;inchiesta; Kazakhstan; Apos;assistenza; Accordo; Apos;utilità; Repubblica; Apos;estraneità; Ministero; Assistenza; Apos;Italia; Apos;attività; Apos;art; Svizzera; Convenzione; Apos;Accordo; -svizzero; énal; Cancelliera; Goran; Mazzucchelli

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2013.365 -367

Sentenza del 9 maggio 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli ,

Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A. ,

2. B. ,

3. C. ,

tutti rappresentati dall'avv. Goran Mazzucchelli,

Ricorrenti

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )


Fatti:

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha aperto un procedimento penale nei confronti di svariate persone, tra le quali D., per titolo di corruzione internazionale (art. 321, 319, 322 bis comma 2 n. 2 c.p.; art. 3 e 4 Legge 16 marzo 2006, n. 146), commesso in relazione con l'attività di sfruttamento del giacimento petrolifero di E. situato nel territorio della Repubblica del Kazakhstan. Le persone indagate avrebbero concorso in uno schema di corruzione finalizzato a far ottenere a F. Spa, attraverso la sistematica corruzione di figure di vertice dell'apparato amministrativo kazako, indebiti vantaggi nell'ambito delle attività concernenti lo sfruttamento del giacimento petrolifero precitato. Più precisamente, le indagini in corso in Italia avrebbero permesso di accertare l'emissione di fatture "gonfiate" da parte di D., al fine di permettere a società del gruppo G., fornitore delle turbine utilizzate nell'ambito dello sfruttamento del giacimento in questione, di incassare illeciti vantaggi. Risulta inoltre dall'inchiesta in corso in Italia, che intermediari ed esponenti di G. avrebbero promesso e successivamente pagato ingenti somme a pubblici ufficiali della Repubblica del Kazakhstan, o a persone ad esse collegate, al fine di ottenere l'autorizzazione alla stipulazione di vari contratti nel periodo dal 2004 al 2007 (act. 6.1). D., agente di G. e persona di contatto con i dirigenti di F. Spa, avrebbe pure funto da intermediario per i pagamenti corruttivi in favore di H., responsabile dell'ufficio di rappresentanza F. Spa a Mosca, e di altri dirigenti F. Sempre secondo l'inchiesta estera, D. avrebbe svolto il ruolo di "ordinatore della corruzione" occupandosi della distribuzione di fondi neri collegati al progetto E. (act. 1.2, act. 6.1).

B. A seguito dell'esame della documentazione bancaria trasmessa dal Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) in esecuzione di precedenti richieste di assistenza, segnatamente la commissione rogatoria del 10 febbraio 2011 e successivi complementi, l'autorità italiana ha individuato ulteriori relazioni bancarie accese presso istituti di credito elvetici su cui sarebbero transitati importi di origine sospetta. Sulla scorta di tali informazioni, il 7 giugno 2012, essa ha quindi formulato un'ulteriore domanda complementare di assistenza (act. 6.1). L'autorità estera ha specificato che l'interesse all'acquisizione della documentazione si fonderebbe sulla circostanza che tali conti si riferirebbero a soggetti (persone fisiche e giuridiche) in rapporto con D.. Dalla domanda complementare, risulta altresì che D. ha a più riprese trasferito o fatto trasferire somme di danaro che potrebbero essere il prezzo della corruzione o comunque di carattere penalmente rilevante. Tra le informazioni richieste, l'autorità rogante postula la trasmissione della documentazione bancaria relativa alla relazione n. 1 accesa presso la banca I., Lugano. Su tale conto, attribuito da D. a tale J., suo socio, D. avrebbe fatto trasferire nell'agosto del 2007 EUR 57'000.-- con la causale "consulenza Kazakhstan". Secondo l'autorità richiedente, la documentazione bancaria afferente alla relazione n. 1, oltre a permettere di chiarire la destinazione finale dell'importo precitato e la posizione di J., è da reputarsi utile alla valutazione generale dei pagamenti corruttivi (act. 6.1).

C. Con decisione di entrata nel merito ed incidentale del 24 gennaio 2013, il MPC ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria complementare del 7 giugno 2012 e ordinato alla banca I. l'edizione della documentazione bancaria inerente alla relazione n. 1 (act. 6.3).

D. Il 28 marzo 2013, in ossequio al diritto di essere sentito, il MPC ha trasmesso al legale dei ricorrenti copia della documentazione bancaria assegnando un termine all'8 maggio 2013 per pronunciarsi in merito ad un'eventuale trasmissione semplificata (act. 6.4). Nel termine impartito gli insorgenti si sono espressi in merito alla domanda di assistenza ed alla documentazione bancaria. Essi hanno concluso al rifiuto dell'assistenza, ritenendo che tanto la relazione n. 1 quanto i ricorrenti medesimi sono estranei alla fattispecie oggetto di indagine nell'ambito del procedimento estero. In particolare, con riferimento al bonifico di EUR 57'000.-- pervenuto il 1° agosto 2007 sulla relazione n. 1 in provenienza da un conto riconducibile a D. con la causale "consulenza Kazakhstan", essi hanno osservato che questo sarebbe riconducibile ad un duplice errore da parte di D., sia sulla titolarità del conto, che sulla causale; nessun legame sussisterebbe pertanto con l'inchiesta italiana (act. 1.2 e 6.4).

E. Mediante decisione di chiusura del 6 novembre 2013, il MPC ha deciso la trasmissione all'autorità rogante della documentazione bancaria relativa alla relazione n. 1 (act. 1.2).

F. In data 11 dicembre 2013, A., B. e C., contitolari del conto n. 1, hanno interposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulandone l'annullamento e richiedendo che non venga dato seguito alla rogatoria; in via subordinata, che sia limitata la trasmissione alla sola documentazione di apertura del conto, al profilo cliente ed alla contabile di accredito del 1° agosto 2007 (act . 1).

G. Con risposta del 7 gennaio 2014, il MPC ha richiesto la reiezione integrale del gravame e la conferma della decisione impugnata richiamandone le motivazioni (act. 6). L'Ufficio federale di giustizia, con risposta di medesima data, ha anch'esso proposto la reiezione del ricorso e la tutela della decisione di chiusura del 6 novembre 2013 (act. 7).

H. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigo-re il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma ora consultabile nel volume "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3. Interposto in tempo utile contro una decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . La legittimazione dei ricorrenti, titolari della relazione bancaria, è pacifica (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a lett. a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). Il ricorso è pertanto ammissibile.

2.

2.1. I ricorrenti fanno valere l'assenza di giustificazioni valide a sostegno della trasmissione della documentazione inerente il conto n. 1. A loro parere, la fattispecie presenterebbe connotazioni di eccezionalità rispetto al principio dell'utilità potenziale. L'interessamento dell'autorità italiana alla relazione n. 1 sarebbe riconducibile ad un unico bonifico di EUR 57'500.-- a favore della relazione degli insorgenti. Bonifico effettuato da D. tramite il conto di K. Ltd. a lui riconducibile avvenuto il 1° agosto 2007 con la causale "consulenza Kazakhstan". Secondo la tesi dei ricorrenti, tali fatti sarebbero frutto di un errore, come peraltro confermato da D. medesimo tramite il suo legale. D. avrebbe erroneamente attribuito la relazione n. 1 a J. e avrebbe, sempre erroneamente, collegato il bonifico alla causale "consulenza Kazakhstan". I ricorrenti ribadiscono inoltre, a comprova dell'estraneità ai fatti oggetto dell'inchiesta italiana, di essere persone ben distinte da J. Rilevano inoltre che il versamento incriminato era connesso ad una fornitura alla società italiana L. & figli di pezzi di ricambio per una turbina. Tale fornitura è stata effettuata dalla M. Srl (di cui B. e C. sono azionisti e dirigenti, e A. responsabile amministrativo), società attiva nel ramo della produzione ed installazione di componenti e pezzi di ricambio per turbine a gas. La provenienza del bonifico di EUR 57'500.-- da K. Ltd., dimostrerebbe , per contro, l'esistenza di un'attività di intermediazione di questa società nella fornitura di pezzi per il mercato ucraino, con successiva retrocessione di una parte della commissione di intermediazione ai soci dell'azienda produttrice.

Infine, eccettuata l'operazione litigiosa, l'estraneità del conto sarebbe dimostrata dall'assenza di movimentazioni bancarie con soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'indagine italiana.

Pertanto, a mente dei ricorrenti, non sussisterebbe alcun legame tra il conto n. 1 e l'attività rimproverata a D. La documentazione sarebbe priva di rilevanza per il procedimento estero.

Qualora la Corte dovesse ammettere l'utilità potenziale della documentazione, i ricorrenti postulano di limitare la trasmissione ai documenti di apertura, al profilo cliente ed alla contabile relativa all'accredito incriminato (act. 1).

2.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b). Da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali o di corruzione come quelli qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti ivi relativi, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati ( DTF 129 II 462 consid. 5.5 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

2.3. Stando alla logica dell'inchiesta italiana atta a far luce su fatti complessi di corruzione internazionale che si caratterizzano perlopiù nell'utilizzo, da parte di D. (l'"ordinatore della corruzione"), di vari conti bancari per ventilare importi corruttivi, nella fattispecie ciò che appare determinante ai fini dell'utilità potenziale è che sulla relazione n. 1 è stata accreditata da D. la somma di EUR 57'500.--. Questo versamento, sia pur unico, è sufficiente per far sembrare perlomeno sospetta la relazione bancaria in parola. Questo indipendentemente dall'estraneità dei ricorrenti con i fatti sotto inchiesta in Italia. Già per questa ragione, richiamata la giurisprudenza invalsa che in caso di richieste tendenti a far luce su transazioni apparentemente vincolate alla corruzione, si giustifica di trasmettere all'autorità richiedente la totalità della documentazione bancaria del conto contaminato. Tale modo di procedere permette all'autorità estera di avere una visione completa della situazione, senza dover procedere con ulteriori dispendi di tempo mediante richieste complementari (v. DTF 118 Ib 547 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006, consid. 5.3; RR.2007.29 del 30 maggio 2007, consid 4.2; RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, pag. 673 e seg.). Per questo motivo, il gravame dei ricorrenti appare, sin d'ora, essere di poco pregio. V'è comunque da rilevare che le spiegazioni fornite dai ricorrenti accrescono ancor di più le zone d'ombra che avvolgono il conto in questione. La tesi della difesa secondo la quale D. si sarebbe sbagliato nel designare la relazione bancaria volendo egli indirizzare la somma a J. e non ai ricorrenti appare poco credibile. Se ciò fosse stato il caso, mal si capisce perché i ricorrenti non hanno immediatamente retrocesso l'importo all'emittente. Appare inoltre sospetto che la somma versata provenga dalla relazione bancaria intestata a K. Ltd., società riconducibile all'indagato D. (act. 6.1 pag. 6 e 7), relazione quest'ultima sulla quale, secondo l'autorità estera, sarebbero pervenute rimesse con finalità corruttive. Ad accrescere i sospetti v'è pure la causale del bonifico: "consulenza Kazakhstan".

In merito alle ammissioni di errore da parte di D. sulla titolarità del conto destinatario e sulla causale del bonifico, queste non sono sufficienti ad inficiare l'utilità potenziale delle informazioni da trasmettere. Non è in effetti contestato che il bonifico era diretto - come in effetti è avvenuto - dal conto della K. Ltd. al conto N. 1, né i ricorrenti possono sostenere di essere completamente estranei alla persona di J.. Risulta infatti dalla documentazione bancaria sequestrata, che i ricorrenti sono persone "ben conosciute" da J. a tal punto che essi sono stati da egli presentati alla banca I. in occasione dell'apertura della relazione n. 1 (doc. 304 della documentazione bancaria prodotta dal MPC).

Le contestazioni qui sollevate dai ricorrenti andranno semmai sollevate dinanzi al giudice del merito il quale, disponendo dell'integralità della documentazione richiesta, potrà valutare, con cognizione di causa, tutti gli elementi a carico o a discolpa.

2.4. Visto quanto precede , il gravame dei ricorrenti va disatteso.

3. Non ravvedendosi altre ragioni per rifiutare l'assistenza, la decisione impugnata è confermata ed il ricorso integralmente respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 9 maggio 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Goran Mazzucchelli

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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