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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2013.266 vom 22.01.2014

Hier finden Sie das Urteil RR.2013.266 vom 22.01.2014 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2013.266

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale richiesta dal ricorrente, che sostiene di aver effettuato un reato di riciclaggio e associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto che le informazioni richieste non siano necessarie o utili per il procedimento estero ed hanno potenzialmente occultato i reali finanziatori delle operazioni. La decisione è stata confermata e il gravame respinto, con la tassa di giustizia di fr 5 000€ a carico del ricorrente.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2013.266

Datum:

22.01.2014

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazione in materiale penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): principio della proporzionalità.

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Apos;autorità; Italia; Apos;assistenza; Corte; Confederazione; Svizzera; Accordo; Torino; Apos;ambito; Lugano; Apos;art; -svizzero; Berna; Apos;estero; Ministero; Assistenza; Apos;Italia; Marino; Apos;analisi; Apos;esecuzione; Convenzione; Apos;Accordo; Apos;applicazione; Stato; Apos;utilità; Apos;opera; énal

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2013.266

Sentenza del 22 gennaio 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentato dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )


Fatti:

A. Il 26 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata in seguito, in particolare il 5 aprile 2013, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E. ed altri per i reati di riciclaggio (art. 648 - bis CP italiano) e associazione per delinquere (art. 416 CP italiano). In sostanza, l'autorità italiana afferma che, svolgendo indagini che hanno per oggetto l'individuazione di persone fisiche e giuridiche appartenenti ad un sodalizio criminale, transnazionale, dedite al reimpiego di capitali di provenienza illecita, sono stati esperiti accertamenti sulla società F. S.r.l., con sede a Torino, di cui amministratore unico sarebbe D., mentre i soci risulterebbero essere le società G. S.r.l., con sede a Torino, e H. SA, con sede a San Marino. L'analisi della documentazione relativa a F. S.r.l. avrebbe fatto emergere operazioni immobiliari, effettuate per il tramite di H. SA, realizzate utilizzando denaro proveniente dalla criminalità organizzata operante in Russia, denaro transitato in Italia attraverso società anonime di Lugano. Mediante la sua rogatoria, e più precisamente con il complemento del 5 aprile 2013, l'autorità estera ha chiesto di poter ottenere documentazione relativa a precise operazioni bancarie da lei selezionate sulla base dell'analisi di atti precedentemente trasmessile dalle autorità elvetiche, tra le quali un versamento di EUR 102'500 effettuato da H. SA in favore del conto 1 presso la banca I. di Lugano (v. act. 9.2).

B. Dopo essere entrato nel merito della rogatoria italiana in data 8 agosto 2012 (v. act. 9.4), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda di assistenza, ha dato seguito alla richiesta di cui sopra, ordinando, il 24 aprile 2013, alla banca J. SA, che ha ripreso nel frattempo la banca I., di produrre svariata documentazione relativa alla summenzionata relazione bancaria (v. act. 9.5)

C. Susseguentemente ad una cernita della documentazione effettuata in presenza di funzionari italiani intervenuta il 25 giugno 2013 (v. act. 9.6 e 9.7), il MPC, con decisione di chiusura del 12 settembre 2013, ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'autorità rogante della documentazione d'apertura e dei giustificativi delle transazioni provenienti da H. SA relativi al conto n. 2 presso la banca J. SA intestato a A. (v. act. 9.8).

D. In data 14 ottobre 2013 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento (v. act. 1).

E. A conclusione delle loro osservazioni del 5 e 8 novembre 2013, l'UFG risp. il MPC postulano la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8 e 9).

F. Invitato a replicare, il ricorrente è rimasto silente.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sul-l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG ( RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15 -17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP , art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 , 80 e cpv. 1 e 80 k AIMP . La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80 h lett. b AIMP e art. 9 a lett. a OAIMP ; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

2. Il ricorrente afferma che il conto di cui nella decisione impugnata nulla avrebbe a che vedere con i fatti oggetto dell'inchiesta italiana, precisato che il versamento di EUR 102'500 evocato dalle autorità italiane sarebbe l'unico in provenienza dalla H. SA e concernerebbe la vendita di una sua opera d'arte. Avendo acquisito il suddetto importo in totale buona fede e avendo fornito una controprestazione adeguata, esso non potrebbe essere nemmeno oggetto di confisca. Egli ritiene piuttosto che la domanda di assistenza giudiziaria avrebbe come unico scopo quello di indagare su eventuali reati fiscali, ciò che la renderebbe irricevibile.

2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso ( DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154 -157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati ( DTF 129 II 462 consid. 5.5 ; 124 II 180 consid. 3c inedito ; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero ( DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a e b).

2.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante afferma che le indagini in corso in Italia hanno permesso di evidenziare l'acquisto, nel 2006, da parte di F. S.r.l. di un immobile relativo ad un ex albergo denominato "K." e di alcuni terreni adiacenti, situati nel comune italiano di Z., in provincia di Torino. Su tale area sarebbero stati realizzati numerosi appartamenti. Come già evidenziato, D., amministratore della predetta società responsabile della pianificazione e realizzazione dell'opera edilizia, è indagato nel procedimento estero. Egli è contitolare di due fiduciarie, la H. SA, a San Marino, e la L. SA, a Lugano. Tutta l'operazione immobiliare in parola risulterebbe essere stata finanziata per il 70-80% dalla H. SA. L'analisi della documentazione relativa a quest'ultima società, acquisita mediante rogatoria presso le autorità di San Marino, avrebbe permesso di evidenziare numerose operazioni in accredito di numerario proveniente dall'estero, soprattutto dalla Svizzera, in particolare da un conto corrente aperto a Lugano dalla L. SA. Le movimentazioni di denaro tra le due fiduciarie H. SA e L. SA sarebbero continue sia in entrata che in uscita sui conti correnti analizzati. Secondo l'autorità rogante, tali operazioni non apparirebbero giustificate se non dal fatto che, in tal modo sarebbe possibile occultare, mantenendoli anonimi, i reali finanziatori delle operazioni. Essa aggiunge che lo stato degli atti permetterebbe di affermare che i finanziatori delle società anonime, in particolare la L. SA, sarebbero persone o società intenzionate a rimanere nell'anonimato, versando denaro provento di operazioni e traffici illeciti, posti in essere dalle organizzazioni mafiose operanti anche nelle repubbliche dell'ex blocco sovietico (v. act. 9.1 pag. 4 e seg.). Orbene, essendo il conto del ricorrente destinatario di denaro proveniente dalla H. SA, società fiduciaria riconducibile ad un indagato, l'utilità potenziale della relativa documentazione non può essere esclusa. Nonostante la dichiarazione della H. SA relativa alla causale concernente il versamento dell'importo di EUR 102'500 (v. act. 5.1), occorre ricostruire e verificare la provenienza e la destinazione di tale denaro, e di eventuale altro denaro oggetto di operazioni che hanno coinvolto altre persone fisiche e giuridiche implicate nei fatti oggetto delle indagini estere. La documentazione in questione può altresì dimostrare l'estraneità del ricorrente rispetto alle operazioni immobiliari in esame. Alla luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.1), vista la natura dei reati perseguiti in Italia, tutta la documentazione relativa ai conti della ricorrente è potenzialmente utile per le indagini, in quanto destinata a permettere la ricostruzione complessiva di tutti i movimenti di denaro concernenti il finanziamento dell'operazione immobiliare di cui sopra. A tal proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).

Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti all'estero e la relazione bancaria del ricorrente. Nessun elemento dell'incarto permette del resto di ipotizzare il perseguimento da parte delle autorità italiane di reati di natura fiscale, censura che del resto viene insufficientemente motivata dal ricorrente, il quale non avanza il benché minimo elemento a suffragio della sua tesi. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

3. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [ PA ; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP ). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP , 63 cpv. 4bis PA , nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 22 gennaio 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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