Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BV.2014.48 |
Datum: | 23.09.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;AFC; Apos;art; Tribunal; Tribunale; Corte; Apos;inchiesta; Apos;autorità; Apos;acquisizione; Amministrazione; Apos;impugnativa; Contro; Apos;ambito; Cancelliera; Fiorenzo; Cotti; Apos;imposta; Nellapos;ambito; Apos;identità; Apos;avente; Oltre; Apos;oggetto; Apos;amministrazione; Apos;ultimo; Apos;assunzione; Apos;arbitrio; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BV.2014.48 |
| Decisione del 23 settembre 2014 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri | |
| Parti | A. , rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti, Reclamante | |
| contro | ||
| Amministrazione federale delle contribuzioni, Controparte | ||
| Oggetto | Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA ) |
Fatti:
A. Dal 20 febbraio 2012 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), conduce un'inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta ( LIFD ; RS 642.11) nei confronti di A. e B. - poi estesa nei confronti di C.- sospettati di aver personalmente commesso gravi sottrazioni d'imposta (art. 175 e segg. LIFD ), di aver partecipato ai reati fiscali commessi dalle società D. SA, E. SA, F. SA, G.. SA, H. SA, I. SA, J. SA e K. SA (art. 177 LIFD ) e di avere realizzato il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD ) facendo uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi (v. act. 1.3).
B. Nell'ambito di detta inchiesta, il 27 giugno 2013 L. è stato sentito in qualità di persona informata sui fatti. Il 6 dicembre 2013, A., per il tramite del suo legale, ha chiesto che fossero acquisite agli atti tutte le dichiarazioni e notifiche di imposta di L. a far tempo dal 1999, nonché tutta la documentazione bancaria relativa alla designazione del beneficiario economico delle società oggetto d'inchiesta (act. 6.1).
C. Con decisione del 13 gennaio 2014, il funzionario inquirente ha respinto la richiesta volta ad ottenete i documenti fiscali per questioni di segreto fiscale e di rilevanza per l'inchiesta. Anche l'acquisizione della documentazione bancaria relativa alle società implicate è stata negata, essendo la medesima parzialmente già in possesso dell'AFC (ed a disposizione di A.) e non contenendo la medesima, in quanto riferita a società operative, l'accertamento dell'identità dell'avente diritto economico (act. 1.1).
D. Il 20 gennaio 2014, A. ha impugnato la summenzionata decisione dinanzi al Direttore dell'AFC (act. 1.2).
E. Con decisione del 31 luglio 2014, l'AFC ha respinto l'impugnativa di A.. Essa ha innanzitutto ritenuto che il reclamante non avrebbe dimostrato per quale ragione le prove richieste sarebbero determinanti per la procedura. Oltre a ciò, il reclamo sarebbe comunque privo d'oggetto in merito alla documentazione bancaria delle società implicate, essendo la medesima in parte già versata agli atti di causa ed in parte inesistente (formulari A). Neppure i documenti fiscali inerenti a L. - sottostanti al segreto fiscale e già consultati dall'AFC - sarebbero pertinenti per l'inchiesta, né idonei a delineare eventuali responsabilità a carico o elementi a discarico di A. (act. 1.3).
F. Con reclamo del 6 agosto 2014, A. è insorto contro la predetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'acquisizione agli atti di tutte le dichiarazioni e notifiche di imposta di L. a far tempo dal 1999, nonché tutta la documentazione bancaria relativa alla designazione del beneficiario economico delle società oggetto di indagini (act. 1).
G. Con scritto del 1° settembre 2014, l'AFC ha chiesto la reiezione del reclamo in misura della sua ammissibilità, rinunciando a determinarsi ulteriormente in merito all'impugnativa (act. 6). Invitato a presentare delle osservazioni entro il 15 settembre 2014, il reclamante non vi ha dato seguito.
H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
Diritto:
1.
1.1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente non impugnabili giusta l'art. 26 DPA , può essere interposto reclamo presso il direttore o il capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA ). La decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA ). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA ).
1.2 In concreto il reclamante, destinatario della decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa, ritenuto che con la medesima viene confermata la reiezione della sua richiesta di amministrazione di prove. Il suo precedente gravame è stato trattato dall'amministrazione in causa ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 DPA ("altre operazioni di inchiesta"), per cui la via del reclamo ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 DPA è di principio aperta. La decisione impugnata, datata 31 luglio 2014, è stata ritirata del patrocinatore di A. il 4 agosto 2014 (act. 1.4 e 1.5); il termine di reclamo di cui all'art. 28 cpv. 3 DPA è pertanto stato ossequiato. Il reclamo è ricevibile in ordine.
2. A. lamenta un diniego di giustizia formale in quanto l'AFC si è rifiutata di assumere i mezzi di prova da lui offerti - ossia la documentazione fiscale inerente L. e la documentazione bancaria riconducibile alle società implicate - volti ad appurare a quale titolo L. è intervenuto nella gestione delle società coinvolte e se quest'ultimo ha beneficiato dei relativi guadagni. La documentazione richiesta potrebbe pure contenere elementi a discarico del reclamante.
2.1 II diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale ( Cost ; RS 101), comprende il diritto per I'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne I'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione ( DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione ( DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento; il diritto di essere sentito non è violato a meno che la valutazione anticipata delle prove sia arbitraria ( DTF 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 e rinvii). In particolare, l'autorità ha la possibilità di rifiutare delle offerte di prove se queste vertono su fatti irrilevanti, notori, già noti o sufficientemente dimostrati all'autorità ( Eiker/Frank/ Achermann , Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 242).
La pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla mancata assunzione di alcune prove, coincide quindi con la censura di arbitrio. Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con I'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost ., non basta però criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo la mancata assunzione della prova proposta sarebbe manifestamente insostenibile, quindi arbitraria. Un accertamento dei fatti o un apprezzamento, anche anticipato, delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili ( DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_26/2007 del 31 maggio 2007, consid. 2.1).
2.2 Nel pregresso reclamo dinanzi all'AFC, l'insorgente ha richiesto l'acquisizione di documentazione fiscale e bancaria che avrebbe dovuto, a suo dire, chiarire a quale titolo L. è intervenuto nella gestione delle società e accertare se quest'ultimo ha beneficiato dei guadagni da esse prodotti. L'AFC, nella decisione impugnata, ha rifiutato queste richieste di prova. Essa ha spiegato che, in considerazione degli atti raccolti, l'apporto dei dossier fiscali di L., peraltro già consultatati dall'autorità inquirente, non influenzerebbe minimamente lo stato della causa, tanto più che i costi sostenuti dalle società in favore di L. si ritrovano nelle loro contabilità. In merito alla documentazione bancaria, questa sarebbe parzialmente già agli atti e non comprenderebbe i formulari A, non essendo essi stati allestiti dagli istituti bancari, conformemente a quanto previsto per le società operative dalla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle Banche (CDB 08; pubblicata sul sito www.swissbanking.org). Oltre a ciò, il reclamante non avrebbe dimostrato a sufficienza la ragione per cui le prove richieste sarebbero pertinenti. In conclusione, il collaboratore inquirente non avrebbe dunque oltrepassato il suo potere di apprezzamento negando l'acquisizione delle prove offerte (act. 1.3).
2.3 Da quanto sopra emerge che, anche facendo astrazione dei dossier fiscali di L., l'informazione auspicata da A., ossia gli eventuali importi versati dalle società in oggetto a L., è comunque evincibile anche dalla contabilità di dette persone giuridiche, documenti questi versati agli atti di causa. Per quanto attiene alla documentazione bancaria inerente le società coinvolte (documenti di apertura ed estratti conto), questa risulta essere già acquisita nell'incartamento procedurale, fatta eccezione per i formulari A, non avendo le banche interessate ritenuto di dover accertare l'identità dell'avente diritto economico, trattandosi di conti riferiti a società operative, e ciò conformemente alla CDB 08.
Ciò posto, è chiaro che l'AFC, avendo valutato le offerte di prova di A., poteva ritenere prive d'oggetto le richieste riferite a documenti inesistenti (formulari A), e rinunciare ad assumere, nel margine del suo potere di apprezzamento, le ulteriori prove postulate dal reclamante - peraltro in parte già versate agli atti di causa - sulla base di un apprezzamento anticipato delle medesime. In proposito non risulta, né è sufficientemente motivato, che l'AFC sarebbe ciò facendo incorsa nell'arbitrio, segnatamente che abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, che abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, e neppure che abbia, sulla base degli elementi raccolti, fatto delle deduzioni insostenibili. Al reclamante rimane peraltro la possibilità di ripresentare la propria richiesta di prove nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi ad un tribunale.
Di conseguenza, la censura ricorsuale si rivela infondata e l'impugnativa deve essere integralmente respinta.
3. Conformemente all'art. 25 cpv. 4 DPA , l'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'art. 73 LOAP . L'art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all'attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF , al reclamante - integralmente soccombente - vengono addossate spese per un importo di fr. 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 30 settembre 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente : La Cancelliera :
Comunicazione a:
- Avv. Fiorenzo Cotti
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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