Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BG.2013.26 |
Datum: | 16.01.2014 |
Leitsatz/Stichwort: | Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP). |
Schlagwörter | Canton; Cantone; MP/TI; MP/ZH; Apos;art; Zurigo; Ticino; Tribunal; Corte; Oberstaatsanwaltschaft; MP/BS; Apos;autorità; Tribunale; Apos;istanza; Ministero; Basilea; Apos;Oberstaatsanwaltschaft; Apos;ambito; Apos;incarto; Apos;ultima; Lapos;istanza; Apos;organizzazione; Basler; Kommentar; Prozess; énal; Cancelliera; Staatsanwaltschaft; Risulta; Malgrado |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | -, Basler Kommentar n° art. CPP riferimenti citati; , Art. 34, 2011 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: BG.2013.26 |
| Decisione del 16 gennaio 2014 | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliera Clara Poglia | |
| Parti | Cantone Ticino, Ministero pubblico, Richiedente | |
| contro | ||
| Cantone di Zurigo , Oberstaatsanwaltschaft, Controparte | ||
| Oggetto | Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP) | |
Fatti:
A. In data 13 dicembre 2012, la Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (in seguito: MP/BS) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) una richiesta di assunzione del procedimento penale S121005 021 a carico della società A. GmbH per i reati di truffa e infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241; act. 1.1, dossier MP/TI). Risulta dall'incarto che alla predetta ditta è contestato di aver contattato telefonicamente una persona anziana domiciliata nel Canton Basilea al fine di convincerla a disdire i propri contratti di telefonia per concluderne di nuovi con la stessa. Malgrado il rifiuto della vittima, la società imputata avrebbe proceduto a tale modifica richiedendo in seguito il pagamento di elevati costi di annullamento (v. act. 1.1, denuncia del 26 settembre 2012). La suddetta richiesta di assunzione del procedimento faceva seguito ad una precedente domanda indirizzata, in data 15 ottobre 2012 e per la stessa fattispecie, dal MP/BS alla Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland (di seguito: MP/ZH), tuttavia respinta da quest'ultima autorità (act. 1.1).
B. Con scritto del 29 luglio 2013 indirizzato al MP/ZH, il MP/TI ha a sua volta richiesto che il procedimento in parola venisse assunto dalle autorità di perseguimento penale zurighesi data l'ubicazione in questo Cantone della sede della suddetta società e dovendo lo stesso essere quindi considerato come luogo di commissione del reato ai sensi dell'art. 31 CPP (act. 1.1, dossier MP/TI). Il 23 settembre 2013, indicando di non aver ricevuto alcun riscontro, il MP/TI ha sollecitato una presa di posizione da parte del MP/ZH in riguardo alla predetta richiesta (act. 1.1, dossier MP/TI).
C. Mediante raccomandata del 26 settembre 2013, il MP/ZH ha indicato al MP/TI di aver già evaso in senso negativo la richiesta di quest'ultima autorità, con scritto del 3 settembre 2013 (act. 3.2). A mente del MP/ZH, le autorità ticinesi - già incaricate dal 2012 del perseguimento penale di fatti simili commessi da A. GmbH ai danni di una persona domiciliata in Ticino - avrebbero infatti già compiuto i primi atti di perseguimento di modo che sarebbe data la competenza giusta l'art. 31 cpv. 2 CPP (act. 3.1). In entrambi i suoi scritti, il MP/ZH ha invitato le autorità ticinesi, in caso di disaccordo, a trasmettere la propria richiesta all'Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (in seguito: Oberstaatsanwaltschaft ZH), autorità competente in quest'ultimo Cantone in materia di conflitti di foro.
D. Con istanza di determinazione del foro competente del 7 ottobre 2013, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte postulando (act. 1):
« 1. In via principale:
1.1 L'istanza di determinazione del foro competente è accolta.
1.2 Di conseguenza, le autorità di perseguimento penale del Canton Zurigo sono designate quali autorità cui spetta il diritto e dovere di perseguire e giudicare i reati di cui al procedimento penale INC.2013.6792 del Ministero pubblico del Canton Ticino.
2. In via subordinata:
2.1 L'istanza di determinazione del foro competente è accolta.
2.2 Di conseguenza, le autorità di perseguimento penale del Canton Zurigo sono designate quali autorità principali cui spetta il diritto e dovere di perseguire e giudicare i reati di cui al procedimento penale INC.2013.6792 del Ministero pubblico del Canton Ticino.
2.3 Le autorità di perseguimento penale del Canton Ticino sono designate quali autorità subordinate, chiamate a intervenire nell'ambito del procedimento penale INC.2013.6792 qualora si rendesse necessario procedere ad atti istruttori sul territorio del Canton Ticino. »
E. L'Oberstaatsanwaltschaft ZH ha presentato la propria risposta tramite scritto del 17 ottobre 2013 postulando, in via principale, la reiezione dell'istanza e, in via subordinata, l'irricevibilità della stessa (act. 3).
F. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP ). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [ LOAP; RS 173.71 ] e l'art. 19 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ ROTPF; RS 173.713.161 ]). Condizione per adire la presente Corte è quindi che le parti coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito mediante uno scambio di scritti (art. 40 cpv. 2 CPP ). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; Kuhn , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [di seguito: Basler Kommentar] , Basilea 2011, n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2° ed., Zurigo/San Gallo 2013, n° 488; Galliani/Marcellini , Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n° 5 ad art. 40 CPP ).
1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente zurighese, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia l'Oberstaatsanwaltschatf ZH (art. 107 cpv. 1 let. b della Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del 10 maggio 2010; GOG ZH; LS 211.1), bensì con il ministero pubblico del distretto di Winterthur/Unterland e ciò malgrado l'indicazione data in modo esplicito al riguardo dal MP/ZH (act. 1.1).
Orbene, fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali ( Schweri/Bänziger , Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, n° 564; decisioni del Tribunale penale federale BG.2012.33 del 28 novembre 2012, consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008, consid. 1.2). In applicazione di questi principi, va quindi considerato che, nella fattispecie, lo scambio di vedute non era terminato al momento della presentazione dell'istanza in parola. Essa risulta pertanto irricevibile.
2. Per economia processuale e data la presa di posizione in merito dell'Oberstaatsanwaltschaft ZH, va comunque precisato che la domanda di determinazione del foro si sarebbe in ogni modo conclusa, per le ragioni che seguono, con l'attribuzione del procedimento al MP/TI.
2.1 Il MP/TI postula in sostanza l'assunzione dell'incarto INC.2013.6792 da parte del MP/ZH poiché il procedimento aperto nel 2012 in relazione ad una denuncia presentata da una persona domiciliata a Rivera (TI) a carico della società A. GmbH - procedimento all'origine della domanda di assunzione formulata dal MP/BS - si sarebbe concluso in seguito alla desistenza da parte della denunciante (act. 1). Trattandosi di fattispecie riconducibile alla società A. GmbH, i fatti da indagare si sarebbero svolti nel Cantone di Zurigo ciò che richiamerebbe l'applicazione dell'art. 31 CPP. La proporzionalità e l'economia processuale giustificherebbero inoltre la competenza del MP/ZH posto come la collocazione geografica della ditta indagata imporrebbe comunque all'insieme delle procure svizzere, eventualmente chiamate ad indagare sulla fattispecie, di rivolgersi ad esso affinché si proceda agli atti istruttori necessari. L'autorità richiedente indica altresì di non aver esperito alcun atto istruttorio nell'ambito del procedimento di cui il MP/BS ha richiesto l'assunzione, stante la necessità di chiarire la competenza territoriale.
Dal canto loro, le autorità zurighesi sottolineano che il comportamento del MP/TI andrebbe considerato come un'accettazione per atti concludenti della propria competenza. Esso avrebbe in effetti atteso sette mesi dalla richiesta di assunzione del procedimento a lui indirizzata dal MP/BS prima di interpellare il MP/ZH e, invece di rifiutare tale richiesta, avrebbe sottoposto a sua volta una domanda di assunzione del procedimento alle autorità zurighesi (act. 3). Non sussisterebbero altresì nuovi motivi gravi ai sensi dell'art. 42 cpv. 3 CPP per derogare al foro fissato in applicazione degli art. 38 -41 CPP . L'Oberstaatsanwaltschaft ZH rileva infine che il luogo di commissione del reato non sarebbe ad oggi determinato, lo stesso non corrispondendo necessariamente alla sede della società indagata.
2.2 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP , se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati ( Moser, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n° 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione , ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto ( Moser, op. cit., n° 7 ad art. 34). Vi è da considerarsi che ci sia perseguimento, indipendentemente dalle disposizioni cantonali, non solo di fronte all'apertura formale di un'inchiesta ma anche in caso di indagine di polizia ( ibidem).
2.3 Nella fattispecie va ritenuto che i reati imputati alla società A. GmbH sarebbero stati commessi in più luoghi, ossia in Ticino e nel Cantone di Basilea Città, località in cui le supposte vittime sarebbero state "adescate" telefonicamente, e nel Cantone di Zurigo, Cantone da dove risulta - almeno per quanto concerne la denuncia basilese - essere stata spedita la corrispondenza relativa al contratto telefonico nonché i relativi solleciti di pagamento (v. act. 1.1). Trattandosi di più reati punibili con la stessa pena, va quindi esaminato quale sia il Cantone che ha esperito i primi atti istruttori ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 CPP (cdt. forum praeventionis). Non vi sono dubbi, e l'autorità richiedente non lo nega, che gli stessi siano stati effettuati dal MP/TI nell'ambito del procedimento aperto nel corso del 2012, ossia anteriormente a quello di cui alla presente procedura (la suddetta autorità avendo pure proceduto all'emissione di una domanda d'assistenza all'indirizzo del MP/ZH). Il MP/TI sottolinea che tale procedimento si sarebbe concluso con la rinuncia delle pretese vantate da A. GmbH a cui avrebbe fatto seguito la relativa desistenza da parte della denunciante. Malgrado l'importanza dell'informazione, lo stesso omette tuttavia di precisare la data in cui si sarebbe proceduto a siffatta archiviazione. Risulta nondimeno da una nota redatta dal MP/ZH il 17 ottobre 2012, nel quadro dell'esame della richiesta di assunzione del procedimento da parte del MP/BS, che a tale data il procedimento ticinese per il reato di truffa (art. 146 CP) era ancora pendente. Ne consegue che lo stesso era quindi ancora aperto al momento della denuncia sporta nel Cantone di Basilea Città il 26 settembre 2012 e che, per questo motivo, i due procedimenti andavano considerati come simultanei ai sensi della dottrina esposta supra (consid. 2.2). Il MP/TI era quindi competente e avrebbe dovuto in linea di massima assumere il procedimento trasmesso dalle autorità basilesi. Ciò tanto più che il reato ipotizzato di truffa, riservato l'art. 172 ter CP qui difficilmente applicabile dato l'insieme delle somme in gioco, è perseguibile d'ufficio per cui non si vede come la sola desistenza da parte della denunciante abbia potuto portare all'archiviazione del procedimento. Del resto, dopo la ricezione della richiesta del MP/BS, il MP/TI ha lasciato trascorrere più di mezzo anno prima di contestare il foro, per di più non avverso le autorità basilesi ma contro quelle zurighesi, manifestando quindi una perlomeno tacita accettazione di foro. Il principio della celerità (art. 5 CPP) e della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP) impongono infatti alle autorità di perseguimento penale una pronta reazione anche sotto questo profilo (v. anche TPF 2011 178 consid. 3). Non si vede pertanto perché il procuratore pubblico ticinese, invece di contestare subito la richiesta basilese, abbia lasciato trascorrere tutto questo tempo, avviando poi una procedura di contestazione di foro contro le autorità zurighesi, le quali non hanno mai adottato provvedimenti istruttori indipendenti in questo ambito ma sono state unicamente chiamate a fornire assistenza intercantonale alle stesse autorità ticinesi.
3. Alla luce di quanto precede, l'istanza di assunzione del procedimento presentata dal MP/TI sarebbe comunque da respingere nel merito nella denegata ipotesi di una sua ricevibilità.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP ).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 16 gennaio 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera :
Comunicazione a
- Cantone Ticino, Ministero pubblico
- Cantone di Zurigo, Oberstaatsanwaltschaft
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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