Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2013.88 |
Datum: | 18.06.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso. |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Berna; Corte; Andrea; Confederazione; Giudice; Presidente; Cancelliere; Paolo; Bernasconi; Daldini; Ministero; Assistenza; Apos;art; RSPPF; Apos;anticipo; Apos;importo; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Andreas; Keller; Ponti |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2013.88 |
| Sentenza del 18 giugno 2013 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
| Parti | a. Inc. , rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini, Ricorrente | |
| contro | ||
| Ministero pubblico della Confederazione, Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP ) |
Visti:
- il ricorso presentato il 2 aprile 2013 dalla A. Inc., avverso la decisione di chiusura del 28 febbraio 2013 con la quale il Ministro pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente italiana di documentazione bancaria riguardante il conto n. 1 intestato alla società A. Inc., presso la banca B., oggi banca C.;
- lo scambio di scritti 26 aprile, 30 aprile e 16 maggio 2013 (v. act. 7, 8 e 10);
- la lettera del 12 giugno 2013 inviata dal patrocinatore della ricorrente, anticipata via fax il giorno stesso, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso.
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 12 giugno 2013 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA ;
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l'art. 63 cpv. 1 PA (v. Benoît Bovay , Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; Fritz Gygi , Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
- che nel caso specifico non vi è ragione materiale per scostarsi da questa regola (v. anche Michael Beusch , in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, n. 16 ad art. 63 PA );
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio molto avanzato della procedura, abbondantemente esaurita la fase di scambio degli scritti (v. act. 6, 7, 8, 9, 10 e 11), cagionando la causa costi processuali importanti;
- che fra i criteri per la fissazione degli emolumenti va tenuto conto anche della condotta processuale e dell'onere di lavoro della cancelleria (v. art. 5 RSPPF ), motivo per cui si giustifica una riduzione solo parziale del normale emolumento previsto in questi casi, non da ultimo alla luce dello speciale obbligo di celerità che regge questo tipo di procedure (v. art. 17 a AIMP );
- che l'emolumento va quindi fissato a fr. 3'000.--; tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente l'importo di fr. 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente l'importo di fr. 2'000.--.
Bellinzona, 19 giugno 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Giudice Presidente : Il Cancelliere :
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
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