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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2013.86 vom 18.04.2013

Hier finden Sie das Urteil RR.2013.86 vom 18.04.2013 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2013.86

Il ricorso contro la decisione del Tribunale pénal fédéral è inammissibile perché non concerne un estradizione, un sequestro o una consegna di oggetti o beni. La decisione del Tribunale ordinario di Milano ha richiesto l'invio della documentazione relativa alla relazione n. 1 presso la banca B. di Chiasso intestata a A., che è stata respinta dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la decisione. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente, in quanto richiesta per il pagamento dell'anticipo delle spese processuali.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2013.86

Datum:

18.04.2013

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Ministero; Apos;anticipo; Apos;autorità; Presidente; Cancelliere; Filippo; Ferrari; Cantone; Ticino; Apos;invito; Apos;art; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Emanuel; Hochstrasser; Giorgio; Bomio; Giampiero

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2013.86

Sentenza del 18 aprile 2013

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,

Emanuel Hochstrasser e Giorgio Bomio ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino ,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP )


Visti:

- la decisione del 21 febbraio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha ordinato la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano di svariata documentazione relativa alla relazione n. 1 presso la banca B. di Chiasso, intestata a A.;

- il ricorso del 25 marzo 2013 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;

- l'invito del 26 marzo 2013 a versare l'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- entro l'8 aprile seguente.

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP );

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP );

- che in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA );

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA );

- che, nella fattispecie, l'invito a versare l'anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);

- che il pagamento dell'anticipo richiesto non è intervenuto nel termine (v. act. 5);

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA );

- che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA .


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 19 aprile 2013

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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