E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2013.174 vom 13.08.2013

Hier finden Sie das Urteil RR.2013.174 vom 13.08.2013 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2013.174

Il ricorso è inammissibile. La Corte dei reclami penali ha stabilito che la procedura di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia non è ammissibile, poiché il Tribunale federale non ha avuto l'autorità competente per decidere sulle questioni relative alla competenza e alle domande di ricusazione.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2013.174

Datum:

13.08.2013

Leitsatz/Stichwort:

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e 33a OAIMP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Ministero; Cantone; Ticino; Repubblica; Apos;art; Apos;autorità; Contro; Cancelliera; Ettore; Assistenza; Apos;assistenza; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti; Garré; Clara; Poglia; Parti

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2013.172 -174

Sentenza del 13 agosto 2013

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliera Clara Poglia

Parti

1. A. LTD,

2. B. LTD,

3. C. LTD,

tutte rappresentate dall'Avv. Ettore Item,

Ricorrenti

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Sequestro di conti bancari (art. 80 e cpv. 2 lett. a AIMP e 33 a OAIMP )


Visti:

- la decisione di entrata in materia e incidentale del 4 giugno 2013 emanata dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano il 29 maggio 2013 (act. 1.1);

- il ricorso del 17 giugno 2013 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. Ltd, C. Ltd e B. Ltd avverso la suddetta decisione (act. 1);

- lo scritto del 20 giugno 2013 mediante il quale la presente autorità ha invitato le ricorrenti a versare, entro il 3 luglio 2013, un anticipo delle spese di CHF 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3);

- le proroghe del summenzionato termine concesse alle ricorrenti su richiesta delle medesime (act. 4 e 5);

- l'assenza di pagamento entro il termine finale impartito al 31 luglio 2013 (act. 5).

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP );

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP );

- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA , l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA );

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA );

- che, nella fattispecie, l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);

- che il pagamento del suddetto anticipo non è intervenuto nel termine prorogato al 31 luglio 2013;

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che le ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA );

- che una tassa di giustizia di CHF 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA .


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di CHF 500.-- è messa a carico delle ricorrenti in solido.

Bellinzona, il 13 agosto 2013

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : La Cancelliera :

Comunicazione a:

- Avv. Ettore Item

- Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF ). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF ).

Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF ). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF ).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.