Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2013.174 |
Datum: | 13.08.2013 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP e 33a OAIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Tribunal; Tribunale; Corte; Ministero; Cantone; Ticino; Repubblica; Apos;art; Apos;autorità; Contro; Cancelliera; Ettore; Assistenza; Apos;assistenza; Bundesstrafgericht; énal; édéral; Numero; Apos;incarto:; Sentenza; Composizione; Giudici; Stephan; Blättler; Ponti; Garré; Clara; Poglia; Parti |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numero dell'incarto: RR.2013.172 -174 |
| Sentenza del 13 agosto 2013 Corte dei reclami penali | ||
| Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré , Cancelliera Clara Poglia | |
| Parti | 1. A. LTD, 2. B. LTD, 3. C. LTD, tutte rappresentate dall'Avv. Ettore Item, Ricorrenti | |
| contro | ||
| Ministero pubblico del Cantone Ticino, Controparte | ||
| Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Sequestro di conti bancari (art. 80 e cpv. 2 lett. a AIMP e 33 a OAIMP ) |
Visti:
- la decisione di entrata in materia e incidentale del 4 giugno 2013 emanata dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano il 29 maggio 2013 (act. 1.1);
- il ricorso del 17 giugno 2013 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. Ltd, C. Ltd e B. Ltd avverso la suddetta decisione (act. 1);
- lo scritto del 20 giugno 2013 mediante il quale la presente autorità ha invitato le ricorrenti a versare, entro il 3 luglio 2013, un anticipo delle spese di CHF 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3);
- le proroghe del summenzionato termine concesse alle ricorrenti su richiesta delle medesime (act. 4 e 5);
- l'assenza di pagamento entro il termine finale impartito al 31 luglio 2013 (act. 5).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP );
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP );
- che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA , l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;
- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA );
- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA );
- che, nella fattispecie, l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3);
- che il pagamento del suddetto anticipo non è intervenuto nel termine prorogato al 31 luglio 2013;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che le ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA );
- che una tassa di giustizia di CHF 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA .
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di CHF 500.-- è messa a carico delle ricorrenti in solido.
Bellinzona, il 13 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : La Cancelliera :
Comunicazione a:
- Avv. Ettore Item
- Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF ). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF ).
Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF ). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF ).
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF ). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF ).
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF ).
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